Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.
Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.