Articolo 1 della Legge 16 ottobre 1954, n. 1043
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30 novembre 1954
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955.

Entrata in vigore il 30 novembre 1954