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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2457/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4299/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17541652 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2003/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli, a seguito dell'affidamento in concessione delle attività di accertamento IMU e TARI, notificava – a mezzo della società incaricata – alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 751/128 con il quale richiedeva euro 4.868,69, compresi interessi e sanzioni, anno d'imposta 2019.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento solo a due subalterni (79 e 110), eccepiva:
- la carenza di potere impositivo del soggetto procedente alla riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato, capace di creare incertezza anche sulla individuazione dell'organo procedente;
- l'erronea tassazione operata dall'ufficio su rendite catastali mai notificate al contribuente.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Il difensore di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., con sede in Roma, e di Municipia s.p.a., con sede in Trento, si costituiva in giudizio per ribadire la ritualità dell'operato della società di riscossione.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La vicenda in esame ha un prologo nell'avviso di accertamento IMU n. 751/128, anno d'imposta 2019, notificato in data 15 dicembre 2023 alla stessa contribuente, annullato in autotutela.
Dopo il ricordato annullamento, viene emesso un nuovo avviso di accertamento IMU (n. 751/128), per il medesimo periodo di imposta (2019), all'origine del presente giudizio.
Fatte queste considerazioni preliminari, è bene ribadire, da subito, che la recentissima novella adottata con la Legge 15/2025, pubblicata in G.U. 24 febbraio 2025 n. 45, di conversione del c.d. decreto “milleproroghe
2025”, non appare censurabile sotto il profilo della sua costituzionalità e, in quanto tale, capace di orientare verso la sospensione dei giudizi in corso.
Quindi, piena legittimazione della società che opera in nome e per conto del Comune di Napoli per la riscossione dei tributi locali.
Circa il merito, l'atto è motivato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto della sua “natura” – ben intesa dal soggetto contribuente – finalizzata a fissare la “giusta” base imponibile per il calcolo IMU.
Le censure del ricorrente in ordine alla “mancata” conoscenza delle nuove rendite appaiono, infine, inconferenti.
Proprio nell'anno di imposta in questione (2019) e più precisamente il 5 agosto 2019, la Sig.ra Ricorrente_1
- unitamente al coniuge Nominativo_1 nato a [...] il 1^ agosto 1945, comproprietario dei cespiti – da donato ai figli, tra altri beni, i subalterni 79 e 110, con atto di donazione a rogito del Notaio Nominativo_2
di Napoli – Repertorio 13595/6511 – trascritto a Napoli il dì 8 agosto 2019 ai numeri 23803/18076.
In tale atto, quali dati catastali vengono riportati proprio quelli utilizzati dall'ufficio per la “tassazione” dei
“nostri” immobili:
- Napoli, sez. CHI, foglio 24, particella 375, subalterno 79, categoria C/6, rendita catastale euro 1.458,89;
- Napoli, sez. CHI, foglio 24, particella 375, subalterno 110, categoria C/6, rendita catastale euro 3.715,39.
Le spese del giudizio vanno compensate per le caratteristiche stesse della vicenda in esame, originata da un avviso poi annullato in autotutela, seguito da quello poi oggetto di causa, circostanza (la prima) capace di “motivare” il contribuente ad agire in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4299/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17541652 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2003/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Napoli, a seguito dell'affidamento in concessione delle attività di accertamento IMU e TARI, notificava – a mezzo della società incaricata – alla Sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento IMU n. 751/128 con il quale richiedeva euro 4.868,69, compresi interessi e sanzioni, anno d'imposta 2019.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, con riferimento solo a due subalterni (79 e 110), eccepiva:
- la carenza di potere impositivo del soggetto procedente alla riscossione dei tributi locali per il Comune di Napoli;
- il difetto di motivazione dell'atto impugnato, capace di creare incertezza anche sulla individuazione dell'organo procedente;
- l'erronea tassazione operata dall'ufficio su rendite catastali mai notificate al contribuente.
Concludeva per l'annullamento - nei termini indicati in ricorso - dell'avviso impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Il difensore di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., con sede in Roma, e di Municipia s.p.a., con sede in Trento, si costituiva in giudizio per ribadire la ritualità dell'operato della società di riscossione.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La vicenda in esame ha un prologo nell'avviso di accertamento IMU n. 751/128, anno d'imposta 2019, notificato in data 15 dicembre 2023 alla stessa contribuente, annullato in autotutela.
Dopo il ricordato annullamento, viene emesso un nuovo avviso di accertamento IMU (n. 751/128), per il medesimo periodo di imposta (2019), all'origine del presente giudizio.
Fatte queste considerazioni preliminari, è bene ribadire, da subito, che la recentissima novella adottata con la Legge 15/2025, pubblicata in G.U. 24 febbraio 2025 n. 45, di conversione del c.d. decreto “milleproroghe
2025”, non appare censurabile sotto il profilo della sua costituzionalità e, in quanto tale, capace di orientare verso la sospensione dei giudizi in corso.
Quindi, piena legittimazione della società che opera in nome e per conto del Comune di Napoli per la riscossione dei tributi locali.
Circa il merito, l'atto è motivato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto della sua “natura” – ben intesa dal soggetto contribuente – finalizzata a fissare la “giusta” base imponibile per il calcolo IMU.
Le censure del ricorrente in ordine alla “mancata” conoscenza delle nuove rendite appaiono, infine, inconferenti.
Proprio nell'anno di imposta in questione (2019) e più precisamente il 5 agosto 2019, la Sig.ra Ricorrente_1
- unitamente al coniuge Nominativo_1 nato a [...] il 1^ agosto 1945, comproprietario dei cespiti – da donato ai figli, tra altri beni, i subalterni 79 e 110, con atto di donazione a rogito del Notaio Nominativo_2
di Napoli – Repertorio 13595/6511 – trascritto a Napoli il dì 8 agosto 2019 ai numeri 23803/18076.
In tale atto, quali dati catastali vengono riportati proprio quelli utilizzati dall'ufficio per la “tassazione” dei
“nostri” immobili:
- Napoli, sez. CHI, foglio 24, particella 375, subalterno 79, categoria C/6, rendita catastale euro 1.458,89;
- Napoli, sez. CHI, foglio 24, particella 375, subalterno 110, categoria C/6, rendita catastale euro 3.715,39.
Le spese del giudizio vanno compensate per le caratteristiche stesse della vicenda in esame, originata da un avviso poi annullato in autotutela, seguito da quello poi oggetto di causa, circostanza (la prima) capace di “motivare” il contribuente ad agire in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.