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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Nicoletta Taiti consigliera
visto l'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 125/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Alessandro Nicolodi
contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Rita Notarpasquale
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 578/2022 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata l'8.9.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 8.9.2022 il Tribunale di Firenze ha accolto nel merito le domande proposte da contro . Ha quindi Controparte_1 Parte_1 dichiarato che la società non era “soggetta all'obbligo di iscrizione nei registri speciali di ”, ha per l'effetto annullato la registrazione Parte_1 effettuata da e dichiarato non dovuta la somma di € 455,00, Parte_1 che l'ente di previdenza aveva preteso dalla ricorrente a titolo di sanzioni per il mancato invio delle comunicazioni annuali relative al volume d'affari. 2. Davanti al Tribunale l'originaria ricorrente aveva allegato di essere una società di ingegneria, di svolgere attività consistente in studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale nelle opere di geologia e geoingegneria, di essere stata costituita, il 17.1.2001, da due soci, entrambi iscritti all'albo dei geologi e di avere, dalla costituzione, mantenuto la medesima compagine sociale, così che nessuno dei soci era mai stato iscritto all'albo degli architetti o degli ingegneri.
3. L'attrice aveva anche dedotto che i soci fossero iscritti, ai fini previdenziali, all' ), Controparte_2 presso cui era registrata anche la società, a norma dell'art. 4 dello statuto dell' (approvato con D.M. del 3.8.1999), secondo cui “Ai sensi CP_2 dell'art. 1 del d.l.gs. 10 febbraio 1996, n.103, sono obbligatoriamente iscritti all' gli iscritti Controparte_2 agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola, o associata, o societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria
e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, svolta nei confronti dei soggetti pubblici e privati, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. Sono altresì registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 (società di professionisti) nonché le società di cui all'art. 90, comma 2 del D.L.gs 163/2006 (società di ingegneria…). Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali all'interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1”. La società aveva affermato di essere di conseguenza tenuta al versamento del contributo integrativo presso al pari di tutti i professionisti assicurati presso quell'ente CP_2
2 previdenziale e delle società che svolgano attività di competenza di tali professionisti.
4. La ricorrente aveva infine dedotto di avere ricevuto, il 16.10.2018, una comunicazione da parte di , con cui l'ente l'aveva avvisata di Parte_1 averla registrata d'ufficio nei propri archivi a decorrere dall'1.1.2013 e aveva preteso il pagamento di € 455,00 a titolo di sanzioni per il mancato invio, da parte della società, delle comunicazioni annuali relative al volume d'affari e al mancato pagamento del contributo integrativo.
5. La società aveva contestato la pretesa in giudizio, argomentando l'irregolarità formale della registrazione sotto vari profili (questione su cui non merita soffermarsi, perché respinta l'eccezione dal Tribunale, non è stata coltivata in questo grado nelle forme dell'appello incidentale, neppure condizionato) e comunque nel merito l'inesistenza del proprio obbligo di registrarsi negli archivi della cassa. Un tale obbligo sarebbe stato infatti escluso dal fatto che la società non avesse mai avuto, tra i propri soci, architetti o ingegneri e che comunque non svolgesse attività che ne richiedevano le competenze, essendo in contrario registrata presso l' e tenuta a versare a quell'ente il contributo integrativo. Così che, CP_2
a suo dire, ove ritenuto l'obbligo di registrazione presso , essa Parte_1 sarebbe stata obbligata a iscriversi a due diversi enti di previdenza, in relazione alla stessa tipologia di reddito (da lavoro autonomo), ovvero avrebbe dovuto essere esclusa dalla registrazione presso CP_2
6. In contrario, secondo la tesi dell'originaria attrice, la registrazione presso le casse ordinistiche dovrebbe seguire, anche per le società di ingegneria, all'apprezzamento dell'attività concretamente svolta e quindi alla verifica del titolo di studio del direttore tecnico o in ipotesi dei soci. Nella specie quindi essa non avrebbe avuto alcun obbligo in confronto di , Parte_1 con ogni conseguenza quanto all'illegittimità delle sanzioni comminate.
7. L'ente convenuto si era costituito per resistere, argomentando al contrario l'obbligo della controparte di registrazione a norma dell'art. 2 del proprio
3 regolamento, secondo cui: “Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite online, Parte_1 direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di
. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni Parte_1 fiscali non sono state presentate o sono negative... Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine di cui sopra, Parte_1 il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di
”. E, secondo la prospettazione dell'originaria convenuta, un Parte_1 tale obbligo seguirebbe alla tipologia di attività riferibili alla società sulla base del suo statuto, così che, quando tali attività rientrino tra quelle proprie delle società di ingegneria, sarebbe dovuta la registrazione negli archivi di , con i conseguenti obblighi informativi, finalizzati a Parte_1 consentire all'ente di verificare l'adempimento dell'obbligo di versamento del contributo integrativo, debenza, questa sì, collegata solo all'effettivo svolgimento, da parte di soci, dipendenti o collaboratori della società registrata, di attività di ingegnere o di architetto.
8. Il Tribunale, come detto, ha sostanzialmente condiviso la prospettazione di merito dell'attrice, dopo aver chiarito tuttavia come la pretesa della fosse riferita esclusivamente alla registrazione della società nei CP_3 registri speciali della società di ingegneria e al pagamento della sanzione per omessa comunicazione delle dichiarazioni annue, non avendo invece rivendicato alcunché a titolo di contributo integrativo. Parte_1
9. In motivazione il primo giudice, respinte le eccezioni formali dell'originaria ricorrente, ha richiamato la definizione delle società di ingegneria
4 contenuta nell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006 (codice degli appalti, applicabile ratione temporis alla frazione della pretesa compresa tra il 2013 e il 2016, secondo cui sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di previdenza di categoria cui CP_3 ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e
i regolamenti vigenti”), nonché quella sostanzialmente coincidente dell'art. 46 del D.L.gs. 50/2016 (applicabile anche nella specie quanto all'ultima frazione della pretesa, secondo cui sono società di ingegneria: “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”).
10. Ha quindi fatto riferimento alle previsioni del D.M. n. 263/2016, attuativo del d.L.gs. 50/2016, in particolare l'art. 3, che ribadisce come nelle società di ingegneria possano essere impiegate professionalità tecniche anche diverse da quelle di ingegneri e architetti e l'art. 8 che, come già l'art. 90 del Codice degli appalti, disciplina il contributo integrativo dovuto da tali società, prevedendo che: “Fermo restando
5 quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
11. Da queste disposizioni il Tribunale ha desunto, da un lato, che nelle società di ingegneria le attività caratterizzanti, senza essere riservate a ingegneri e architetti, possono essere svolte da professionisti iscritti ad albi professionali diversi, tra i quali i geologi, dall'altro che il contributo integrativo gravante su tali società debba essere versato alle rispettive
Casse professionali, “in corrispondenza dell'attività professionale impiegata dalla società, suscettibile di indirizzarsi a favore di più Casse professionali, in dipendenza dell'attività svolta”. Ne deriverebbe, secondo la decisione impugnata, la relazione necessaria tra “l'obbligo di registrazione alla professionale, in quanto …prodromico all'obbligo CP_3 contributivo integrativo della società”, e l'effettivo “svolgimento della corrispondente attività professionale da parte della società di ingegneria
(da parte dei soci, amministratori, direttore tecnico, dipendenti o collaboratori della società)”. Così che la registrazione a dovrebbe Parte_1
“ritenersi obbligatoria solo per la società di ingegneria che svolge l'attività impegnando ingegneri e architetti, ma non nei confronti di società costituita da professionisti diversi da ingegneri e architetti (geologi), che non abbia soci, amministratori, direttore tecnico iscritto all'albo degli ingegneri o a quello degli architetti, che non si avvalga di tali professionisti nell'esercizio della propria attività e che risulti regolarmente iscritta all'ente previdenziale ( cui appartengono le professionalità che a compongono CP_2
e operano, come nel caso in esame” (così la decisione impugnata, che ha richiamato sul punto conforme giurisprudenza di merito).
6 12. impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne chiede Parte_1 la riforma e quindi il rigetto delle domande avversarie, affidando le proprie ragioni a due motivi.
13. Con il primo lamenta che il Tribunale, a suo dire erroneamente, abbia ritenuto necessario presupposto, per l'iscrizione delle società di ingegneria nei registri speciali di , lo svolgimento effettivo di Parte_1 attività di ingegneria o architettura e la presenza, nella loro compagine sociale, di ingegneri e architetti e abbia inoltre assunto come incompatibile con tale iscrizione l'immatricolazione a un diverso ente previdenziale ( nella specie). Secondo la prospettazione CP_2 dell'appellante, già sostenuta in primo grado, al contrario, a qualificare le società di ingegneria (che, in quanto società di capitali, potrebbero essere costituite anche da soci che non vi apportano alcuna attività di lavoro, e svolgere perciò la loro attività a mezzo di professionisti dipendenti o collaboratori) sarebbe il fatto oggettivo che, nell'atto costitutivo, vi sia l'indicazione dello svolgimento di una delle attività indicate dal comma 1 lett. b) dell'art. 46 del D.L.gs n. 50/2016 (e prima dall'art. 90 comma 2 lett. b) D. L.gs. 163/2006), cioè studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto ambientale, attività che possono essere svolte potenzialmente da ingegneri e architetti e certamente ricomprese nell'oggetto sociale dell'appellata. In tali casi sorgerebbe l'obbligo per le società di immatricolarsi nel registro delle società di ingegneria di e di comunicare annualmente il volume d'affari prodotto ai fini Parte_1
IVA, distinguendo l'eventuale quota parte derivante da attività professionali effettivamente svolte da ingegneri e architetti, frazione sulla quale sola dovrebbe essere pagato il contributo integrativo a . Parte_1
14. Secondo la tesi dell'appellante, quindi, le società di ingegneria, tali in ragione delle attività indicate nel loro oggetto sociale, dovrebbero essere immatricolate negli speciali registri delle società di ingegneria tenuti da
7 e inviare le prescritte comunicazioni, unicamente al fine di Parte_1 consentire all'ente di previdenza di verificare l'adempimento dell'obbligo di pagamento del contributo integrativo, che tuttavia sarebbe dovuto solo in presenza di corrispettivi effettivamente derivanti dall'attività professionale di architetti o ingegneri, soci, collaboratori o dipendenti della società.
15. Per questa ragione non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra l'immatricolazione di presso e l'iscrizione pretesa da CP_1 CP_2
, in quanto, secondo l'appellante, “la potenziale Parte_1
<
16. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'ente censura la decisione di primo grado in quanto gli avrebbe, erroneamente, addossato l'onere di provare la natura delle attività concretamente svolte da . CP_1
Onere che invece avrebbe dovuto gravare, per il principio di vicinanza della prova, sulla controparte.
17. Si è costituita la società per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria, argomentando la correttezza della decisione impugnata.
18. Disposta la trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno depositato note e all'esito la Corte ha deciso nei termini che seguono.
19. Così riassunta la presente vicenda processuale, il collegio non condivide le conclusioni che il Tribunale ha tratto dalla, pur corretta,
8 ricostruzione della normativa applicabile nella specie e ritiene perciò
l'appello fondato.
20. Secondo la Corte è utile muovere dalle previsioni, sopra riportate dell'art. 90 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 163/2006, dell'art. 46 del D.L.gs.
50/2026 e dell'art. 8 del D.M. 263/2016. Quelle disposizioni definiscono infatti le società di ingegneria in relazione alla loro attività (individuata nella realizzazione di “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”), che peraltro esse potrebbero svolgere integralmente con il lavoro di soggetti che non ne sono soci, ma dipendenti o collaboratori, anche occasionali, dato che si tratta di società di capitali.
21. E' pure certo (non ne dubitano infatti le parti e lo afferma anche il
Tribunale) che i soci, dipendenti o collaboratori, a mezzo della cui prestazione le società di ingegneria esercitano la loro attività, possano in concreto essere iscritti, oltre che a quelli degli ingegneri e degli architetti, anche a vari altri albi professionali, compreso quello dei geologi, la cui competenza professionale può essere utilmente spesa in alcune delle attività proprie delle società di ingegneria.
22. Assunto questo dato, è indubitabile che le società possano di conseguenza essere tenute al versamento del contributo integrativo in favore di diverse casse professionali, quelle cui sono iscritti i professionisti della cui opera le società stesse si avvalgono. E' inequivoco in questo senso il testo dell'art. 8 del D.M. 263/2016 (ma era sostanzialmente identico il precetto contenuto nell'art. 90 comma 2 lett.
b) del D.L.gs. 163/2006), nella parte in cui prevede che “ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la di CP_3 previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
9 contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.
23. La norma è chiarissima nell'imporre alle società il pagamento del contributo integrativo alle diverse casse ordinistiche “pro quota”, cioè in relazione all'apporto di ciascun professionista, iscritto nell'uno o nell'altro albo professionale, al progetto, allo studio o comunque alle attività unitariamente riferibili alla società. Non vi è quindi il rischio di alcuna duplicazione della contribuzione dovuta per la produzione di uno stesso reddito, in quanto il contributo integrativo sarà dovuto alle diverse casse professionali, appunto pro quota, cioè a ciascuna cassa limitatamente al corrispettivo prodotto dall'attività degli iscritti al corrispondente albo professionale.
24. Fermo allora che il contributo sia dovuto dalle società sui corrispettivi di attività (riferibili alle diverse professionalità impiegate) effettivamente svolte, è pacifico in causa (lo afferma espressamente la sentenza impugnata) come i regolamenti, sia di che di Parte_1 CP_2 prevedano un obbligo delle società di registrarsi in appositi registri, costituiti presso ciascun ente previdenziale, e di inviare annualmente comunicazioni del proprio volume d'affari ai fini IVA, con separata indicazione di quello imputabile ai professionisti iscritti alla cassa di interesse, eventualmente prodotto. Si è anche detto di come l'odierna appellata sia registrata presso per essere entrambi i soci iscritti CP_2 all'albo dei geologi.
25. Ora ritiene il collegio che l'incombente previsto dal regolamento di
(ma anche di sia all'evidenza strumentale alla verifica, Parte_1 CP_2 da parte dell'ente di previdenza, dell'effettivo adempimento dell'obbligo contributivo, gravante sulle società e relativo alla frazione del volume d'affari eventualmente riferibile a corrispettivi prodotti da iscritti agli ordini professionali di riferimento della cassa. Di conseguenza l'obbligo informativo non può che avere come presupposto necessario, ma anche
10 sufficiente, la sola natura di società di ingegneria della contribuente, definita dalla sua attività, come descritta nello statuto e corrispondente alle previsioni di legge (nel tempo prima l'art. art. 90 comma 2 lett. b) del
D.L.gs. 163/2006, poi l'art. 46 del D.L.gs. 50/2026). Non rileva invece - ai fini, si ripete, dell'obbligo di registrazione e di comunicazione annuale del volume d'affari - la circostanza che la società impieghi effettivamente professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri o degli architetti, circostanza che peraltro può essere del tutto contingente e darsi solo in relazione ad alcuni progetti e non ad altri (dato che, come si è detto, le società di ingegneria possono operare anche solo a mezzo di dipendenti o collaboratori, anche occasionali). Il dato decisivo è invece rappresentato dall'oggetto dell'attività sociale, come indicato nello statuto, e che ne rappresenta la corrispondenza con le attività proprie delle società di ingegneria, come tali potenzialmente riferibili alla professionalità di ingegneri o architetti. Secondo la Corte, infatti, poiché le società di ingegneria svolgono attività certamente eseguibili anche dagli ingegneri e poiché, nel caso tali attività siano effettivamente svolte dagli ingegneri, la cassa del loro ordine professionale ha diritto a pretendere dalle società il contributo integrativo in relazione ai corrispettivi prodotti dal lavoro degli iscritti, è legittimo interesse anche di verificare la composizione Parte_1 del volume d'affari delle società il cui oggetto sociale le qualifichi come società di ingegneria.
26. L'obbligo di registrazione a d'altra parte ben può Parte_1 affiancarsi a quello analogo previsto da altre casse di previdenza, come nella specie se le attività previste dallo statuto richiedano le CP_2 competenze di professionisti iscritti ad albi diversi (nel caso i geologi). Si tratta del resto di incombenti che si risolvono nella sola comunicazione di dati (quelli relativi al volume d'affari e alla relativa composizione), mentre il pagamento del contributo integrativo, segue, come si è detto,
11 unicamente alla produzione effettiva del volume d'affari riferibile agli iscritti alla cassa.
27. La prospettazione della contenuta nel primo motivo di CP_3 appello, appare dunque condivisibile, assorbite le questioni poste dal secondo motivo. La sentenza impugnata va pertanto riformata e devono essere respinte le domande originariamente proposte da nei CP_1 confronti della CP_3
28. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da in confronto di . Controparte_1 Parte_1
Condanna la parte privata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, spese che liquida in € 499,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 494,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze, il 19.6.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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