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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4013/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
314 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 10/2/2020, vertente
TRA
( c.f. rapp.to e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dall'avv. Francesco De Gaetano (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
, in persona del procuratore legale rapp.te p.t. dott. Controparte_1 CP_2
rapp.ta difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Gennaro Famiglietti (c.f.
) C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art.127 ter c.p.c. depositate dall'appellata in data 9.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata evocava in giudizio Parte_1 Controparte_3
e innanzi al tribunale di Torre Annunziata per ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro verificatosi in data 16.6.2011, alle ore 11.45 circa, in Pompei, in via Carrara, quantificati in complessive euro 229.862,50, oltre interessi e rivalutazione, per le lesioni personali subite (quantificati in euro 224.862,50) e per i danni riportati dal motociclo Honda targato DT17302 (quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma accertata in giudizio), con vittoria di spese e attribuzione in favore del difensore anticipatario.
A tal fine l'attore esponeva che: nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, a bordo del suo motociclo, mentre aveva iniziato, segnalando, il sorpasso dell'auto VW Golf, targata NAW05786, di proprietà del convenuto e condotta da che procedeva a passo d'uomo nella Persona_1 sua stessa direzione di marcia, l'auto, improvvisamente e senza segnalazione, tentava di spostarsi a sinistra per superare il furgone che la precedeva;
a seguito di tale manovra, l'auto urtava nella fiancata destra il motociclo e, in seguito all'urto ed alla rovinosa caduta, egli riportava lesioni personali gravissime;
allertato dai Carabinieri, interveniva il Servizio del 118 che lo trasportava all'Ospedale
San Leonardo di Castellammare di Stabia;
era stato richiesto il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 209/2005 alla assicuratrice dell'autovettura. Controparte_4
Si costituiva eccependo l'improponibilità della domanda in quanto non Controparte_1 preceduta dalla richiesta di risarcimento nei termini e modalità di cui agli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private. Nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese;
in via gradata chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa dell'attore ex art.1227 c.c. per il mancato utilizzo del casco protettivo. rimaneva contumace. Controparte_3
All'esito dell'istruttoria (sostanziatasi nell'escussione di testi ed espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore) il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 314/2020, pubblicata il
10.2.2020, così provvedeva:A) dichiara la contumacia di B)accoglie Controparte_3 parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_5 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
, della complessiva somma di euro 153.959,28, oltre interessi legali dalla data odierna sino
[...] al saldo;
C) compensa le spese processuali per un terzo e condanna e Controparte_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento della residua Controparte_1 parte in favore di , che liquida in euro 445,33 per spese ed euro 7.666,67 per Parte_1 compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore dell'avvocato Aldo De Gaetano ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u., per un terzo a carico di e per il resto in capo Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_3 Controparte_1 solido.
Il giudizio di appello ha proposto appello. Parte_1
Con un unico articolato motivo di appello ha contestato il “quantum” della pretesa risarcitoria riconosciuto in sentenza, dovuto ad un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare ha dedotto che dalle prove raccolte, specificamente dalle univoche e non contraddittorie dichiarazioni dei testi escussi, era risultato che il al momento del sinistro indossasse il casco protettivo e Pt_1 che il casco, risultato rotto, era stato raccolto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. Ha evidenziato che il Giudice di prime cure, nel raggiungere il proprio libero convincimento non poteva basarsi su una prova atipica, quale la consulenza tecnica, o meglio una deduzione e/o un parere in essa contenuto, in contraddizione con le risultanze di una prova tipica, ovvero le deposizioni puntuali e concordanti rese dai testi. Sulla scorta delle riportate circostanze, diversamente da quanto statuito in sentenza, doveva ritenersi provato che al momento del sinistro, indossasse il Parte_1 casco protettivo.Ha censurato la decisione impugnata in relazione al quantum debeàtur, laddove il primo giudice aveva riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40% ; ha chiesto attribuirsi in favore del danneggiato l'intera somma calcolata in sentenza, dunque l'ulteriore importo di € 99.746,40 per tutti i danni subiti ( alla persona e al motociclo).
L'appellante ha così concluso: accogliere l'appello e per l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al totale risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti alla persona ed a cose, quantificati in € 99.746,40, oltre una somma, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento di quella liquidata (da determinarsi equitativamente ex art. 2056 C.c. sulla base dell'originario importo rivalutato anno per anno (con il metodo, ritenuto corretto dalla Suprema Corte, Cass;
16237/2005, della semisomma tra l'importo originario e quello attuale);disporre la refusione delle spese di C.T.U. in ordine ad 1/3 dell'esborso effettuato e delle spese di lite in ordine di 1/3 poste a carico dell'odierno appellante con distrazione;
condannare gli appellati al pagamento di una somma in favore dei ricorrenti equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. ed al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del presente grado, aumentati del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, e rimborso forfettario delle spese (15% ex lege professionale) oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituita che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art.342 c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. non si è costituito in giudizio e la Corte con ordinanza del 3.3.2021 ne ha Controparte_3 dichiarato la contumacia.
Con decreto presidenziale del 19.12.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 14.1.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta dalla sola con ordinanza del Controparte_1
20.1.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
In via preliminare, per ciò che attiene all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Il gravame proposto - che verte unicamente sul quantum della pretesa risarcitoria di Parte_1
- non merita accoglimento. La prospettazione dell'appellante è tesa a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, l'appellante indossasse il casco protettivo sicchè alcun concorso di responsabilità potesse configurarsi a suo carico ex art.1227 c.c. Essa muove dall'assunto che le deposizioni rese dai due testi escussi in primo grado siano idonee a fornire prova che Parte_1 indossasse il casco protettivo al momento del sinistro, avvenuto in data 16.6.2011, alle ore
[...]
11.45 circa in via Carrara a Pompei.
Sul punto vanno richiamate le deposizioni rese in primo grado. Il teste ha riferito: Testimone_1
“Mi trovavo sul posto quando giunsero i Carabinieri, anche se non ho parlato con loro, ma con un meccanico e gente del posto. Io sono stato contattato dal fratello di per rendere Parte_1 testimonianza. Ho visto quanto accaduto perché mi trovavo a bordo del mio scooter con e Pt_2 procedevamo nello stesso senso , con una distanza di trenta metri circa… Posso dichiarare che il casco recuperato dai Carabinieri era rotto”. Il teste ha affermato, tra l'altro : “E' vero Testimone_2 quando il sign. cadde, urtò la testa contro il palo ed io notai la presenza del casco raccolto Pt_1 poi successivamente sul luogo del sinistro;
preciso che ho visto i Carabinieri non ho parlato con loro, solo successivamente ho chiesto notizie al fratello del sign. sulle sue condizioni di salute. Pt_1
Ho visto i Carabinieri che mettevano il casco in macchina” (cfr. udienza 15.7.2015 deposizioni di e ). Testimone_1 Testimone_2
Osserva la Corte che le dichiarazioni dei testi, della cui presenza sul luogo dell'incidente non è fatta menzione nel rapporto dei Carabinieri di Castellammare di Stabia del 16.6.2011 (cfr. pag.25 del
Rapporto … Non ci sono testimoni all'atto dell'intervento) appaiono poco credibili in quanto il casco protettivo non è stato rinvenuto dagli operanti. Nulla è emerso al riguardo nel dettagliato verbale redatto dai Carabinieri e, tenuto conto delle lesioni riportate dall'appellante, in particolare della loro localizzazione, è del tutto verosimile ritenere che il danneggiato non indossasse il casco.
Vanno richiamate le univoche conclusioni della consulenza medico legale espletata sulla persona dell'attore. Il ctu, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, previo approfondito esame della documentazione medica agli atti, ha affermato che, in seguito all'incidente Parte_1 ha riportato:” ematoma epidurale temporo parietale dx con effetto massa sulle strutture e sul ventricolo laterale adiacente, piccola ematoma in sede frontale dx, fratturadella fossa temporale e della parete dell'orbita di dx, multipli focolai contusivi polmonari nei territori declivi a sede apico – parieto basale bilaterale, insufficienza respiratoria, ipertensione arteriosa, vasculopatia cerebrale, contusioni escoriate arti inferiori e superiori, contusione toraco addominale”. Ed ha aggiunto che
“Certamente l'uso corretto di un casco protettivo e a norma avrebbe potuto evitare e/o almeno attenuare le lesioni riportate al capo”. Da tali gravi lesioni, che l'ausiliare ha ritenuto causalmente riconducibili al sinistro, con giudizio pienamente condiviso da questa Corte - sussistendo i criteri di collegamento di ordine tecnico, biologico, cronologico, topografico, di efficienza qualitativa e quantitativa - sono derivate, a parere del consulente dott.ssa un'invalidità Persona_2 temporanea totale di 30 giorni e parziale mediamente valutabile al 50%, di 40, nonché postumi permanenti valutabili nella misura del 35%. E il ctu ha inoltre fornito adeguati chiarimenti alle osservazioni del consulente di parte convenuta (cfr. Cass.ord.n. 33742/2022; cfr. Cass.ord.n.
36078/2023) spiegando le ragioni della determinazione della percentuale di danno biologico.
Inoltre il convincimento di questa Corte non può prescindere dall'ulteriore dato processuale acquisito in atti, ovvero il fatto che non abbia reso l'interrogatorio formale a lui deferito ( il Parte_1 capo n.8 delle richieste istruttorie della comparsa di costituzione di aveva ad Controparte_1 oggetto proprio l'uso del casco da parte dell'attore ). A tal fine non rileva lo stato di detenzione del in quanto non vi è prova che egli abbia fatto richiesta per presenziare all'udienza fissata per Pt_1 rendere l'interrogatorio formale o abbia giustificato in qualche modo la sua mancata comparizione dinanzi all'A.G. Devono pertanto ritenersi per ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio ex art.232 c.p.c.
Sulla scorta delle convergenti risultanze probatorie acquisite - Rapporto dei Carabinieri, consulenza tecnica medico-legale, mancato espletamento dell'interrogatorio formale deferito all'attore- questa
Corte ritiene corretta la decisione impugnata, non idoneamente contrastata dagli esiti delle generiche dichiarazioni testimoniali poste a fondamento del gravame.
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione del Tribunale di Torre Annunziata circa il ritenuto concorso di colpa dell'attore/danneggiato, ex art. 1227, co.1, c.c. (cfr. Cass.9241/2016; Cass.
26568/2010), nella misura del 40%, per non avere indossato il casco protettivo. L'applicazione è corretta in quanto il mancato utilizzo del casco, quale azione omissiva colposa, integra l'ipotesi di corresponsabilità dell'attore/danneggiato ex art. 1227 co.1, c.c. nella causazione delle lesioni all'integrità psicofisica, con specifico riguardo e limitatamente alle lesioni che l'utilizzo del casco avrebbe potuto evitare o ridurre. Secondo l'insegnamento della S.C., l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se' stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale (cfr. Cass.6655/2020; Cass. n. 24432/2009). E va aggiunto che è onere gravante sul danneggiante-debitore quello di dimostrare che l'attore non indossava la protezione così da poter assumere che il danneggiato-creditore avrebbe potuto evitare le conseguenze patite usando l'ordinaria diligenza (Cass.23148/2014). Pertanto il caso di specie rientra nell'ipotesi dell' art.1227, co.1 c.c., ossia della causalità in fatto;
quindi il giudice ha correttamente accertato d'ufficio la circostanza del mancato uso del casco da parte dell'attore ai fini dell'individuazione della responsabilità, rilevante per il calcolo del quantum (decurtato del 40 % per le lesioni craniche e facciali riportate dal in quanto l'utilizzo del casco ne avrebbe evitato la verificazione o Pt_1 quanto meno limitato l'entità). In definitiva il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale della impugnata sentenza, che qui si richiama: infatti le argomentazioni a sostegno dell'atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nel provvedimento impugnato.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,01). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del presente grado.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 314 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 10.2.2020,
[...] così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 7.158,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella Controparte_1 misura del 15%, IVA e CPA;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.7.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott. Rosanna De Rosa