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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2024, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2729 / 2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. ALBIERI PAOLA;
C.F._1
-ricorrente-
contro nato a [...], il [...], CF. CP_1
con l'Avv. MARAI SILVIA;
C.F._2
1 - Resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori all'udienza del 14/11/2024 hanno raggiunto il seguente accordo:
“ - Disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento e Persona_1
residenza presso la madre, con diritto/dovere di incontro del padre con il figlio , Per_1
dal mercoledì dalle 18,30 con pernotto fino al giovedì alle 18,30 quando lo tiene il fine settimana oppure dal mercoledì dalle 18,30 con pernotto fino al venerdì mattina quando non lo tiene nel fine settimana;
e a fine settimana alternati con la madre dalle
18,30 del venerdì fino alle 21.00 della domenica dopo cena, sempre prelevandolo e riportandolo a casa della madre. Salve le altre modalità da concordare tra i genitori con preavviso di due giorni. In ogni caso prevedersi che il figlio minore Per_1
trascorra per 15 giorni, anche non consecutivi, le vacanze estive con il padre;
che trascorra alternativamente con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori il Natale
e il Capodanno, e tra la Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori. Gli ulteriori giorni festivi saranno trascorsi con i genitori in via alternata.
- Porsi a carico del resistente signor nato a [...] il CP_1
26/10/2001, C.F. l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico C.F._2
bancario Iban: [...] alla signora con Parte_1
decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 la somma mensile di Euro 250,00, sino alla mensilità di agosto 2025 compreso, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno cinque di ogni mese, e aumentato dal mese di settembre Per_1
2 2025 ad euro 350 al mese con adeguamento annuale Istat con base dal mese di settembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del
Tribunale di Verona.
- I genitori concordano che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024.
- spese di lite compensate;
”
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19/11/2024
La Presidente rel.
Antonella Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 e avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
promossa con ricorso da
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
con l'Avv. ALBIERI PAOLA;
C.F._1
-ricorrente-
contro nato a [...], il [...], CF. CP_1
con l'Avv. MARAI SILVIA;
C.F._2
1 - Resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i genitori all'udienza del 14/11/2024 hanno raggiunto il seguente accordo:
“ - Disporsi l'affido condiviso del figlio minore con collocamento e Persona_1
residenza presso la madre, con diritto/dovere di incontro del padre con il figlio , Per_1
dal mercoledì dalle 18,30 con pernotto fino al giovedì alle 18,30 quando lo tiene il fine settimana oppure dal mercoledì dalle 18,30 con pernotto fino al venerdì mattina quando non lo tiene nel fine settimana;
e a fine settimana alternati con la madre dalle
18,30 del venerdì fino alle 21.00 della domenica dopo cena, sempre prelevandolo e riportandolo a casa della madre. Salve le altre modalità da concordare tra i genitori con preavviso di due giorni. In ogni caso prevedersi che il figlio minore Per_1
trascorra per 15 giorni, anche non consecutivi, le vacanze estive con il padre;
che trascorra alternativamente con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni tra i genitori il Natale
e il Capodanno, e tra la Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori. Gli ulteriori giorni festivi saranno trascorsi con i genitori in via alternata.
- Porsi a carico del resistente signor nato a [...] il CP_1
26/10/2001, C.F. l'obbligo di corrispondere a mezzo bonifico C.F._2
bancario Iban: [...] alla signora con Parte_1
decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 la somma mensile di Euro 250,00, sino alla mensilità di agosto 2025 compreso, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore entro il giorno cinque di ogni mese, e aumentato dal mese di settembre Per_1
2 2025 ad euro 350 al mese con adeguamento annuale Istat con base dal mese di settembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo del
Tribunale di Verona.
- I genitori concordano che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla madre con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024.
- spese di lite compensate;
”
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 19/11/2024
La Presidente rel.
Antonella Guerra
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