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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9746 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24968/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24968/2022 promossa da:
, con l'avv. ANTONINO PIRRI Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
con l'avv. IRMA POLETTI Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'avvenuto sinistro di cui è causa;
- accertare e dichiarare la presenza, in qualità di terzo trasportato, del Sig. sul veicolo Parte_1
Fiat 500, targato DR138GY;
- accertare e dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500, targato DR138GY, nella causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni esposte in narrativa;
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare che il Sig. ha subito un danno psico-fisico, quantificabile in Parte_1 corso di causa e comunque non inferiore a quanto determinato in atto, e la compatibilità di tali lesioni con il sinistro di cui è causa
- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto alla personalizzazione del danno e, per Parte_2
l'effetto
- condannare la ai sensi dell'art. 141 ovvero ai sensi dell'art. 144 Codice delle Controparte_1
Assicurazioni, al risarcimento di tutti danni patiti dal Sig. , pari a quella somma che Parte_1 verrà accertata in corso di causa e comunque non inferiore a quanto determinato in atto, oltre interessi legali.
In via istruttoria:
- riservata ogni richiesta.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale antistatario.”
Per la parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis nel merito e in via principale: per le ragioni tutte esposte in atti respingere le domande tutte formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1 in subordine: nella denegata eventualità in cui il Giudice ritenesse provata la dinamica del sinistro come prospettata da parte attorea, accertare l'entità del danno alla persona subito dall'attore previa
CTU medico-legale perito eligendo, e sulla base delle tabelle vigenti adottate dal Tribunale di Milano, esclusa la cosiddetta “personalizzazione” del danno e la menomazione alla capacità lavorativa specifica;
in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario 15% cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta, anche ai sensi dell'art. 96 comma III cod.proc.civ. in via istruttoria: senza che ciò determini inversione dell'onere della prova a carico di parte attrice:
A) preso atto che con la missiva del 14 giugno 2021 [prodotta sub. all 3 fascicolo parte convenuta] la di Milano comunicava alla Compagnia che il Controparte_2 nominativo dell'associazione a cui apparteneva l'ambulanza convenuta, il nominativo degli operatori intervenuti e del numero delle persone soccorse, sarebbero state rilasciate esclusivamente all'Autorità
Giudiziaria, insiste affinché il Tribunale di Milano voglia ordinare, ai sensi degli Controparte_1 artt. 210 et 213 cod.proc.civ. alla di Milano ovvero al Nosocomio Niguarda di Milano di CP_2 produrre in giudizio la Relazione di Soccorso MSB - documento redatto dall'equipe intervenuta-
pagina 2 di 6 allegata al verbale di pronto soccorso ovvero alla cartella clinica dell'Ospedale presso cui è stata trasportata la persona soccorsa, nonché il file audio della telefonata che ha richiesto il soccorso;
insiste inoltre affinché il Tribunale di Milano voglia ordinare a parte attrice ovvero Controparte_1 alla Cancelleria della Sezione V del Giudice di Pace di Milano di produrre in giudizio la sentenza n.
5034/2020 emessa all'esito del giudizio n. 24804/2020 RG nonché di ordinare a parte attrice di produrre un giudizio il decreto del Prefetto di Milano n. 300313 Area III avente a oggetto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di;
Parte_1
B) ammettere prova per interpello del signor sulle seguenti circostanze: Parte_1
cap. 1) vero che il giorno 10 maggio 2021 rilasciavo all'incaricato della la Controparte_3 dichiarazione da me sottoscritta che prodotta sub. all. 5 fascicolo mi viene Controparte_1 rammostrata;
cap. 2) vero che venivo invitato dai Carabinieri del Comando di Cesano Boscone a formalizzare quanto agli stessi riferivo oralmente e, precisamente, che il giorno 5 aprile 2020 il mio veicolo 500 era condotto da tale signor;
Per_1
cap. 3) vero che tale invito restava privo di riscontro;
cap. 4) vero che proponevo avanti al Giudice di Pace di Milano ricorso avverso al verbale di contravvenzione n. 956422325 per la violazione ex art. 186 Codice della Strada;
cap. 5) vero che il ricorso di cui al precedente capitolo 4) veniva rigettato dal Giudice di Pace di Milano
C) laddove ritenuto necessario o anche solo opportuno dal Giudice alla luce della documentazione versata in atti, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: cap. 6) vero che il giorno 15 aprile 2020 alle ore 23:45 circa venivo inviato nel Comune di Cesano
Boscone in via Sebastiano Caboto per incidente stradale;
cap. 7) vero che il signor prima di essere trasportato presso la struttura ospedaliera riferiva Parte_1 che un'autovettura gli aveva tagliato la strada, come descritto nel rapporto di sinistro stradale che, prodotto sub. all. 2 fascicolo di parte convenuta, mi viene rammostrato;
cap. 8) vero che constatavo che il veicolo Fiat 500 targato DR138GY riportava solo danni relativi al capovolgimento e al rotolamento sul fondo stradale come descritto nel rapporto di sinistro stradale che, prodotto sub. 2 fascicolo di parte convenuta, mi viene rammostrata;
cap. 9) vero che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro per cui è giudizio è a senso unico di marcia;
cap. 10) vero che il veicolo Fiat 500 targato DR138GY fuoriusciva dalla sede stradale a una distanza di ben 42,70 metri, come descritto nel rapporto di sinistro stradale che, prodotto sub. all. 2 fascicolo di parte convenuta, mi viene rammostrato;
pagina 3 di 6 cap. 11) vero che dagli accertamenti svolti sul luogo del sinistro risultava che il veicolo Fiat 500 targatao DR138GY percorreva la via Caboto nel Comune di Cesano Boscone a velocità elevata;
cap 12) vero che il signor riportava fratture in conseguenza dello sbalzo dall'abitacolo; Parte_1 cap. 13) vero che il signor era risultato positivo all'etanolo, agli oppiacei e alla cocaina come Parte_1 risultava dagli accertamenti tossicologici e come descritto nel rapporto di sinistro stradale che, prodotto sub. all. 2 fascicolo di parte convenuta, mi viene rammostrat;
cap. 14) vero che il signor , in occasione della notifica del verbale di contestazione Parte_1
d'infrazione al Codice della Strada riferiva oralmente che in occasione del sinistro per cui è giudizio la
Fiat 500 sarebbe stata condotta da un certo;
CP_4 cap. 15) vero che l'invito rivolto al signor di formalizzare tale versione dei fatti Parte_1 rimaneva privo di riscontro;
cap. 16) vero che la chiamata al servizio di emergenza 118 veniva geolocalizzata nel Comune di
Corsico in via Di Vittorio;
Si indicano a testi su tali capitoli di prova l'Appuntato scelto e il Carabiniere scelto CP_5 elettivamente domiciliati presso la Legione Carabinieri Lombardia Compagnia di Testimone_1
Corsico,
D) ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: cap. 17) vero che la Società veniva incaricata da Controparte_3 Controparte_6
di svolgere indagini investigative con riferimento al sinistro n. 903025521 in cui Controparte_1 restava coinvolto il signor;
Parte_1 cap. 18) vero che nell'espletamento dell'incarico conferito da la Controparte_1 [...] redigeva la relazione investigativa che prodotta sub. all. 6 fascicolo di parte convenuta CP_3 mi viene rammostrata e di cui confermo il contenuto;
cap. 19) vero che nell'espletamento dell'incarico conferito da il signor Controparte_1 [...]
rilasciava e sottoscriveva la dichiarazione che, prodotta sub. all. 5 fascicolo di parte Parte_1 convenuta mi viene rammostrata;
cap. 20) vero che nell'espletamento delle indagini investigative commissionate accertavamo che a carico del signor veniva elevata contravvenzione per violazione dell'art. 186 Codice Parte_1 della Strada per guida in stato di ebbrezza e ai sensi dell'art. 187 Codice della Strada per guida in stato di alterazione pisco fisica;
cap. 21) vero che nell'espletamento delle indagini investigative commissionate accertavo che a carico del signor presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano si Parte_1 instaurava procedimento penale per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti pagina 4 di 6 Si indicano a testi e l'investigatore incaricato di svolgere indagini con riferimento al Controparte_6 sinistro n. 903025521 domiciliati per l'incarico in Buggiate (VA) via XXV Aprile n. 119.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio affermando: che in Parte_1 Controparte_1 data 15/4/2020, l'attore si trovava, in qualità di trasportato, a bordo della propria autovettura, quando il conducente della stessa perdeva il controllo del veicolo finendo fuori strada;
che dopo il sinistro il conducente dell'autovettura si era dato alla fuga a piedi;
e che in seguito al sinistro l'attore aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- dal rapporto di sinistro stradale dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro emerge che
prima di essere trasportato presso la struttura ospedaliera, riferiva Parte_1 oralmente che un'autovettura gli aveva tagliato la strada” ed emerge anche che “il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro è a senso unico di marcia” (v. doc. 3 prodotto dalla parte convenuta);
- nel corso dell'istruttoria è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla parte attorea nella relativa memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 cpc, limitatamente ai capitoli 2 e 3, essendo i restanti capitoli relativi a circostanze di carattere generico, documentale, ovvero valutativo;
sennonché è stata dichiarata la decadenza dall'escussione dei testi indicati in relazione ai capitoli ammessi, in quanto per l'udienza fissata per l'assunzione del mezzo di prova una teste non è stata intimata dalla parte attorea, con la conseguenza che quest'ultima è incorsa nella decadenza di cui all'art. 104 disp. att. cpc, ed all'udienza fissata per l'assunzione dell'altro teste la parte attorea non si è presentata, con la conseguente decadenza della stessa dall'assunzione
(art. 208 cpc);
- tenuto conto degli elementi sopra indicati, considerata la decadenza della parte attorea dall'assunzione della prova testimoniale richiesta, le allegazioni dell'attore, secondo cui quest'ultimo al momento del sinistro si trovava a bordo della propria autovettura in qualità di trasportato e che alla guida della vettura vi era un soggetto terzo il quale aveva perso il controllo del veicolo ed era fuggito prima dell'arrivo dei soccorsi, sono rimaste un assunto indimostrato;
la parte attorea non ha pertanto assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
In considerazione di quanto sopra esposto le domande della parte attorea non possono essere accolte e devono essere rigettate.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte attorea deve essere condannata alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta le domande della parte attorea;
2. condanna la parte attorea alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in
Euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 16/12/2025
Il Giudice dott. Marco Luigi Quatrida
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