CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 182/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001OR0000046760004 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/001/OR/000003403/0/001 REGISTRO 2020
1 - sull'appello n. 195/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
Email_2elettivamente domiciliata presso
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000034030001 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001OR0000046760004 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari - esattamente indicati in epigrafe - emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito della ripresa a tassazione di due provvedimenti giudiziari, Numero_1 e Numero_2
, emessi dal Tribunale civile di Trento. L'imposta di registro è stata liquidata nella misura di euro 200,00 per ogni avviso. La Ricorrente aveva dedotto che i due provvedimenti non avevano definito, neppure parzialmente, il giudizio di merito e quindi non erano soggetti ad alcuna tassazione.
2. Si era costituita l'Agenzia delle Entrate per difendere la legittimità del suo operato.
2 3. Con sentenza n. 98/2025, depositata in data 12.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha accolto i ricorsi, previa loro riunione, affermando che «l'obbligo di registrazione sussiste ogni qualvolta il giudice si pronuncia nel merito a questioni di diritto sostanziale;
nel caso di specie, siamo difronte a misure cautelari per le quali l'imposta di registro non è applicabile. A ristoro della presente decisone, il collegio mette in luce che nelle Circolari n. 8 e 9 del maggio 2001, n. 45, la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato che non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria sono assoggettati a registrazione in termine fisso. Tra questi ricadono solo quelli in cui intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere». La sentenza si conclude con la decisione di compensazione delle spese di lite.
5. La sentenza è stata impugnata, in parte qua, dalla sig.ra Ricorrente_1 che ha denunciato:
- “la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 91 e 92 c.p.c.”, perché il Primo Giudice ha ritenuto “equo compensare le spese di lite con la stupefacente motivazione che ciò sarebbe stato giustificato dalla 'sinteticità sia dei ricorsi che delle controdeduzioni', così violando il generale principio di soccombenza di cui agli articoli citati”. La Ricorrente conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 98/2025 e di porre a carico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento le spese del giudizio di Primo grado, e la condanna a rifondere spese (anche generali) e compenso di avvocato, più IVA e CNPA, anche del grado d'appello, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1, antistatario, che
“dichiara d'aver anticipato le spese e non riscosso il compenso”.
6. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per sostenere la legittimità della decisione sulle spese di lite, anche osservando che il valore delle cause è assai esiguo in quanto ogni avviso di liquidazione reca la pretesa di euro 200,00 “per cui necessariamente anche la statuizione relativa alla liquidazione delle spese ne ha dovuto tenere conto in termini di giusta compensazione”.
7. Con distinto atto di appello la sentenza è stata impugnata anche dall'Agenzia delle Entrate che ha dedotto:
i – “erronea valutazione dei fatti di causa ed errore sul presupposto impositivo dell'imposta di registro”, perché i due provvedimenti giudiziari sarebbero stati emessi in una procedura di reclamo e non in una procedura cautelare;
perché sarebbe “innegabile nel primo caso la natura decisoria dell'ordinanza che emerge guardando al pagamento delle spese di lite che è stato posto come vicenda litigiosa nei cui confronti la Ricorrente_1 ha domandato espressamente condanna in suo favore e che è stato riconosciuto dal collegio del reclamo con consumazione del proprio potere giurisdizionale”; e 3 sarebbe altresì “innegabile, nel secondo caso, che l'ordinanza decisoria abbia definito il giudizio di reclamo sollevato dall'opponente all'organo collegiale nell'intento di ottenere riforma alla decisione di diniego della sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione”;
ii – “violazione dell'art. 37 del TUR e dell'art 8 Tariffa Parte I allegata allo stesso TUR (d.P.R. n. 131 del 1986); violazione degli artt. 41, comma 2, TUR e 11 della Tariffa allegata”, perché le disposizioni citate prevedono la soggezione all'imposta di registro di tutti gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili “che definiscono anche parzialmente il giudizio”. L'Agenzia conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
Ricorrente_18. Si è costituta in giudizio la sig.ra sostenendo che “i provvedimenti sospensivi o inibitori non definiscono il giudizio … si tratta di provvedimenti lato sensu cautelari pronunciati nell'ambito d'una lite destinata a concludersi con una sentenza”; che anche la condanna al rimborso delle spese della fase cautelare non determina la natura decisoria dell'ordinanza, si tratta infatti di un aspetto inconferente che non fa venire meno la natura essenzialmente cautelare e provvisoria del provvedimento, così come il fatto che a carico dell'opponente sia stato posto il pagamento di una somma pari al contributo unificato. Essa conclude chiedendo le spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Difensore_1, antistatario, che “dichiara d'aver anticipato le spese e non riscosso il compenso”.
9. All'udienza del 16 febbraio 2026 il Presidente ha riunito gli appelli. L'appello n. 182 della
Contribuente è stato trattato in camera di consiglio, mentre l'appello n. 195 dell'Agenzia delle Entrate è stato trattato in udienza pubblica, nel corso della quale, udita la relazione, i Procuratori delle Parti hanno esposto le loro differenti posizioni e opposte conclusioni.
La cause riunite sono state poi trattenute per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'ordine logico delle cause riunite impone la trattazione prioritaria dell'appello n. 195 del 2015 proposto dall'Agenzia delle Entrate e che concerne il merito della questione tributaria qui sollevata.
1.2. L'appello è infondato e su questo punto deve essere confermata la sentenza gravata.
2.1. Con il primo provvedimento, Numero_1 - emesso ex artt. 624 e 615 c.p.c. - il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata dal debitore esecutato
4 Ricorrente_1(nei confronti della sig.ra , creditrice opposta) perché ha ritenuto non sussistenti “i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per sospendere la procedura esecutiva atteso che allo stato l'esecuzione risulta già conclusa con l'ordinanza di assegnazione delle somme … che non sono stati indicati motivi gravi che possano assurgere a rilevanza ... anche in relazione al fatto che
l'assegnazione ha ad oggetto somme che debbono essere mensilmente corrisposte … che rimane una mera allegazione priva di supporto probatorio l'incapienza della creditrice opposta …”. Al contempo, con lo stesso provvedimento, il Giudice ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione. E ha compensato le spese del giudizio.
2.2. Ebbene, l'istanza del debitore in opposizione all'esecuzione che, per l'appunto, su richiesta di parte consente al Giudice di sospendere il procedimento esecutivo in presenza di “gravi motivi”, è un tipico procedimento (e provvedimento) cautelare perché per la sua concessione il Giudice non può prescindere da una valutazione congiunta, per un profilo, della probabilità di accoglimento dell'opposizione (fumus boni juris) e, per altro ma correlato profilo, dal confronto tra il danno che il creditore riceverebbe dall'attesa connessa alla sospensione e il danno che il debitore subirebbe dalla prosecuzione dell'esecuzione. Tanto che il Giudice può anche decidere di concedere la sospensione richiesta subordinandola però con l'onere, a carico del debitore, di prestare una cauzione, strumento che ha la funzione di assicurare l'eventuale risarcimento del danno che il creditore può subire per effetto della sospensione.
3. Come detto, il provvedimento che ha negato la sospensione della procedura esecutiva ha compensato le spese di lite “della fase cautelare” a causa della “complessività dei giudizi pendenti tra le parti e alla reciprocità di debiti/crediti ancora sub iudice”.
4.1. Con l'ordinanza Numero_2 il Collegio ha deciso sul reclamo proposto dalla creditrice opposta al provvedimento cautelare, contestato tuttavia solo nel punto in cui aveva disposto la compensazione delle spese. E il Collegio ha deciso, in parziale riforma del provvedimento gravato, accogliendo il reclamo e così condannando il debitore soccombente alla refusione delle spese sia del procedimento di opposizione all'esecuzione sia del procedimento di reclamo.
4.2. Ebbene, la previsione della reclamabilità ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (procedura introdotta con il d.l. n. 35 del 2005 quale ulteriore fase incidentale entro il procedimento cautelare) assicura l'intervento - sempre nella fase cautelare - di un giudice diverso da quello che ha già provveduto sull'istanza di sospensione evitando ogni pregiudizio di prevenzione, rischio ipotizzato quando la sospensione era impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. 5 5. La dottrina si è chiesta se tali provvedimenti provvisori presentino carattere anticipatorio ma, al contrario, è stato osservato che il provvedimento di sospensione non è in grado di anticipare la tutela conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione, cui è collegata la liberazione dei beni dal pignoramento. Per cui, poiché la sospensione dell'esecuzione impedisce la prosecuzione del processo ma non elimina il vincolo di destinazione sui beni del debitore, tali provvedimenti presentano quindi un contenuto meramente conservativo in quanto sono finalizzati a garantire la fruttuosità della futura sentenza resa all'esito dell'opposizione esecutiva. Da ciò l'univoca natura cautelare dei provvedimenti in esame.
A ulteriore conferma di ciò si rileva che avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta, e anche avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che ha confermato, o revocato, la sospensione, è inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, trattandosi (oltre, nel primo caso, di un provvedimento soggetto a reclamo) di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione.
6. E il fatto che il provvedimento collegiale, ossia l'ordinanza non impugnabile con cui può essere confermato, revocato, modificato il provvedimento cautelare, disponga in punto di spese, non muta la sua natura cautelare e provvisoria.
7. Tanto chiarito, emerge con evidenza come debba essere confermata la sentenza del Primo Giudice laddove, nel merito, ha affermato che i provvedimenti in esame «non possono essere assoggetti all'imposta di registro perché entrano nel novero delle misure cautelari», e che «l'obbligo di registrazione sussiste ogni qualvolta il giudice si pronuncia nel merito a questioni di diritto sostanziale;
nel caso di specie, siamo difronte a misure cautelari per le quali l'imposta di registro non è applicabile».
Consegue a tale conclusione che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e che deve essere respinto.
8.1. Occorre ora prendere in esame l'appello n. 182 del 2015 proposto dalla Contribuente, la quale si duole del fatto che il Primo Giudice ha compensato le spese di lite «tenuto conto della sinteticità sia dei ricorsi che delle controdeduzioni», così violando il principio di soccombenza.
8.2. Il motivo è fondato.
Nel processo tributario la regolamentazione delle spese è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del
1992 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio (comma 1). La 6 disposizione ricalca la formulazione dell'art. 91 c.p.c. secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa, salvo il potere di compensazione rimesso al giudice. Infatti, il principio di soccombenza non è assoluto, in quanto è prevista la possibilità di compensare (in tutto o in parte) le spese delle parti in caso di soccombenza reciproca o quando sussistono “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (comma 2).
Ebbene, ritiene questo Collegio che la “sinteticità degli atti di causa” sia fattispecie non giustificabile come “grave ed eccezionale ragione” per non riconoscere le spese alla parte vincitrice, tenuto altresì conto della recente novella all'articolo in esame, introdotta col d.lgs. n. 220 del 2023, che ha aggiunto il comma 2 nonies il quale così dispone: “nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”, con evidente favor verso la Parte che rispetta detti criteri.
9. Tanto chiarito, emerge con evidenza che l'appello della Contribuente è fondato e che deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza del Primo Giudice nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
10. Le spese di lite per entrambi i gradi di questo giudizio, liquidate in dispositivo a favore della
Ricorrente / rectius, dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, seguono la regola della soccombenza per cui devono essere addebitate all'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe indicati, accoglie l'appello n. 182/2025 e respinge l'appello n. 195/2025.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Trento alla rifusione delle spese a favore della ricorrente liquidate nell'importo di € 200,00 per ogni grado di giudizio oltre oneri di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Domenico Presta
7
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore GIULIANI ALDO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 182/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001OR0000046760004 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/001/OR/000003403/0/001 REGISTRO 2020
1 - sull'appello n. 195/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
Email_2elettivamente domiciliata presso
contro
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020001OR0000034030001 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019001OR0000046760004 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con distinti ricorsi la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari - esattamente indicati in epigrafe - emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito della ripresa a tassazione di due provvedimenti giudiziari, Numero_1 e Numero_2
, emessi dal Tribunale civile di Trento. L'imposta di registro è stata liquidata nella misura di euro 200,00 per ogni avviso. La Ricorrente aveva dedotto che i due provvedimenti non avevano definito, neppure parzialmente, il giudizio di merito e quindi non erano soggetti ad alcuna tassazione.
2. Si era costituita l'Agenzia delle Entrate per difendere la legittimità del suo operato.
2 3. Con sentenza n. 98/2025, depositata in data 12.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha accolto i ricorsi, previa loro riunione, affermando che «l'obbligo di registrazione sussiste ogni qualvolta il giudice si pronuncia nel merito a questioni di diritto sostanziale;
nel caso di specie, siamo difronte a misure cautelari per le quali l'imposta di registro non è applicabile. A ristoro della presente decisone, il collegio mette in luce che nelle Circolari n. 8 e 9 del maggio 2001, n. 45, la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato che non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria sono assoggettati a registrazione in termine fisso. Tra questi ricadono solo quelli in cui intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere». La sentenza si conclude con la decisione di compensazione delle spese di lite.
5. La sentenza è stata impugnata, in parte qua, dalla sig.ra Ricorrente_1 che ha denunciato:
- “la violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 91 e 92 c.p.c.”, perché il Primo Giudice ha ritenuto “equo compensare le spese di lite con la stupefacente motivazione che ciò sarebbe stato giustificato dalla 'sinteticità sia dei ricorsi che delle controdeduzioni', così violando il generale principio di soccombenza di cui agli articoli citati”. La Ricorrente conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza n. 98/2025 e di porre a carico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento le spese del giudizio di Primo grado, e la condanna a rifondere spese (anche generali) e compenso di avvocato, più IVA e CNPA, anche del grado d'appello, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1, antistatario, che
“dichiara d'aver anticipato le spese e non riscosso il compenso”.
6. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per sostenere la legittimità della decisione sulle spese di lite, anche osservando che il valore delle cause è assai esiguo in quanto ogni avviso di liquidazione reca la pretesa di euro 200,00 “per cui necessariamente anche la statuizione relativa alla liquidazione delle spese ne ha dovuto tenere conto in termini di giusta compensazione”.
7. Con distinto atto di appello la sentenza è stata impugnata anche dall'Agenzia delle Entrate che ha dedotto:
i – “erronea valutazione dei fatti di causa ed errore sul presupposto impositivo dell'imposta di registro”, perché i due provvedimenti giudiziari sarebbero stati emessi in una procedura di reclamo e non in una procedura cautelare;
perché sarebbe “innegabile nel primo caso la natura decisoria dell'ordinanza che emerge guardando al pagamento delle spese di lite che è stato posto come vicenda litigiosa nei cui confronti la Ricorrente_1 ha domandato espressamente condanna in suo favore e che è stato riconosciuto dal collegio del reclamo con consumazione del proprio potere giurisdizionale”; e 3 sarebbe altresì “innegabile, nel secondo caso, che l'ordinanza decisoria abbia definito il giudizio di reclamo sollevato dall'opponente all'organo collegiale nell'intento di ottenere riforma alla decisione di diniego della sospensione pronunciata dal giudice dell'esecuzione”;
ii – “violazione dell'art. 37 del TUR e dell'art 8 Tariffa Parte I allegata allo stesso TUR (d.P.R. n. 131 del 1986); violazione degli artt. 41, comma 2, TUR e 11 della Tariffa allegata”, perché le disposizioni citate prevedono la soggezione all'imposta di registro di tutti gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili “che definiscono anche parzialmente il giudizio”. L'Agenzia conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna dell'Appellata alla rifusione delle spese di giudizio sia di primo che di secondo grado.
Ricorrente_18. Si è costituta in giudizio la sig.ra sostenendo che “i provvedimenti sospensivi o inibitori non definiscono il giudizio … si tratta di provvedimenti lato sensu cautelari pronunciati nell'ambito d'una lite destinata a concludersi con una sentenza”; che anche la condanna al rimborso delle spese della fase cautelare non determina la natura decisoria dell'ordinanza, si tratta infatti di un aspetto inconferente che non fa venire meno la natura essenzialmente cautelare e provvisoria del provvedimento, così come il fatto che a carico dell'opponente sia stato posto il pagamento di una somma pari al contributo unificato. Essa conclude chiedendo le spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Difensore_1, antistatario, che “dichiara d'aver anticipato le spese e non riscosso il compenso”.
9. All'udienza del 16 febbraio 2026 il Presidente ha riunito gli appelli. L'appello n. 182 della
Contribuente è stato trattato in camera di consiglio, mentre l'appello n. 195 dell'Agenzia delle Entrate è stato trattato in udienza pubblica, nel corso della quale, udita la relazione, i Procuratori delle Parti hanno esposto le loro differenti posizioni e opposte conclusioni.
La cause riunite sono state poi trattenute per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. L'ordine logico delle cause riunite impone la trattazione prioritaria dell'appello n. 195 del 2015 proposto dall'Agenzia delle Entrate e che concerne il merito della questione tributaria qui sollevata.
1.2. L'appello è infondato e su questo punto deve essere confermata la sentenza gravata.
2.1. Con il primo provvedimento, Numero_1 - emesso ex artt. 624 e 615 c.p.c. - il Giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata dal debitore esecutato
4 Ricorrente_1(nei confronti della sig.ra , creditrice opposta) perché ha ritenuto non sussistenti “i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. per sospendere la procedura esecutiva atteso che allo stato l'esecuzione risulta già conclusa con l'ordinanza di assegnazione delle somme … che non sono stati indicati motivi gravi che possano assurgere a rilevanza ... anche in relazione al fatto che
l'assegnazione ha ad oggetto somme che debbono essere mensilmente corrisposte … che rimane una mera allegazione priva di supporto probatorio l'incapienza della creditrice opposta …”. Al contempo, con lo stesso provvedimento, il Giudice ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione. E ha compensato le spese del giudizio.
2.2. Ebbene, l'istanza del debitore in opposizione all'esecuzione che, per l'appunto, su richiesta di parte consente al Giudice di sospendere il procedimento esecutivo in presenza di “gravi motivi”, è un tipico procedimento (e provvedimento) cautelare perché per la sua concessione il Giudice non può prescindere da una valutazione congiunta, per un profilo, della probabilità di accoglimento dell'opposizione (fumus boni juris) e, per altro ma correlato profilo, dal confronto tra il danno che il creditore riceverebbe dall'attesa connessa alla sospensione e il danno che il debitore subirebbe dalla prosecuzione dell'esecuzione. Tanto che il Giudice può anche decidere di concedere la sospensione richiesta subordinandola però con l'onere, a carico del debitore, di prestare una cauzione, strumento che ha la funzione di assicurare l'eventuale risarcimento del danno che il creditore può subire per effetto della sospensione.
3. Come detto, il provvedimento che ha negato la sospensione della procedura esecutiva ha compensato le spese di lite “della fase cautelare” a causa della “complessività dei giudizi pendenti tra le parti e alla reciprocità di debiti/crediti ancora sub iudice”.
4.1. Con l'ordinanza Numero_2 il Collegio ha deciso sul reclamo proposto dalla creditrice opposta al provvedimento cautelare, contestato tuttavia solo nel punto in cui aveva disposto la compensazione delle spese. E il Collegio ha deciso, in parziale riforma del provvedimento gravato, accogliendo il reclamo e così condannando il debitore soccombente alla refusione delle spese sia del procedimento di opposizione all'esecuzione sia del procedimento di reclamo.
4.2. Ebbene, la previsione della reclamabilità ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (procedura introdotta con il d.l. n. 35 del 2005 quale ulteriore fase incidentale entro il procedimento cautelare) assicura l'intervento - sempre nella fase cautelare - di un giudice diverso da quello che ha già provveduto sull'istanza di sospensione evitando ogni pregiudizio di prevenzione, rischio ipotizzato quando la sospensione era impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. 5 5. La dottrina si è chiesta se tali provvedimenti provvisori presentino carattere anticipatorio ma, al contrario, è stato osservato che il provvedimento di sospensione non è in grado di anticipare la tutela conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione, cui è collegata la liberazione dei beni dal pignoramento. Per cui, poiché la sospensione dell'esecuzione impedisce la prosecuzione del processo ma non elimina il vincolo di destinazione sui beni del debitore, tali provvedimenti presentano quindi un contenuto meramente conservativo in quanto sono finalizzati a garantire la fruttuosità della futura sentenza resa all'esito dell'opposizione esecutiva. Da ciò l'univoca natura cautelare dei provvedimenti in esame.
A ulteriore conferma di ciò si rileva che avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta, e anche avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che ha confermato, o revocato, la sospensione, è inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost, trattandosi (oltre, nel primo caso, di un provvedimento soggetto a reclamo) di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione.
6. E il fatto che il provvedimento collegiale, ossia l'ordinanza non impugnabile con cui può essere confermato, revocato, modificato il provvedimento cautelare, disponga in punto di spese, non muta la sua natura cautelare e provvisoria.
7. Tanto chiarito, emerge con evidenza come debba essere confermata la sentenza del Primo Giudice laddove, nel merito, ha affermato che i provvedimenti in esame «non possono essere assoggetti all'imposta di registro perché entrano nel novero delle misure cautelari», e che «l'obbligo di registrazione sussiste ogni qualvolta il giudice si pronuncia nel merito a questioni di diritto sostanziale;
nel caso di specie, siamo difronte a misure cautelari per le quali l'imposta di registro non è applicabile».
Consegue a tale conclusione che l'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e che deve essere respinto.
8.1. Occorre ora prendere in esame l'appello n. 182 del 2015 proposto dalla Contribuente, la quale si duole del fatto che il Primo Giudice ha compensato le spese di lite «tenuto conto della sinteticità sia dei ricorsi che delle controdeduzioni», così violando il principio di soccombenza.
8.2. Il motivo è fondato.
Nel processo tributario la regolamentazione delle spese è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del
1992 che contiene il principio generale di responsabilità per le spese di giudizio (comma 1). La 6 disposizione ricalca la formulazione dell'art. 91 c.p.c. secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte vittoriosa, salvo il potere di compensazione rimesso al giudice. Infatti, il principio di soccombenza non è assoluto, in quanto è prevista la possibilità di compensare (in tutto o in parte) le spese delle parti in caso di soccombenza reciproca o quando sussistono “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (comma 2).
Ebbene, ritiene questo Collegio che la “sinteticità degli atti di causa” sia fattispecie non giustificabile come “grave ed eccezionale ragione” per non riconoscere le spese alla parte vincitrice, tenuto altresì conto della recente novella all'articolo in esame, introdotta col d.lgs. n. 220 del 2023, che ha aggiunto il comma 2 nonies il quale così dispone: “nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”, con evidente favor verso la Parte che rispetta detti criteri.
9. Tanto chiarito, emerge con evidenza che l'appello della Contribuente è fondato e che deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza del Primo Giudice nella parte in cui ha compensato le spese di lite.
10. Le spese di lite per entrambi i gradi di questo giudizio, liquidate in dispositivo a favore della
Ricorrente / rectius, dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario, seguono la regola della soccombenza per cui devono essere addebitate all'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe indicati, accoglie l'appello n. 182/2025 e respinge l'appello n. 195/2025.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Trento alla rifusione delle spese a favore della ricorrente liquidate nell'importo di € 200,00 per ogni grado di giudizio oltre oneri di legge.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Domenico Presta
7