Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto da
SA IN e PI IG IN, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annalisa Molinari e Carlo Masi e presso gli stessi elettivamente domiciliati in Parma, via Mistrali n. 4, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solignano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Montaggi Generali S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 1 aprile 2025;
………….. per l’accertamento ….
del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 1 aprile 2025, con conseguente ordine al Comune di Solignano di esibizione e consegna delle copie della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il dott. LO AS e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che, con istanza di accesso presentata in data 1 aprile 2025, i ricorrenti chiedevano al Comune di Solignano l’esibizione di: “ − copia degli accordi ex articolo 18 L.R. n. 20/2000, sottoscritti dagli altri proprietari; − copia delle garanzie fideiussorie che sarebbero state assunte dagli altri proprietari; − copia degli eventuali versamenti eseguiti dagli altri proprietari; − copia dei criteri con cui sono state approvate e determinate le somme indicate negli accordi ex articolo 18 L.R. n. 20/2000, anche in relazione agli altri proprietari; − copia degli atti assunti dall’Amministrazione per la progettazione/realizzazione delle opere che sarebbero da realizzarsi nel contesto oggetto della variante ”;
che gli interessati motivavano tale richiesta, esponendo:
- essere proprietari di terreni ricadenti all’interno del comparto industriale di Rubbiano, e in particolare “… il Signor SA IN è proprietario dei terreni identificati in catasto al foglio 3, mappali 858 e 870, appartenenti alla lottizzazione industriale “Galilei”, già completata e collaudata, con trasferimento di standard urbanistici al Comune già avvenuto; il Signor PI IG IN dei terreni identificati in catasto al foglio 3, mappale 212 di recente classificazione industriale …”;
- avere essi rappresentato l’esigenza di acquisire un certificato di destinazione urbanistica aggiornato relativamente ai terreni di proprietà, ma di avere appreso dall’Amministrazione comunale la necessità di un preventivo chiarimento circa la portata degli impegni economici che gli stessi “… si sarebbero assunti (a dire della stessa Amministrazione) in occasione della variante urbanistica specifica, approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21.09.2018 …”;
- essere essi intenzionati a rispettare gli eventuali obblighi su di loro gravanti, ma di avere comunque il “ … diritto di ottenere tempestivamente il CDU aggiornato, il cui rilascio non può essere condizionato ad alcunché …”;
- avere titolo, dunque, all’esibizione dei documenti richiesti, ai “… sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, per la tutela dei diritti …” loro riconosciuti dall’ordinamento, e ciò “… anche in relazione alla situazione di altri proprietari di terreni interessati dalla medesima variante …” urbanistica;
che, tuttavia, gli interessati negano di avere ricevuto risposta dall’Amministrazione e, assumendo quindi formatosi ex lege un diniego tacito (v. art. 25, comma 4, legge n. 241/1990), hanno adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm.;
che, in particolare, essi invocano l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per avere un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”, giacché proprietari di terreni coinvolti nella variante urbanistica approvata dal Comune di Solignano, al pari degli altri soggetti privati attuatori, e quindi, riguardando la ‘variante’ specifica in modo indistinto tutti quei soggetti, sicuramente essi stessi legittimati a sapere se anche gli altri soggetti privati hanno sottoscritto l’accordo ex art. 18 della legge reg. n. 20 del 2000 e soprattutto quale somma, a titolo di contributo straordinario, è stata loro quantificata e con quali criteri e, inoltre, se questa è già stata versata, come l’Amministrazione chiede loro per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
che, a loro dire, agli altri soggetti attuatori – ivi compresi quelli ricadenti nella lottizzazione “Galilei” –, pur in caso di sottoscrizione dell’accordo, è presumibile non sia mai stato chiesto di versare nulla, e allora sarebbe incomprensibile il diverso trattamento riservato loro, solo per aver chiesto il rilascio del certificato di destinazione urbanistica aggiornato, che è un atto dovuto;
che, pertanto, l’istanza di accesso non si tradurrebbe in una richiesta strumentale, ma in una richiesta motivata dalla tutela dei loro diritti dominicali, semplicemente aspirando essi ad essere trattati come gli altri soggetti attuatori ed avendo perciò il diritto di conoscere come il Comune di Solignano si sia posto nei riguardi di tutti i soggetti attuatori coinvolti nella variante urbanistica, specie con quelli la cui proprietà ricade nella lottizzazione “Galilei”;
che, del resto, non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi per le quali l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso, così come la variante urbanistica che ha interessato i loro terreni era specifica, riguardando solo una porzione limitata di territorio del Comune di Solignano, sicché l’ostensione dei documenti richiesti si presenterebbe del tutto agevole per l’Amministrazione;
che, se il diritto di accesso viene negato, risultano violati alcuni dei principi fondamentali di pubblicità e trasparenza sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e costituenti espressione del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica Amministrazione, garantiti dall’art. 97 Cost.;
che, in definitiva, viene chiesto al giudice adito di annullare il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 1 aprile 2025, di accertare il diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto di quell’istanza e di ordinare al Comune di Solignano l’esibizione e la consegna delle copie della documentazione richiesta;
che non si sono costituiti in giudizio il Comune di Solignano e la società Montaggi Generali S.r.l. (pure evocata in giudizio);
che con memoria difensiva del 25 novembre 2025 i ricorrenti hanno esposto che “… preso atto della ostensione di parte dei documenti e della inesistenza degli altri documenti richiesti (…) è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso …”, chiedendo perciò che si “… dichiari l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate …”;
che alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, per costante giurisprudenza, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 8 aprile 2021 n. 2866);
che nella circostanza i difensori dei ricorrenti hanno depositato una dichiarazione secondo cui “… è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso …” (v. nota del 25 novembre 2025);
che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod.proc.amm., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
che, in assenza di costituzione in giudizio delle controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AS |
IL SEGRETARIO