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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 261/2021 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/01/2025 e promossa in questo grado
Da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), e , nata a [...] il [...] e residente in C.F._1 Parte_2
Catenanuova (c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati in Piazza CodiceFiscale_2
Armerina presso lo studio dell'Avv. S. Spinello che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
APPELLANTI
Contro
(C.F. e P.I. ), con sede in Milano, in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avvocati S. Cavicchi e R. Camerini, giusta procura notarile in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 30.01.2025 i difensori della sola parte appellata, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ) “Chiede che la Corte CP_1
Ecc.ma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, incluse quelle che dovessero essere proposte con le note di trattazione scritta, voglia: a. Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 342 e 348 bis c.p.c.,
l'appello proposto da e con atto notificato in data 4 Parte_1 Parte_2
ottobre 2021;
b. In ogni caso, rigettare, perché infondato l'appello proposto da e Parte_1
con atto notificato in data 4 ottobre 2021 e, conseguentemente, Parte_2
confermare la sentenza n. 444/2021 inter partes pronunciata dal Tribunale di EN in data 5-19 luglio 2021.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 04.11.2016, evocava in giudizio Controparte_1
e e, esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto, Parte_1 Parte_2 chiedeva al Tribunale di EN di dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto di donazione del dì 11 novembre 2011, a rogito notaio di IA (rep. n. Per_1
449563, racc. n. 20274 - doc. n. 7) e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di EN in data 13 dicembre 2011 (Reg. gen. n. 10602; Reg. part. n. 8716), con il quale Parte_1
aveva donato alla propria figlia, , la piena proprietà di un immobile
[...] Parte_2 sito nel comune di Catenanuova (EN) ed ubicato all'indirizzo di via Vittorio Emanuele III
n. 109, riportato in catasto al foglio 5, part. 319 sub 6, cat. A/2, classe 2, vani 7,5, piano 2, rendita euro 441,57; foglio 5, part. 319 sub 4, cat. C.
Esponeva al riguardo che la Mercantile Leasing (successivamente con Controparte_1
contratto del 2 luglio 2010 aveva concesso a in locazione finanziaria, per Parte_1
la durata di mesi 96, l'imbarcazione a motore SE (lunghezza fuori tutto mt. 21,04) denominata “Felix”, targata ROMA 11687/D, motorizzata con n. 2 motori Man.
In forza del precisato contratto il avrebbe dovuto corrispondere il pattuito canone Parte_1
di locazione mediante versamenti mensili di € 9.386,50, ma, dal momento che il predetto non provvedeva al versamento delle rate dovute da dicembre 2013 a dicembre 2014, la locatrice decideva di risolvere il contratto richiedendo, al contempo, il pagamento di tutti i canoni insoluti con relativi accessori, insieme alla restituzione dell'imbarcazione.
Stante l'inerzia della parte obbligata, la creditrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
EN l'emissione del provvedimento monitorio del 31.12.2015 (non opposto dal debitore), con il quale veniva ingiunto a di consegnare l'imbarcazione dianzi Parte_1 indicata e di pagare la somma di € 368.871,20, oltre interessi e spese.
Anche il succitato provvedimento, però, non sortiva esito alcuno. Frattanto, avendo appreso che il debitore si era spogliato dell'intero suo patrimonio con atti di disposizione in favore dei propri familiari e/o di società ad essi collegate, il
[...]
si risolveva a promuovere il presente giudizio onde richiedere ed ottenere la CP_1
declaratoria di nullità dell'atto di donazione meglio sopra indicato.
Nel giudizio così promosso si costituivano entrambi i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza del Tribunale di EN (essendo, a loro dire, competente il
Tribunale di Firenze) e, nel merito, instavano per il rigetto della domanda ex adverso spiegata rilevando l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di documentazione conferente e, all'esito, trovava il suo epilogo nella sentenza n° 444/2021 con la quale il giudice di prime cure, in accoglimento della proposta domanda, revocava l'atto di donazione e condannava i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'altra parte.
Avverso il precisato provvedimento ha interposto gravame la parte soccombente per i motivi che in prosieguo verranno indicati.
Si è costituito il confutando tutte le doglianze avversarie e chiedendo la Controparte_1
declaratoria di inammissibilità dell'appello e/o comunque il suo rigetto per infondatezza manifesta.
Con ordinanza del dì 18.03.2022, la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'impugnazione avanzata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ed ha disposto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.01.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Gli appellanti, infatti, hanno espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo) ed hanno suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate.
L'atto di impugnazione, pertanto, risponde ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c., dal momento che sono stati partitamente indicando gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado. Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché già esaminata in senso reiettivo dalla Corte con l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione, i denunciano Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di EN in favore di quello di Firenze.
Sostengono al riguardo che il credito dal quale trarrebbe origine la presente controversia nasce dal contratto di leasing intercorso tra le parti in data 2/07/2010 (Mercantile Leasing
S.p.a. e ), il cui art. 24 così recita: “per ogni e qualsiasi controversia Parte_1 relativa all'interpretazione e/o esecuzione del contratto, così come per ogni controversia che quand'anche indirettamente sia connessa e/o collegata al medesimo, sia che l'azione sia promossa dalla conduttrice sia che l'azione sia promossa dalla locatrice, è esclusivamente competente il foro di Firenze con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause….”.
Atteso perciò il tenore letterale delle parole usate, che escluderebbe persino ogni ipotesi di connessione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la sollevata eccezione e statuire, conseguentemente, che la competenza a trattare e decidere il presente giudizio si apparteneva al Tribunale di Firenze e non a quello di EN.
Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione e presenta evidenti profili di inammissibilità, giacché si risolve nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio, tutte opportunamente rigettate dal Tribunale con motivazioni di adamantina chiarezza.
Oggetto del presente giudizio, infatti, non sono gli eventuali vizi che inficerebbero l'invocato contratto di locazione finanziaria e neppure l'entità del credito vantato dalla banca, quanto e piuttosto la declaratoria di inefficacia dell'atto con il quale il debitore ha arrecato pregiudizio alla creditrice.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di cui all' art. 2901 c.c., invero, non occorre un preventivo accertamento giudiziale né un titolo esecutivo, dal momento che legittimato ad agire è anche colui che vanti solo una ragione di credito meramente litigioso o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente pretestuoso.
Ne consegue che il mentovato contratto di leasing intercorso tra il e la società Parte_1 finanziatrice è qui privo di ogni rilevanza, atteso che l'azione revocatoria ordinaria non mira affatto all'accertamento del credito, ma solo alla ricostruzione del patrimonio del debitore, garanzia del suo soddisfacimento. Ma, oltre a ciò, in favore della competenza territoriale del Tribunale di EN depone una circostanza di non poco momento del tutto negletta dalla parte appellante (anche se già evidenziata -insieme alle altre- dal giudice di prime cure), e cioè che la convenuta
, litisconsorte necessaria nel presente giudizio ma del tutto estranea alla Parte_2
stipula del negozio di locazione finanziaria, è residente in [...]; sicché, a mente dell'art. 33 c.p.c. che recita: “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e
19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”, la competenza a conoscere della presente controversia si appartiene unicamente al Tribunale di EN.
Detto ciò sulla questione preliminare, nel merito appare evidente, anche a questa Corte, che il negozio per cui è causa è stato effettuato dal debitore, col concorso della connivente figlia, al fine di sottrarre all'istituto di credito appellato la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Non colgono nel segno infatti le ulteriori doglianze avanzate dagli appellanti (che qui vengono congiuntamente trattate per via della loro intrinseca connessione) ed afferenti in particolare alle dedotte: “inconsapevolezza di di arrecare pregiudizio alle Parte_1 ragioni della banca creditrice;
all'inesistenza del danno subito dal creditore in dipendenza del valore dell'imbarcazione; alla partecipatio fraudis di , Parte_2
figlia del debitore , che nulla poteva sapere del pregiudizio che il rogito avrebbe Pt_1 potuto arrecare alle ragioni dei creditori del padre”.
Al riguardo appare preliminarmente utile ricordare che l'azione revocatoria è volta ad ottenere una dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio alle ragioni del creditore, al fine di impedire che il patrimonio del debitore possa subire diminuzioni tali da compromettere la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per effetto di negligenza o dolo dello stesso.
A mente dell'art. 2901 c.c., le condizioni richieste per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria sono: a) l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti;
b) il compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione del patrimonio;
c) l'eventus damni;
d) il consilium fraudis.
Ebbene, con riferimento al caso in esame, pacifica e non contestata è anzitutto la sussistenza dei primi due requisiti stante, da un lato, l'ingente debito (€ 368.871,20, oltre interessi) maturato da nei confronti del così come Parte_1 Controparte_1 documentato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di EN e mai opposto, e, dall'altro, la stipula dell'atto di donazione per cui è causa.
In relazione al profilo oggettivo dell'eventus damni, vale a dire del pregiudizio recato alle ragioni del creditore, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che lo stesso sussista non solamente nel caso in cui l'atto dispositivo sia tale da compromettere totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando sia idoneo a determinare una variazione, quantitativa o qualitativa, del di lui patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cassazione civile sez. III,
19/07/2018, n.19207; Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n. 13172; Cassazione civile sez. II, 03/02/2015, n.1902; Cassazione civile sez. III, 09/02/2012, n.1896; Cassazione civile sez. III, 29/03/2007, n.7767).
E tale requisito, con riferimento al caso di specie, appare integrato per la piana considerazione che il , attraverso l'atto di disposizione di cui è stata chiesta Parte_1
la revoca, ha donato la proprietà dell'unico bene immobile componente il suo patrimonio, dal momento che, anche in dipendenza degli altri atti di vendita e/o di donazioni compiuti in epoca comunque successiva alla stipula del contratto di locazione finanziaria, non residuano in capo al predetto ulteriori proprietà sulle quali il possa far Controparte_1
valere utilmente le proprie pretese creditorie.
Siffatto obiettivo pregiudizio alle ragioni del credito (eventus damni), è pure accompagnato dalla consapevolezza del suo autore (scientia fraudis), senza che a nulla rilevi la circostanza che l'inadempimento degli obblighi assunti nei confronti della banca sia avvenuto a distanza di due anni circa dalla stipula del rogito oggetto di revocatoria.
L'atto di donazione a beneficio della figlia è infatti a titolo gratuito ed è stato compiuto dopo il sorgere del credito. In quanto tale, esso non richiede una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, ma una semplice conoscenza (se non addirittura conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l'atto in sé è in grado di produrre alla garanzia del credito, la cui prova, per costante giurisprudenza, può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 2748/05, n. Cass. n. 13404/08,
Cass. n. 14274/09).
Nella specie, non poteva non rendersi conto dell'oggettivo Parte_1
depauperamento del proprio patrimonio e delle conseguenti difficoltà di soddisfacimento delle ragioni di credito ingenerate dall'atto di donazione dell'immobile posseduto e che, come si è detto, all'epoca compendiava la sua pressoché integrale consistenza patrimoniale. E al riguardo è appena il caso di richiamare una (ex multis) perspicua pronuncia di merito, per la quale: “In tema di azione revocatoria ordinaria, con riferimento al requisito della dolosa preordinazione del debitore nel compimento dell'atto dispositivo, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio all'interesse del creditore, ossia la cosiddetta 'scientia damni'. Per evitare la presunzione di lesività e pregiudizio alle ragioni creditore, il debitore deve fornire la prova del motivo dell'atto di disposizione (nella specie, donazione dell'unico bene immobile di proprietà del debitore), oltre la dimostrazione che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore”. (Corte appello Milano, sez. IV, 22/07/2020, n. 1936)
Di nessun pregio perciò risultano le considerazioni, sulle quali oziosamente si intrattiene la parte appellante, relative alla dedotta mancanza dell'eventus damni in ragione “del valore del natante, già oggetto di leasing, ben superiore al credito vantato”.
Premesso che il provvedimento monitorio (non opposto) al quale si è dianzi fatto cenno, prevedeva non solo il pagamento della somma di € 368.871,20, oltre interessi e spese, ma anche la restituzione del natante, si osserva come la creditrice non sia mai rientrata in possesso della barca, se non dopo (come documentalmente provato) il suo affondamento nel porto di Siracusa avvenuto a seguito di un furto, quando l'imbarcazione si trovava in custodia presso tale al quale era stata “affidata” dal Persona_2 Per_3
Infine, sul versante dell'elemento soggettivo, a confutazione di quanto asserito dalla parte appellante, va ricordato che, trattandosi di atto a titolo gratuito (donazione), la legge non richiede né la prova della partecipatio fraudis da parte del terzo donatario, né, trattandosi di atto di disposizione compiuto in epoca successiva rispetto a quella del sorgere del credito, la prova del consilium fraudis, inteso come dolosa preordinazione al pregiudizio delle future ragioni di credito altrui.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'impugnazione non può essere accolta.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore del CP_1 in € 13.500,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato
[...] sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 4.000,00), introduttiva (€ 2500,00) e decisoria (€ 7.000,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 444/2021, emessa dal
Tribunale di EN il 05.07.2021 ed impugnata da e . Controparte_2 Controparte_3
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 13.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a.
e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 29.05.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice