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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/07/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG n.1356 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1356/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. SCALIA SANTA ROBERTA, presso C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappr. e dif. dall'avv. SCALIA SANTA ROBERTA, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto Posta in decisione all'udienza del 10/06/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 10/05/1980, è stata fissata udienza presidenziale nella quale sono comparsi i coniugi ed in cui ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Preliminarmente si rileva che l'inammissibilità del ricorso, sottoscritto dal solo difensore e non anche dalle parti, come previsto dalla nuova normativa codicistica, può ritenersi sanata dalla comparizione delle parti a seguito della fissazione di udienza innanzi al giudice istruttore. Ciò premesso, si rileva che in seno al ricorso, tra le condizioni della separazione consensuale, le parti hanno previsto la cessione di quote di proprietà di unità immobiliare dal marito alla moglie, senza tuttavia produrre la documentazione idonea e necessaria alla validità di tale cessione di beni immobili. Infatti, nella fattispecie, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione alla idoneità e completezza della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese, nel ricorso, nelle note e nell'accordo tra le parti
• non è indicato il regime patrimoniale vigente tra i coniugi né il valore dei beni trasferiti;
• non sono stati prodotti tutti gli atti di provenienza in capo al delle quote CP_1 che egli intende trasferire alla e non risulta essere stata prodotta alcuna Pt_1 visura ipotecaria. Pertanto, questo Tribunale ritiene
• che non sussistano le condizioni di legge per poter disporre il trasferimento di beni immobili, come sopra concordato, e che, pertanto, manchi una delle condizioni essenziali concordate, in via principale, tra le parti per la omologa della separazione;
• che, invece, la separazione possa esser omologata nella forma subordinata proposta in verbale di udienza, secondo cui il si è obbligato al CP_1 trasferimento delle medesime quote di proprietà del bene immobile, qualora esso non fosse possibile in via principale. Pertanto, rilevato che le condizioni indicate dai coniugi in ricorso come modificate, in via subordinata, in verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi, alle condizioni subordinate dagli stessi indicate, può essere omologata Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
RL (SR) il 08/04/1955, e , nato a [...] Controparte_1 il 30/08/1950, alle condizioni alle condizioni subordinate indicate in seno al verbale di udienza a modifica di quelle esposte nel ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.826 parte II serie A anno 1980).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, 4 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1356/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. SCALIA SANTA ROBERTA, presso C.F._1 il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente e da
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), rappr. e dif. dall'avv. SCALIA SANTA ROBERTA, presso C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto Posta in decisione all'udienza del 10/06/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 10/05/1980, è stata fissata udienza presidenziale nella quale sono comparsi i coniugi ed in cui ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale. Preliminarmente si rileva che l'inammissibilità del ricorso, sottoscritto dal solo difensore e non anche dalle parti, come previsto dalla nuova normativa codicistica, può ritenersi sanata dalla comparizione delle parti a seguito della fissazione di udienza innanzi al giudice istruttore. Ciò premesso, si rileva che in seno al ricorso, tra le condizioni della separazione consensuale, le parti hanno previsto la cessione di quote di proprietà di unità immobiliare dal marito alla moglie, senza tuttavia produrre la documentazione idonea e necessaria alla validità di tale cessione di beni immobili. Infatti, nella fattispecie, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione alla idoneità e completezza della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese, nel ricorso, nelle note e nell'accordo tra le parti
• non è indicato il regime patrimoniale vigente tra i coniugi né il valore dei beni trasferiti;
• non sono stati prodotti tutti gli atti di provenienza in capo al delle quote CP_1 che egli intende trasferire alla e non risulta essere stata prodotta alcuna Pt_1 visura ipotecaria. Pertanto, questo Tribunale ritiene
• che non sussistano le condizioni di legge per poter disporre il trasferimento di beni immobili, come sopra concordato, e che, pertanto, manchi una delle condizioni essenziali concordate, in via principale, tra le parti per la omologa della separazione;
• che, invece, la separazione possa esser omologata nella forma subordinata proposta in verbale di udienza, secondo cui il si è obbligato al CP_1 trasferimento delle medesime quote di proprietà del bene immobile, qualora esso non fosse possibile in via principale. Pertanto, rilevato che le condizioni indicate dai coniugi in ricorso come modificate, in via subordinata, in verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi, alle condizioni subordinate dagli stessi indicate, può essere omologata Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
RL (SR) il 08/04/1955, e , nato a [...] Controparte_1 il 30/08/1950, alle condizioni alle condizioni subordinate indicate in seno al verbale di udienza a modifica di quelle esposte nel ricorso, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.826 parte II serie A anno 1980).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, 4 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino