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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 10 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 16/1/2025 da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( ) Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.Sergio Vida e Fulvio Vida in forza di separate procure trasmesse per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copie su supporto informatico di originali analogici
- appellanti - contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
[...] P.IVA_1
Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.109/2024 del Tribunale di Trieste - risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Causa chiamata all'udienza di discussione dell'8/5/2025. Conclusioni
Per gli appellanti: piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, in parziale riforma della sen- tenza n. 109/2024 in R.G. 47/2022 della Sezione Lavoro del Tribunale di Trieste, preso atto dell'accertata e dichiarata responsabilità dell'Autorità convenuta per l'in- sorgere della patologia professionale sofferta dal sig. e per Parte_4
la morte del medesimo: accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno subito un danno parentale in morte del loro nonno, . Condannare per l'effetto Parte_4
parte resistente al risarcimento del danno predetto secondo l'applicazione delle c.d.
Tabelle milanesi con la seguente articolazione: Sig.na Parte_1
(danno da perdita parentale) Euro 117.680,40; Sig. (danno Parte_2
da perdita parentale) Euro 127.487,10; Sig. (danno da perdita Parte_3
parentale Euro 127.487,10 ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
Per l'appellata: dichiarare inammissibile e/o comunque, rigettare il ricorso in appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto. Spese del grado rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 18/1/2022 , , Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_3
- la prima quale vedova del defunto la seconda e il terzo quali Parte_4
figli e gli ultimi tre quali nipoti - esponevano che il loro congiunto e dante causa aveva lavorato nel porto di dal 12/11/1963 al 31/3/1987 come socio lavoratore CP_1
della Compagnia lavoratori portuali di , rimanendo così esposto all'amianto CP_1
nello svolgimento delle sue mansioni di bracciante;
che nel novembre 2019 il sig.
[...]
aveva iniziato a lamentare dispnea e occasionale dolore toracico a Parte_8
destra; che i successivi accertamenti medici avevano evidenziato l'esistenza di un mesotelioma pleurico dal quale era derivata, il 3/3/2021, la morte del sig. Parte_4
che la perizia redatta in sede penale aveva confermato il nesso di causalità fra esposi-
Part zione all'amianto e mesotelioma;
che della patologia contratta dal sig.Ostrouska
Pag.2 veva essere considerato responsabile ex art.2087 c.c. l'Ente Autonomo Porto di Trie- ste, cui era succeduta l'Autorità di Sistema Portuale;
che la malattia del sig.
[...]
si era protratta per quindici mesi ed aveva prodotto una invalidità perma- Parte_4
nente accertata dall' nella misura del 60% ma in realtà da quantificare in misura CP_2
superiore; che sussistevano inoltre il c.d. danno biologico terminale e il c.d. danno catastrofale, non coperti dall'assicurazione pubblica;
e che a causa della morte del loro congiunto essi avevano subito un rilevante danno extra patrimoniale.
Su questa base i ricorrenti chiedevano, quali eredi, il pagamento pro quota della somma di Euro 160.500,00 a titolo di risarcimento del danno subito dal loro dante causa;
e, in proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificare per in Euro 304.007,70, per e Parte_5 Parte_6 [...]
in Euro 225.554,10 ciascuno, per in Euro Pt_10 Parte_1
117.680,40, per e in Euro 127.487,10 ciascu- Parte_2 Parte_3
no.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di e di Monfalcone, affermando che non vi era prova del con-
[...] CP_1
tatto fra il lavoratore defunto e l'amianto e del fatto che questo si fosse verificato quando era nota la pericolosità dell'amianto; che non vi era altresì alcun rapporto cau- sale fra la dedotta esposizione e la patologia che aveva colpito il sig. che Parte_4
quest'ultimo non era mai stato dipendente dell'Ente Autonomo Porto di o del- CP_1
l'autorità Portuale o di altro Ente del cui comportamento essa fosse tenuta a risponde- re.
In via preliminare l'Autorità convenuta eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito riguardo al danno rivendicato in proprio dagli attori;
e il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il personale addetto alla movi- mentazione delle merci, sia in stiva che in banchina, era gestito dalle Compagnie por- tuali, cui competeva quindi la posizione di datore di lavoro anche per quanto riguar- dava la sicurezza dei lavoratori;
e che le conseguenti responsabilità non erano transi- tate a carico delle Autorità Portuali.
Pag.3 Nel merito l'Ente convenuto deduceva che la pericolosità dell'amianto era sta- ta ufficialmente riconosciuta solo nel 1992 dalla legge 257; che all'epoca in cui aveva lavorato il sig. tale pericolosità non era nota;
che comunque nel porto di Parte_4
l'amianto costituiva una percentuale minima delle merci movimentate e, non CP_1
essendo considerato merce pericolosa, non era soggetto a particolari norme riguardo alla sua manipolazione;
che comunque erano state date disposizioni affinchè fosse evitata la rottura dei sacchi contenenti l'amianto e fossero utilizzati imballaggi idonei ad evitarne la dispersione;
che all'epoca in cui aveva lavorato il sig. non era Parte_4
ancora stato definitivamente accertato il nesso di causalità fra amianto e mesotelioma;
e che in ogni caso la pretesa risarcitoria dei ricorrenti era del tutto esorbitante.
Esaurita l'attività istruttoria il Tribunale di Trieste, con sentenza di data 22 maggio 2024 respingeva le eccezioni preliminari di incompetenza e di difetto di le- gittimazione passiva.
Nel merito il Giudice accoglieva la domanda proposta dalla vedova e dai figli del sig. ritenendo provati i compiti svolti dal lavoratore defunto, Parte_4
l'inquinamento da amianto del sito portuale, il nesso di causalità fra la malattia con- tratta dal sig. e la sua esposizione all'amianto in ambito lavorativo, la re- Parte_4
sponsabilità dell'Autorità Portuale e i danni rivendicati dagli attori sia in proprio che nella qualità di eredi;
respingeva invece la domanda proposta dai nipoti per la ge- nericità delle allegazioni contenute nel ricorso e la mancanza di prova certa del lega- me parentale, non potendosi questo ricavare solo da argomenti presuntivi.
1. Contro questa decisione hanno proposto appello Parte_1
e affermando innanzitutto che, con- Parte_2 Parte_3
trariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Trieste, nel ricorso introduttivo del giudizio essi avevano formulato idonee allegazioni riguardo alla qualità e intensità del rapporto familiare intercorso tra loro ed il nonno Persona_1
[...]
1.1. Sul piano strettamente processuale l'affermazione è vera.
Pag.4 Nel ricorso di primo grado e Parte_1 Parte_2
hanno effettivamente allegato (e hanno ora ribadito in appel- Parte_3
lo) alcune circostanze volte a dimostrare l'esistenza e l'intensità del rapporto affettivo con il nonno, ma evidentemente questo non basta a farle ritenere di- mostrate (e tanto meno sufficienti a provare la fondatezza della pretesa azio- nata in [...]).
1.1.1. In particolare non può essere utilmente richiamato, come fanno gli appellanti, il principio di non contestazione.
E' infatti necessario tenere presente che l'onere di contestare in modo preciso e puntuale i fatti allegati dalla parte ricorrente vale solo per quelli che rientra- no nella sfera di conoscibilità della parte convenuta1 e non può quindi essere esteso alle circostanze estranee a questa sfera, in quanto appartenenti all'ambi- to della vita privata e personale di chi le allega.
E' perciò irrilevante - e non vale ad esonerare gli appellanti dall'onere di pro- vare gli elementi costitutivi della pretesa azionata in causa - il fatto che l'
[...]
non abbia contestato in modo specifico i dati affer- Controparte_3
mati nel ricorso di primo grado a proposito dei rapporti fra i nipoti ed il nonno: si tratta evidentemente di circostanze attinenti alla sfera privata e personale di queste persone, in relazione alle quali la controparte non aveva (e non poteva avere) le informazioni occorrenti per smentirle.
1.1.2. Scarsa utilità hanno poi - riguardo al rapporto fra gli appellanti e il defunto
- le dichiarazioni del teste . Parte_4 Testimone_1
Costui ha potuto solo riferire che , quando veniva a Trie- Parte_6
ste, portava con sè i figli e (precisando però di Parte_1 Parte_2 non essere "a conoscenza di attività particolari che aveva con Pt_4 Pt_1
ed "); che figlio di viveva a con la Pt_2 Parte_3 Pt_10 CP_1
madre e "passava molto tempo coi nonni, i quali si occupavano di lui, ad esempio portandolo agli allenamenti di calcio o preparandogli il pranzo o la cena quando andava a trovarli".
1.2. Manca quindi la prova dei fatti allegati nel ricorso di primo grado e cioè che e abbiano trascorso lunghi periodi a Parte_1 Parte_2
e in particolare tre mesi di scuola nel 2009 e un intero anno scolastico CP_1
nel 2013 (e, del resto, non è stata prodotta alcuna prova documentale dell'av- venuta iscrizione nè è stato indicato l'Istituto scolastico che avrebbero fre- quentato); che nei suddetti periodi si sia occupato dei nipo- Parte_4
ti, accompagnandoli alle attività extrascolastiche o facendo con loro attività all'aria aperta;
che gli appellanti siano andati in campeggio con i nonni in
Croazia ogni estate, anche quando erano ormai cresciuti;
che Parte_1
e , quando non erano in Italia, abbiano telefonato al nonno con Parte_2
cadenza almeno settimanale;
che abbia scelto la facoltà di Bu- Parte_1
siness and Management dell'Università di per il legame con i nonni CP_1
materni (ed anzi, prima ancora, non vi è in atti la prova documentale dell'avve- nuta iscrizione); che abbia avuto con i nonni una frequenta- Parte_3
zione costante ed intensa e si sia spesso fermato a dormire ed a mangiare da loro (avendo il teste riferito sul punto dati estremamente vaghi e gene- Tes_1
rici, soprattutto quanto alla loro collocazione temporale, e non essendo stata esaminata sul punto la madre di ovvero la persona che, pre- Parte_3
sumibilmente, meglio era a conoscenza di questi fatti).
In conclusione gli unici dati noti sono che e Parte_1 Persona_2
venivano a con la madre (ma non si sa quante volte ciò sia acca-
[...] CP_1
duto, in quali periodi, per quanto tempo si fermavano e quali rapporti avevano con i nonni in tali occasioni); che accompagnava il nipote Parte_4
agli allenamenti di calcio (e anche in questo caso sono rimasti scono- Pt_3
Pag.6 sciuti periodi e tempi); e che si fermava a mangiare dai nonni Parte_3
quando andava a trovarli (e ancora una volta non è possibile sapere con che frequenza, per quanto tempo e fino a quando ciò sia avvenuto).
2. Affermano gli appellanti che il danno da perdita del rapporto parentale si può considerare presunto (salvo prova contraria) in forza della sola esistenza di tale rapporto, essendo un dato di comune esperienza il fatto che la scomparsa di un familiare causa ai congiunti superstiti sofferenza psichica e sconvolgi- mento di vita.
2.1. Sul punto si deve ritenere condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i congiunti della persona deceduta che agiscano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale "devono provare l'effetti- vità e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò an- che ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la 'società naturale', cui fa riferimento l'art.29
Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. 'famiglia nucleare', il rapporto non- ni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridi- camente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familia- re defunto" (così, in motivazione, Cassazione Sez.3, Ordinanza n.17208 del
26/06/2025; nello stesso senso Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020; Sez.
3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016).
2.1.1. Si deve poi tenere presente che le c.d. tabelle milanesi - sulla cui applicabilità al caso di specie non vi è controversia - regolano la liquidazione del danno non patrimoniale solo nel caso di perdita del nipote e non anche nel caso di perdita del nonno;
ciò non esclude la risarcibilità della perdita di un rapporto
Pag.7 parentale diverso da quelli tipicamente previsti dalle tabelle, ma occorre che vi sia la prova "di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione bio- logica) del congiunto".
2.2. Il fatto che gli appellanti non fossero (e, a quanto pare, non siano mai stati) conviventi con il defunto non esclude perciò che essi ab- Parte_4
biano subito un danno a causa della morte del nonno, ma rimane fermo a loro carico l'onere di provare l'esistenza e il concreto atteggiarsi del rapporto affet- tivo che assumono di aver perduto.
I fatti allegati dai ricorrenti, ora appellanti, a dimostrazione del danno subito sono però in buona parte assai generici, soprattutto sul piano temporale, risul- tando perciò in sè inidonei a dimostrare l'attualità del dedotto rapporto affetti- vo nel momento in cui è deceduto il sig. e per il resto non Parte_4
hanno trovato conferma (se non in misura molto ridotta e quindi insufficiente) all'esito dell'istruttoria svolta.
2.3. Facendo quindi una valutazione complessiva del materiale probatorio acqui- sito in causa, si deve ritenere inidonea a fondare la pretesa risarcitoria degli appellanti la mera presunzione derivante dall'esistenza del rapporto di paren- tela fra di essi e il defunto Parte_4
3. La decisione del Tribunale di Trieste deve essere perciò condivisa e l'appello respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e contro la sentenza del Tribunale di Trieste n.109/2024 di data Parte_3
22/5/2024; condanna gli appellanti a rifondere all'Autorità appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 oltre spese forfettarie nella misu-
Pag.8 ra massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo agli appel- lanti dei presupposti di cui all'art.13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 8/5/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, va operata una summa divisio, a seconda che il fatto sia riferibile anche alla controparte e sia stato specificamente allegato o no. Invero, mentre quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della con- troparte, non viene espunto dal materiale probatorio a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima e va, quindi, comunque, provato da chi lo deduce, nell'ipotesi inversa deve essere provato solo in presenza di una contestazio- ne specifica" (così in motivazione Cassazione Sez.2, Ordinanza n.2223 del 25/01/2022; nello stesso senso Sez.3, Sentenza n.3576 del 13/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Sez. L, Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
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