Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Federica Bonsangue Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 387/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Cefalù, VIA PRESTISIMONE n. 21/B, presso lo studio dell'Avv. CORSELLO ROBERTO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliato in Palermo, C.SO ALBERTO AMEDEO n. 196 presso lo studio dell'Avv. MICELI MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato del
Tribunale nel presente procedimento, di separazione e divorzio, avvenuta in data 10.5.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale nell'ambito dell'odierno procedimento con sentenza n. 1022/2024 dell'1.7.2024, munita di autorità di cosa giudicata a far data dal 4.2.2025, come da attestazione di cancelleria in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'8 aprile 2025, hanno confermato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio già enucleate nell'ambito del ricorso introduttivo e oggetto della sentenza di separazione consensuale rchiamata, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Cefalù, in data 26 settembre 1998, da
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n. 387/2024
, nata a [...] in data [...], e Parte_1
da , nato a [...] in data [...], Parte_2
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 112, parte II, serie
A, Uff. 1, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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