Sentenza 6 ottobre 2025
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Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1399 del 6 ottobre 2025, ha ribadito che i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute di una persona possono essere trattati solo adottando misure tecniche adeguate, come cifratura o anonimizzazione, in modo da rendere non identificabile l'interessato. Tali misure sono essenziali per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Obblighi per enti pubblici e soggetti privati Sia gli enti pubblici sia le persone giuridiche private, anche quando agiscono per finalità di pubblico interesse o per adempiere …
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Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1399 del 6 ottobre 2025, ha ribadito che i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute di una persona possono essere trattati solo adottando misure tecniche adeguate, come cifratura o anonimizzazione, in modo da rendere non identificabile l'interessato. Tali misure sono essenziali per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Obblighi per enti pubblici e soggetti privati Sia gli enti pubblici sia le persone giuridiche private, anche quando agiscono per finalità di pubblico interesse o per adempiere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NN D'AN Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV NC AN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RA RI, PEC: Email_1
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RIZZO CP_1 C.F._1
MARCELLO, PEC: Email_2
appellato
Conclusioni: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza appellata,
1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 241/2019 emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese,
Giudice Dott.ssa Eleonora Bruno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3574/2014, depositata in Pag. 1 di 11 cancelleria in data 01.03.2019 e notificata in data 06.03.2019, in accoglimento delle conclusioni già avanzate in prime cure e secondo quanto ut supra motivato.
2) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata perché assolutamente carente di motivazione in punto di accertamento dell'an debeatur della posta risarcitoria ivi riconosciuta.
3) Rigettare la domanda dell'odierna appellata di risarcimento del danno non patrimoniale relativo alle sofferenze morali ed esistenziali liquidato dal Giudice di prime cure in € 7.000,00,
(oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo) in quanto inammissibile, improponibile, infondata e, comunque, carente di prova, tanto in fatto, quanto in diritto o in mero subordine diminuire la somma attribuita a controparte per tutti i motivi di cui sopra compreso il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il Giudice di prime cure nel liquidare anche il presunto danno esistenziale.
4) Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio od in subordine compensarle totalmente, ponendo in ogni caso interamente a carico di controparte le spese di CTU.
5) Condannare controparte al pagamento anche delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Per l'appellata:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 241/2019 del Parte_1
1/3/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese;
- per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 241/2019 del 1/3/2019 del Tribunale di
Termini Imerese, emettendo ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio (determinati ai sensi del D.M. n. 147/2022), oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore e procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 241/2019 del 25/02/19 pubblicata il giorno 1/03/19 il
Tribunale di Termini Imerese ha accertato la responsabilità del Parte_1
per avere reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti i
[...]
Pag. 2 di 11 dati anagrafici e lo stato di salute dell'appellante per finalità estranee a quelle del trattamento, e ha condannato il al pagamento della somma di € 7.000,00 a Pt_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico ed ha condannato l'ente comunale al pagamento delle spese di lite.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando che, in violazione dell'art. 11
D.Lgs. n. 196 cit. e del codice etico, l'ente comunale aveva reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti i dati personali, lo stato di malattia del lavoratore per finalità estranee a quelle del trattamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Parte_1
con quattro motivi di appello, chiedendone la riforma con
[...]
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno del gravame, il ha premesso che Parte_1
già dipendente del Comune, aveva adito il Tribunale chiedendo il CP_1 risarcimento del danno biologico e morale ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. nonché degli art. 3, 4, 11 e 22 del D.Lgs n. 196/2003, quantificati nella complessiva somma di euro 51.100,00, conseguenti al presunto illecito trattamento e divulgazione dei dati personali e sensibili effettuati dall'ente comunale mediante la pubblicazione sull'albo pretorio di delibere contenenti in chiaro e per esteso, oltre alle generalità, i dati relativi lo stato di salute e di malattia da lavoro sofferta, nonché dei contenziosi intercorsi tra le parti.
5. Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché CP_1 infondato in fatto e in diritto, sottolineando come il avesse adottato, in altri Pt_1
casi, e per atri dipendenti, invece, un comportamento rispettoso delle disposizioni sul corretto trattamento dei dati sensibili e personali, diversamente da come ha agito ed operato nei suoi confronti, in violazione degli artt. 3,4,11 e 22 del d.lgs n.196 del 2003, pubblicando nel proprio Albo pretorio e nel proprio sito internet istituzionale atti e provvedimenti riguardanti propri dipendenti comunali, procedendo a non citare il loro nominativo oppure ad oscurare il loro nominativo mediante l'apposizione di omissis o mediante la cancellazione del nome stesso dell'interessato.
Pag. 3 di 11 6. Sostituita l'udienza del 5 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello, il lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia errato nel non ritenere che le delibere oggetto di critica in seno alla sentenza non costituiscano oggetto di illecito, dal momento che il si è Pt_1 limitato ad adempiere agli obblighi normativi di pubblicazione previsti ai sensi degli artt. 183 e 194 comma 1, lett. a d.lgs n. 267 del 2000, atteso, oltretutto, che l'Amministrazione, in realtà, non ha mai divulgato dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della dipendente, ma si è limitata a riportare dei dati attinenti al contenzioso allora in corso e all'impegno di spesa conseguente ai vari conferimenti d'incarico dei legali che avevano assistito il per il cui trattamento non era Pt_1
richiesto il consenso. Segnatamente, l'appellante evidenzia che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 22 del D.lgs. n. 196 del 2003, si deve ritenere che il trattamento e la divulgazione dei dati sensibili in oggetto sia avvenuta nel rispetto dei limiti della anzidetta normativa e che dunque non fosse necessaria l'anonimizzazione, cifratura o criptatura degli atti pubblicati, poiché le suddette operazioni erano finalizzate esclusivamente, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, proporzionalità e non eccedenza, al perseguimento di quelle finalità di interesse pubblico per le quali il trattamento è consentito.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia provveduto ad operare la liquidazione del danno morale ed esistenziale, sebbene non richiesto, fondando la propria decisione su di una motivazione meramente apparente, carente da qualsivoglia ragionamento logico deduttivo, che consente di inferire la prova dell'esistenza del danno, di fatto, senza neppure dare atto degli elementi da cui aveva tratto la prova sia della condotta illecita dell'Amministrazione sia della esistenza del nesso eziologico tra la detta condotta e il danno paventato.
9. Ancora, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha operato la liquidazione del danno morale
Pag. 4 di 11 ed esistenziale ricorrendo a una valutazione equitativa, sebbene la presunta danneggiata non abbia provveduto a ottemperare all'onere su di essa gravante di allegazione e dimostrazione degli elementi dai quali poter desumere l'esistenza del danno e la sua entità. Nello specifico, l'ente comunale ha ribadito che circa i fatti illeciti asseriti dalla dipendente non emergerebbe alcun profilo di gravità, ancor più tenendo conto delle modalità della pluralità delle asserite condotte illecite, del lasso temporale in cui sarebbero avvenute, delle ridotte dimensioni del Parte_1
nonché, e non meno rilevante, del pregresso stato di salute della donna,
[...] inficiato da anni da disturbi di natura psichica. Il ha, altresì, chiesto, in Pt_1
subordine una rivalutazione inferiore del danno presumibilmente cagionato alla
CP_1
10. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma del capo della sentenza impugnata riguardante il regolamento delle spese, ivi comprese quella della
CTU, in virtù del principio per il quale le spese devono essere poste a carico di colui che vi ha dato causa, o in subordine in caso di conferma della sentenza, della compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
11. Nessuno dei sopra esposti motivi di appello merita accoglimento.
12. Tanto dedotto, passando all'analisi congiunta dei motivi di gravame, poiché strettamente connessi, va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellante, poiché generica e del tutto priva di fondamento stante il corretto processo motivazionale condotto dal giudice di prime cure.
13. Quanto alla disamina del merito della questione, giova rammentare che in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento dei dati personali e tutela dei dati nominativi, la Suprema Corte ha stabilito che, sulla scorta di quanto disciplinato nel Capo II del Titolo III del d.lgs. n.
196/2003, la cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e alla riservatezza, nonché sulla base dell'art. 3 della l. 2010/1992, “I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private, anche quando agiscano Pag. 5 di 11 rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione” (Cass. civ. Sez. Un n. 30981 del 2017).
14. E ancora, occorre poi rammentare, ai fini che ci occupano, che la Suprema
Corte ha chiarito che costituisce diffusione di un dato sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute dell'interessato. Così, precisano i Giudici di legittimità, “Viola la privacy del lavoratore la p.a. che dia notizia mediante pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale dell'assenza per malattia del proprio dipendente e della pendenza di processo per "mobbing", trattandosi di dati personali relativi allo stato di malattia” (Cass. civ. Sez. I
n. 18980 del 2013).
15. I superiori principi sono stati confermati, altresì, dal Garante per la privacy, il quale aveva più volte espresso una posizione chiara, specificando che «l'indicazione del dato relativo all'assenza per “convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili, dal momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di “rivelare lo stato di salute” dell'interessato». Anche le linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico avevano ribadito che, tra i dati idonei a rivelare lo stato di salute, può rientrare anche una informativa relativa all'assenza dal servizio per malattia, anche se non sia contestualmente indicata la diagnosi.
16. Il Tribunale, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, con decisione immune da censure, ha condivisibilmente ritenuto che la divulgazione tanto dei dati personali, quali il nome, cognome, luogo e indirizzo di residenza, nonché lo stato di malattia del lavoratore con indicazione dei giorni di assenza dal lavoro, lo stato di inabilità totale al lavoro e il collocamento in pensione, contenuti anche nella sentenza n. 541 del 18/4/07 resa tra parti nel giudizio per mobbing dal Giudice del lavoro, costituissero una palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente.
17. Vieppiù, che, in tema di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n.
196/2003, oggi abrogato ma ratione temporis applicabile, la responsabilità per illecito Pag. 6 di 11 trattamento dei dati personali si atteggia come responsabilità ex art. 2050 c.c., e che come nella responsabilità da cose pericolose, spetta dunque al danneggiato provare il danno e il nesso di causa, mentre l'autore dell'illecito dovrà fornire la prova liberatoria (Cass. sent. 02/01/2024, n. 6).
18. Tale prova può essere raggiunta sia dimostrando il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o della vittima (Cass. civ., Sez. VI, 26.1.2022, n. 2259) sia attraverso la dimostrazione di aver predisposto tutte le misure idonee a prevenire il danno secondo quanto prescritto dalla legge e dalle circostanze concrete in relazione al progresso tecnico-scientifico. L'esonero della responsabilità si ha solo quando, dalla prova addotta, possono ricavarsi - sempre secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle risorse offerte dalla tecnologia e tenuto conto delle condizioni concrete - elementi presuntivi circa l'identificazione di una causa non imputabile che abbia reso oggettivamente impossibile l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza (ex multis
Cass. civ., 13.5.2003, n. 7298).
19. Ed ancora, occorre ricordare che, come chiarito dalla S.C. (Cass. sent. n.
6/2024) al pari di quanto accade nella responsabilità da esercizio di attività pericolose, “il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno dal trattamento dei suoi dati, essendo escluso che si possa trattare di un danno “in re ipsa” ossia consistente nella mera lesione dell'interesse protetto: la stessa norma lo configura come un danno che non è coincidente con la lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve derivare
("chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali"). Se ne ricava dunque che il danneggiato non può limitarsi a provare che il diritto ai dati personali è stato leso, ma deve provare che da quella lesione è derivato un danno”.
20. Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste, allora, anzitutto nella illecita – perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza.
21. Ciò non significa che il danno in parola sia in re ipsa, dovendosi pur sempre individuare non già nella mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo in quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Cass. Civ. ord. n. 16402/2021). Ed invero il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU
Pag. 7 di 11 e il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà”, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato, in quanto anche per tale diritto fondamentale opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2
Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato (v. Cass.
Civ. ord. n. 29323/2022).
22. Orbene, nel caso di specie, mentre il danneggiato ha provato sia il danno non patrimoniale che il nesso causale, l'ente Amministrativo ha dedotto ma non ha provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione opportune nell'organizzazione dell'attività e che quindi il danno non si sarebbe comunque potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte - tenuto conto del progresso tecnico e scientifico del tempo - o le regole di prudenza e diligenza suggerite dalle normali cognizioni tecniche e di comune esperienza comune diligenza imponevano (Cass. civ., 21.2.2020, n. 4590; Cass. civ., 30.10.2002, n. 15288).
23. Invero, la ha assolto all'onere su di sé gravante versando in atti copia CP_1
della delibere n.4 del 28/4/09 pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal giorno
23/5/09 al giorno 6/6/09, con la quale si operava la pubblicazione del sentenza resa dal Tribunale di Termini, in funzione del Giudice del lavoro n. 541 del 18/4/07, relativa al processo per mobbing appena concluso con condanna dell'ente al risarcimento del danno biologico quantificato in euro 10.000,00, dalla quale si evinceva, oltre alle generalità della donna, anche la patologia da cui era affetta la della determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali e CP_1
Servizi al Cittadino n. 376 del 19/10/09, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal
27/10/09 al 31/10/09, e n. 410 del 17/11/09, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 1/12/09 al 10/12/09, nonché della deliberazione di G.M. n. 69 del 26/11/09, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della deliberazione n. 85 del 10/12/09, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della determinazione n. 10 del Responsabile del Servizio Affari Generali e Servizi al
Cittadino del 14/1/2010, pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 10/2/2010 al
19/2/2010 , ove, unitamente, a quelle del 2012, 2013 e 2014 con le quali si divulgava la
Pag. 8 di 11 pendenza tra le parti di procedure giudiziarie, sono stati riportati il proprio nome, cognome, data di nascita, qualifica e posizione economica, l'informazione relativa alla propria condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia usufruita con la indicazione specifica delle date della propria inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione, tutti dati personali, questi, che erano nell'esclusiva disponibilità di in quanto soggetto titolare del trattamento. Parte_1
24. Orbene, risulta evidente che la pubblicazione dei superiori dati personali nell'albo Pretorio del Comune, ivi compreso quello on-line, in un piccolo territorio quale quello del Comune di sia stata fonte di sicuro disagio ed abbia Parte_1
dunque integrato il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale.
25. In proposito, si evidenzia che non costituisce duplicazione del danno biologico
(peraltro esclusa nella presente fattispecie) l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) (tra le tante Cass. 2461/2020).
26. Così, per la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15 d.lgs.
n. 196/2003, adesivamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, si ritiene in questa sede corretta la valutazione operata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., e conseguentemente l'applicazione in via analogica le tabelle milanesi per l'anno 2018 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, tenuto conto che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve a una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico ed ancora considerando che più volte a riguardo, la
Cassazione si è espressa sottolineando che” la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento” (Cass. pen. n. 44477/2024). Pag. 9 di 11 27. Nel caso in esame, quindi alla violazione delle prescrizioni in materia di privacy, avvenuta nel momento in cui i dati sono usciti dalla sfera di dominio dell'ente comunale titolare del loro trattamento, è seguita la lesione del diritto alla riservatezza, grave e seria, nel momento in cui tali dati sono stati pubblicati sulla bacheca affissa in comune contenente l'albo pretorio e sui siti online dell'ente comunale di modesta diffusione all'interno del . Parte_1
28. In definitiva, tanto induce al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza, con assorbimento della domanda sulle spese.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
30. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo l'appellante principale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 241/2019 del Tribunale di Termini
Imerese depositata in data 1 marzo 2019 proposto dal Parte_1
nei confronti di con atto di appello notificato in
[...] CP_1 data 5 aprile 2019;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre
[...] spese generali, iva e c.p.a. come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 settembre 2025
Il Consigliere est.
IV NC AN
Il Presidente Pag. 10 di 11 NN D'AN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NN D'AN e dal Consigliere relatore IV NC AN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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