CASS
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il principio previsto dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si applica alle sole misure cautelari custodiali, sicché la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura diversa dalla custodia cautelare non comporta la perdita di efficacia di tale misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'entità della pena irrogata può essere valutata, in ogni caso, ai fini della proporzionalità della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 6248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6248 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presente provvedimento
SESTA SEZIONE PENALE omettere le generalità e
Depositata in Cancelleria oggi gli altri dati identificativi,
Numero di raccolta generale 6248/2025 a norma dell'art. 52 d.lgs.
Roma, lì, 14/02/2025 196/2003 e ss.mm in quanto imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
ERCOLE APRILE - Presidente - Sent. n. sez. 88/2025
DO VI CC - 21/01/2025
SI AN R.G.N. 33156/2024
PAOLA DI IC GL
PA DI NI - Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IN EP, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato Nazario Agostini, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, pronunciando sull'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva negato l'aggravamento della misura del divieto di avvicinamento, sottoponendo il ricorrente al divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa, vittima del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 387-bis cod. pen., assumendo che la misura applicata sarebbe riferita non già al reato di maltrattamenti (poi riqualificato in primo grado in quello di atti persecutori), bensì al reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente ha eccepito che la misura del divieto di avvicinamento aveva perso efficacia per decorso del termine massimo, sicchè la dedotta violazione non avrebbe potuto comportare la configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.
A supporto di tale conclusione, si evidenziava che la misura era stata notificata l'11/4/2022 e la durata massima doveva individuarsi nel termine di due anni, ai sensi dell'art. 308 cod. proc. pen., sicchè la misura aveva perso efficacia a far data dall'11/4/2024, mentre i fatti per i quali si procede sono stati pacificamente commessi in epoca successiva. Aggiungeva il ricorrente che il computo del termine di durata della misura cautelare doveva essere individuato esclusivamente nei limite di due anni a decorrere dalla sua esecuzione, non trovando applicazione le ulteriori previsione che, in base all'art. 303 cod.proc.pen., prevedono autonomi termini di fase.
In ogni caso, poichè con sentenza del 30/5/2024 l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, doveva ritenersi la sopravvenuta cessazione della misura cautelare non potendosi riconoscere a quest'ultima una durata superiore rispetto alla pena inflitta.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'aggravamento della misura. Nella sentenza di condanna, il Tribunale aveva evidenziato l'accesa conflittualità esistente tra il ricorrente e la persona offesa, il che avrebbe dovuto far dubitare dell'attendibilità di quanto riferito da quest'ultima in relazione alle presunte violazioni del divieto di avvicinamento.
Risultava, pertanto, corretta la tesi sostenuta dal giudice del dibattimento che, nel negare l'aggravamento della misura, aveva ritenuto che le violazioni accertate fossero solamente formali, non comportando alcuna effettiva compromissione delle esigenze cautelari.
2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione circa la perdita di efficacia del provvedimento cautelare che si assume esser stato violato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Deve in primo luogo evidenziarsi come l'impostazione proposta dal ricorrente, secondo il quale la misura cautelare sarebbe stata disposta in relazione al reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., è manifestamente errata.
L'iter procedimentale seguito e la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata dimostrano pacificamente che il pubblico ministero non ha affatto richiesto una misura cautelare ex novo relativamente al reato di violazione del divieto di avvicinamento, bensì ha chiesto l'aggravamento della misura nell'ambito del procedimento penale già pendente a carico del ricorrente.
Sostiene il ricorrente che non sarebbe configurabile alcuna violazione delle prescrizioni imposte con la misura del divieto di avvicinamento, posto che quest'ultima doveva ritenersi cessata per superamento del termine massimo di cui all'art. 308 cod. proc. pen. indicato in due anni.
Invero, il ricorso è carente nell'individuazione del termine massimo, avendo fatto riferimento al solo termine iniziale e non tenendo conto del nuovo termine decorrente dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (ex art.303, comma 1, lett.b, cod. proc. pen.).
Il ricorrente sostiene che la disciplina dei termini di fase, dettata dall'art. 303, cod.proc.pen., non troverebbe applicazione in relazione alle misure non custodiali per le quali, pertanto, si applicherebbe un unico termine massimo.
La tesi è manifestamente infondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui in tema di misure cautelari personali non custodiali, la regola di cui all'art. 308, comma 1, cod. proc. pen., concernente il raddoppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., trova applicazione anche con riferimento ai termini di fase, posto che il dato letterale non contiene alcuna esclusione al sistema dell'individuazione del termine per ciascuna fase processuale nè, del resto, troverebbe logica giustistificazione una disciplina differenziata rispetto alla più afflittiva custodia cautelare
(Sez.1, n. 28693 del 16/9/2020, Corini, Rv. 279989).
Né rileva il fatto che l'imputato sia stato condannato, in via non definitiva, alla pena di anni due di reclusione, per farne discendere che la misura cautelare in atto non può avere una durata superiore a quella della pena irrogata, non potendosi equiparare la pena detentiva alla misura
2 cautelare non custodiale al fine di desumerne l'immediata perdita di efficacia, posto che tale regola, in base all'art.300, comma 4, cod. proc. pen., è riferita al solo rapporto tra le pena detentiva e la misura custodiale e non può applicarsi anche a misure cautelari non privative della libertà personale, in quanto tali non equiparabili alla sanzione detentiva.
Si tratta di un principio ampiamente condiviso in dottrina e rispetto al quale, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, è utile richiamare quanto osservato da Sez.U, n. 183535 del
31/3/2011, Maida, Rv. 249480 che, esaminando la diversa ipotesi del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in costanza di sottoposizione a misura cautelare non detentiva, hanno chiarito che solo la definitività della sentenza di condanna comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato, in virtù dell'eterogeneità della misura cautelare rispetto alla sanzione detentiva, che ne impedisce l'ultrattività.
Argomentando a contrario, si può affermare il princpio secondo cui la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare non detentiva, non comporta la perdita di efficacia di tale misura, non trovando applicazione il principio previsto dall'art. 300, comma 4, cod.proc.pen. e potendosi al più ritenere che l'entità della pena irrogata potrà essere valutata, in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura, ai fini della valutazione del requisito della proporzionalità tra la misura cautelre e la sanzione inflitta.
A tal riguardo, infatti, deve ribadirsi che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez.U, n.16085 del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della mancata esclusione della rilevanza ai fini cautelari delle violazioni, definite “formali”, del divieto di avvicinamento, dubitando anche dell'attendibilità della persona offesa.
Il motivo introduce questioni di mero fatto, chiedendo una rivalutazione nel merito della condotta posta in essere dall'imputato.
Peraltro, il motivo è anche aspecifico, non confrontandosi con quella parte essenziale della motivazione del provvedimento impugnato nella quale si dà atto dell'atteggiamento minaccioso assunto dal ricorrente anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti sul posto.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
3 Così è deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore
PA DI NI
4
Il Presidente
ERCOLE APRILE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presente provvedimento
SESTA SEZIONE PENALE omettere le generalità e
Depositata in Cancelleria oggi gli altri dati identificativi,
Numero di raccolta generale 6248/2025 a norma dell'art. 52 d.lgs.
Roma, lì, 14/02/2025 196/2003 e ss.mm in quanto imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
ERCOLE APRILE - Presidente - Sent. n. sez. 88/2025
DO VI CC - 21/01/2025
SI AN R.G.N. 33156/2024
PAOLA DI IC GL
PA DI NI - Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IN EP, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato Nazario Agostini, con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, pronunciando sull'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva negato l'aggravamento della misura del divieto di avvicinamento, sottoponendo il ricorrente al divieto di dimora nel Comune di residenza della persona offesa, vittima del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 387-bis cod. pen., assumendo che la misura applicata sarebbe riferita non già al reato di maltrattamenti (poi riqualificato in primo grado in quello di atti persecutori), bensì al reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente ha eccepito che la misura del divieto di avvicinamento aveva perso efficacia per decorso del termine massimo, sicchè la dedotta violazione non avrebbe potuto comportare la configurabilità del reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.
A supporto di tale conclusione, si evidenziava che la misura era stata notificata l'11/4/2022 e la durata massima doveva individuarsi nel termine di due anni, ai sensi dell'art. 308 cod. proc. pen., sicchè la misura aveva perso efficacia a far data dall'11/4/2024, mentre i fatti per i quali si procede sono stati pacificamente commessi in epoca successiva. Aggiungeva il ricorrente che il computo del termine di durata della misura cautelare doveva essere individuato esclusivamente nei limite di due anni a decorrere dalla sua esecuzione, non trovando applicazione le ulteriori previsione che, in base all'art. 303 cod.proc.pen., prevedono autonomi termini di fase.
In ogni caso, poichè con sentenza del 30/5/2024 l'imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, doveva ritenersi la sopravvenuta cessazione della misura cautelare non potendosi riconoscere a quest'ultima una durata superiore rispetto alla pena inflitta.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'aggravamento della misura. Nella sentenza di condanna, il Tribunale aveva evidenziato l'accesa conflittualità esistente tra il ricorrente e la persona offesa, il che avrebbe dovuto far dubitare dell'attendibilità di quanto riferito da quest'ultima in relazione alle presunte violazioni del divieto di avvicinamento.
Risultava, pertanto, corretta la tesi sostenuta dal giudice del dibattimento che, nel negare l'aggravamento della misura, aveva ritenuto che le violazioni accertate fossero solamente formali, non comportando alcuna effettiva compromissione delle esigenze cautelari.
2.3. Con il terzo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione circa la perdita di efficacia del provvedimento cautelare che si assume esser stato violato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Deve in primo luogo evidenziarsi come l'impostazione proposta dal ricorrente, secondo il quale la misura cautelare sarebbe stata disposta in relazione al reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., è manifestamente errata.
L'iter procedimentale seguito e la ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata dimostrano pacificamente che il pubblico ministero non ha affatto richiesto una misura cautelare ex novo relativamente al reato di violazione del divieto di avvicinamento, bensì ha chiesto l'aggravamento della misura nell'ambito del procedimento penale già pendente a carico del ricorrente.
Sostiene il ricorrente che non sarebbe configurabile alcuna violazione delle prescrizioni imposte con la misura del divieto di avvicinamento, posto che quest'ultima doveva ritenersi cessata per superamento del termine massimo di cui all'art. 308 cod. proc. pen. indicato in due anni.
Invero, il ricorso è carente nell'individuazione del termine massimo, avendo fatto riferimento al solo termine iniziale e non tenendo conto del nuovo termine decorrente dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (ex art.303, comma 1, lett.b, cod. proc. pen.).
Il ricorrente sostiene che la disciplina dei termini di fase, dettata dall'art. 303, cod.proc.pen., non troverebbe applicazione in relazione alle misure non custodiali per le quali, pertanto, si applicherebbe un unico termine massimo.
La tesi è manifestamente infondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui in tema di misure cautelari personali non custodiali, la regola di cui all'art. 308, comma 1, cod. proc. pen., concernente il raddoppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., trova applicazione anche con riferimento ai termini di fase, posto che il dato letterale non contiene alcuna esclusione al sistema dell'individuazione del termine per ciascuna fase processuale nè, del resto, troverebbe logica giustistificazione una disciplina differenziata rispetto alla più afflittiva custodia cautelare
(Sez.1, n. 28693 del 16/9/2020, Corini, Rv. 279989).
Né rileva il fatto che l'imputato sia stato condannato, in via non definitiva, alla pena di anni due di reclusione, per farne discendere che la misura cautelare in atto non può avere una durata superiore a quella della pena irrogata, non potendosi equiparare la pena detentiva alla misura
2 cautelare non custodiale al fine di desumerne l'immediata perdita di efficacia, posto che tale regola, in base all'art.300, comma 4, cod. proc. pen., è riferita al solo rapporto tra le pena detentiva e la misura custodiale e non può applicarsi anche a misure cautelari non privative della libertà personale, in quanto tali non equiparabili alla sanzione detentiva.
Si tratta di un principio ampiamente condiviso in dottrina e rispetto al quale, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, è utile richiamare quanto osservato da Sez.U, n. 183535 del
31/3/2011, Maida, Rv. 249480 che, esaminando la diversa ipotesi del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in costanza di sottoposizione a misura cautelare non detentiva, hanno chiarito che solo la definitività della sentenza di condanna comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato, in virtù dell'eterogeneità della misura cautelare rispetto alla sanzione detentiva, che ne impedisce l'ultrattività.
Argomentando a contrario, si può affermare il princpio secondo cui la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare non detentiva, non comporta la perdita di efficacia di tale misura, non trovando applicazione il principio previsto dall'art. 300, comma 4, cod.proc.pen. e potendosi al più ritenere che l'entità della pena irrogata potrà essere valutata, in sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura, ai fini della valutazione del requisito della proporzionalità tra la misura cautelre e la sanzione inflitta.
A tal riguardo, infatti, deve ribadirsi che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez.U, n.16085 del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole della mancata esclusione della rilevanza ai fini cautelari delle violazioni, definite “formali”, del divieto di avvicinamento, dubitando anche dell'attendibilità della persona offesa.
Il motivo introduce questioni di mero fatto, chiedendo una rivalutazione nel merito della condotta posta in essere dall'imputato.
Peraltro, il motivo è anche aspecifico, non confrontandosi con quella parte essenziale della motivazione del provvedimento impugnato nella quale si dà atto dell'atteggiamento minaccioso assunto dal ricorrente anche nei confronti dei Carabinieri intervenuti sul posto.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
3 Così è deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore
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