Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 6248
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 88/2025. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila, che aveva aggravato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, sostenendo che tale misura fosse scaduta e che le violazioni fossero solo formali. Il pubblico ministero, al contrario, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, sostenendo la legittimità dell'aggravamento della misura.

Il giudice ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, evidenziando che la misura cautelare era stata disposta in relazione a un reato di atti persecutori e non era scaduta, poiché il termine massimo di durata doveva essere ricalcolato in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Inoltre, ha sottolineato che la condanna non definitiva del ricorrente non comportava automaticamente la cessazione della misura cautelare non custodiale. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'ordinanza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

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Massime1

In tema di misure cautelari personali, il principio previsto dall'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si applica alle sole misure cautelari custodiali, sicché la condanna non definitiva ad una sanzione detentiva pari o superiore rispetto al periodo di tempo in cui l'imputato è stato sottoposto a misura diversa dalla custodia cautelare non comporta la perdita di efficacia di tale misura. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'entità della pena irrogata può essere valutata, in ogni caso, ai fini della proporzionalità della misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2025, n. 6248
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6248
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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