TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/04/2026, n. 6350
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione del D.M. 23 giugno 2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10bis della Legge n. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Palese contraddittorietà con precedenti determinazioni. Irrazionalità. Ingiustizia manifesta. Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo in quanto, sebbene il GS possa verificare l'artato frazionamento, nel caso specifico la mera contiguità catastale antecedente di oltre tre anni all'entrata in esercizio dell'impianto e all'entrata in vigore del regime incentivante, unitamente all'identità del soggetto responsabile e alla sincronia delle pratiche, non costituiscono elementi sufficienti a provare l'artato frazionamento. Mancano infatti elementi strutturali o catastali attuali che dimostrino un collegamento sostanziale degli impianti o un'unica iniziativa economica.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il GS può verificare l'abusiva presentazione di molteplici domande a prescindere dal regime incentivante, al fine di accertare l'artificioso spacchettamento di un impianto sostanzialmente unitario o di impianti sostanzialmente collegati. L'elusione delle regole di settore per conseguire vantaggi non spettanti è contraria ai principi generali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e di legittimo affidamento ingenerato dalla P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi in materia di autotutela. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità e palese contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, precisando che il procedimento di verifica con sopralluogo ha comportato l'analisi della documentazione e la richiesta di integrazioni, attività incompatibile con l'esercizio di un potere di autotutela in forma di annullamento d'ufficio. Il GS ha un potere immanente di verifica della spettanza degli incentivi per tutta la durata del rapporto, e alcun affidamento legittimo può radicarsi prima del positivo superamento dei controlli.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Illogicità e ingiustizia manifeste. Sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, osservando che non vi è una richiesta di restituzione degli incentivi nel provvedimento impugnato, ma solo una riserva di ripetere a titolo di conguaglio importi in tesi indebitamente corrisposti, il che assorbe ogni censura in merito alla prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/04/2026, n. 6350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6350
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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