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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1945/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1945/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Laura Grazioso)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Portico e San Benedetto (FC), Via Nazionale n.57 (avv.ti Pietro Plachesi e Claudia Romualdi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 10/09/2000 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 201, p. 2, serie A, anno 2000; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“● dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
il Signor ha già trasferito la propria residenza in Pt_2
Portico e San Benedetto (FC) Via Nazionale 57, la Signora rimane a vivere insieme Parte_1 ai figli nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà:
● disporre l'affido condiviso della figlia minorenne con collocazione abitativa Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale di Via Gambellara
n.56 a Ravenna;
entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
● i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
● nel rispetto delle problematiche della figlia e compatibilmente con le indicazioni Per_1 terapeutiche dei medici in collaborazione con le assistenti sociali, si ritiene congruo regolare i tempi di permanenza presso i genitori come segue: - trascorrerà il fine settimana (dal venerdì sera dalle ore 17:30/18.00 alla domenica Per_1 sera alle ore 18.00, alternativamente con il padre e con la madre;
● nella settimana in cui il padre non vedrà nel fine settimana, trascorrerà con la figlia Per_1 due sere infrasettimanali con pernottamento;
● trascorrerà un periodo minimo di una settimana con ciascun genitore durante le ferie Per_1 estive;
anche tutte le altre Festività (natalizie, pasquali etc.) saranno da suddividersi equamente tra i genitori con alternanza dei giorni propriamente Festivi (Natale e Vigilia/
Capodanno e Befana etc); i periodi di ferie andranno comunicati tra i genitori con congruo anticipo (entro il mese di maggio);
● il Signor è tenuto al pagamento mensile della somma di € 300,00 (trecento/00) Pt_2 rivalutato annualmente secondo Indice Istat a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versare sul conto corrente della Signora (IBAN Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 15 del mese;
● Le spese relative alla assistenza di (spese di assistenza domiciliare o del Centro Per_1 diurno e psicologo privato) sono da intendersi suddivise al 50% tra i genitori;
● Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna, da far parte integrante del presente ricorso, e devono intendersi quelle relative a tasse scolastiche, centri ricreativi estivi, materiale scolastico, ripetizioni, alloggio fuori sede per motivi di studio, attività sportive e relativa attrezzatura, soggiorni all'estero per motivi di studio, scuola guida, corsi di lingua e musica, stage, gite scolastiche (anche all'estero), visite specialistiche a pagamento, farmaci da banco non mutuabili, visite odontoiatriche e oculistiche oltre che per apparecchi ortodontici e occhiali, abbonamento autobus o treno, costo di acquisto e ricarica della sim del cellulare in uso , paghette settimanali, spese per feste di compleanno o altre ricorrenze (diploma), sono da intendersi suddivise al 50% senza necessità del preventivo accordo tra i genitori;
per le restanti spese straordinarie i genitori dichiarano di attenersi al Protocollo del Tribunale di Ravenna;
Si riporta il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna testè citato e che le parti dichiarano di recepire:
SPESE STRAORDINARIE:
I coniugi concordano di considerare le spese straordinarie come di seguito indicato.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche: babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
-spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni)
-spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta, che per quanto riguarda le spese qualificate quali “ludiche e sportive” e quelle definite “spese parascolastiche” non potrà essere superiore a giorni 10 mentre per le spese qualificate medico sanitarie non potrà essere superiore a 5 giorni), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Ogni parte provvederà autonomamente al pagamento delle spese legali del proprio difensore in relazione a tutti gli oneri professionali nonché alle spese della separazione personale.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1945/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Laura Grazioso)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Portico e San Benedetto (FC), Via Nazionale n.57 (avv.ti Pietro Plachesi e Claudia Romualdi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 10/09/2000 in Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 201, p. 2, serie A, anno 2000; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“● dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
il Signor ha già trasferito la propria residenza in Pt_2
Portico e San Benedetto (FC) Via Nazionale 57, la Signora rimane a vivere insieme Parte_1 ai figli nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà:
● disporre l'affido condiviso della figlia minorenne con collocazione abitativa Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale di Via Gambellara
n.56 a Ravenna;
entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia;
● i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
● nel rispetto delle problematiche della figlia e compatibilmente con le indicazioni Per_1 terapeutiche dei medici in collaborazione con le assistenti sociali, si ritiene congruo regolare i tempi di permanenza presso i genitori come segue: - trascorrerà il fine settimana (dal venerdì sera dalle ore 17:30/18.00 alla domenica Per_1 sera alle ore 18.00, alternativamente con il padre e con la madre;
● nella settimana in cui il padre non vedrà nel fine settimana, trascorrerà con la figlia Per_1 due sere infrasettimanali con pernottamento;
● trascorrerà un periodo minimo di una settimana con ciascun genitore durante le ferie Per_1 estive;
anche tutte le altre Festività (natalizie, pasquali etc.) saranno da suddividersi equamente tra i genitori con alternanza dei giorni propriamente Festivi (Natale e Vigilia/
Capodanno e Befana etc); i periodi di ferie andranno comunicati tra i genitori con congruo anticipo (entro il mese di maggio);
● il Signor è tenuto al pagamento mensile della somma di € 300,00 (trecento/00) Pt_2 rivalutato annualmente secondo Indice Istat a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versare sul conto corrente della Signora (IBAN Parte_1
[...]) entro e non oltre il giorno 15 del mese;
● Le spese relative alla assistenza di (spese di assistenza domiciliare o del Centro Per_1 diurno e psicologo privato) sono da intendersi suddivise al 50% tra i genitori;
● Le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna, da far parte integrante del presente ricorso, e devono intendersi quelle relative a tasse scolastiche, centri ricreativi estivi, materiale scolastico, ripetizioni, alloggio fuori sede per motivi di studio, attività sportive e relativa attrezzatura, soggiorni all'estero per motivi di studio, scuola guida, corsi di lingua e musica, stage, gite scolastiche (anche all'estero), visite specialistiche a pagamento, farmaci da banco non mutuabili, visite odontoiatriche e oculistiche oltre che per apparecchi ortodontici e occhiali, abbonamento autobus o treno, costo di acquisto e ricarica della sim del cellulare in uso , paghette settimanali, spese per feste di compleanno o altre ricorrenze (diploma), sono da intendersi suddivise al 50% senza necessità del preventivo accordo tra i genitori;
per le restanti spese straordinarie i genitori dichiarano di attenersi al Protocollo del Tribunale di Ravenna;
Si riporta il protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna testè citato e che le parti dichiarano di recepire:
SPESE STRAORDINARIE:
I coniugi concordano di considerare le spese straordinarie come di seguito indicato.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche: babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
-spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni)
-spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta, che per quanto riguarda le spese qualificate quali “ludiche e sportive” e quelle definite “spese parascolastiche” non potrà essere superiore a giorni 10 mentre per le spese qualificate medico sanitarie non potrà essere superiore a 5 giorni), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa.
Ogni parte provvederà autonomamente al pagamento delle spese legali del proprio difensore in relazione a tutti gli oneri professionali nonché alle spese della separazione personale.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè