Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. n. 124/2025 vol. giur.
La Corte di Appello di Venezia
Sezione I civile nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, consigliere delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento,
- visto il ricorso presentato il 13 marzo 2025 ex art. 3, l. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata dalla l. 28 dicembre 2015 n. 208, da Parte_1
con sede in TE AN OL (Pd) (c.f. ; p. iva n. ),
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante (già Controparte_1 [...]
con sede in Roma (c.f. Controparte_2 CP_3
e p. iva n. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_2
con sede in ES AL (Mi) (c.f. Controparte_4 CP_5
; p. iva n. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_3 P.IVA_4 CP_6
, con sede in (c.f.
[...] Controparte_7 Pt_1
; p. iva n. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_5 P.IVA_5
tutte difese dall'avv. Andrea V.A. Speciale (c.f. Controparte_8
e dall'avv. Alessandro Pantanetti (c.f. C.F._1
) e domiciliate in Ancona presso lo studio del primo C.F._2
difensore;
- ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
- rilevato che le ricorrenti deducono:
a) di essere creditrici di , dichiarata fallita dal Tribunale di Parte_2
con sentenza del 9 ottobre 2014; Pt_1
6.952,17 (Marcolongo Pubblicità s.r.l.), Euro 50.650,18 ( , Euro 25.130,44 CP_3
( , Euro 8.817,72 ( ; Parte_1 CP_5
c) che lo stato passivo era dichiarato esecutivo il 25 marzo 2015;
d) che il fallimento era chiuso con decreto del 5 settembre 2024;
- ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del procedimento è stata di poco superiore a 3 anni (considerato che l'ammissione al passivo è avvenuta il 27 febbraio 2015 [non sono state esibite le domanda di insinuazione al passivo, sicché quale dies a quo non può che considerarsi la data di verifica dello stato passivo] e che il fallimento è stato chiuso il 5 settembre
2024, e considerata altresì la sospensione legale dei processi per la pandemia Covid-
19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 36 del d.l. n. 23/20);
- ritenuto che, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, sia equo liquidare alle ricorrenti la somma di euro 400,00 per ciascun anno che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo, dovendosi tenere conto in proposito della natura chirografaria dei crediti (che lasciava presagire la difficoltà del loro soddisfo) e della natura di società di capitali delle ricorrenti (circostanza che ha senz'altro attenuato la sofferenza per la durata della procedura concorsuale);
- ritenuto che il ricorso sia fondato nei limiti sopra esposti con riguardo al diritto alla riparazione del danno non patrimoniale;
- che il compenso per l'attività difensiva debba essere liquidato, tenuto conto dell'ammontare per cui il ricorso viene accolto con riferimento alla prima ricorrente, considerata la modesta complessità del procedimento, in Euro 237,00, aumentato a
Euro 250,00 per la predisposizione dell'atto con modalità telematiche (aumento contenuto nella misura suddetta attesa la scarsa utilità dei collegamenti per i pochi documenti prodotti nel procedimento) e ulteriormente aumento a Euro 475,00 per la difesa di complessivamente quattro ricorrenti aventi la medesima posizione processuale;
visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al , in persona del ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_9
dilazione a titolo di equa riparazione alle ricorrenti la somma di euro 1.200,00
(milleduecento) per ciascuna, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il , in persona del ministro pro tempore, alla rifusione in Controparte_9
favore delle ricorrenti delle spese di questo procedimento, liquidate in euro 475,00 per compensi, oltre a euro 27,00 per esborsi, al rimborso forfettario del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con distrazione a favore dei suddetti difensori, dichiaratisi antistatari;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art.3, co. 5, legge 89/2001;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art.
5-ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
Si comunichi.
Venezia, 28 marzo 2025.
Il consigliere delegato
Alessandro Rizzieri