Articolo 3 della Legge 15 novembre 1986, n. 768
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23 novembre 1986
Art. 3. 1. Alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonche' delle partecipazioni statali".
2. La lettera f) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , come modificata dall' articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203 , e' cosi' sostituita:
"f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".
Nota all'art. 3:
Il testo dell' art. 6 della legge n. 57/1962 , modificato prima dall' art. 3 della legge n. 203/1965 e infine dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6. (Comitato centrale per l'albo). - Presso il Ministero dei lavori pubblici e' costituito il comitato centrale per l'albo dei costruttori.
Esso ha il compito della formazione, della tenuta e della pubblicazione dell'albo, secondo le norme della presente legge e puo' articolarsi in sottocomitati con particolari attribuzioni.
Le deliberazioni del comitato e dei sottocomitati sono valide se prese con l'intervento della meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, e' ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici il quale, ove non ritenga di respingerlo, puo' disporre, per una sola volta, il riesame da parte del comitato.
Il comitato riferisce semestralmente sulla sua attivita' al Ministro per i lavori pubblici, il quale, a sua volta, ne da' comunicazione ai titolari degli altri, dicasteri.
Il comitato centrale e' presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' costituito:
a) da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
b) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i quali almeno un presidente di sezione, che ha funzioni di vicepresidente del comitato;
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa, nonche' delle partecipazioni statali;
d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
e) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute, di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo;
f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;
g) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
h) dal capo dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, anche con funzioni di segretario del comitato.
Il servizio di segreteria del comitato e tutti gli altri servizi esecutivi inerenti all'albo sono disimpegnati dall'ispettorato generale per i contratti e l'albo nazionale degli appaltatori, gia' esistente presso il Ministero dei lavori pubblici che assume la denominazione di Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti.
Ai membri del comitato compete il gettone di presenza previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888 .
Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre al gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per il corrispondente grado, se siano dipendenti statali, e quello previsto per il personale delle carriere direttive coefficiente 670 del personale statale, se siano estranei all'amministrazione statale".
Entrata in vigore il 23 novembre 1986