TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2017 R.G.A.C. e vertente tra
- , nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Messina, Via Centonze n. 36, presso lo studio dell'Avv. Carla Carrozza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI
E
- nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO CodiceFiscale_3
QUATTRONI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Villaggio
SS. Annunziata, C.da Conte, Coop. Sperone, Pal. II, sc. B, 98168
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2
di Messina, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato su istanza del con il quale è stato loro intimato il pagamento della somma di euro CP_1
4.039,44, in forza della sentenza del Tribunale di Messina n. 621/2008.
Hanno assunto, fra l'altro, la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato, non più dalla citata sentenza, ma da quella sostitutiva emessa dalla Corte di Appello di Messina che ne ha deciso la relativa impugnazione.
Si è costituito eccependo, preliminarmente, l'incompetenza Controparte_1
per valore del giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace di Messina, atteso il valore della controversia inferiore ad euro 5.000; poi, la carenza di interesse ad agire,
essendo decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto senza che sia iniziata l'azione esecutiva;
ancora, la regolare notifica anche del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello n. 391/2016.
Ha chiesto che l'opposizione sia, comunque, rigettata.
All'udienza del 3 febbraio 2025, precisate le conclusioni, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, il Giudice poneva la causa in decisione.
Posto che l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1,
c.p.c. (Cass. 10871/2023) e che, pertanto, per la relativa opposizione agli atti esecutivi
è competente per materia il Tribunale, deve poi rilevarsi che il termine di efficacia del precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., era sospeso in virtù della proposizione della odierna opposizione, persistendo, pertanto, l'interesse ad agire. Ciò detto, l'opposizione è evidentemente infondata perché la richiamata sentenza della Corte di Appello -che costituisce il titolo esecutivo- risulta ritualmente notificata, unitamente all'atto di precetto, per come emerge dagli atti prodotti da parte opposta.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte opponente e si liquidano nel dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità
aggravata, ai sensi dell'art. 96, III° comma, c.p.c., anche a fronte delle infondate eccezioni preliminari di parte opposta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta da Pt_1
e .
[...] Parte_2
Condanna gli opponenti al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 1.701,00 euro, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, da distarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1660/2017 R.G.A.C. e vertente tra
- , nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Messina, Via Centonze n. 36, presso lo studio dell'Avv. Carla Carrozza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI
E
- nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO CodiceFiscale_3
QUATTRONI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina, Villaggio
SS. Annunziata, C.da Conte, Coop. Sperone, Pal. II, sc. B, 98168
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2
di Messina, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato su istanza del con il quale è stato loro intimato il pagamento della somma di euro CP_1
4.039,44, in forza della sentenza del Tribunale di Messina n. 621/2008.
Hanno assunto, fra l'altro, la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo rappresentato, non più dalla citata sentenza, ma da quella sostitutiva emessa dalla Corte di Appello di Messina che ne ha deciso la relativa impugnazione.
Si è costituito eccependo, preliminarmente, l'incompetenza Controparte_1
per valore del giudice adito, essendo competente il Giudice di Pace di Messina, atteso il valore della controversia inferiore ad euro 5.000; poi, la carenza di interesse ad agire,
essendo decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto senza che sia iniziata l'azione esecutiva;
ancora, la regolare notifica anche del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello n. 391/2016.
Ha chiesto che l'opposizione sia, comunque, rigettata.
All'udienza del 3 febbraio 2025, precisate le conclusioni, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56, il Giudice poneva la causa in decisione.
Posto che l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1,
c.p.c. (Cass. 10871/2023) e che, pertanto, per la relativa opposizione agli atti esecutivi
è competente per materia il Tribunale, deve poi rilevarsi che il termine di efficacia del precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., era sospeso in virtù della proposizione della odierna opposizione, persistendo, pertanto, l'interesse ad agire. Ciò detto, l'opposizione è evidentemente infondata perché la richiamata sentenza della Corte di Appello -che costituisce il titolo esecutivo- risulta ritualmente notificata, unitamente all'atto di precetto, per come emerge dagli atti prodotti da parte opposta.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza assolutamente prevalente di parte opponente e si liquidano nel dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità
aggravata, ai sensi dell'art. 96, III° comma, c.p.c., anche a fronte delle infondate eccezioni preliminari di parte opposta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta da Pt_1
e .
[...] Parte_2
Condanna gli opponenti al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 1.701,00 euro, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %, da distarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Carmelo Mazzeo