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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
in persona del Dott. Lorenzo Sandulli, Giudice Designato nel procedimento unitario n.
61/2025,
letto il ricorso presentato in data 22.04.2025 da parte del ricorrente Parte_1
(c.f. ), residente in [...], assistito dall'Avv. Rocco C.F._1
Patriarca e coadiuvato dal gestore della crisi Avv. Angela Antonilli, nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ccii;
lette le integrazioni al ricorso e alla relazione del gestore della crisi depositate in data
16.05.2025 e 1.9.2025;
visto il decreto di apertura della procedura emesso in data 14.07.2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 ccii e sono state concesse le misure protettive richieste;
dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte dei creditori:
- che si è opposta all'omologa della proposta contestando la durata del piano, CP_1 la mancata indicazione della data di inizio dei pagamenti e la gravosità della falcidia applicata
(70%);
- che ha rilevato la mancata previsione di interessi sulle rate mensili previste CP_2 dal piano, il mancato apporto di finanza aggiuntiva a garanzia della proposta ed in ultimo, la mancata valutazione circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
viste le conclusioni rese all'udienza del 19.11.2025 rispettivamente dal ricorrente, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, e dal creditore per CP_1 il rigetto del ricorso in questione;
esaminati gli atti del procedimento unitario sopraindicato, ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La presente motivazione muove da una breve ricostruzione della vicenda portata all'attenzione del giudicante da parte del ricorrente. Questi ha chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti, della durata di 120 mesi (10 anni), che prevede il pagamento:
- integrale dei crediti in prededuzione, del complessivo importo di euro 3.364,74, da corrispondere all'
- integrale dei creditori privilegiati: per euro 1.159,39; Controparte_3
per euro 483,20; Avv. Rocco Patriarca per euro 2.588,78; CP_2
- al 30% dei seguenti creditori chirografari: per euro 859,69 post Controparte_4 falcidia;
per euro 8.395,20 post falcidia;
Compass Banca s.p.a. per euro Controparte_1
4.294,53 post falcidia;
per euro 4.106,83 post falcidia per prestito Controparte_5 personale;
per euro 8.113,49 post falcidia per contratto di credito n. Controparte_6
CO6143530; per euro 4.057,60 post falcidia, per contratto di credito n. Controparte_6
5000803837; per euro 4.106,83 post falcidia per carta di credito;
Controparte_5 CP_7 per euro 2.865,55 post falcidia.
[...]
L'attivo messo a disposizione, pari ad euro 380,00 mensili, a seguito dell'integrazione dell'1.9.2025, rappresenta una quota dello stipendio del ricorrente: questi lavora come operaio presso la società Stellantis Europe s.p.a., e percepisce uno stipendio mensile di euro
1.543,00 circa. La residua somma consentirebbe al ricorrente di sostenere una vita almeno dignitosa, grazie anche alla generosità della famiglia di origine, famigliari che gli hanno concesso di abitare nella casa dove risiede mediante contratto di comodato, in quanto tale essenzialmente gratuito;
in caso di risoluzione di detto contratto, i genitori del ricorrente hanno manifestato la propria disponibilità ad accoglierlo presso la loro abitazione.
2. In punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura.
Invero, il ricorrente è qualificabile come consumatore, essendo operaio presso una società privata che versa in una situazione di sovraindebitamento, dal momento che il totale delle rate che mensilmente paga, euro 700,00 circa, solo relativamente alle trattenute sullo stipendio, salve le ulteriori voci di debito, assorbe – pre-falcidia – circa il 50% del reddito, lì dove secondo le indicazioni di Banca di Italia una proporzione sostenibile nel lungo periodo non dovrebbe superare un terzo dello stipendio.
2.1. In relazione al giudizio di meritevolezza il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ne ha ampliato le maglie, potendo ritenersi superate le precedenti soluzioni interpretative fondate sul testo originario dell'art. 12 legge n. 3/2012, che ritenevano meritevole il consumatore solo in caso di assunzione di obbligazioni proporzionate alle capacità patrimoniali, con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, salvo eventi sopravvenuti non imputabili. Afferma, infatti, l'art. 69 co. 1 ccii che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Secondo l'attuale formulazione, nella valutazione delle condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 69 ccii, l'originaria sproporzione tra capacità reddituali patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene rilievo, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi desumibili dalla relazione dell'OCC, da operarsi secondo la nuova regola di giudizio normativa che esclude l'accesso alla procedura solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode (App. Firenze, 8.11.2023).
Inoltre, mettendo a sistema il predetto comma 1 ed il comma 2 dell'art. 69 ccii, lo stato soggettivo del debitore deve collegarsi alla violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore: il principio del c.d. “prestito responsabile”, logico corollario dell'art. 124-bis comma 1 Tub, grava l'intermediario finanziario di una serie di obblighi d'informazione e di assistenza precontrattuale, sicché il sovraindebitamento derivante dalla conclusione del contratto di finanziamento sarà riconducibile in relazione causale allo stesso intermediario (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 23.10.2023). Può quindi affermarsi che la violazione degli obblighi sulla valutazione del merito creditizio, in ragione dell'affidamento riposto dal debitore sulla capacità di valutazione dell'intermediario finanziario, consente, per ciò solo, di eliminare, o attenuare fortemente, il grado di colpa del consumatore limitandone la responsabilità alle sole ipotesi di dolo o mala fede.
2.2. Tanto premesso a livello generale, devono verificarsi nello specifico i rapporti tra ludopatia e procedure di sovraindebitamento. Al riguardo, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito “affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. E' necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico (Tr. Catania, 11.8.2020; si confrontino, altresì, Tr. Ravenna
22.7.2021; Tr. , 7.4.2023; Tr. Santa Maria Capua Vetere, 20.7.2023)”. Ciò significa Per_1 che nel caso del soggetto che abbia progressivamente perso la capacità di gestione del suo patrimonio per effetto di ludopatia, se è vero che di regola l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, quali sono il gioco o le scommesse sono indici di colpa grave ed escludono l'accesso a quella procedura di regolazione della crisi, diversa valutazione deve essere fatta quando tale condotta viene posta in essere in chiave patologica perché in tal caso la ludopatia deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di accedervi.
Ebbene, nel caso di specie come si evince dalla Relazione Asl del 14.12.2023, il ricorrente ha avuto accesso al Servizio “SerD”, che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol, fumo e da comportamenti (come il gioco d'azzardo), essendogli stata riscontrata una dipendenza da gioco d'azzardo, che esclude quanto meno la colpa grave in capo al medesimo ricorrente nel periodo in cui questi ha contratto la maggior parte dei debiti, individuabile tra il 2020 e la prima parte del 2023. Il ricorrente, si è quindi ritrovato non solo in una situazione di povertà, ma anche alla mercè di una forma grave di depressione che lo ha allontanato ancora di più dalla realtà, ciò unitamente alla patologia metabolica del diabete mellito di tipo 1, ulteriormente invalidante. Tanto detto, considerato che la dipendenza dal gioco di azzardo costituisce una patologia psichiatrica riconosciuta e che il ricorrente ha già intrapreso il percorso riabilitativo volto a far regredire tanto la ludopatia, quanto l'assunzione di stupefacenti, si deve ritenere che il ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode.
3. Ritenuto sussistente il requisito della meritevolezza in capo a parte ricorrente, devono esaminarsi le contestazioni pervenute.
3.1. In proposito, nel concedere il prestito nel 2023 non ha esaminato attentamente la posizione del ricorrente, non potendo invocare a sua discolpa l'omessa indicazione da parte del medesimo ricorrente nel questionario dedicato al merito creditizio di precedenti finanziamenti. L'argomento della banca, affidato ad un modulo lacunoso e di non facile comprensione, compilato da un soggetto non qualificato tecnicamente, risulta debole e privo di pregio. Infatti, come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza di merito, la verifica del merito creditizio non può limitarsi alla mera compilazione di un questionario da parte del cliente, posto che l'art. 124 bis Tub fa riferimento ad “informazioni adeguate” e che la connotazione imprenditoriale del finanziatore importa che la raccolta di informazioni debba, in ogni caso, essere fatta in modo da fornire un quadro completo del merito creditizio, nel rispetto dei noti principi di prudenza e diligenza (Tr. Torino, 14.4.2022; Tr.
Forlì, 8.1.2023). Ne deriva che la banca avrebbe dovuto esaminare la posizione del ricorrente anche facendo riferimento alle maggiori banche dati, non potendo ritenersi il semplice modulo o la busta paga dirimente ai fini dell'istruttoria o, comunque, idonei ad indurre in errore un soggetto qualificato. Nell'ipotesi in esame, invece, l'istituto di credito non ha compiuto alcuna analisi effettiva circa la possibilità del cliente di restituire il credito ed anzi ha contribuito ad aggravare il suo sovraindebitamento, come emerge dalla relazione iniziale dell'OCC: l'importo massimo erogabile di circa euro 24.000,00 doveva già ritenersi esaurito in ragione dei precedenti finanziamenti, quindi non ha letto correttamente i dati a disposizione, o non ha reperito quelli ottenibili, in modo da consigliare adeguatamente l'odierno ricorrente nel momento in cui le ha chiesto il finanziamento. Sotto questo aspetto deve, pertanto, confermarsi il giudizio di meritevolezza del ricorrente.
Ancora, il piano di ristrutturazione dei debiti, pur avendo durata decennale, è comunque preferibile all'alternativa liquidatoria, dalla cui apertura l'istituto di credito non otterrebbe alcun soddisfacimento, essendo il ricorrente titolare del solo reddito e di un autoveicolo stimato in euro 1.000,00 circa. Deve pure osservarsi che le procedure concorsuali e, quindi, pure quelle di sovraindebitamento, non contemplano la corresponsione di interessi sulle somme di natura chirografaria. Infine, come ha avuto modo di rappresentare il ricorrente da ultimo, l'inizio dei pagamenti è previsto dopo l'omologa del piano, dovendo ragionevolmente ritenersi che questi verserà sin dall'inizio e secondo criteri proporzionali una rata costante pure in favore dei chirografari, come bilanciamento della durata ultraquinquennale del piano, che il gestore della crisi avrà cura di monitorare nel corso del tempo.
3.2. Quanto alle contestazioni della deve rilevarsi che il piano di CP_2 ristrutturazione dei debiti non prevede di necessità una finanza esterna, come del resto non la prevede la figura residuale della liquidazione controllata, rispetto alla quale lo strumento proposto deve ritenersi preferibile: pur essendo stata criticata l'eccessiva durata del piano di ristrutturazione dei debiti, bisogna osservare che il versamento delle rate prevede una durata di dieci e non di tre anni, come diversamente accade nelle procedure di liquidazione controllata, in modo da garantire un maggior soddisfacimento per i creditori. Da ultimo, il ricorrente si è mostrato disponibile ad aumentare la rata mensile da devolvere ai creditori di circa venti euro al mese: tali importi potranno quindi essere deputati, altresì, al soddisfacimento degli interessi in corso di maturazione sui crediti prelatizi, come quello della
; ciò sempre sotto la supervisione de gestore della crisi. CP_2
4. In relazione alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come già osservato sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili;
in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha anche ricevuto la disponibilità della propria famiglia di origine ad essere ospitato presso la residenza familiare nell'ipotesi in il comodato d'uso oggi in corso dovesse risolversi.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dal ricorrente e disporre la chiusura della procedura, previo ordine di cessazione per l'avvenire di tutte le trattenute sullo stipendio del ricorrente medesimo, non aventi natura previdenziale o fiscale.
P.Q.M.
il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nel procedimento unitario in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione e visto l'art. 70 ccii, così provvede:
a. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato in data
22.04.2025, come integrato il 16.5.2025 e l'1.9.2025, da (c.f. Parte_1
); C.F._1
b. dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, non aventi natura previdenziale o fiscale, onerando l'OCC della notifica della presente sentenza al datore di lavoro;
c. dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro
48 ore ai sensi dell'art. 70 co. 1 ccii mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati;
d. avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 ccii;
e. avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
f. avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, relazionare per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
g. avverte che ai sensi dell'art. 72 ccii l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
h. avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
i. dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cassino, 24.11.2025 Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli