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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1026/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3035/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13458/25/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava estinto il giudizio a seguito del ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento per il recupero di credito di imposte.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa al recupero di credito d'imposta Irpef per gli anni 2017/2019.
Nel corso del giudizio Ricorrente_1 aveva aderito alla “rottamazione quater” ma l'Agenzia della riscossione aveva rilevato la mancata prova dei pagamenti.
Ricorrente_1 ha dimostrato di aver pagato la prima rata ed ha rinunciato al giudizio.
Il giudice di primo grado ha preso atto della situazione ed ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Ricorrente_1 ha presentato istanza di rottamazione che è stata accettata dall'ufficio finanziario, ed a seguito del pagamento della prima rata, ha rinunciato al giudizio, come prevede la normativa. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Dagli atti emerge con chiarezza che, nel primo grado di giudizio, l'Agenzia della riscossione ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Ad avviso del Collegio, la decisione del giudice di primo grado è perfettamente legittima.
Occorre tenere presente, infatti, la disposizione dell'articolo 306 del codice di procedura civile che stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti ,salvo diverso accordo tra loro”.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, che si reputa equo liquidare in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI TO, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3035/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
25 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192618757001 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 582/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13458/25/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiarava estinto il giudizio a seguito del ricorso presentato da Ricorrente_1, avverso la cartella di pagamento per il recupero di credito di imposte.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Non si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa al recupero di credito d'imposta Irpef per gli anni 2017/2019.
Nel corso del giudizio Ricorrente_1 aveva aderito alla “rottamazione quater” ma l'Agenzia della riscossione aveva rilevato la mancata prova dei pagamenti.
Ricorrente_1 ha dimostrato di aver pagato la prima rata ed ha rinunciato al giudizio.
Il giudice di primo grado ha preso atto della situazione ed ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 lamentando violazione e falsa applicazione di legge.
Ricorrente_1 ha presentato istanza di rottamazione che è stata accettata dall'ufficio finanziario, ed a seguito del pagamento della prima rata, ha rinunciato al giudizio, come prevede la normativa. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Dagli atti emerge con chiarezza che, nel primo grado di giudizio, l'Agenzia della riscossione ha insistito per la liquidazione in proprio favore delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Ad avviso del Collegio, la decisione del giudice di primo grado è perfettamente legittima.
Occorre tenere presente, infatti, la disposizione dell'articolo 306 del codice di procedura civile che stabilisce che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti ,salvo diverso accordo tra loro”.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, che si reputa equo liquidare in euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.