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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/02/2025 , ha pronunciato, 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3390 /2023 R.G., promossa da: nato il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. VENUTO NATALE , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp pensione di inabilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/11/2023, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2585/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare una invalidità totale sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida sin dalla data della domanda amministrativa, e
CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si Parte_1
rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalido in misura dell'88% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, sicchè allo stesso non compete la pensione di inabilità. (cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
Va infine rilevato che il ctu ha risposto anche ai rilievi esplicitati dal ricorrente al ricevimento della bozza di consulenza, e ha esaminato le contestazioni contenute nell'elaborato del consulente tecnico di parte, confermando comunque che il quadro clinico riscontrato nel periziato non comporti una invalidità totale e non riduca con connotazione di gravità la sua autonomia personale.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni Parte_1
sanitarie legittimanti la pensione di inabilità.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 01/11/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è invalido civile nella misura dell'88% a Parte_1 decorrere dalla data dell'istanza amministrativa e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità. - Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 06/02/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena