CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, EL
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 560/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240001563116801 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240001563116801 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 560/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 02520240001563116801 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IVA dovuta per l'anno impositivo
2019 e della maggiore IRAP dovuta per l'anno impositivo 2020, per la somma complessiva di euro
12.852,25.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate RI - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate RI in data 3 giugno 2025, il ricorrente, Ricorrente_1
, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02520240001563116801 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IVA dovuta per l'anno impositivo 2019 e della maggiore
IRAP dovuta per l'anno impositivo 2020, per la somma complessiva di euro 12.852,25.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
la “violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 29 settembre 1973, n. 602”;
la “violazione e mancata osservanza dell'art. 2948, n. 4, codice civile, per l'intervenuta prescrizione del credito tributario”.
L'Agenzia delle Entrate RI, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso “perché contrastante con il principio del ne bis in idem”;
-nel merito, la prescrizione ordinaria (ossia, decennale) delle pretese tributarie in esame.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento;
e ciò nei termini di seguito indicati.
Alcune premesse.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'atto impositivo impugnato è stato emesse nonostante l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R.
602/1973: il ruolo 2023/250702 (IVA 2019) sarebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, mentre il ruolo 2023/250726 (IRAP 2020) entro il 31 dicembre 2024, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è stato chiamato a rispondere del debito riportato dalla cartella impugnata in qualità di socio accomandatario, ossia illimitatamente responsabile, della società “ Società_1”.
E così, infatti, si legge nel frontespizio della cartella impugnata.
Per la parte che qui interessa, la cartella di pagamento n. 02520240001563116/000 (quale presupposto rispetto all'atto impugnato) è stata notificata, prima dello scioglimento della società, ossia in data
7.2.2024, all'obbligata principale – società, che l'ha impugnata dinnanzi a questa Corte (cfr. RG n.
489/2024).
Tale ricorso è stato rigettato da questa Corte, in altra composizione, con la Sentenza n. 907/2024 del 26 novembre 2024: e ciò a fronte dei medesimi motivi di doglianza oggi evidenziati.
E ciò significa che, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973, la notifica nei confronti dell'obbligata principale ha impedito definitivamente la decadenza anche nei confronti dell'odierno coobbligato - ricorrente.
Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, tuttavia, il termine prescrizionale previsto per i tributi statali, quali IRAP, IRPEF ed IVA, non è quello quinquennale, ma quello ordinario decennale.
Occorre premettere che, in via generale, il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni.
Ciò premesso, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro, "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi".
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che i pagamenti dei tributi statali e locali abbiano cadenza annuale o termini più brevi, con ciò rientrando, sotto il profilo testuale, nella disposizione in parola.
Tale requisito non è però sufficiente.
Come specificato dalla Giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. Sez. Trib. n. 4283 del 23 febbraio 2010), la disposizione codicistica trova applicazione nelle ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
Sotto diverso profilo, ovvero per la mancanza di una "causa debendi" continuativa, è stato esclusa l'applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto
(IVA) - pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore - sul rilievo che la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass. n. 2941 del 2007). È invece non contestato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, da parte di ente pubblico, o della fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto è soggetto a prescrizione breve, in quanto viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configurando una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo (v. Cass. n. 6209 del 2009).
Tale soluzione ermeneutica, come si è veduto, si fonda essenzialmente sulla stretta connessione
(individuata dalla Corte) tra obbligazione tributaria ed erogazione di un pubblico servizio, con la conseguenza che la disciplina della prescrizione breve (quinquennale) non può ritenersi estendibile a qualsiasi tributo.
Ciò posto, applicando i condivisibili principi affermati dalla Cassazione al caso di specie, si tratta di somme dovute a titolo di mancato versamento dell'IVA ed IRAP, che, come sopra detto, soggiacciono al periodo di prescrizione ordinario, ossia decennale.
Indi, la legittimità della pretesa impositiva.
Sul punto, anche recentemente: “In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette,
l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. n. 12740 del 26 giugno 2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché destituito di fondamento sotto tutti i profili addotti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, EL
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 560/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240001563116801 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520240001563116801 IRAP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 560/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento n. 02520240001563116801 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IVA dovuta per l'anno impositivo
2019 e della maggiore IRAP dovuta per l'anno impositivo 2020, per la somma complessiva di euro
12.852,25.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate RI - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate RI in data 3 giugno 2025, il ricorrente, Ricorrente_1
, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02520240001563116801 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della maggiore IVA dovuta per l'anno impositivo 2019 e della maggiore
IRAP dovuta per l'anno impositivo 2020, per la somma complessiva di euro 12.852,25.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, i seguenti motivi di doglianza:
la “violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 29 settembre 1973, n. 602”;
la “violazione e mancata osservanza dell'art. 2948, n. 4, codice civile, per l'intervenuta prescrizione del credito tributario”.
L'Agenzia delle Entrate RI, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito:
-in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso “perché contrastante con il principio del ne bis in idem”;
-nel merito, la prescrizione ordinaria (ossia, decennale) delle pretese tributarie in esame.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento;
e ciò nei termini di seguito indicati.
Alcune premesse.
Secondo la ricostruzione del ricorrente, l'atto impositivo impugnato è stato emesse nonostante l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R.
602/1973: il ruolo 2023/250702 (IVA 2019) sarebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, mentre il ruolo 2023/250726 (IRAP 2020) entro il 31 dicembre 2024, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente è stato chiamato a rispondere del debito riportato dalla cartella impugnata in qualità di socio accomandatario, ossia illimitatamente responsabile, della società “ Società_1”.
E così, infatti, si legge nel frontespizio della cartella impugnata.
Per la parte che qui interessa, la cartella di pagamento n. 02520240001563116/000 (quale presupposto rispetto all'atto impugnato) è stata notificata, prima dello scioglimento della società, ossia in data
7.2.2024, all'obbligata principale – società, che l'ha impugnata dinnanzi a questa Corte (cfr. RG n.
489/2024).
Tale ricorso è stato rigettato da questa Corte, in altra composizione, con la Sentenza n. 907/2024 del 26 novembre 2024: e ciò a fronte dei medesimi motivi di doglianza oggi evidenziati.
E ciò significa che, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/1973, la notifica nei confronti dell'obbligata principale ha impedito definitivamente la decadenza anche nei confronti dell'odierno coobbligato - ricorrente.
Diversamente da quanto allegato dal ricorrente, tuttavia, il termine prescrizionale previsto per i tributi statali, quali IRAP, IRPEF ed IVA, non è quello quinquennale, ma quello ordinario decennale.
Occorre premettere che, in via generale, il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni.
Ciò premesso, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro, "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi".
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che i pagamenti dei tributi statali e locali abbiano cadenza annuale o termini più brevi, con ciò rientrando, sotto il profilo testuale, nella disposizione in parola.
Tale requisito non è però sufficiente.
Come specificato dalla Giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. Sez. Trib. n. 4283 del 23 febbraio 2010), la disposizione codicistica trova applicazione nelle ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
Sotto diverso profilo, ovvero per la mancanza di una "causa debendi" continuativa, è stato esclusa l'applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto
(IVA) - pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore - sul rilievo che la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass. n. 2941 del 2007). È invece non contestato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, da parte di ente pubblico, o della fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto è soggetto a prescrizione breve, in quanto viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configurando una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo (v. Cass. n. 6209 del 2009).
Tale soluzione ermeneutica, come si è veduto, si fonda essenzialmente sulla stretta connessione
(individuata dalla Corte) tra obbligazione tributaria ed erogazione di un pubblico servizio, con la conseguenza che la disciplina della prescrizione breve (quinquennale) non può ritenersi estendibile a qualsiasi tributo.
Ciò posto, applicando i condivisibili principi affermati dalla Cassazione al caso di specie, si tratta di somme dovute a titolo di mancato versamento dell'IVA ed IRAP, che, come sopra detto, soggiacciono al periodo di prescrizione ordinario, ossia decennale.
Indi, la legittimità della pretesa impositiva.
Sul punto, anche recentemente: “In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette,
l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. n. 12740 del 26 giugno 2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato perché destituito di fondamento sotto tutti i profili addotti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio resistente, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori.