Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973 (decadenza)

    La notifica della cartella di pagamento alla società, quale obbligata principale, ha impedito la decadenza anche nei confronti del coobbligato, ricorrente in qualità di socio illimitatamente responsabile.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che per i tributi statali quali IVA e IRAP si applica il termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario e non è legata a una causa debendi continuativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 107
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo