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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.11326 R.G.A.C. dell'anno
2021 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Roberto Sanna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Del CO (NA) alla via Montedoro n°36
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. ALDO RUBERTO,
elettivamente domiciliati in alla P.zza Municipio, presso il Pal. S. CP_1
Giacomo
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 1 di 6 n. 142 Prot. n. PG/2021/167388 emessa dal in data Controparte_1
25.02.2021, notificata in data 22.03.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento di € 2.393,75, somma da restituire al in Controparte_1
forza della sentenza n°7285 del 09/11/2016 emessa dalla Corte di Appello di
Napoli, che riformava totalmente quella emessa in primo grado dal Tribunale
di Napoli - Sez. Lavoro n.12090 del 23/05/2013.
In particolare, l'attore ha esposto di aver percepito delle somme dal
[...]
in virtù di una sentenza di condanna di primo grado, che poi è stata CP_1
riformata in secondo grado, per cui il con l'ordinanza di ingiunzione CP_1
impugnata ha richiesto all'attore la restituzione delle stesse.
A sostegno della opposizione eccepisce la nullità della ingiunzione per i seguenti motivi:
1) l'errato ricorso all'utilizzo della procedura prevista dal R.D. n. 639/1910,
atteso che la stessa può essere adoperata dalla PA solo per il recupero di tributi e di altre entrate patrimoniali, categorie in cui non rientra il credito ingiunto;
2) il non ha rispettato il termine entro cui dover notificare il titolo CP_1
esecutivo al contribuente, così decadendo dal diritto di procedere alla riscossione delle somme;
3) la mancata notifica della sentenza della Corte di Appello citata nella ingiunzione, costituendo la stessa atto prodromico alla procedura esecutiva,
comporta la nullità degli atti esecutivi consecutivi alla stessa;
4)l'insufficiente motivazione della ingiunzione;
5)l'omissione del visto di esecutorietà prescritto dall'art. 52, comma5 lettera d) d.lgs n.446/97 sui ruoli per la riscossione dei tributi.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 2 di 6 Il si costituiva impugnando l'atto di opposizione Controparte_1
chiedendone il rigetto per le motivazioni in atti.
La doglianza sub 1) è infondata, in quanto l'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n.
639 costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali,
applicabile sia per le entrate di diritto pubblico e tributarie che per quelle di diritto privato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che lo speciale procedimento disciplinato dal R.d. n. 639 del 1910 è
utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile,
dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti o da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. 11/04/2016, n.
7076). Con particolare riferimento al tema in esame, la Suprema Corte ha anche precisato che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A., può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio, purché quest'ultimo sia certo nel suo ammontare (Cass.
27/12/2019, n. 34552).
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 3 di 6 Giova altresì aggiungere che l'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi dell'art.2 R.D. 14/4/1910 n. 639 si svolge attraverso un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a tale procedura, ma si estende all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria (Cass.10/05/2006, n. 10802): pertanto, il giudice, pur nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è
comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria (Cass.
20/06/2016, n. 12674).
Infatti, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità
dell'ingiunzione (Cass. 29/01/2019, n. 2355).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di ingiunzione diretta alla ripetizione di indebito oggettivo per somme determinate e certe, legittimamente l'Amministrazione resistente ha attivato la procedura ex R.d. 639/1910,
dovendo peraltro aggiungersi che, anche laddove così non fosse stato,
comunque nel presente giudizio si sarebbe dovuta verificare la fondatezza della pretesa ed adottare le statuizioni conseguenti, risultando superflua la proposizione di domanda riconvenzionale, essendo insita nella richiesta di rigetto della opposizione la domanda di accertamento e condanna al pagamento della somma pretesa con l'ingiunzione opposta (Cass. 26/09/2019,
n. 24040; Cass. 03/11/2011, n. 22792).
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 4 di 6 La doglianza sub 2) è infondata, in quanto oggetto dell'ingiunzione non è
l'accertamento ma la ripetizione di somme erogate in esecuzione di sentenza riformata in secondo grado.
La doglianza sub 3) è infondata, in quanto è irrilevante che la sentenza della
Corte di Appello sia stata o meno notificata, in quanto la causa ha ad oggetto il rapporto tra le parti. Sul punto va detto che in un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, il thema decidendum
della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria azionata dalla P.A. (Cass. 29/01/2019, n.2355). In altri termini, l'opposizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, ossia l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento. Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa
(cfr. Cass. 08/02/2023, n.3843). In un giudizio così strutturato, l'opponente è
solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 5 di 6 Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado è stata riformata, per cui l'opponente deve restituire le somme.
La doglianza sub 4) è infondata
Il motivo va disatteso tenuto conto che l'ingiunzione impugnata contiene la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria che oltretutto lo stesso opponente riporta nell'atto di citazione a pagina 1.
Le spese del giudizio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto impugnato;
Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in € 850,50 per compenso del difensore, oltre Controparte_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.11326 R.G.A.C. dell'anno
2021 ad oggetto: opposizione ad ingiunzione ex R.d. n. 639/1910, vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Roberto Sanna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Del CO (NA) alla via Montedoro n°36
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. ALDO RUBERTO,
elettivamente domiciliati in alla P.zza Municipio, presso il Pal. S. CP_1
Giacomo
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Le parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo accogliersi quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 1 di 6 n. 142 Prot. n. PG/2021/167388 emessa dal in data Controparte_1
25.02.2021, notificata in data 22.03.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento di € 2.393,75, somma da restituire al in Controparte_1
forza della sentenza n°7285 del 09/11/2016 emessa dalla Corte di Appello di
Napoli, che riformava totalmente quella emessa in primo grado dal Tribunale
di Napoli - Sez. Lavoro n.12090 del 23/05/2013.
In particolare, l'attore ha esposto di aver percepito delle somme dal
[...]
in virtù di una sentenza di condanna di primo grado, che poi è stata CP_1
riformata in secondo grado, per cui il con l'ordinanza di ingiunzione CP_1
impugnata ha richiesto all'attore la restituzione delle stesse.
A sostegno della opposizione eccepisce la nullità della ingiunzione per i seguenti motivi:
1) l'errato ricorso all'utilizzo della procedura prevista dal R.D. n. 639/1910,
atteso che la stessa può essere adoperata dalla PA solo per il recupero di tributi e di altre entrate patrimoniali, categorie in cui non rientra il credito ingiunto;
2) il non ha rispettato il termine entro cui dover notificare il titolo CP_1
esecutivo al contribuente, così decadendo dal diritto di procedere alla riscossione delle somme;
3) la mancata notifica della sentenza della Corte di Appello citata nella ingiunzione, costituendo la stessa atto prodromico alla procedura esecutiva,
comporta la nullità degli atti esecutivi consecutivi alla stessa;
4)l'insufficiente motivazione della ingiunzione;
5)l'omissione del visto di esecutorietà prescritto dall'art. 52, comma5 lettera d) d.lgs n.446/97 sui ruoli per la riscossione dei tributi.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 2 di 6 Il si costituiva impugnando l'atto di opposizione Controparte_1
chiedendone il rigetto per le motivazioni in atti.
La doglianza sub 1) è infondata, in quanto l'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910 n.
639 costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali,
applicabile sia per le entrate di diritto pubblico e tributarie che per quelle di diritto privato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che lo speciale procedimento disciplinato dal R.d. n. 639 del 1910 è
utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile,
dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti o da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. 11/04/2016, n.
7076). Con particolare riferimento al tema in esame, la Suprema Corte ha anche precisato che l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A., può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio, purché quest'ultimo sia certo nel suo ammontare (Cass.
27/12/2019, n. 34552).
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 3 di 6 Giova altresì aggiungere che l'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi dell'art.2 R.D. 14/4/1910 n. 639 si svolge attraverso un ordinario giudizio di cognizione, che non si esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a tale procedura, ma si estende all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria (Cass.10/05/2006, n. 10802): pertanto, il giudice, pur nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è
comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria (Cass.
20/06/2016, n. 12674).
Infatti, l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 è diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, con il conseguente potere/dovere del giudice di accertare il rapporto sostanziale nonostante l'accertata illegittimità
dell'ingiunzione (Cass. 29/01/2019, n. 2355).
Dunque, nel caso di specie, trattandosi di ingiunzione diretta alla ripetizione di indebito oggettivo per somme determinate e certe, legittimamente l'Amministrazione resistente ha attivato la procedura ex R.d. 639/1910,
dovendo peraltro aggiungersi che, anche laddove così non fosse stato,
comunque nel presente giudizio si sarebbe dovuta verificare la fondatezza della pretesa ed adottare le statuizioni conseguenti, risultando superflua la proposizione di domanda riconvenzionale, essendo insita nella richiesta di rigetto della opposizione la domanda di accertamento e condanna al pagamento della somma pretesa con l'ingiunzione opposta (Cass. 26/09/2019,
n. 24040; Cass. 03/11/2011, n. 22792).
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 4 di 6 La doglianza sub 2) è infondata, in quanto oggetto dell'ingiunzione non è
l'accertamento ma la ripetizione di somme erogate in esecuzione di sentenza riformata in secondo grado.
La doglianza sub 3) è infondata, in quanto è irrilevante che la sentenza della
Corte di Appello sia stata o meno notificata, in quanto la causa ha ad oggetto il rapporto tra le parti. Sul punto va detto che in un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, il thema decidendum
della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e dei presupposti per la sua emanazione, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria azionata dalla P.A. (Cass. 29/01/2019, n.2355). In altri termini, l'opposizione ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, ossia l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento. Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa
(cfr. Cass. 08/02/2023, n.3843). In un giudizio così strutturato, l'opponente è
solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le conseguenti ricadute sul riparto degli oneri probatori: sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 5 di 6 Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la sentenza di primo grado è stata riformata, per cui l'opponente deve restituire le somme.
La doglianza sub 4) è infondata
Il motivo va disatteso tenuto conto che l'ingiunzione impugnata contiene la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa restitutoria che oltretutto lo stesso opponente riporta nell'atto di citazione a pagina 1.
Le spese del giudizio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del parametro minimo previsto dal d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto, altresì, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto impugnato;
Parte_1
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in € 850,50 per compenso del difensore, oltre Controparte_1
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Napoli il 19 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n. 11326/2021 – sentenza Pagina 6 di 6