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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/04/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6628 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 4.4.2024, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento spettanze retributive
TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
POGGIOMARINO, C.F.: elettivamente domiciliata in SAN CodiceFiscale_1
GIUSEPPE VESUVIANO alla via CARILLI, con gli avv.ti Angelo ATTENNATO e Francesco CASILLO che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura telematicamente trasmessa con l' atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_2 in POGGIOMARINO, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
POGGIOMARINO alla via XXIV MAGGIO n.6 presso lo studio dell'avv. Emanuele ALTERIO che la rappresenta e difende come da procura telematica trasmessa con la comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio SICA, giusta procura generale alle liti trasmessa telematicamente RESISTENTE
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive note difensive, da intendersi qui richiamate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2021 la IG.ra adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA rivendicando, nei confronti della IG.ra : l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo CP_1 subordinato intercorso per il periodo 01.09.2016/22.06.2019, mai regolarizzato, con diritto della dipendente all'inquadramento nel livello C del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”; la condanna della convenuta al pagamento, in favore di essa istante, della somma complessiva di € 14.466.72 a causale differenze retributive per inadeguatezza delle somme percepite, indennità di ferie non godute, tredicesima mensilità, scatti di anzianità, T.F.R. (= € 2.062.50), come da conteggi versati in atti oltre accessori di legge;
la condanna della convenuta al pagamento dei contributi previdenziali non versati all' in riferimento CP_2 al periodo dedotto in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione.
Fissata, l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto, si costituivano la IG.ra e l' CP_1 CP_2
L'ente previdenziale chiedeva, nel caso di verificata fondatezza del ricorso in ordine alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente per la convenuta, nel periodo di causa, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa da calcolarsi, nei limiti della prescrizione, sulla retribuzione accertata dal Giudice. Il tutto con aggravio delle sanzioni di legge e con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.
La IG.ra , invece, eccepiva la inammissibilità della domanda attorea, CP_1
l'improcedibilità nonché l'infondatezza delle circostanze esposte in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla sua durata, alla entità ed effettività delle prestazioni erogate, delle giornate di presenza richiamate, dell'orario di lavoro e di ogni altra pretesa per come riferita ex adverso”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della pretesa azionata.
Espletata la prova testimoniale con l'audizione dei testi preventivamente ammessi, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata in trattazione finale al 4 aprile 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
^ ^ ^
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Assume la IG.ra di avere prestato attività come lavoratrice Parte_1 domestica per l'intero periodo dedotto in giudizio (1.9.2016/22.06.2019) alle dipendenze della IG.ra nell'ambito di un rapporto di lavoro rimasto totalmente CP_1 sommerso. Allega, di contro, la convenuta IG.ra che la collaborazione intercorsa tra CP_1 le parti è stata discontinua e priva del vincolo di subordinazione, giacché la ricorrente si sarebbe recata solo occasionalmente presso l'abitazione della convenuta allo scopo di svolgere piccoli lavoretti per i quali sarebbe stata adeguatamente compensata.
In via preliminare va evidenziato che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per poter ottenere il pagamento di spettanze retributive, ancorchè solo
2 differenziali, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Tale sforzo dimostrativo è chiaramente vieppiù importante laddove si denunci la sommersione totale del dedotto rapporto, attesa la mancanza di qualsivoglia supporto documentale idoneo a sostenere, almeno in parte, la prospettazione attorea.
Si appartiene al notorio che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, nel corso degli anni, una serie di indici sintomatici e rivelatori, se positivamente riscontrati, della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali l'osservanza di un orario ripetitivo e predeterminato;
la collaborazione costante in un contesto organizzativo facente capo al datore, l'assenza del rischio in capo al lavoratore, la continuità e la natura della prestazione, la sua riconducibilità a ben precise ed individuate declaratorie professionali delineate dalla contrattazione collettiva di categoria. Naturalmente, per quanto appena sottolineato, la prova “principe” in tali tipologie di controversie è quella testimoniale, specie laddove la parte convenuta contesti a tutto campo, come nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro. Nel rispetto dei canoni di valutazione della prova testimoniale, va inoltre sottolineato che le uniche circostanze processualmente apprezzabili sono quelle veicolate dai testimoni per
“scienza diretta”, cioè i dati caduti sotto la loro diretta percezione.
Ebbene, premesso che i propalanti della convenuta hanno confermato l'assunto della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, deve segnalarsi come i testi intimati dalla ricorrente non abbiano riferito circostanze determinanti. Nel dettaglio.
La IG.ra , cugina della ricorrente, ha dichiarato di avere Persona_1 lavorato per la IG.ra nel mese di agosto del 2017 per consentire alla odierna CP_1 ricorrente di godere delle ferie. Il che sembrerebbe stridere con le rivendicazioni attoree comprensive delle ferie mai godute. In ogni caso, la deposizione non contiene alcun passaggio espositivo inerente il rapporto per cui è causa, l'unico dato da essa ricavabile arrestandosi sulla soglia della deduzione a tenore della quale se la teste ha sostituito la IG.ra prestazioni Controparte_3 riconducibili al lavoro subordinato per il mese di agosto 2017, vuol dire che l'intera vicenda lavorativa dedotta in giudizio è rapportabile alla subordinazione. Se non che, manifesta si palesa l'inaccettabile accelerazione interpretativa che si annida in una tale opzione. La testimone non ha saputo fornire alcun dato sulla situazione lavorativa in scrutinio, quelli narrati provenendo dalla diretta interessata. Fra l'altro, la stessa sovrapponibilità di prestazioni non è visibile, quanto meno in riferimento agli orari descritti dalla IG.ra , comparati con quelli allegati in ricorso. Per_1
A ciò aggiungasi che nemmeno la comparazione “logico-narrativa” conduce a risultati tranquillanti. La teste riferisce di avere saputo dalla odierna ricorrente che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto nell'estate del 2019 alla morte> dell'avv. ALTERIO.
3 Il figlio dell'avv. ALTERIO, chiamato a deporre, ha dichiarato che il padre è deceduto a luglio 2018. E la stessa notizia è stata veicolata da senza che la Parte_2 ricorrente abbia allegato e documentato circostanze diverse.
Il secondo teste intimato dalla parte ricorrente, , a sua volta non Testimone_1
è stata in grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della vicenda di causa. Trattasi del c.d. teste accompagnatore che limita la sua deposizione all'accompagnamento dell'istante al lavoro con la macchina di essa propalante. Ora, i limiti di una tale deposizione sono pluridirezionali. Da un lato, essa patisce una scarsa credibilità intrinseca, basandosi su premesse di evidente inverosimiglianza. Dall'altro, le “informazioni” desumibili dalla testimonianza sono del tutto neutre in quanto da esse non si ricavano dati direttamente interferenti con il rapporto da dimostrare. Cosa accadesse dopo che la IG.ra entrava, per percezione diretta della propalante, Pt_1 nel palazzo per civile abitazione intorno alle ore 09,00 non è dato sapere. La IG.ra , fra l'altro, ha dichiarato che nelle occasioni in cui andava anche a Tes_1 prelevare l'amica intorno alle 13,30 trovava la stessa ad attenderla in strada. Insomma, trattasi di deposizione assolutamente priva di utilità. E ciò non solo e non tanto perché la stessa si palesa obiettivamente nebulosa quanto alla perimetrazione temporale della “vicenda-accompagnamento”, quanto perché nessun elemento di riscontro diretto fornisce sui fatti di causa.
Consegue che la pretesa azionata non riceve alcun sostegno probatorio, a fronte - ripetesi- della posizione a tutto campo negativa mantenuta dalla parte resistente. Ragione per la quale nemmeno è necessario soppesare la pregnanza dello sforzo dimostrativo sostenuto dalla IG.ra . CP_1
Per sole ragioni di completezza espositiva si aggiunge che anche ulteriori dati espositivi forniti da e , coerentemente con la prospettazione Parte_3 Parte_2 originaria della convenuta, sono rimasti impermeabili alle repliche attoree. Sicchè resta sul terreno la ben scarsa comprensibilità di un rapporto di lavoro instaurato con la odierna ricorrente da una persona che si era già assicurata le prestazioni di una collaboratrice domestica. E lo stesso deve ripetersi a proposito dell'asserito prolungamento del rapporto per l'intero anno solare a fronte delle dinamiche estive disvelate concordemente da entrambi i testimoni intimati dalla resistente, secondo i quali la casa presso cui l'istante si sarebbe recata a lavorare restava chiusa -appunto- nei mesi estivi.
Deve qui evidenziarsi che la questione “dimostrativa” ben può essere affrontata, nel caso di specie, al netto dei rapporti interpersonali fra i propalanti e le parti in causa. Per come verificato, ciò che si palesa concludente è l'obiettiva mancanza di un supporto probatorio in grado, prima di tutto, di sostenere in via diretta l'assunto attoreo e di ricondurre, poi, in un contesto di logica verosimiglianza la vicenda lavorativa complessivamente considerata anche alla luce delle controdeduzioni di parte resistente.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata atteso che la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non è stata in grado di dimostrare la fondatezza delle proprio assunto.
4 E' appena il caso di sottolineare che le rimarcate lacune storico-ricostruttive irradiano effetti “definitivi” sul -solo evocato- carattere subordinato del denunciato rapporto di lavoro. Ed invero, la assoluta carenza di dati processualmente apprezzabili inerenti l'orario lavorativo, le mansioni disimpegnate, la eterodirezione, rendono impossibile l'individuazione della subordinazione.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza per quel che concerne il rapporto giuridico-processuale ricorrente/ESPOSITO. Liquidazione come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate quelle riferibili al secondo rapporto giuridico- processuale, la chiamata in causa dell' rispondendo a ragioni meramente CP_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di ed così Parte_1 CP_1 CP_2 provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in € 1.500,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge;
3. compensa le spese nei confronti dell' CP_2
TORRE ANNUNZIATA, 12/04/2024
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
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in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6628 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 4.4.2024, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
pagamento spettanze retributive
TRA
, nata il [...] in [...] e residente in Parte_1
POGGIOMARINO, C.F.: elettivamente domiciliata in SAN CodiceFiscale_1
GIUSEPPE VESUVIANO alla via CARILLI, con gli avv.ti Angelo ATTENNATO e Francesco CASILLO che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, come da procura telematicamente trasmessa con l' atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
, C.F. , nata il [...] in [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_2 in POGGIOMARINO, C.F.: elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
POGGIOMARINO alla via XXIV MAGGIO n.6 presso lo studio dell'avv. Emanuele ALTERIO che la rappresenta e difende come da procura telematica trasmessa con la comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio SICA, giusta procura generale alle liti trasmessa telematicamente RESISTENTE
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive note difensive, da intendersi qui richiamate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 dicembre 2021 la IG.ra adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA rivendicando, nei confronti della IG.ra : l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo CP_1 subordinato intercorso per il periodo 01.09.2016/22.06.2019, mai regolarizzato, con diritto della dipendente all'inquadramento nel livello C del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”; la condanna della convenuta al pagamento, in favore di essa istante, della somma complessiva di € 14.466.72 a causale differenze retributive per inadeguatezza delle somme percepite, indennità di ferie non godute, tredicesima mensilità, scatti di anzianità, T.F.R. (= € 2.062.50), come da conteggi versati in atti oltre accessori di legge;
la condanna della convenuta al pagamento dei contributi previdenziali non versati all' in riferimento CP_2 al periodo dedotto in giudizio. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione.
Fissata, l'udienza di discussione e ritualmente notificato ricorso e decreto, si costituivano la IG.ra e l' CP_1 CP_2
L'ente previdenziale chiedeva, nel caso di verificata fondatezza del ricorso in ordine alla prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente per la convenuta, nel periodo di causa, la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa da calcolarsi, nei limiti della prescrizione, sulla retribuzione accertata dal Giudice. Il tutto con aggravio delle sanzioni di legge e con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.
La IG.ra , invece, eccepiva la inammissibilità della domanda attorea, CP_1
l'improcedibilità nonché l'infondatezza delle circostanze esposte in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, alla sua durata, alla entità ed effettività delle prestazioni erogate, delle giornate di presenza richiamate, dell'orario di lavoro e di ogni altra pretesa per come riferita ex adverso”. Chiedeva, pertanto, il rigetto della pretesa azionata.
Espletata la prova testimoniale con l'audizione dei testi preventivamente ammessi, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 c.p.c., fissata in trattazione finale al 4 aprile 2024, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
^ ^ ^
La domanda attorea è infondata e non può essere accolta. Assume la IG.ra di avere prestato attività come lavoratrice Parte_1 domestica per l'intero periodo dedotto in giudizio (1.9.2016/22.06.2019) alle dipendenze della IG.ra nell'ambito di un rapporto di lavoro rimasto totalmente CP_1 sommerso. Allega, di contro, la convenuta IG.ra che la collaborazione intercorsa tra CP_1 le parti è stata discontinua e priva del vincolo di subordinazione, giacché la ricorrente si sarebbe recata solo occasionalmente presso l'abitazione della convenuta allo scopo di svolgere piccoli lavoretti per i quali sarebbe stata adeguatamente compensata.
In via preliminare va evidenziato che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio per poter ottenere il pagamento di spettanze retributive, ancorchè solo
2 differenziali, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, in primo luogo la natura subordinata del rapporto e poi la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Tale sforzo dimostrativo è chiaramente vieppiù importante laddove si denunci la sommersione totale del dedotto rapporto, attesa la mancanza di qualsivoglia supporto documentale idoneo a sostenere, almeno in parte, la prospettazione attorea.
Si appartiene al notorio che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, nel corso degli anni, una serie di indici sintomatici e rivelatori, se positivamente riscontrati, della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali l'osservanza di un orario ripetitivo e predeterminato;
la collaborazione costante in un contesto organizzativo facente capo al datore, l'assenza del rischio in capo al lavoratore, la continuità e la natura della prestazione, la sua riconducibilità a ben precise ed individuate declaratorie professionali delineate dalla contrattazione collettiva di categoria. Naturalmente, per quanto appena sottolineato, la prova “principe” in tali tipologie di controversie è quella testimoniale, specie laddove la parte convenuta contesti a tutto campo, come nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di lavoro. Nel rispetto dei canoni di valutazione della prova testimoniale, va inoltre sottolineato che le uniche circostanze processualmente apprezzabili sono quelle veicolate dai testimoni per
“scienza diretta”, cioè i dati caduti sotto la loro diretta percezione.
Ebbene, premesso che i propalanti della convenuta hanno confermato l'assunto della inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, deve segnalarsi come i testi intimati dalla ricorrente non abbiano riferito circostanze determinanti. Nel dettaglio.
La IG.ra , cugina della ricorrente, ha dichiarato di avere Persona_1 lavorato per la IG.ra nel mese di agosto del 2017 per consentire alla odierna CP_1 ricorrente di godere delle ferie. Il che sembrerebbe stridere con le rivendicazioni attoree comprensive delle ferie mai godute. In ogni caso, la deposizione non contiene alcun passaggio espositivo inerente il rapporto per cui è causa, l'unico dato da essa ricavabile arrestandosi sulla soglia della deduzione a tenore della quale se la teste ha sostituito la IG.ra prestazioni Controparte_3 riconducibili al lavoro subordinato per il mese di agosto 2017, vuol dire che l'intera vicenda lavorativa dedotta in giudizio è rapportabile alla subordinazione. Se non che, manifesta si palesa l'inaccettabile accelerazione interpretativa che si annida in una tale opzione. La testimone non ha saputo fornire alcun dato sulla situazione lavorativa in scrutinio, quelli narrati provenendo dalla diretta interessata. Fra l'altro, la stessa sovrapponibilità di prestazioni non è visibile, quanto meno in riferimento agli orari descritti dalla IG.ra , comparati con quelli allegati in ricorso. Per_1
A ciò aggiungasi che nemmeno la comparazione “logico-narrativa” conduce a risultati tranquillanti. La teste riferisce di avere saputo dalla odierna ricorrente che il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto nell'estate del 2019 alla morte> dell'avv. ALTERIO.
3 Il figlio dell'avv. ALTERIO, chiamato a deporre, ha dichiarato che il padre è deceduto a luglio 2018. E la stessa notizia è stata veicolata da senza che la Parte_2 ricorrente abbia allegato e documentato circostanze diverse.
Il secondo teste intimato dalla parte ricorrente, , a sua volta non Testimone_1
è stata in grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della vicenda di causa. Trattasi del c.d. teste accompagnatore che limita la sua deposizione all'accompagnamento dell'istante al lavoro con la macchina di essa propalante. Ora, i limiti di una tale deposizione sono pluridirezionali. Da un lato, essa patisce una scarsa credibilità intrinseca, basandosi su premesse di evidente inverosimiglianza. Dall'altro, le “informazioni” desumibili dalla testimonianza sono del tutto neutre in quanto da esse non si ricavano dati direttamente interferenti con il rapporto da dimostrare. Cosa accadesse dopo che la IG.ra entrava, per percezione diretta della propalante, Pt_1 nel palazzo per civile abitazione intorno alle ore 09,00 non è dato sapere. La IG.ra , fra l'altro, ha dichiarato che nelle occasioni in cui andava anche a Tes_1 prelevare l'amica intorno alle 13,30 trovava la stessa ad attenderla in strada. Insomma, trattasi di deposizione assolutamente priva di utilità. E ciò non solo e non tanto perché la stessa si palesa obiettivamente nebulosa quanto alla perimetrazione temporale della “vicenda-accompagnamento”, quanto perché nessun elemento di riscontro diretto fornisce sui fatti di causa.
Consegue che la pretesa azionata non riceve alcun sostegno probatorio, a fronte - ripetesi- della posizione a tutto campo negativa mantenuta dalla parte resistente. Ragione per la quale nemmeno è necessario soppesare la pregnanza dello sforzo dimostrativo sostenuto dalla IG.ra . CP_1
Per sole ragioni di completezza espositiva si aggiunge che anche ulteriori dati espositivi forniti da e , coerentemente con la prospettazione Parte_3 Parte_2 originaria della convenuta, sono rimasti impermeabili alle repliche attoree. Sicchè resta sul terreno la ben scarsa comprensibilità di un rapporto di lavoro instaurato con la odierna ricorrente da una persona che si era già assicurata le prestazioni di una collaboratrice domestica. E lo stesso deve ripetersi a proposito dell'asserito prolungamento del rapporto per l'intero anno solare a fronte delle dinamiche estive disvelate concordemente da entrambi i testimoni intimati dalla resistente, secondo i quali la casa presso cui l'istante si sarebbe recata a lavorare restava chiusa -appunto- nei mesi estivi.
Deve qui evidenziarsi che la questione “dimostrativa” ben può essere affrontata, nel caso di specie, al netto dei rapporti interpersonali fra i propalanti e le parti in causa. Per come verificato, ciò che si palesa concludente è l'obiettiva mancanza di un supporto probatorio in grado, prima di tutto, di sostenere in via diretta l'assunto attoreo e di ricondurre, poi, in un contesto di logica verosimiglianza la vicenda lavorativa complessivamente considerata anche alla luce delle controdeduzioni di parte resistente.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata atteso che la ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, non è stata in grado di dimostrare la fondatezza delle proprio assunto.
4 E' appena il caso di sottolineare che le rimarcate lacune storico-ricostruttive irradiano effetti “definitivi” sul -solo evocato- carattere subordinato del denunciato rapporto di lavoro. Ed invero, la assoluta carenza di dati processualmente apprezzabili inerenti l'orario lavorativo, le mansioni disimpegnate, la eterodirezione, rendono impossibile l'individuazione della subordinazione.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza per quel che concerne il rapporto giuridico-processuale ricorrente/ESPOSITO. Liquidazione come da dispositivo.
Vanno, invece, compensate quelle riferibili al secondo rapporto giuridico- processuale, la chiamata in causa dell' rispondendo a ragioni meramente CP_2 processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di ed così Parte_1 CP_1 CP_2 provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la ricorrente alle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in € 1.500,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per legge;
3. compensa le spese nei confronti dell' CP_2
TORRE ANNUNZIATA, 12/04/2024
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