TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 746 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
, , rappresentata e difesa per procura
[...] P.IVA_1 in atti dall'avv. PIRRI ANDREA
ATTORE
CONTRO
, _1 C.F._1
CONVENUTO avente per OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili.
È comparso l'avv. Pirri, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Pirri discute la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, la Parte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t.- conveniva in giudizio e, quali eredi del _1 germano i , Persona_1 CP_2 CP_3 [...]
e premettendo: CP_4 Controparte_5 Controparte_6 di essere creditrice di e di aver avviato in suo danno la _1 procedura esecutiva immobiliare N. 87/2009 RGE Tribunale di Patti, avente ad oggetto una quota dei beni pervenuti al debitore per successione da che nel corso della predetta procedura si era aperto un CP_3 giudizio di divisione endoesecutiva (n. 404/2012 RG Tribunale di Patti) essendo i beni oggetto di esecuzione in comproprietà con Persona_1
e che, sciolta la comunione dei beni tra i germani il G.E. disponeva _1 la vendita ma, nelle more, dalla relazione di aggiornamento si riscontrava una mancanza di continuità nelle trascrizioni del ventennio antecedente al pignoramento, non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità della dante causa dell'esecutato, nonché quella della dante causa di CP_3 quest'ultima, . Persona_2
Pertanto, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
1. Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che i sigg.ri _1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto in Messina il 23.10.2014) hanno accettato ex art. 476 c.c., ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, l'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della IG.ra (nata il [...] e CP_3 deceduta il 23.10.1997), giusta denunzia di successione trascritta in data
28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen. - n. 31673 Reg. Part., nel cui asse è ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 87/2009 R.G.E.
Tribunale di Patti ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n.
404/2012 R.G. ed, in particolare, la“abitazione di tipo popolare, in Brolo
(ME) Via Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U.
2 F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”;
2. Ritenere e dichiare, altresì, che anche la IG.ra – e/o, per essa, i IGg.ri e – CP_3 _1 Per_1 ha accettato ex art. 476 c.c., per la quota di spettanza, la eredità alla stessa pervenuta per successione testamentaria in morte della sig.ra ER
(fu ), deceduta in Brolo il 3.09.1952, giusta testamento
[...] Per_1 pubblico ricevuto dal Notar in data 22.07.1947, reg. al n. Persona_3
220, trascritto il 24.11.1952 ai nn. 14554/13685 e successiva denunzia di successione trascritta in data 3.04.1953 ai nn. 4402/4131, nel cui asse è ricompreso il medesimo immobile di cui supra;
3. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che i sigg.ri (nato a [...] il [...]) e _1 [...]
(nato a [...] il [...]), in forza di accettazione tacita della Per_1 eredità, sono divenuti eredi della sig.ra (nata a [...] il CP_3
25.09.1926 e deceduta in data 23.10.1997) e che quest'ultima, in forza di medesima accettazione tacita della eredità, era erede della sig.ra ER
(deceduta in data 3.09.1952);
4. Conseguentemente, ritenere e
[...] dichiarare che i IGg.ri e sono divenuti _1 Persona_1 proprietari per la quota di ½ ciascuno dei beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 87/2009 R.G.E. Tribunale di
Patti ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n. 404/2012 R.G. ed, in particolare, della“abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p.
143 subalterno 2, Cat. A4”;
5. Adottare, in ogni caso, sulla scorta dei motivi esposti e documentati nel presente ricorso, ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario per ripristinare la continuità delle trascrizioni sull'immobile staggito in seno alla procedura esecutiva n. 87/2009 R.G.E.
Tribunale di Patti (ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n.
404/2012 R.G.), ovvero la “abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p.
143 subalterno 2, Cat. A4”;
6. Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione delle accettazioni tacite di eredità di cui ai nn. 1), 2) e 3) delle conclusioni supra formulate, sugli
3 immobili ivi indicati e per le quote di spettanza e – comunque – di procedere alla trascrizione di ogni altro provvedimento emittendo, ritenuto utile e necessario al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Nessuno si costituiva per parte resistente, nonostante le notifiche di rito e, pertanto, la stessa veniva dichiarata contumace con ordinanza del 13.1.2025 con la quale, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 23.4.2025 per la discussione orale con termine per note fino a dieci giorni prima.
Tanto premesso, sulla scorta delle risultanze documentali, vanno accolte le domande della parte ricorrente per quanto di seguito.
E' incontrovertibile, infatti, che i germani e _1 Persona_1 abbiano tacitamente accettato ex art. 476 c.c., ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, l'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della
IG.ra (nata il [...] e deceduta il 23.10.1997), giusta CP_3 denunzia di successione trascritta in data 28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen.
- n. 31673 Reg. Part., nel cui asse risulta ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra e al relativo giudizio di divisione endoesecutiva e, in particolare, sull'“abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r.,composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”.
Difatti, l'accettazione tacita di detta eredità è desumibile da tutta una serie di elementi -provati e allegati in atti- tra i quali, innanzitutto, l'effettuata voltura catastale sui beni facenti parte della successione della RA CP_3
voltura che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass.
[...]
4843/2019 e 19833/2019; Cass. ordinanza 11478/2021), essendo un atto di natura fiscale/civile con rilevanza non solo tributaria ma anche civile per l'accertamento della proprietà immobiliare determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare
4 l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso… ”.
Inoltre, la qualità di erede in capo al resistente e al germano _1
è acclarata essendo decorso il termine decennale previsto Persona_1 ex art. 480 c. I c.c. per accettare l'eredità senza che gli stessi, possessori dei beni ereditati e ivi residenti (come emerge dagli atti della procedura esecutiva allegati), abbiano effettuato alcuna rinunzia.
Anzi, sia che -circostanza documentalmente _1 Persona_1 provata anch'essa a mezzo delle allegazioni al ricorso- hanno ricevuto tutte le notifiche della procedura esecutiva ed endoesecutiva (nella quale peraltro
è stato disposto, con ordinanza dell'8.7.2014 definitiva e non impugnata -all.
15-, lo scioglimento della comunione esistente tra i germani senza _1 che fosse eccepito alcunché in ordine alla qualità di eredi della RA
CP_3
Addirittura, ha proposto un'opposizione in seno a detta _1 procedura endoesecutiva, dove è stato condannato in seguito al suo rigetto, con ciò conclamandosi la sua qualità di erede/legittimato ad agire.
Infine, i signori e hanno subito -come _1 Persona_1 documentalmente provato- un esproprio dal Comune di Brolo (con Decreto
n. 117/2008) su una porzione dei beni oggetto della stessa procedura esecutiva, a cui ha fatto seguito una successiva convenzione di cessione volontaria di beni dove i germani si sono dichiarati espressamente “eredi di
(cfr. relazione di stima resa nella procedura esecutiva e CP_3 allegati 32-33 al ricorso).
Ulteriore circostanza, sempre documentalmente allegata (cfr. all. 34), che comprova l'accettazione tacita dell'eredità della RA da CP_3 parte di e è l'istanza inoltrata dagli stessi al _1 Persona_1
Comune di Brolo in data 11.12.2008 per ottenere una concessione in sanatoria sull'immobile, poi oggetto di pignoramento da parte della Pt_1 concessione rilasciata in data 11.12.2008 ove si dà atto espressamente che i germani sono eredi di e di cui vi è riscontro nella _1 CP_3
5 perizia estimativa resa nella procedura esecutiva nonchè nelle ispezioni ipotecarie in atti, risultando per di più la relativa trascrizione.
È provato, dunque che sia intervenuta una accettazione tacita, da parte dei signori (nato a [...] il [...]) e (nato _1 Persona_1
a Brolo il 18.05.1948, deceduto in Messina il 23.10.2014), ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, dell'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della IG.ra (nata il [...] e CP_3 deceduta il 23.10.1997), giusta denunzia di successione trascritta in data
28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen. - n. 31673 Reg. Part. nel cui asse risulta ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra e al relativo giudizio di divisione endoesecutiva e, in particolare, l'“abitazione di tipo popolare, in
Brolo (ME) Via Sottocastello piano terra e p.r.,composto di vani 3,5 - nel
N.C.E.U. F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”.
Del pari, va dichiarata l'accettazione tacita -da parte di e per CP_3 essa dei germani e suoi aventi causa e _1 Persona_1 dell'eredità alla stessa pervenuta per successione testamentaria in morte della sig.ra (fu ), deceduta in Brolo il 3.09.1952, giusto Persona_2 Per_1 testamento pubblico ricevuto dal Notar in data 22.07.1947, Persona_3 reg. al n. 220, trascritto il 24.11.1952 ai nn. 14554/13685 e successiva denunzia di successione trascritta in data 3.04.1953 ai nn. 4402/4131, nel cui asse è compreso l'immobile oggetto della procedura esecutiva di cui sopra e azionata dalla Pt_1
Ciò anche in considerazione del fatto che, come risulta in atti (cfr. pag. 4 perizia estimativa allegata al ricorso e resa nella procedura esecutiva sopra citata), la RA ha peraltro richiesto al Comune di Brolo - CP_3 sull'immobile poi pignorato dalla ricorrente per Controparte_7 lavori di ristrutturazione (rilasciata il 31.3.1981), realizzandosi per facta concludentia, con detta istanza, accettazione tacita dell'eredità della propria dante causa . Persona_2
6 Per l'effetto, a seguito dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente va dichiarato che e sono eredi, per averne _1 Persona_1 accettato l'eredità, di e quest'ultima a sua volta è erede, CP_3 avendone accettato l'eredità, di;
conseguentemente Persona_2 _1
e sono proprietari per la quota di metà ciascuno dei
[...] Persona_1 beni staggiti nella procedura esecutiva 87/2009 RGE Tribunale di Patti.
Al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione all'immobile staggito nelle procedure esecutive sopra richiamate, pervenuto all'esecutato per successione da va ordinato al competente conservatore CP_3 di procedere alla trascrizione delle accettazioni tacite di e _1
dell'eredità di e dell'accettazione, da parte Persona_1 CP_3 di quest'ultima, dell'eredità di . Persona_2
Nulla sulle spese stante la mancata opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
746/2024 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. contro e- quali eredi del germano _1 Persona_4
e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
1. Dichiara la contumacia dei resistenti;
2. accoglie le domande di parte ricorrente per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al competente Conservatore di procedere alle trascrizioni di rito delle accettazioni tacite, da parte dei resistenti, dell'eredità di e per essa dell'eredità di , delle CP_3 Persona_2 quali i resistenti medesimi sono eredi anche in riferimento al bene staggito nella procedura esecutiva 87/2009 RGE Tribunale di Patti e nella procedura endoesecutiva 404/2012 RG Trib. Patti;
3. spese compensate.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
7
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/04/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 746 /2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
, , rappresentata e difesa per procura
[...] P.IVA_1 in atti dall'avv. PIRRI ANDREA
ATTORE
CONTRO
, _1 C.F._1
CONVENUTO avente per OGGETTO: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili.
È comparso l'avv. Pirri, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
L'avv. Pirri discute la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza, la Parte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t.- conveniva in giudizio e, quali eredi del _1 germano i , Persona_1 CP_2 CP_3 [...]
e premettendo: CP_4 Controparte_5 Controparte_6 di essere creditrice di e di aver avviato in suo danno la _1 procedura esecutiva immobiliare N. 87/2009 RGE Tribunale di Patti, avente ad oggetto una quota dei beni pervenuti al debitore per successione da che nel corso della predetta procedura si era aperto un CP_3 giudizio di divisione endoesecutiva (n. 404/2012 RG Tribunale di Patti) essendo i beni oggetto di esecuzione in comproprietà con Persona_1
e che, sciolta la comunione dei beni tra i germani il G.E. disponeva _1 la vendita ma, nelle more, dalla relazione di aggiornamento si riscontrava una mancanza di continuità nelle trascrizioni del ventennio antecedente al pignoramento, non risultando trascritta l'accettazione dell'eredità della dante causa dell'esecutato, nonché quella della dante causa di CP_3 quest'ultima, . Persona_2
Pertanto, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
1. Ritenere e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che i sigg.ri _1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...], Persona_1 deceduto in Messina il 23.10.2014) hanno accettato ex art. 476 c.c., ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, l'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della IG.ra (nata il [...] e CP_3 deceduta il 23.10.1997), giusta denunzia di successione trascritta in data
28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen. - n. 31673 Reg. Part., nel cui asse è ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 87/2009 R.G.E.
Tribunale di Patti ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n.
404/2012 R.G. ed, in particolare, la“abitazione di tipo popolare, in Brolo
(ME) Via Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U.
2 F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”;
2. Ritenere e dichiare, altresì, che anche la IG.ra – e/o, per essa, i IGg.ri e – CP_3 _1 Per_1 ha accettato ex art. 476 c.c., per la quota di spettanza, la eredità alla stessa pervenuta per successione testamentaria in morte della sig.ra ER
(fu ), deceduta in Brolo il 3.09.1952, giusta testamento
[...] Per_1 pubblico ricevuto dal Notar in data 22.07.1947, reg. al n. Persona_3
220, trascritto il 24.11.1952 ai nn. 14554/13685 e successiva denunzia di successione trascritta in data 3.04.1953 ai nn. 4402/4131, nel cui asse è ricompreso il medesimo immobile di cui supra;
3. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che i sigg.ri (nato a [...] il [...]) e _1 [...]
(nato a [...] il [...]), in forza di accettazione tacita della Per_1 eredità, sono divenuti eredi della sig.ra (nata a [...] il CP_3
25.09.1926 e deceduta in data 23.10.1997) e che quest'ultima, in forza di medesima accettazione tacita della eredità, era erede della sig.ra ER
(deceduta in data 3.09.1952);
4. Conseguentemente, ritenere e
[...] dichiarare che i IGg.ri e sono divenuti _1 Persona_1 proprietari per la quota di ½ ciascuno dei beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 87/2009 R.G.E. Tribunale di
Patti ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n. 404/2012 R.G. ed, in particolare, della“abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p.
143 subalterno 2, Cat. A4”;
5. Adottare, in ogni caso, sulla scorta dei motivi esposti e documentati nel presente ricorso, ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario per ripristinare la continuità delle trascrizioni sull'immobile staggito in seno alla procedura esecutiva n. 87/2009 R.G.E.
Tribunale di Patti (ed al relativo giudizio di divisione endoesecutiva n.
404/2012 R.G.), ovvero la “abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r., composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p.
143 subalterno 2, Cat. A4”;
6. Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione delle accettazioni tacite di eredità di cui ai nn. 1), 2) e 3) delle conclusioni supra formulate, sugli
3 immobili ivi indicati e per le quote di spettanza e – comunque – di procedere alla trascrizione di ogni altro provvedimento emittendo, ritenuto utile e necessario al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni;
il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Nessuno si costituiva per parte resistente, nonostante le notifiche di rito e, pertanto, la stessa veniva dichiarata contumace con ordinanza del 13.1.2025 con la quale, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza del 23.4.2025 per la discussione orale con termine per note fino a dieci giorni prima.
Tanto premesso, sulla scorta delle risultanze documentali, vanno accolte le domande della parte ricorrente per quanto di seguito.
E' incontrovertibile, infatti, che i germani e _1 Persona_1 abbiano tacitamente accettato ex art. 476 c.c., ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, l'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della
IG.ra (nata il [...] e deceduta il 23.10.1997), giusta CP_3 denunzia di successione trascritta in data 28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen.
- n. 31673 Reg. Part., nel cui asse risulta ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra e al relativo giudizio di divisione endoesecutiva e, in particolare, sull'“abitazione di tipo popolare, in Brolo (ME) Via
Sottocastello piano terra e p.r.,composto di vani 3,5 - nel N.C.E.U. F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”.
Difatti, l'accettazione tacita di detta eredità è desumibile da tutta una serie di elementi -provati e allegati in atti- tra i quali, innanzitutto, l'effettuata voltura catastale sui beni facenti parte della successione della RA CP_3
voltura che, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis Cass.
[...]
4843/2019 e 19833/2019; Cass. ordinanza 11478/2021), essendo un atto di natura fiscale/civile con rilevanza non solo tributaria ma anche civile per l'accertamento della proprietà immobiliare determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare
4 l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a sé stesso… ”.
Inoltre, la qualità di erede in capo al resistente e al germano _1
è acclarata essendo decorso il termine decennale previsto Persona_1 ex art. 480 c. I c.c. per accettare l'eredità senza che gli stessi, possessori dei beni ereditati e ivi residenti (come emerge dagli atti della procedura esecutiva allegati), abbiano effettuato alcuna rinunzia.
Anzi, sia che -circostanza documentalmente _1 Persona_1 provata anch'essa a mezzo delle allegazioni al ricorso- hanno ricevuto tutte le notifiche della procedura esecutiva ed endoesecutiva (nella quale peraltro
è stato disposto, con ordinanza dell'8.7.2014 definitiva e non impugnata -all.
15-, lo scioglimento della comunione esistente tra i germani senza _1 che fosse eccepito alcunché in ordine alla qualità di eredi della RA
CP_3
Addirittura, ha proposto un'opposizione in seno a detta _1 procedura endoesecutiva, dove è stato condannato in seguito al suo rigetto, con ciò conclamandosi la sua qualità di erede/legittimato ad agire.
Infine, i signori e hanno subito -come _1 Persona_1 documentalmente provato- un esproprio dal Comune di Brolo (con Decreto
n. 117/2008) su una porzione dei beni oggetto della stessa procedura esecutiva, a cui ha fatto seguito una successiva convenzione di cessione volontaria di beni dove i germani si sono dichiarati espressamente “eredi di
(cfr. relazione di stima resa nella procedura esecutiva e CP_3 allegati 32-33 al ricorso).
Ulteriore circostanza, sempre documentalmente allegata (cfr. all. 34), che comprova l'accettazione tacita dell'eredità della RA da CP_3 parte di e è l'istanza inoltrata dagli stessi al _1 Persona_1
Comune di Brolo in data 11.12.2008 per ottenere una concessione in sanatoria sull'immobile, poi oggetto di pignoramento da parte della Pt_1 concessione rilasciata in data 11.12.2008 ove si dà atto espressamente che i germani sono eredi di e di cui vi è riscontro nella _1 CP_3
5 perizia estimativa resa nella procedura esecutiva nonchè nelle ispezioni ipotecarie in atti, risultando per di più la relativa trascrizione.
È provato, dunque che sia intervenuta una accettazione tacita, da parte dei signori (nato a [...] il [...]) e (nato _1 Persona_1
a Brolo il 18.05.1948, deceduto in Messina il 23.10.2014), ciascuno per la quota di propria spettanza di 1/2, dell'eredità agli stessi pervenuta per successione in morte della IG.ra (nata il [...] e CP_3 deceduta il 23.10.1997), giusta denunzia di successione trascritta in data
28.11.2008 al n. 47020 Reg. Gen. - n. 31673 Reg. Part. nel cui asse risulta ricompreso il diritto di piena proprietà per la quota di 1/1 sui beni staggiti in seno alla procedura esecutiva immobiliare di cui sopra e al relativo giudizio di divisione endoesecutiva e, in particolare, l'“abitazione di tipo popolare, in
Brolo (ME) Via Sottocastello piano terra e p.r.,composto di vani 3,5 - nel
N.C.E.U. F.2 p. 143 subalterno 2, Cat. A4”.
Del pari, va dichiarata l'accettazione tacita -da parte di e per CP_3 essa dei germani e suoi aventi causa e _1 Persona_1 dell'eredità alla stessa pervenuta per successione testamentaria in morte della sig.ra (fu ), deceduta in Brolo il 3.09.1952, giusto Persona_2 Per_1 testamento pubblico ricevuto dal Notar in data 22.07.1947, Persona_3 reg. al n. 220, trascritto il 24.11.1952 ai nn. 14554/13685 e successiva denunzia di successione trascritta in data 3.04.1953 ai nn. 4402/4131, nel cui asse è compreso l'immobile oggetto della procedura esecutiva di cui sopra e azionata dalla Pt_1
Ciò anche in considerazione del fatto che, come risulta in atti (cfr. pag. 4 perizia estimativa allegata al ricorso e resa nella procedura esecutiva sopra citata), la RA ha peraltro richiesto al Comune di Brolo - CP_3 sull'immobile poi pignorato dalla ricorrente per Controparte_7 lavori di ristrutturazione (rilasciata il 31.3.1981), realizzandosi per facta concludentia, con detta istanza, accettazione tacita dell'eredità della propria dante causa . Persona_2
6 Per l'effetto, a seguito dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente va dichiarato che e sono eredi, per averne _1 Persona_1 accettato l'eredità, di e quest'ultima a sua volta è erede, CP_3 avendone accettato l'eredità, di;
conseguentemente Persona_2 _1
e sono proprietari per la quota di metà ciascuno dei
[...] Persona_1 beni staggiti nella procedura esecutiva 87/2009 RGE Tribunale di Patti.
Al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni in relazione all'immobile staggito nelle procedure esecutive sopra richiamate, pervenuto all'esecutato per successione da va ordinato al competente conservatore CP_3 di procedere alla trascrizione delle accettazioni tacite di e _1
dell'eredità di e dell'accettazione, da parte Persona_1 CP_3 di quest'ultima, dell'eredità di . Persona_2
Nulla sulle spese stante la mancata opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
746/2024 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. contro e- quali eredi del germano _1 Persona_4
e
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
1. Dichiara la contumacia dei resistenti;
2. accoglie le domande di parte ricorrente per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al competente Conservatore di procedere alle trascrizioni di rito delle accettazioni tacite, da parte dei resistenti, dell'eredità di e per essa dell'eredità di , delle CP_3 Persona_2 quali i resistenti medesimi sono eredi anche in riferimento al bene staggito nella procedura esecutiva 87/2009 RGE Tribunale di Patti e nella procedura endoesecutiva 404/2012 RG Trib. Patti;
3. spese compensate.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
7