Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2026, proposto da
MD Plast S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Salzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi l.r.p.t. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE
del provvedimento del Comune di Ascea, Settore Segreteria - Affari Legali, prot. n. 13522 del 04.11.2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGVO 42/04”, per l'intervento di “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA” in località Spirito Santo, su aree censite in catasto al Foglio 46, p.lle 1568 e 1671;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NI OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che parte ricorrente ha impugnato l’atto comunale del 4 novembre 2025, con cui il Responsabile dell’unità paesaggistico-ambientale ha comunicato l’avvio del procedimento per l’esame della domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dall’attuale ricorrente ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004, trasmettendo alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Salerno e Avellino il parere preliminare contrario espresso dalla Commissione locale per il paesaggio;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del codice del paesaggio l’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, trasmette al Soprintendente al paesaggio la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa, nonché con una proposta di provvedimento e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;
Ritenuta la natura endoprocedimentale e non lesiva dell’atto impugnato, da cui discende la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché, per giurisprudenza pacifica e condivisibile, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non costituisce atto suscettibile di immediata impugnazione, in quanto non lesiva delle situazioni giuridiche del privato operatore (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sentenza 07/01/2026, n. 59);
Ritenuto pertanto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, essendone stato dato rituale avviso alle parti presenti, come da verbale d’udienza ed essendo il ricorso palesemente inammissibile;
Ritenuto, infine, di non dover provvedere sulle spese di giudizio, non essendosi costituite le controparti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
NI OL, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OL | SA EZ |
IL SEGRETARIO