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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale così composto
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Margherita Pastorino, Giudice relatore
Dott.ssa Alice Ambrosio Giudice
All'udienza del 26.3.2025, all'esito della discussione, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella CAUSA n. r.g. n. 245 /2024 promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVAGNARO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
VALENZIANO, 6 15057 NA , giusta mandato in atti
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marcella CATALDI ed elettivamente domiciliato in Alessandria Via Morbelli n.34 presso l'ufficio Legale dell'Istituto, giusta mandato in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica di ALESSANDRIA intervenuto
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso;
per parte resistente: come da memoria difensiva.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 5 CP_ Con ricorso depositato in data 2.2.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1
deducendo che: con ricorso del 03.03.2022 aveva introdotto avanti il Tribunale di Alessandria sez. Lavoro il giudizio R.G.L. 325/2022 (poi riunito a quello rubricato al n. 426/2022) nei confronti dell'
[...]
al fine di impugnare le ordinanze ingiunzioni n. OI- Controparte_1
000018352 e OI-000031935; che a seguito della costituzione in giudizio dell' la sig.ra con dichiarazione CP_1 Pt_1 datata 16.01.2023 unita al verbale dell'udienza tenutasi in data 17.01.2023 aveva proposto querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avuto riguardo alla sottoscrizione apposta apocrifa sul documento prodotto sub 7 da parte resistente, in quanto (ictu oculi) a sé non riconducibile;
che il Giudice del Lavoro (dott. Stefano Moltrasio), con provvedimento del 26.01.2024 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza e notificato dalla Cancelleria il 29.01.2024 aveva dato atto che la ricorrente aveva ritualmente presentato querela di falso in via incidentale con riguardo alla sottoscrizione (non riconducibile a lei) apposta sul documento prodotto dall' sub CP_1
7 (avviso di ricevimento di raccomandata postale); che la querela di falso era determinante al fine di stabilire l'eventuale decorso della prescrizione (eccepita da in via preliminare); per Parte_1
l'effetto aveva ordinato alla ricorrente di provvedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta, come detto, il 29.01.2024), all'iscrizione della causa al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Alessandria;
aveva rimesso la querela di falso al Presidente del Tribunale, unitamente all'intero fascicolo telematico, per la designazione del Giudice Istruttore, per la fissazione della prima udienza di trattazione;
aveva disposto, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., che il testo della querela, unitamente al verbale d'udienza, fossse trasmesso al P.M. in sede;
aveva sospeso,
a norma dell'art. 295 c.p.c., il processo riguardante le domande introdotte con i ricorsi introduttivi riuniti per connessione, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della querela di falso.
A fronte di ciò la con l'iscrizione a ruolo del ricorso chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione (solo apparentemente riconducibile alla sig.ra apposta sul documento contestato (avviso di ricevimento Parte_1 postale prodotto dall' in allegato 7 nel giudizio R.G.L. 325/2022) e, per l'effetto, dichiarare CP_1 lo stesso privo di valore e di efficacia ed escluderlo dalle fonti probatorie presentate dall' nel CP_1 giudizio R.G.L. 325/2022; con vittoria di spese”. CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che controparte proponeva querela di falso, adducendo una falsità nella notifica, ossia, affermando che la firma apposta sulla ricevuta di consegna pagina2 di 5 della raccomandata contenente l' atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) prodotta dall' in giudizio fosse apocrifa;
che inoltre controparte aveva CP_1
CP_ evocato in giudizio solo l' e non chi aveva materialmente provveduto a tale notificazione ossia le Poste o l'Ufficiale postale addetto alla notifica;
che oggetto del giudizio di querela di falso era l'avviso di ricevimento della raccomandata AG. n. 78327363885-3 datata 22\03\2017, spedita da alla destinataria sig. in Tortona via Brigata Garibaldi 1/C recante la firma CP_1 Parte_1
del destinatario, e nella quale risultava crociata la casella destinatario persona fisica;
che la consegna risultava avvenuta in data 22\03\2017, sembrerebbe presso l' indirizzo del destinatario Parte_1
in Tortona via Brigata Garibaldi 1/C; che controparte non aveva però posto in discussione la
[...]
veridicità del fatto che chi aveva firmato la raccomandata si fosse qualificato come il destinatario;
che nel caso di specie poiché si trattava di notificazione di un atto giudiziario\amministrativo chi aveva eseguito la notifica era un pubblico ufficiale;
che in particolare doveva essere chiamato in giudizio l'Ufficiale postale che aveva eseguito tale notificazione e non certo solo l' , che non CP_1 aveva eseguito la notifica;
che ancora l' aveva affidato al servizio postale nazionale il plico CP_1 contenente la notifica dell' accertamento e che l' ufficiale postale, nella sua qualità di pubblico ufficiale aveva attestato di aver consegnato il medesimo a mani del destinatario.
CP_ L' alla luce di ciò concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie nei confronti CP_ dell' vinte le spese;
chiedendo altresì che fosse chiamato in giudizio l'Ufficiale postale che aveva eseguito la notificazione.
La causa istruita mediante espletamento di CTU veniva trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione orale.
*****
Sulla richiesta di chiamata in giudizio formulata dalla convenuta.
A tale proposito di rileva l'infondatezza della domanda, considerato che unico legittimato passivo nell'ambito del giudizio di querela di falso è il soggetto che intende valersi del documento in questione, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “ Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una
pagina3 di 5 querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).” (cfr. Cass Civ. n. 19281/2019).
Sulla falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata
AG. n. 78327363885-3 datata 22\03\2017.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata.
Dalla CTU espletata, alla quale il Collegio ritiene di aderire per essere la stessa bene argomentata, precisa ed esaustiva, è emerso quanto segue: “Dall'esame tecnico-grafico svolto sulla firma in verifica presente sulla , relativa alla Notifica di Atto Giudiziario n. 78327363885- Parte_2
3, a confronto con l'ampia campionatura delle firme autografe di sicura provenienza dalla mano della Sig.ra è emersa la non corrispondenza e non rapportabilità con l'autografia Parte_1
della Sig.ra Pertanto la firma oggetto di indagine non è stata apposta di pugno dalla Parte_1
Sig.ra sulla sopra indicata notifica.”. Parte_1
La non riconducibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento in questione al destinatario dell'atto indicato nella stessa cartolina, come porta all'accertamento Parte_1
della falsità della stessa sottoscrizione, dovendosi ritenere il contenuto della relata di notifica in questione coperto da fede privilegiata.
Nello specifico è stato affermato in giurisprudenza che: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (cfr. Cass Civ.
n. 22058/2019; vedi anche Cass civ. 30485/2021 pronunciatasi in un caso pressoché identico a quello oggetto del presente giudizio).
Ebbene tale principio risulta applicabile al caso di specie, come riconosciuto oltretutto dalle stesse parti in causa, considerata la natura della notifica in questione, di atto di accertamento di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, effettuata mediante raccomandata A.G. con avviso di ricevimento dell'atto giudiziario/amministrativo ai sensi della legge 890/1982 (si veda art 14 della stessa legge: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
pagina4 di 5 notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e)) può eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. …”).
Ne consegue in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra indicato, come debba essere dichiarata la falsità della sottoscrizione in questione apposta sul documento di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella III, (scaglione da €
5.201 a € 26.000), compensi compresi tra i minimi e i medi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente, tenuto conto dell'esito dell'accertamento stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione (solo apparentemente riconducibile alla signora
, apposta sull'avviso di ricevimento (cartolina postale) di notifica atto Parte_1
giudiziario n. 78327363885-3 con indicazione quale data di consegna del plico il 22/03/2017, oggetto di causa;
CP_
2. Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare all'avvocato di parte ricorrente, Avv. CAVAGNARO ANTONIO, dichiaratosi antistatario, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, integralmente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Margherita Pastorino
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
pagina5 di 5
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale così composto
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Margherita Pastorino, Giudice relatore
Dott.ssa Alice Ambrosio Giudice
All'udienza del 26.3.2025, all'esito della discussione, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella CAUSA n. r.g. n. 245 /2024 promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVAGNARO ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
VALENZIANO, 6 15057 NA , giusta mandato in atti
RICORRENTE contro
(c.f.: ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Marcella CATALDI ed elettivamente domiciliato in Alessandria Via Morbelli n.34 presso l'ufficio Legale dell'Istituto, giusta mandato in atti
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica di ALESSANDRIA intervenuto
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso;
per parte resistente: come da memoria difensiva.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 5 CP_ Con ricorso depositato in data 2.2.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1
deducendo che: con ricorso del 03.03.2022 aveva introdotto avanti il Tribunale di Alessandria sez. Lavoro il giudizio R.G.L. 325/2022 (poi riunito a quello rubricato al n. 426/2022) nei confronti dell'
[...]
al fine di impugnare le ordinanze ingiunzioni n. OI- Controparte_1
000018352 e OI-000031935; che a seguito della costituzione in giudizio dell' la sig.ra con dichiarazione CP_1 Pt_1 datata 16.01.2023 unita al verbale dell'udienza tenutasi in data 17.01.2023 aveva proposto querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. avuto riguardo alla sottoscrizione apposta apocrifa sul documento prodotto sub 7 da parte resistente, in quanto (ictu oculi) a sé non riconducibile;
che il Giudice del Lavoro (dott. Stefano Moltrasio), con provvedimento del 26.01.2024 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza e notificato dalla Cancelleria il 29.01.2024 aveva dato atto che la ricorrente aveva ritualmente presentato querela di falso in via incidentale con riguardo alla sottoscrizione (non riconducibile a lei) apposta sul documento prodotto dall' sub CP_1
7 (avviso di ricevimento di raccomandata postale); che la querela di falso era determinante al fine di stabilire l'eventuale decorso della prescrizione (eccepita da in via preliminare); per Parte_1
l'effetto aveva ordinato alla ricorrente di provvedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta, come detto, il 29.01.2024), all'iscrizione della causa al ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Alessandria;
aveva rimesso la querela di falso al Presidente del Tribunale, unitamente all'intero fascicolo telematico, per la designazione del Giudice Istruttore, per la fissazione della prima udienza di trattazione;
aveva disposto, ai sensi dell'art. 71 c.p.c., che il testo della querela, unitamente al verbale d'udienza, fossse trasmesso al P.M. in sede;
aveva sospeso,
a norma dell'art. 295 c.p.c., il processo riguardante le domande introdotte con i ricorsi introduttivi riuniti per connessione, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della querela di falso.
A fronte di ciò la con l'iscrizione a ruolo del ricorso chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, dichiarare la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione (solo apparentemente riconducibile alla sig.ra apposta sul documento contestato (avviso di ricevimento Parte_1 postale prodotto dall' in allegato 7 nel giudizio R.G.L. 325/2022) e, per l'effetto, dichiarare CP_1 lo stesso privo di valore e di efficacia ed escluderlo dalle fonti probatorie presentate dall' nel CP_1 giudizio R.G.L. 325/2022; con vittoria di spese”. CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che controparte proponeva querela di falso, adducendo una falsità nella notifica, ossia, affermando che la firma apposta sulla ricevuta di consegna pagina2 di 5 della raccomandata contenente l' atto di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) prodotta dall' in giudizio fosse apocrifa;
che inoltre controparte aveva CP_1
CP_ evocato in giudizio solo l' e non chi aveva materialmente provveduto a tale notificazione ossia le Poste o l'Ufficiale postale addetto alla notifica;
che oggetto del giudizio di querela di falso era l'avviso di ricevimento della raccomandata AG. n. 78327363885-3 datata 22\03\2017, spedita da alla destinataria sig. in Tortona via Brigata Garibaldi 1/C recante la firma CP_1 Parte_1
del destinatario, e nella quale risultava crociata la casella destinatario persona fisica;
che la consegna risultava avvenuta in data 22\03\2017, sembrerebbe presso l' indirizzo del destinatario Parte_1
in Tortona via Brigata Garibaldi 1/C; che controparte non aveva però posto in discussione la
[...]
veridicità del fatto che chi aveva firmato la raccomandata si fosse qualificato come il destinatario;
che nel caso di specie poiché si trattava di notificazione di un atto giudiziario\amministrativo chi aveva eseguito la notifica era un pubblico ufficiale;
che in particolare doveva essere chiamato in giudizio l'Ufficiale postale che aveva eseguito tale notificazione e non certo solo l' , che non CP_1 aveva eseguito la notifica;
che ancora l' aveva affidato al servizio postale nazionale il plico CP_1 contenente la notifica dell' accertamento e che l' ufficiale postale, nella sua qualità di pubblico ufficiale aveva attestato di aver consegnato il medesimo a mani del destinatario.
CP_ L' alla luce di ciò concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie nei confronti CP_ dell' vinte le spese;
chiedendo altresì che fosse chiamato in giudizio l'Ufficiale postale che aveva eseguito la notificazione.
La causa istruita mediante espletamento di CTU veniva trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione orale.
*****
Sulla richiesta di chiamata in giudizio formulata dalla convenuta.
A tale proposito di rileva l'infondatezza della domanda, considerato che unico legittimato passivo nell'ambito del giudizio di querela di falso è il soggetto che intende valersi del documento in questione, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “ Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una
pagina3 di 5 querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).” (cfr. Cass Civ. n. 19281/2019).
Sulla falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata
AG. n. 78327363885-3 datata 22\03\2017.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata.
Dalla CTU espletata, alla quale il Collegio ritiene di aderire per essere la stessa bene argomentata, precisa ed esaustiva, è emerso quanto segue: “Dall'esame tecnico-grafico svolto sulla firma in verifica presente sulla , relativa alla Notifica di Atto Giudiziario n. 78327363885- Parte_2
3, a confronto con l'ampia campionatura delle firme autografe di sicura provenienza dalla mano della Sig.ra è emersa la non corrispondenza e non rapportabilità con l'autografia Parte_1
della Sig.ra Pertanto la firma oggetto di indagine non è stata apposta di pugno dalla Parte_1
Sig.ra sulla sopra indicata notifica.”. Parte_1
La non riconducibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento in questione al destinatario dell'atto indicato nella stessa cartolina, come porta all'accertamento Parte_1
della falsità della stessa sottoscrizione, dovendosi ritenere il contenuto della relata di notifica in questione coperto da fede privilegiata.
Nello specifico è stato affermato in giurisprudenza che: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per
l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (cfr. Cass Civ.
n. 22058/2019; vedi anche Cass civ. 30485/2021 pronunciatasi in un caso pressoché identico a quello oggetto del presente giudizio).
Ebbene tale principio risulta applicabile al caso di specie, come riconosciuto oltretutto dalle stesse parti in causa, considerata la natura della notifica in questione, di atto di accertamento di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, effettuata mediante raccomandata A.G. con avviso di ricevimento dell'atto giudiziario/amministrativo ai sensi della legge 890/1982 (si veda art 14 della stessa legge: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
pagina4 di 5 notificati al contribuente ((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e)) può eseguirsi a mezzo della posta ((direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile,)) a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. …”).
Ne consegue in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra indicato, come debba essere dichiarata la falsità della sottoscrizione in questione apposta sul documento di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella III, (scaglione da €
5.201 a € 26.000), compensi compresi tra i minimi e i medi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente, tenuto conto dell'esito dell'accertamento stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione (solo apparentemente riconducibile alla signora
, apposta sull'avviso di ricevimento (cartolina postale) di notifica atto Parte_1
giudiziario n. 78327363885-3 con indicazione quale data di consegna del plico il 22/03/2017, oggetto di causa;
CP_
2. Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a rimborsare all'avvocato di parte ricorrente, Avv. CAVAGNARO ANTONIO, dichiaratosi antistatario, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, integralmente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Margherita Pastorino
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
pagina5 di 5