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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 9963/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.14 sono presenti l'avv. Daniele Giglio per parte ricorrente nonché l'avv. Delia
Cernigliaro per l' e l'avv. Camarda per l . CP_2 CP_3
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e note conclusive e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9963 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(Cod. fisc. ), nata a [...], il giorno 18/07/1972, ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla Via Andrea Raia, 7, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Daniele Giglio, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4
legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti;
, , (C.F: ) in Parte_2 CP_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, viale del Fante n. 58/D,
presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per mandato in atti
Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_5 CP_6
Roma, nella Via G. Grezar 14.
Convenuto contumace
oggetto: Opposizione Intimazione di pagamento. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 11/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, nella contumacia della
[...]
, che qui si dichiara: Controparte_5
-Annulla le cartelle di pagamento n. 29620170027684883000, n.29620170039867681000,
n.29620180059399482000, n.29620210007297086000, n.29620220009417974000, n.
29620220066548783000 e n. 29620220092463439000;
- Annulla l'avviso di addebito n.59620210000865929000;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2024, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29620249023407659000, asseritamente notificata in data 21/05/2024, e alle prodromiche cartelle di pagamento n. 29620170027684883000, n.29620170039867681000, 29620180059399482000, n.
29620210007297086000, n.29620220009417974000, n. 29620220066548783000, n.
29620220092463439000, aventi ad oggetto premi assicurativi ed accessori di pertinenza per il periodo CP_3
dal 2016 al 2022 ed ai prodromici avvisi di addebito n. 59620180002674026000, n. 59620190001720755000,
n.59620190005781320000, n.59620210000865929000, n.59620220001291280000,
n.59620220005852429000, aventi ad oggetto contributi Gestione Artigiana per il periodo dal 2017 al 2021.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'illegittimità delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito impugnati per omessa notifica e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare non dovuta la pretesa di pagamento avanzata dall e dall' , per il tramite dall' , con CP_2 CP_3 Controparte_5
vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza CP_2
dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio nei riguardi della Controparte_5
, litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto, l'inammissibilità del ricorso per la tardività
[...]
dell'opposizione attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito e in subordine, nella ipotesi di annullamento dell'intimazione di pagamento per fatti imputabili al Concessionario della Riscossione, chiedeva di restare assolto dal pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 24.9.2024, si costituiva anche l' , contestando la domanda chiedendone il rigetto. CP_3
Deduceva preliminarmente la rituale notifica delle cartelle, in ogni caso l'esclusiva imputabilità all'
[...]
in caso di tardiva o mancata notifica delle cartelle, riguardando tale aspetto unicamente l'attività CP_5
CP_ di riscossione;
eccepiva che al momento della trasmissione ai ruoli esattoriali, il credito non era prescritto,
né si era verificata la decadenza di cui all'art. 25 del D.Lgs 46/99, nel merito deduceva la fondatezza della pretesa creditoria.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, l' , benché ritualmente evocata Controparte_5
in giudizio, non si costituiva pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza sulla conclusione delle parti, la causa viene decisa
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dei sottostanti avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente
può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c.,
da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ciò posto, venendo al merito del giudizio, è necessario esaminare la regolarità della notifica degli atti impositivi. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge la rituale notifica degli avvisi di addebito, n.
59620180002674026000 con pec dell'11.7.2018, n. 59620190001720755000 con pec del 5.7.2019; n.
59620190005781320000 con pec del 28.11.2019; n.59620220001291280000 con pec del 19.7.2022 e n.59620220005852429000 con racc. a.r. del 7.2.2023.
Ne consegue che la mancata impugnazione degli avvisi di addebito de quibus nei termini di cui al Dlgs
17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito ad essi sottesi che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. Ord. n. 26101del 2-11-2017).
Diversamente non risulta, ex actis, la rituale notifica del restante avviso di addebito n.59620210000865929000,
asseritamente notificato in data 11.2.2022 per compiuta giacenza, atteso che l'avviso di ricevimento, allegato agli atti, non riporta la data dell'invio per compiuta giacenza nè timbro postale. Si tratta di una carenza di elementi che non consente la verifica della corretta esecuzione della notifica.
Tale deficienza probatoria comporta l'annullamento dell'avviso di addebito n.59620210000865929000 avente ad oggetto contributi anno 2019.
Parimenti non risulta dagli atti la notifica delle cartelle di pagamento impugnate n. 29620170027684883000,
n.29620170039867681000, 29620180059399482000, n. 29620210007297086000,
n.29620220009417974000, n. 29620220066548783000 e n. 29620220092463439000; avente ad oggetto l'omesso pagamento dei premi dal 2016 al 2022 atteso che su cui gravava l'onere, rimanendo CP_6
contumace, non ha depositato documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento.
Ne consegue che le cartelle vanno annullate, al riguardo appare utile rammentare l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “in materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale
non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che
incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina
l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata
mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica
funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per
quest'ultimo un'efficace diritto di difesa” (cfr. Cassazione Civile n. 32263 del 2/11/2022 e Cass. Sez. U. n. Per i superiori motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullate le cartelle di pagamento impugnate e l'avviso di addebito n.59620210000865929000, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 11.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16412 del 25/07/2007).