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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/07/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5492/2023 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Cimmino Antonio (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 APPELLATO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2 APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione ruolo esattoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – L , nella qualità di successore a titolo universale di Parte_1
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, ha impugnato la sentenza n. 2079/2023, emessa in data
12.01.2022 e pubblicata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 15.06.2023, con la quale è
1 stata accolta la domanda formulata da , con condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Controparte_1 dedotto quanto segue:
• ha appreso, tramite consultazione dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella di pagamento a suo carico, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada;
• tale cartella di pagamento non è mai stata notificata e, comunque, il diritto alla riscossione delle somme ivi indicate risulta prescritto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della citata cartella di pagamento.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda e annullato la cartella di pagamento, rilevando che la pretesa creditoria risulta prescritta.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, l' ha contestato la Parte_1 decisione in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• nullità della sentenza di primo grado, per erroneità della nota di iscrizione al ruolo;
• improponibilità e inammissibilità dell'avversa impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire;
• regolarità della notificazione della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, con conseguente erroneità della pronuncia relativa alla prescrizione del credito.
1.4 – Gli appellati devono essere dichiarati contumaci, poiché non si sono costituiti in giudizio, pur essendo stati regolamenti citati.
1.5 – All'esito della prima udienza, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 01.07.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello formulato nei confronti del che non ha partecipato al giudizio di prima grado, non Controparte_2 essendo stato citata da parte attrice, benché indicato all'interno della nota di iscrizione al ruolo. I
2 soggetti contro cui è rivolta la domanda, infatti, devono essere desunti dall'atto introduttivo del giudizio e non dalla nota di iscrizione al ruolo.
2.1 – Diversamente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello formulato nei confronti di
, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la Controparte_1 sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 15.06.2023 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 17.10.2023 a;
inoltre, l'impugnazione è Controparte_1 procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.10.2023, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
2.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento dei motivi di gravame formulati.
3 – Nel merito, l'appello è fondato, dovendo essere rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, in vigore dal 21.12.2021, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, inserendovi il comma 4 bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
3 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale comma 4-bis è stato successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, in vigore a decorrere dal 08.08.2024, che si è limitato a specificare ulteriormente le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento;
attualmente, esso stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Alla luce di tale disposizione legislativa, quindi, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate;
nelle altre ipotesi, l'impugnazione è inammissibile.
4 3.2 – La novella legislativa del 2021 è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022 del 06.09.2022, la quale ha precisato, con riguardo al suo ambito applicativo, che essa concerne la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, si applica con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92 (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n. 10268).
All'interno della richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che la prima disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili;
ha chiarito che quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la seconda disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, invece, il legislatore ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, ha plasmato l'interesse ad agire. Alla luce di tale considerazione, la Corte di legittimità ha affermato che la disposizione normativa in analisi si applica anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Infatti, è stato osservato che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza
5 (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e che la dimostrazione si possa dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma in analisi, evidenziando che essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso, e che, al contempo, essa assicura comunque la tutela del contribuente, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Del resto, anche successivamente alla esaminata sentenza, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva;
inoltre, ha evidenziato che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n. 12459).
3.3 – Nel caso di specie, dunque, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere affermata la fondatezza del motivo di appello con cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità dell'avversa domanda, per carenza di interesse ad agire.
Invero, l'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 risulta applicabile al caso di specie, atteso che l'attore ha contestato in primo grado l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, assumendo che la stessa sia stata invalidamente notificata;
non ha dimostrato la sussistenza di una delle situazioni indicate all'interno della disposizione citata, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.
In applicazione di tale norma, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
6 4 – Con riferimento alle spese di lite dei due gradi di giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che la causa è stata decisa in applicazione di una disposizione normativa introdotta nel corso del giudizio, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione dopo l'emissione della sentenza impugnata, che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della novella legislativa ai giudizi in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- dichiara inammissibile l'appello formulato nei confronti del Controparte_2
- accoglie l'appello formulato nei confronti di e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 inammissibile la domanda formulata dal medesimo;
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5492/2023 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Cimmino Antonio (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 APPELLATO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2 APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione ruolo esattoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – L , nella qualità di successore a titolo universale di Parte_1
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A, ha impugnato la sentenza n. 2079/2023, emessa in data
12.01.2022 e pubblicata dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 15.06.2023, con la quale è
1 stata accolta la domanda formulata da , con condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato ha Controparte_1 dedotto quanto segue:
• ha appreso, tramite consultazione dell'estratto di ruolo, dell'esistenza di una cartella di pagamento a suo carico, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della
Strada;
• tale cartella di pagamento non è mai stata notificata e, comunque, il diritto alla riscossione delle somme ivi indicate risulta prescritto.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della citata cartella di pagamento.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha accolto la domanda e annullato la cartella di pagamento, rilevando che la pretesa creditoria risulta prescritta.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, l' ha contestato la Parte_1 decisione in parola, sulla base dei seguenti motivi:
• nullità della sentenza di primo grado, per erroneità della nota di iscrizione al ruolo;
• improponibilità e inammissibilità dell'avversa impugnazione dell'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire;
• regolarità della notificazione della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, con conseguente erroneità della pronuncia relativa alla prescrizione del credito.
1.4 – Gli appellati devono essere dichiarati contumaci, poiché non si sono costituiti in giudizio, pur essendo stati regolamenti citati.
1.5 – All'esito della prima udienza, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa è stata rinviata ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 01.07.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello formulato nei confronti del che non ha partecipato al giudizio di prima grado, non Controparte_2 essendo stato citata da parte attrice, benché indicato all'interno della nota di iscrizione al ruolo. I
2 soggetti contro cui è rivolta la domanda, infatti, devono essere desunti dall'atto introduttivo del giudizio e non dalla nota di iscrizione al ruolo.
2.1 – Diversamente, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello formulato nei confronti di
, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la Controparte_1 sentenza appellata, non notificata, è stata infatti pubblicata in data 15.06.2023 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 17.10.2023 a;
inoltre, l'impugnazione è Controparte_1 procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.10.2023, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
2.2 – Nel caso di specie, l'appellante ha individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento dei motivi di gravame formulati.
3 – Nel merito, l'appello è fondato, dovendo essere rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, in vigore dal 21.12.2021, ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, inserendovi il comma 4 bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
3 pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale comma 4-bis è stato successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, in vigore a decorrere dal 08.08.2024, che si è limitato a specificare ulteriormente le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento;
attualmente, esso stabilisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Alla luce di tale disposizione legislativa, quindi, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate;
nelle altre ipotesi, l'impugnazione è inammissibile.
4 3.2 – La novella legislativa del 2021 è stata esaminata dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 26283/2022 del 06.09.2022, la quale ha precisato, con riguardo al suo ambito applicativo, che essa concerne la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, si applica con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della legge n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92 (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2023, n. 10268).
All'interno della richiamata pronuncia, la Corte di Cassazione ha precisato che la prima disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n.
546/92 tra quelli impugnabili;
ha chiarito che quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata, o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la seconda disposizione dell'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, invece, il legislatore ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, ha plasmato l'interesse ad agire. Alla luce di tale considerazione, la Corte di legittimità ha affermato che la disposizione normativa in analisi si applica anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Infatti, è stato osservato che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza
5 (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e che la dimostrazione si possa dare anche nel corso dei giudizi pendenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma in analisi, evidenziando che essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso, e che, al contempo, essa assicura comunque la tutela del contribuente, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.
Del resto, anche successivamente alla esaminata sentenza, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva;
inoltre, ha evidenziato che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (cfr. Cassazione civile sez. un., 07/05/2024, n. 12459).
3.3 – Nel caso di specie, dunque, alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche, deve essere affermata la fondatezza del motivo di appello con cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità dell'avversa domanda, per carenza di interesse ad agire.
Invero, l'art. 12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973 risulta applicabile al caso di specie, atteso che l'attore ha contestato in primo grado l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, assumendo che la stessa sia stata invalidamente notificata;
non ha dimostrato la sussistenza di una delle situazioni indicate all'interno della disposizione citata, ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.
In applicazione di tale norma, la sentenza di primo grado deve essere riformata e la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
6 4 – Con riferimento alle spese di lite dei due gradi di giudizio, si ritiene opportuno disporne la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., atteso che la causa è stata decisa in applicazione di una disposizione normativa introdotta nel corso del giudizio, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione dopo l'emissione della sentenza impugnata, che ha risolto il precedente contrasto giurisprudenziale relativo all'applicabilità della novella legislativa ai giudizi in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- dichiara inammissibile l'appello formulato nei confronti del Controparte_2
- accoglie l'appello formulato nei confronti di e, per l'effetto, dichiara Controparte_1 inammissibile la domanda formulata dal medesimo;
- compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Nola, 11/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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