Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n.101/2025-sub1 Ruolo Lavoro CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO ORDINANZA nella causa promossa da
(CF: , Parte_1 C.F._1 C Parte_2 P.IVA_1 nti di Controparte_1
, GIA'
[...] [...]
(C.F.: Controparte_2
93092410385) APPELLO avverso la sentenza n. 230/2024 pubblicata il 13 settembre 2024 dal Giudice del lavoro di Rovigo, La Corte rilevato che la sentenza impugnata rigetta la domanda nel merito proposta dall'odierna parte appellante e, confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata, condanna i ricorrenti odierni istanti al pagamento delle spese;
rilevato che, prevalentemente incentrato l'atto di appello sull'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14, Legge 689/1981, non si rinvengono elementi tali da far emergere quelle gravi e circostanziate ragioni idonee a giustificare, ai sensi degli artt. 5 e 6 DLgs 150/2011, la richiesta sospensione dell'esecuzione; rilevato infatti come i verbali ispettivi sui quali parte ricorrente fonda le proprie Con argomentazioni afferiscono a differenti periodi tanto che con gli stessi richiede la consegna di differenti documenti inerenti a non coincidenti periodi;
rilevato come l'opposta ordinanza ingiunzione pare riferirsi solo al secondo, più recente, Con verbale ispettivo ed alla documentazione richiesta da solo a seguito del secondo accesso;
osservato poi come le ulteriori doglianze di parte appellante non si palesino per essere di manifesta fondatezza così da consentire l'accoglimento della richiesta sospensione;
rilevato che l'esiguità della somma – poco più di € 5.000,00 - di cui alla condanna e la genericità delle ragioni addotte dalla parte istante, non consentono di ritenere integrato il requisito, seppur alternativo, del periculum in mora; osservato infine come la pronuncia oggi richiesta dai ricorrenti sia in grado di incidere su quelli che i ricorrenti stessi qualificano come atti conseguenti e che, a ben venere, non ineriscono in alcun modo alla pronuncia qui appellata essendo invero diretta conseguenza di quanto accertato dagli Ispettori;
che deve pertanto escludersi la ricorrenza dei necessari presupposti costituti, in via
p.q.m.
visto l'art.431 c.p.c. rigetta l'istanza. Venezia, 2 aprile 2025. Il Presidente Gianluca Alessio