Art. 18.
E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennita', premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sara' inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.
E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennita', premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sara' inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.