Articolo 18 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 17Articolo 19
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18 agosto 1911
Art. 18.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 6,000,000 per lavori forestali, studi, rilievi, progetti, contributi, indennita', premi ed ogni altra spesa relativa ai bacini di cui all'articolo 2 della presente legge, secondo le norme che verranno dettate nel regolamento per la esecuzione di quanto spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tale spesa sara' inscritta nel bilancio di questo Ministero, ripartita in 15 esercizi a partire dall'esercizio 1912-13, per lire, 400,000, ciascuno.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911