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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
5924 del ruolo generale per l'anno 2019,
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICO DE FILIPPIS;
PARTE appellante
E
IN PERSONA DEL L.R.P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CLEMENTINA BUONO;
PARTE appellata
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il a proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 970/2019 depositata dal Giudice di Pace di Cava dè Tirreni in data
10.04.2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2021, l ha CP_1 chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Ciò premesso in punto di fatto, l'appello è inammissibile.
In particolare, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 342, primo comma, lett. a) e b) c.p.c. l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria. Essendo inapplicabile l'art. l'art. 164, secondo comma, c.p.c. (testo originario), l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato - in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass.
Civ. Sez. I, 27.9.2016 n 18932).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che al fine della valida impugnazione di un capo di sentenza, non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne ilfondamento logico-giuridico (Cass. 15/06/2016 n. 12280; Cass.22/09/2015 n. 18704; Cass. Sez. Un.
09/11/2011 n. 23299).
Pertanto è stato precisato che “la mancata trascrizione del contenuto della sentenza di primo grado impedisce, quindi, la necessaria verifica di pertinenza e specificità delle censure articolate con l'atto di appello ed in definitiva della astratta idoneità delle stesse ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono il dispositivo” (Cass. ord. 3194/2019).
Nel caso di specie, la difesa dell'appellante si è limitata a dedurre le doglianze avverso la sentenza di primo grado, senza indicare in maniera specifica le parti del provvedimento impugnato oggetto di contestazione. La violazione dell'art. 342, per mancanza del requisito di specificità dei motivi, importa l'inammissibilità dell'impugnazione, la quale è pertanto rilevabile d'ufficio (Cass.S.U., n.
16/2000 e v. da ult. Cass. n. 10930/2022).
Pertanto, l'appello è inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento.
Da ultimo, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata la somma di €. 1.300,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso il 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso