Sentenza 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2025, proposto dal Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
Studio 2003 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mura, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) n. 1907 del 18 luglio 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Studio 2003 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che:
- il Comune di Bassano ha chiesto al Consiglio di Stato la sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza del T.a.r. per il Veneto Sez. II, n. 1907 del 18 luglio 2024 che, accogliendo il ricorso della Studio 6 s.n.c. (fusasi successivamente nella Studio 2003 s.r.l.) e dichiarando la non debenza da parte della società delle somme ingiunte per contributo di costruzione per l’intervento edilizio assentito con SCIA del 18 luglio 2014, lo ha condannato alla restituzione del relativo importo;
- a sostegno della sua istanza, il Comune di Bassano ha rappresentato il carattere risalente dell’esborso da parte della società dell’importo in questione e l’opportunità di conservarne medio tempore la disponibilità per continuare ad utilizzare le relative somme per la copertura dei servizi forniti alla cittadinanza senza correre il rischio di non riuscire a recuperarle in caso di accoglimento dell’appello;
- la Studio 3 s.r.l. ha eccepito, da parte sua, l’inconfigurabilità nel caso in questione di un danno irreparabile per l’ente locale, visto anche l’ammontare modesto dell’importo oggetto della controversia;
Ritenuto che:
- in base alle circostanze rappresentate dalle parti l’istanza di sospensione sia sprovvista, allo stato, del requisito del periculum in mora, inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni dell’odierno appellante;
- la mancanza del periculum renda superflua ogni considerazione sul fumus boni iuris;
- la domanda cautelare non possa, dunque, essere accolta;
- per la particolarità delle questioni, le spese della presente fase possano essere comunque compensate, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) rigetta l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza appellata.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO