CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3936 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...], residente in [...]
Michele Roma, n.2 (c.f. ) rappresentata e difesa giusta dall'Avv. C.F._1
Cristina Di Massimo, del Foro di Latina, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Fazi in Roma Via Del Banco di Santo Spirito, n. 3, 00186 Roma;
appellante e
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappr.to e difeso dall'Avv.
Marco Popolla del Foro di Latina ed el.te dom.to presso il suo studio in Terracina alla
Piazza della Repubblica n° 25; appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1027/23 emessa dal Tribunale di Latina il
4.5.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 5181/20.
Conclusioni
1.1 Nel merito, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate Parte_2
nelle memorie secondo termine 183 VI c. c.p.c. da parte appellante, in riforma dell'appellata sentenza, dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig.ri Pt_2
1 e , con addebito a quest'ultimo, con conferma Pt_1 Controparte_1 dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
1.2 In accoglimento delle conclusioni rassegnate anche in primo grado, e in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiarare l'onere a carico del sig. di Controparte_1
versare, a far data dalla pubblicazione della sentenza impugnata, alla sig.ra Pt_2
quale contributo per il mantenimento della stessa e della figlia, la somma pari
[...] ad € 1500,00- di cui € 800,00 per l'ex moglie, e 700,00 per la figlia con versamento mensile entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre l'aumento ISTAT come per legge. In via subordinata all'esito delle modifiche reddituali intercorse, dichiarare
l'onere a carico del sig. di versare, a far data dalla pubblicazione della Controparte_1
sentenza impugnata, alla sig.ra quale contributo per il mantenimento Parte_2 della stessa e della figlia, la somma pari ad € 1000,00- di cui € 550,00 per l'ex moglie,
e 450,00 per la figlia con versamento mensile entro il 10 di ogni mese con bonifico bancario, oltre l'aumento ISTAT come per legge;
oppure in altra misura ritenuta congrua ed equa dal Giudice adito.
In ogni caso, con spese straordinarie per la figlia da attribuirsi a carico del sig.
[...]
nella misura dell'80% ed a carico dell'appellante nella misura del 20% CP_1
suddivise come da Protocollo recepito dal Tribunale di Latina.
1.3 Con condanna, in caso di resistenza, della controparte, alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
: IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'interposto appello come proposto dalla Controparte_1
Sig.ra come in atti rappresentata e difesa, perché infondato sia Parte_1
in punto di fatto che in diritto, confermando a tal uopo la sentenza di primo grado n°
1027/2023 del 29/04/2023 resa nell'ambito del giudizio iscritto al n° di R.G. 5181/2020;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Collegio ritenga di poter accogliere le istanze istruttorie come formulate da parte ricorrente in appello e dunque ammettere le prove ivi richieste, si insiste affinché vengano ammesse anche le prove addotte da parte resistente anche in primo grado, in ragione dei temi di trova che dovessero eventualmente essere ammessi per controparte.
Condannare la parte appellante al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa della presente fase, oltre I.V.A. C.P.A. e rimborso forfetario come previsto per legge all'odierno difensore il quale se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
_ _ _
2 Con ricorso depositato in data 2.11.2020, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
chiedendo al Tribunale adito di: dichiarare la separazione personale dei CP_1
coniugi con addebito al marito;
assegnare casa coniugale (in comproprietà con il marito) di via Michele Roma alla moglie;
porre a carico del l'importo mensile di euro CP_1
1.500,00, di cui euro 800,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia;
porsi a carico del resistente l'80% delle spese straordinarie;
attribuire gli assegni familiari alla con vittoria di spese. Pt_2
A fondamento delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Palermo, in data 27.9.1990; dopo il matrimonio i coniugi si erano stabiliti a Sperlonga (LT) ove il resistente, appartenente all'Arma dei
Carabinieri, era stato collocato per ragioni di servizio;
dal matrimonio erano nati due figli, (7.7.1996) ed (12.7.2001); la ricorrente aveva svolto, prima del Per_1 Per_2
matrimonio, lavoro impiegatizio;
dopo essersi sposata il marito non aveva mai acconsentito a che la moglie svolgesse attività lavorativa;
la moglie si era, quindi, occupata della cura della casa e dei figli mentre il marito aveva potuto dedicarsi alla propria carriera, tanto da divenire comandante dapprima della Stazione dei C.C. di
Sperlonga e poi di quella di Terracina;
nel 2016 i coniugi avevano acquistato in comproprietà un appartamento da ristrutturare in Terracina, alla Via Michele Roma n.
2, sul quale avevano acceso un piccolo mutuo ventennale (rata mensile di euro 215,oo da dividersi fra loro); la vita matrimoniale era divenuta sempre meno “soddisfacente” in quanto il era sempre più assente e disinteressato rispetto alla vita familiare, CP_1
faceva un uso spropositato del cellulare e della messaggeria compiendo cospicui prelievi di denaro, fornendo al riguardo sempre spiegazioni evasive;
nel corso di un viaggio di famiglia a Brescia, nell'aprile 2019, il resistente si era mostrato sempre più distaccato nei confronti della famiglia e della moglie e quest'ultima, durante il viaggio di ritorno in auto aveva notato che lo stesso stava scambiando messaggi volgari con una donna; il , dopo aver inizialmente negato, aveva ammesso infine un'amicizia CP_1
particolare e la ricorrente aveva scoperto altresì che i figli erano già a conoscenza di un altro episodio simile verificatosi in passato;
dinanzi alla legittima rabbia della moglie il aveva deciso di andare a dormire sul divano senza più cenare con la famiglia;
CP_1
dopo la partenza del figlio per un soggiorno di studio all'estero, nel settembre Per_1
2019, la situazione era ulteriormente peggiorata risultando il sempre più assente CP_1
e disinteressato alle dinamiche ed alle necessità familiari;
durante le festività natalizie del 2019 il marito pur non ammettendo il tradimento, aveva confessato di non amare più
3 la moglie e di non voler più condividere nulla con lei, proponendo “come tante coppie” di stare in casa separati;
dal 7 al 9 marzo 2020 il , senza preannunciarlo né dare CP_1
spiegazioni, non era tornato a dormire in casa;
in data 24 marzo 2020 la ricorrente aveva scoperto che la relazione extra-coniugale del marito era circostanza nota tra i pescatori del porto di Terracina.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e chiedeva assegnarsi alla moglie la casa in comproprietà tra i coniugi affinché la ricorrente vi abitasse con i figli, dichiarandosi disponibile a pagare gli importi dovuti per il mutuo (euro 250,00) e per un ulteriore finanziamento acceso in costanza di matrimonio
(euro 340,00), oltre ad un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00, Per_2
e di ulteriori euro 100,00 a favore di comunque indipendente economicamente, Per_1
nonché il 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie pretese, parte resistente assumeva che: la moglie prima del matrimonio aveva svolto esclusivamente lavoro in nero;
egli non si era opposto a che la moglie svolgesse attività lavorativa purché “in regola”; nel corso degli anni la moglie era divenuta sempre più incline alla lite, avanzando, sempre più spesso, accuse del tutto pretestuose e divenendo a tal punto intrattabile da indurlo a vivere da separato in casa.
Con ordinanza presidenziale del 15.5.2021, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, assegnava la ex casa coniugale alla ricorrente, poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore della figlia di euro 400,00 mensili, oltre al Per_2 contributo al 50% nelle spese straordinarie, nonché l'assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Con la comparsa di costituzione, modificava le proprie richieste Controparte_1 chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa in comproprietà tra i coniugi alla e di disporre, in riforma del provvedimento presidenziale, il solo contributo al Pt_2
mantenimento della figlia ove non ancora autosufficiente di € 400,00 oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Le prove orali richieste dalle parti non venivano ammesse dal G.i. che, con sua ordinanza del 15.7.22 affermava la causa esser matura per la decisione.
Lo stesso G.i., in data 26.1.2022, formulava proposta conciliativa che prevedeva l'onere a carico del di versare mensilmente euro 250,oo per il mantenimento della moglie CP_1
ed ulteriori euro 450,oo per quello della secondogenita, oltre al rimborso del 50% delle
4 spese straordinarie a quest'ultima occorrenti, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, proposta non accettata dalla ricorrente.
Nel frattempo pensionatosi il , con la sentenza del 4.5.23 il Tribunale così definiva CP_1
il giudizio:
DICHIARA la separazione personale tra le parti, coniugate in Palermo (PA), in data
27.9.1990 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Palermo, alla parte II, serie A, VOL. n. 1962, atto n. 504, dell'anno 1962); RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da;
ASSEGNA la casa familiare a;
Parte_2 Parte_2
PONE a carico di , a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Controparte_1
non economicamente autosufficiente , l'obbligo di corrispondere a Per_2 Pt_2
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 400,00 euro, oltre adeguamento
[...]
ISTAT, indice F.O.I.; PONE le spese straordinarie necessarie per la figlia , come Per_2
determinate dal protocollo di questo Tribunale, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
REVOCA, a decorrere dalla presente sentenza, l'assegno di mantenimento per la moglie;
DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio; COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando l'erroneità della stessa Pt_2
in quanto il Tribunale: aveva omesso di valutare le trascrizioni delle conversazioni telefoniche da ella registrate per come avvenute tra il marito e la sua amante;
aveva erroneamente ritenuto che ella stessa avesse affermato la compromissione del rapporto coniugale già da anni;
aveva ingiustamente ritenuto di non ammettere le prove per testi e per formale interrogatorio da ella invocate;
non aveva apprezzato la rilevante differenza economica fra i due coniugi, depurando il rateo di pensione del marito anche per ratei di prestiti contratti non nell'interesse della famiglia;
quest'ultimo non aveva documentato gli asseriti costi di locazione del suo nuovo alloggio una volta venuta meno la disponibilità di quello di servizio a seguito del suo pensionamento.
Pertanto, formulava le su trascritte conclusioni.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto dell'avverso appello replicando: di CP_1 aver già contestato l'inammissibilità dell'avversa produzione delle trascrizioni delle registrazione delle sue telefonate non essendone stata parte la ricorrente, per come insegnato dalla Suprema Corte;
la compiutezza e correttezza della motivazione adottata dal primo giudicante sia per rigettare l'avversa istanza di addebito della separazione sia
5 per stimare le rispettive, effettive, condizioni economiche e, di conseguenza, l'entità dell'onere impostogli per il concorso la mantenimento della figlia, la moglie non potendo aver titolo per ottenere l'invocato assegno per sé, tenuto conto del suo pensionamento, della stipula di un contratto di locazione, del fatto che la moglie lavorava ed aveva un nuovo compagno, godendo quindi di un tenore di vita almeno analogo, se non superiore, a quello goduto in costanza di matrimonio;
egli non aveva dichiarato di aver ereditato, nel frattempo, la casa di famiglia a Palermo perché all'epoca ancora abitata dall'anziana madre, poi deceduta.
Il rappresentante della Procura Generale si è astenuto dal pronunciarsi in difetto del coinvolgimento di interessi di soggetti minorenni.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del 23.1.25.
* * *
La domanda di addebito della separazione in capo al marito formulata dalla sig.ra merita accoglimento. Pt_2
Innanzi tutto, occorre osservare che la ricorrente ha offerto la prova piena dell'infedeltà del coniuge a mezzo della produzione della trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante, nelle quali quest'ultimo la chiama “Amore”, parla della loro relazione e del rapporto con la moglie.
Tale documentazione è da ritenersi utilizzabile ai fini del giudizio giusto l'insegnamento della Suprema Corte per cui la registrazione di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova ai sensi dell'art 2712 c.c. se colui contro il quale essa è prodotta non contesti che la stessa sia realmente avvenuta, né abbia avuto il tenore risultante dalla documentazione, e sempre che almeno uno dei soggetti tra i quali la conversazione si sia svolta sia parte in causa, come nello specifico è a dirsi per il sig. (Cass. n. 1250/18; CP_1
n. 5259/17; n. 12206/93).
Né può certo condividersi l'assunto del primo giudicante per cui varrebbe ad esentare il dall'addebito il fatto che la abbia altresì dedotto di aver subito da parte CP_1 Pt_2
del marito un lavoro sistematico di disistima teso a farla desistere dal proposito di trovare un'occupazione, impedirle di guidare, sino a ridurla in uno stato di sudditanza
e dipendenza affettiva e materiale, rappresentando che il culmine della crisi coniugale sarebbe stato raggiunto nel 2018, quando, secondo le prospettazioni della , la Pt_2
dinamica familiare sarebbe precipitata a causa della modifica, in senso peggiorativo, delle condotte assunte dal . Controparte_1
6 Tali affermazioni valgono, all'evidenza, ad ulteriormente qualificare in termini censurabili i comportamenti di quest'ultimo per la sua intenzionale e prolungata sottrazione ai propri doveri di assistenza morale del coniuge (art 143 co. 2° c.c.), comportamenti che, unitamente considerati alla relazione extraconiugale, concorrono a descrivere l'esclusiva responsabilità del sig. riguardo la compromissione del CP_1
rapporto coniugale.
Anche la domanda della per ottenere un assegno di mantenimento appare Pt_2
meritevole di accoglimento.
Pur avendo di recente iniziato a lavorare (ella potrà farlo ancora non per molti anni, considerato che ha raggiunto i 57 anni d'età, senza poter maturare un trattamento pensionistico), la situazione economica della ricorrente appare comunque sfavorevolmente sbilanciata nei confronti del marito, pur a seguito dell'intervenuto pensionamento di quest'ultimo.
Al netto del canone di locazione versato per il suo attuale alloggio (€ 600) e della quota della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (€ 107), al CP_1
restano euro 1.875,oo su tredici mensilità annue (egli, a fronte della specifica contestazione della moglie, non ha né indicato né dimostrato per quali finalità comuni avrebbe proceduto alla cessione del 1/5 dello stipendio). Il , poi, non ha inteso CP_1 dichiarare se ed in che modo abbia disposto della proprietà dell'immobile pervenutogli in eredità a Palermo, una volta venuta a mancare anche sua madre che, da vedova, vi era restata a vivere.
La gravata anch'ella dell'onere di contribuzione al mantenimento della loro Pt_2
secondogenita, percepisce, su tredici mensilità annue, euro 1.235 al netto della pari quota sulla rata di mutuo (€ 107) ed ha dichiarato che la casa di Palermo ricevuta pro quota in eredità è ancora abitata dalla madre vedova.
Pertanto, si reputa equo riconoscere alla ricorrente un contributo di mantenimento mensile da parte del convenuto di euro 200,oo mensili a decorrere dalla sentenza di primo grado che glielo aveva revocato.
Al contrario, e da ultimo, le maggiori richieste dalla stessa formulate per il mantenimento paterno della figlia (oltre che con riferimento all'ammontare dell'assegno per sé) non meritano accoglimento, stanti le risorse su descritte a disposizione di ciascuno di essi genitori.
Il prevalente accoglimento delle diverse istanze formulate dalla ricorrente comporta la condanna del al rimborso delle spese anticipate per la lite dalla riguardo CP_1 Pt_3
7 entrambi i gradi di giudizio previa loro compensazione per 1/3 che si reputa equo disporre.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_2
della sentenza n. 1027/23 emessa dal Tribunale di Latina il 4.5.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 5181/20, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa per quanto sopra illustrato di ragione:
- dichiara l'addebito della separazione coniugale al;
Controparte_1
- dichiara il obbligato a versare alla l'assegno di Controparte_1 Parte_2
mantenimento mensile di euro 200,oo (con futuri aggiornamenti annui su base Istat, indice Foi), a decorrere dalla sentenza di primo grado;
- condanna a rimborsare a le spese anticipate per Controparte_1 Parte_2
la lite che, già operata la loro riduzione per la compensazione di un terzo, liquida in euro 3.000,oo per il primo grado ed in euro 4.200,oo per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge.
Roma, così deciso il 24.1.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
8