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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2021 promossa da:
VIA WATT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA MICAELA e Pt_1 P.IVA_1 dell'avv. NALIN ALBERTO, elettivamente domiciliato in Modena, via Emilia est n° 181 presso il difensore avv. BALLOTTA MICAELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORINI PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SPAGGIARI BARBARA, VIA MAZZINI N. 19 SAN FELICE SUL PANARO,
, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 32 VERONA presso il Controparte_2 difensore avv. FIORINI PAOLO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, spese per bonifica, interpretazione del contratto, buona fede.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“• nel merito (come da atto di citazione in opposizione, tenuto conto dell'intervenuto rigetto - con ordinanza del 28/05/2021 - dell'istanza ex art. 648 cpc ex adverso formulata):
Contrariis reiectis, voglia Ill.mo Tribunale adito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di siccome Controparte_1 infondata, non provata e, in ogni caso, illegittima per abuso del diritto.
Con vittoria delle spese di lite;
• in via istruttoria (come da memorie ex art. 183, VI co. cpc nn. 2 e 3 e come da verbale d'udienza del 07/05/2024, tenuto conto dell'espletamento della CTU per come richiesta da questa difesa):
pagina 1 di 9 ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova testimoniale di parte opponente in quanto irrilevanti. Part Ciò che va accertato infatti è, in estrema sintesi, se - per conto di - abbia operato con CP_1 modalità (approccio non selettivo) e con costi eccessivi e sproporzionati (ed in ogni caso non corrispondenti a quanto previsto dal contratto d'appalto del 4/3/2019). Domande cui ha già dettagliatamente risposto il CTU.
Per scrupolo comunque si rileva:
- quanto al capitolo 3, la circostanza si desume dai documenti in atti;
- quanto al capitolo 4, non è contestato che OL abbia svolto le indagini e le attività di cui alla relazione in atti (doc. 12 di parte opponente);
- quanto al capitolo 6, la circostanza non è contestata. Nella denegata ipotesi di ammissione anche di uno soltanto dei capitoli 1-2-5, i quali paiono sottendere il fatto che abbia dettato le modalità di intervento, si chiede l'ammissione di Pt_3 prova contraria (indiretta) sul seguente capitolo:
"Dica il teste se, in occasione del sopralluogo del 6/3/2019 od in altro momento i funzionari di
abbiano dato indicazioni di procedere con un approccio non selettivo, ovvero non mirato Pt_3 alle evidenze di contaminazione ma volto all'eliminazione dell'intero areale geometricamente individuato”. Si indicano a testi i sigg.ri e presso Sezione di Modena” Testimone_1 Tes_2 Pt_3
Parte convenuta:
“Nel merito
- respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto
In ogni caso
- condannarsi Via Watt 37 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
l'importo di € 71.432,40, oltre iva se dovuta, oltre agli interessi ex D.Lgs. Controparte_1
231/2002 dal deposito del ricorso al saldo, a titolo di somme dovute in adempimento del contratto di compravendita per i motivi di cui in atti
Con vittoria di spese e competenze. in via istruttoria si insiste nelle istanze ed eccezioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modena, otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3495/2020, emesso il 30/11/2020 (R.G. 6188/2020), con il quale veniva ingiunto a
VIA WATT 37 S.r.l. il pagamento della somma di € 71.432,40, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso delle somme sostenute per opere di bonifica di un'area commerciale di circa mq
6.333, sita in via Radici in Piano, Sassuolo (MO), oggetto di compravendita tra le parti con contratto del 30/11/2018.
Con atto di citazione notificato il 18/1/2021, VIA WATT 37 S.r.l. proponeva opposizione pagina 2 di 9 avverso il predetto decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 13/4/2021, contestando gli assunti Controparte_1
attorei ed instando per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non concessa dal
Giudice.
Nelle more dei termini ex art. 183 c.p.c., veniva esperito il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Con provvedimento del 5/10/2022, veniva ammessa la CTU, affidata all'Ing. Persona_1
All'udienza del 7/5/2024, la difesa di parte opponente proponeva di definire transattivamente la vertenza mediante la corresponsione a di € 26.182,32, esclusa IVA, con Controparte_1
spese legali compensate. L'opposta insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali.
Alla successiva udienza del 17/7/2024, controproponeva di definire la controversia con il CP_1 pagamento a proprio favore di € 38.000,00 oltre IVA e spese compensate, proposta non accettata da VIA WATT 37 S.r.l.
Le parti precisavano quindi le conclusioni mediante il deposito di note scritte autorizzate entro il
17/12/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1. La controversia verte essenzialmente sull'interpretazione delle clausole contrattuali relative agli obblighi di bonifica dell'area oggetto di compravendita e sulla congruità dei costi sostenuti da per gli interventi effettuati. Controparte_1
In particolare, il contratto prevedeva a pag. 5 che "nel caso in cui successivamente alla presente compravendita dovesse emergere la necessità di effettuare nell'area oggetto del presente atto ulteriori bonifiche od ulteriori lavorazioni in dipendenza del ritrovamento di eventuali reperti archeologici, non essendo i costi di tali eventuali opere quantificabili a priori, questi verranno addebitati alla parte venditrice da parte acquirente, una volta eseguite dette eventuali opere, per come imposte dai Competenti Uffici".
Tale previsione veniva ribadita a pag. 8 del contratto, ove si stabiliva che "qualora dovesse in futuro emergere la necessità di effettuare ulteriori bonifiche del terreno in oggetto od ulteriori lavorazioni in dipendenza di reperti archeologici, i relativi costi saranno ad esclusivo carico delle
Parti Venditrici".
L'opponente contesta sia la necessità degli interventi eseguiti, sostenendo che l'area era già stata pagina 3 di 9 bonificata nel 2005/2006 dalla precedente proprietà, sia la loro qualificazione come "bonifiche" ai sensi del contratto, trattandosi tecnicamente di interventi di "messa in sicurezza di emergenza", sia infine la congruità dei costi sostenuti da Controparte_1
2. La prima questione da affrontare riguarda la necessità e le caratteristiche degli interventi eseguiti da sull'area oggetto di compravendita. Sul punto, le risultanze della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio forniscono elementi decisivi.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che "Al fine di ottimizzare i tempi di costruzione del sito,
[...]
ha svolto in modo cautelativo, in quanto è stato rimosso l'intero poligono anomalo, e CP_1
non in modo selettivo, ovvero inseguendo l'evidenza visiva. [...] Le attività da parte di CP_1
sono state svolte in autonomia attestando il superamento di CSC (arsenico) in un areale dopo indagine specifica."
Quanto alla legittimità dell'intervento, il consulente ha precisato che "La normativa consente di agire liberamente in modalità 'messa in sicurezza di emergenza' anche da parte del soggetto non responsabile adoperandosi al fine di rimuovere la contaminazione" e che "si ritiene comunque che la società abbia correttamente eseguito le attività di messa in sicurezza, ai Controparte_1
sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, coerenti all'avvenuto rinvenimento di anomalia chimica nei suoli" (come risulta anche dal Rapporto di vigilanza 11937/2019). Pt_3
Particolarmente rilevante è il passaggio della CTU in cui si afferma che " ha Controparte_1
dunque esercitato un diritto concesso dal TUA 152/2006 e si è mossa all'interno dei limiti normativi."
In merito alle modalità di intervento adottate, il CTU ha evidenziato che "L'approccio conservativo ha portato molto probabilmente ad un aumento del costo sostenuto da , CP_1
poiché a fronte di 304.620 kg di materiale asportato, soltanto 60 kg sono risultati contenenti concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite, riconducibili ad una matrice ceramica.
Dalla relazione di OL si evince come lo scavo di sbancamento sia avvenuto prima dei risultati delle analisi e che le stesse, come ovvio, abbiano poi determinato la classificazione finale del rifiuto e relativo smaltimento. Questa modalità, a differenza dell'approccio selettivo, ha probabilmente permesso la velocizzazione dei lavori edilizi incidendo però sul costo totale sostenuto."
Tuttavia, il consulente ha precisato che "l'areale identificato per lo sbancamento (in corrispondenza delle trincee T6 e T6E), considerata la legittimità delle modalità di intervento,
pagina 4 di 9 non risulta sovradimensionato rispetto alla zona non conforme alle CSC. Data la modalità di intervento scelta e riconosciuta dal Rapporto di Vigilanza di risulta non necessario Pt_3
procedere ad una quantificazione dell'intervento in caso di approccio selettivo."
L'opponente contesta la necessità dell'intervento, sostenendo che l'area fosse già stata bonificata nel 2005/2006 dalla precedente proprietà. Tale obiezione non può essere accolta alla luce delle chiare risultanze della CTU, secondo cui "un intervento risultava indispensabile e le modalità utilizzate, per quanto cautelative, sono state riconosciute da come coerenti." Pt_3
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che gli interventi eseguiti da Controparte_1
fossero necessari e legittimi, essendo stati effettuati nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità riconosciute come appropriate dall'autorità di controllo ( . Pt_3
L'approccio cautelativo adottato, consistente nella rimozione dell'intero areale interessato anziché nella sola rimozione selettiva, se pure ha comportato costi maggiori rispetto ad un intervento più mirato, risulta giustificato dalla necessità di ottimizzare i tempi di costruzione del sito e non può considerarsi irragionevole o sproporzionato rispetto alle finalità perseguite, come confermato dal fatto che l'areale di intervento non è stato ritenuto sovradimensionato dal CTU.
2. L'opponente contesta inoltre l'interpretazione data dal CTU al termine "bonifiche" contenuto nel contratto, sostenendo che gli interventi eseguiti da DL non possano rientrare in tale nozione in quanto tecnicamente qualificabili come "messa in sicurezza di emergenza". Inoltre, secondo
VIA WATT 37 S.r.l., la clausola contrattuale farebbe riferimento solo alle bonifiche "imposte dai competenti uffici", mentre nel caso di specie avrebbe agito di propria iniziativa. CP_1
Tali obiezioni non possono essere condivise. Il CTU ha correttamente rilevato che
"l'interpretazione deve essere necessariamente quella per la quale con 'bonifiche' si intenda tutto l'insieme di eventuali interventi atti a riportare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite.
Questa interpretazione è coerente con l'intervento di bonifica già fatto e certificato da nel Pt_3
2005/2006. Il fatto che ai soggetti che intervengano sull'area sia fatto obbligo di sorveglianza successiva sottintende che l'opera non possa essere che puntuale o comunque circoscritta ad una sottoarea limitata, come nel caso in esame."
Tale interpretazione risulta corretta per diverse ragioni:
1) In primo luogo, come evidenziato dal CTU, la stessa previsione contrattuale di un obbligo di sorveglianza successiva implica necessariamente che, in caso di rilevazione di livelli di inquinamento superiori ai valori limite, debba essere intrapresa un'azione correttiva,
pagina 5 di 9 indipendentemente dalla sua qualificazione tecnica;
2) In secondo luogo, la distinzione tra "bonifica" e "messa in sicurezza di emergenza" attiene alle modalità tecniche di intervento ma non al risultato finale che si intende conseguire, ovvero il ripristino delle condizioni di conformità dell'area ai limiti di legge;
3) Infine, il riferimento contrattuale alle opere "imposte dai competenti uffici" deve essere interpretato nel senso che le modalità di esecuzione degli interventi devono essere conformi alle prescrizioni delle autorità competenti, non già nel senso che l'iniziativa debba necessariamente provenire da queste ultime.
Del resto, come risulta dal Rapporto di vigilanza n. 11937/2019, l'Autorità ha Pt_3
riconosciuto la correttezza degli interventi eseguiti da , confermando che "si ritiene CP_1
comunque che la società abbia correttamente eseguito le attività di messa in Controparte_1
sicurezza, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, coerenti all'avvenuto rinvenimento di anomalia chimica nei suoli."
L'interpretazione restrittiva proposta dall'opponente si porrebbe in contrasto con la ratio della clausola contrattuale, che è evidentemente quella di garantire l'acquirente rispetto alla necessità di eventuali interventi successivi di ripristino ambientale, indipendentemente dalla loro qualificazione tecnica, nonché con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.
Deve pertanto concludersi che gli interventi eseguiti da rientrino nell'ambito Controparte_1
di applicazione della clausola contrattuale relativa alle bonifiche, essendo stati necessari per riportare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite ed essendo stati eseguiti secondo modalità riconosciute come appropriate dall'autorità di controllo.
3. In punto di quantificazione delle somme dovute, ha chiesto il rimborso di Controparte_1
€ 71.432,40 oltre IVA, così composti:
- € 55.780,40 oltre IVA per i lavori eseguiti da Parte_4
- € 15.652,00 oltre IVA per la verifica ambientale finale eseguita da Controparte_3
[...]
Il CTU ha proceduto ad una puntuale verifica della congruità di tali importi, giungendo alla conclusione che il totale complessivo congruo sia pari a € 26.182,32 al netto dell'IVA. contesta le conclusioni del CTU, sostenendo che: Controparte_1
a) dovrebbero essere riconosciuti i costi effettivamente sostenuti in quanto necessitati pagina 6 di 9 dall'urgenza dell'intervento;
b) nella stima non sarebbe stato incluso l'onorario del professionista incaricato Dott. Geol.
[...]
Per_2
c) la quotazione dei rifiuti con codice CER 170504 non terrebbe conto che i terreni sono stati smaltiti come non rientranti nella tabella 1B dell'allegato V del D.Lgs. 156/2006;
d) mancherebbe la quantità di 7,92t catalogate con codice CER 170903.
Tali contestazioni non possono essere accolte.
Quanto al punto a), se è vero che ha dovuto operare con urgenza per non ritardare i lavori CP_1
di costruzione, ciò non può giustificare il riconoscimento di costi superiori a quelli di mercato.
Come correttamente evidenziato dal CTU, i prezzi applicati da risultano Parte_4
significativamente superiori a quelli previsti dal contratto di appalto del 04/03/2019, che prevedeva un compenso "a misura" di € 148,00 a tonnellata per trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti e € 300,00 per ogni analisi di omologa dei terreni di scavo.
In merito al punto b), è condivisibile la conclusione del CTU secondo cui l'onorario del Dott.
"non può essere ammesso come costo a carico di in quanto "non è riferito Per_2 Controparte_1
ad alcun tariffario e/o circostanziato nel suo calcolo". La mera produzione della fattura, in assenza di una specifica indicazione delle attività svolte e dei criteri di determinazione del compenso, non è sufficiente a dimostrare la congruità dell'importo richiesto.
Relativamente al punto c), il CTU ha correttamente applicato i prezzi di mercato per lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 170504, non essendo stata fornita documentazione idonea a giustificare l'applicazione di tariffe maggiorate.
Infine, quanto al punto d), è corretta l'esclusione della quantità di 7,92t in quanto, come rilevato dal CTU, "la nota con il costo relativo non può essere recepita in quanto non depositata agli atti, non supportata da una fattura o una ricevuta di pagamento e non riferita ad un prezziario".
Va inoltre considerato che, come emerge dalla CTU, "L'approccio conservativo ha portato molto probabilmente ad un aumento del costo sostenuto da , poiché a fronte di 304.620 kg di CP_1
materiale asportato soltanto 60 kg sono risultati contenenti concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite, riconducibili ad una matrice ceramica". Tale circostanza, pur non incidendo sulla legittimità dell'intervento, deve essere considerata nella valutazione di congruità dei costi, non potendo questi essere determinati sulla base di un approccio che, seppur legittimo, ha comportato la rimozione di quantità di materiale significativamente superiori a quelle strettamente necessarie.
pagina 7 di 9 Le conclusioni del CTU appaiono quindi pienamente condivisibili, in quanto:
- fondate su un'analisi dettagliata dei prezzi di mercato e delle previsioni contrattuali;
- supportate da idonea documentazione;
- coerenti con il principio secondo cui i costi rimborsabili devono essere quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'intervento secondo criteri di economicità.
Deve pertanto concludersi che l'importo dovuto da VIA WATT 37 S.r.l. a sia Controparte_1 pari a € 26.182,32 al netto dell'IVA.
Quanto all'IVA, la stessa non può essere riconosciuta in quanto, come correttamente eccepito dall'opponente, costituisce per un costo detraibile e quindi non rappresenta Controparte_1
un effettivo esborso da rimborsare.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni. A tal fine si è tenuto conto: dell'entità della somma riconosciuta in favore dell'opposta, superiore di poco allo scaglione precedente, dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della circostanza che l'opponente aveva formulato una proposta transattiva coincidente con l'importo poi riconosciuto in sentenza, proposta che non è stata accettata dalla controparte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica nei rapporti interni e si liquidano nella sola misura dell'acconto già versato, non avendo il Consulente tecnico d'ufficio provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione del residuo importo nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 297/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3495/2020 emesso dal Tribunale di Modena il 30/11/2020;
2) condanna VIA WATT 37 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 26.182,32, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo,
3) condanna VIA WATT 37 S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge,
4) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU
pagina 8 di 9 che si liquidano in misura pari all'acconto versato in corso di causa.
Modena, 1° aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2021 promossa da:
VIA WATT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA MICAELA e Pt_1 P.IVA_1 dell'avv. NALIN ALBERTO, elettivamente domiciliato in Modena, via Emilia est n° 181 presso il difensore avv. BALLOTTA MICAELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORINI PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SPAGGIARI BARBARA, VIA MAZZINI N. 19 SAN FELICE SUL PANARO,
, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 32 VERONA presso il Controparte_2 difensore avv. FIORINI PAOLO
CONVENUTO/I
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, spese per bonifica, interpretazione del contratto, buona fede.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“• nel merito (come da atto di citazione in opposizione, tenuto conto dell'intervenuto rigetto - con ordinanza del 28/05/2021 - dell'istanza ex art. 648 cpc ex adverso formulata):
Contrariis reiectis, voglia Ill.mo Tribunale adito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda di siccome Controparte_1 infondata, non provata e, in ogni caso, illegittima per abuso del diritto.
Con vittoria delle spese di lite;
• in via istruttoria (come da memorie ex art. 183, VI co. cpc nn. 2 e 3 e come da verbale d'udienza del 07/05/2024, tenuto conto dell'espletamento della CTU per come richiesta da questa difesa):
pagina 1 di 9 ci si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova testimoniale di parte opponente in quanto irrilevanti. Part Ciò che va accertato infatti è, in estrema sintesi, se - per conto di - abbia operato con CP_1 modalità (approccio non selettivo) e con costi eccessivi e sproporzionati (ed in ogni caso non corrispondenti a quanto previsto dal contratto d'appalto del 4/3/2019). Domande cui ha già dettagliatamente risposto il CTU.
Per scrupolo comunque si rileva:
- quanto al capitolo 3, la circostanza si desume dai documenti in atti;
- quanto al capitolo 4, non è contestato che OL abbia svolto le indagini e le attività di cui alla relazione in atti (doc. 12 di parte opponente);
- quanto al capitolo 6, la circostanza non è contestata. Nella denegata ipotesi di ammissione anche di uno soltanto dei capitoli 1-2-5, i quali paiono sottendere il fatto che abbia dettato le modalità di intervento, si chiede l'ammissione di Pt_3 prova contraria (indiretta) sul seguente capitolo:
"Dica il teste se, in occasione del sopralluogo del 6/3/2019 od in altro momento i funzionari di
abbiano dato indicazioni di procedere con un approccio non selettivo, ovvero non mirato Pt_3 alle evidenze di contaminazione ma volto all'eliminazione dell'intero areale geometricamente individuato”. Si indicano a testi i sigg.ri e presso Sezione di Modena” Testimone_1 Tes_2 Pt_3
Parte convenuta:
“Nel merito
- respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria
- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto
In ogni caso
- condannarsi Via Watt 37 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
l'importo di € 71.432,40, oltre iva se dovuta, oltre agli interessi ex D.Lgs. Controparte_1
231/2002 dal deposito del ricorso al saldo, a titolo di somme dovute in adempimento del contratto di compravendita per i motivi di cui in atti
Con vittoria di spese e competenze. in via istruttoria si insiste nelle istanze ed eccezioni istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Modena, otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3495/2020, emesso il 30/11/2020 (R.G. 6188/2020), con il quale veniva ingiunto a
VIA WATT 37 S.r.l. il pagamento della somma di € 71.432,40, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso delle somme sostenute per opere di bonifica di un'area commerciale di circa mq
6.333, sita in via Radici in Piano, Sassuolo (MO), oggetto di compravendita tra le parti con contratto del 30/11/2018.
Con atto di citazione notificato il 18/1/2021, VIA WATT 37 S.r.l. proponeva opposizione pagina 2 di 9 avverso il predetto decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 13/4/2021, contestando gli assunti Controparte_1
attorei ed instando per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non concessa dal
Giudice.
Nelle more dei termini ex art. 183 c.p.c., veniva esperito il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Con provvedimento del 5/10/2022, veniva ammessa la CTU, affidata all'Ing. Persona_1
All'udienza del 7/5/2024, la difesa di parte opponente proponeva di definire transattivamente la vertenza mediante la corresponsione a di € 26.182,32, esclusa IVA, con Controparte_1
spese legali compensate. L'opposta insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali.
Alla successiva udienza del 17/7/2024, controproponeva di definire la controversia con il CP_1 pagamento a proprio favore di € 38.000,00 oltre IVA e spese compensate, proposta non accettata da VIA WATT 37 S.r.l.
Le parti precisavano quindi le conclusioni mediante il deposito di note scritte autorizzate entro il
17/12/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
1. La controversia verte essenzialmente sull'interpretazione delle clausole contrattuali relative agli obblighi di bonifica dell'area oggetto di compravendita e sulla congruità dei costi sostenuti da per gli interventi effettuati. Controparte_1
In particolare, il contratto prevedeva a pag. 5 che "nel caso in cui successivamente alla presente compravendita dovesse emergere la necessità di effettuare nell'area oggetto del presente atto ulteriori bonifiche od ulteriori lavorazioni in dipendenza del ritrovamento di eventuali reperti archeologici, non essendo i costi di tali eventuali opere quantificabili a priori, questi verranno addebitati alla parte venditrice da parte acquirente, una volta eseguite dette eventuali opere, per come imposte dai Competenti Uffici".
Tale previsione veniva ribadita a pag. 8 del contratto, ove si stabiliva che "qualora dovesse in futuro emergere la necessità di effettuare ulteriori bonifiche del terreno in oggetto od ulteriori lavorazioni in dipendenza di reperti archeologici, i relativi costi saranno ad esclusivo carico delle
Parti Venditrici".
L'opponente contesta sia la necessità degli interventi eseguiti, sostenendo che l'area era già stata pagina 3 di 9 bonificata nel 2005/2006 dalla precedente proprietà, sia la loro qualificazione come "bonifiche" ai sensi del contratto, trattandosi tecnicamente di interventi di "messa in sicurezza di emergenza", sia infine la congruità dei costi sostenuti da Controparte_1
2. La prima questione da affrontare riguarda la necessità e le caratteristiche degli interventi eseguiti da sull'area oggetto di compravendita. Sul punto, le risultanze della Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio forniscono elementi decisivi.
Il CTU ha innanzitutto chiarito che "Al fine di ottimizzare i tempi di costruzione del sito,
[...]
ha svolto in modo cautelativo, in quanto è stato rimosso l'intero poligono anomalo, e CP_1
non in modo selettivo, ovvero inseguendo l'evidenza visiva. [...] Le attività da parte di CP_1
sono state svolte in autonomia attestando il superamento di CSC (arsenico) in un areale dopo indagine specifica."
Quanto alla legittimità dell'intervento, il consulente ha precisato che "La normativa consente di agire liberamente in modalità 'messa in sicurezza di emergenza' anche da parte del soggetto non responsabile adoperandosi al fine di rimuovere la contaminazione" e che "si ritiene comunque che la società abbia correttamente eseguito le attività di messa in sicurezza, ai Controparte_1
sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, coerenti all'avvenuto rinvenimento di anomalia chimica nei suoli" (come risulta anche dal Rapporto di vigilanza 11937/2019). Pt_3
Particolarmente rilevante è il passaggio della CTU in cui si afferma che " ha Controparte_1
dunque esercitato un diritto concesso dal TUA 152/2006 e si è mossa all'interno dei limiti normativi."
In merito alle modalità di intervento adottate, il CTU ha evidenziato che "L'approccio conservativo ha portato molto probabilmente ad un aumento del costo sostenuto da , CP_1
poiché a fronte di 304.620 kg di materiale asportato, soltanto 60 kg sono risultati contenenti concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite, riconducibili ad una matrice ceramica.
Dalla relazione di OL si evince come lo scavo di sbancamento sia avvenuto prima dei risultati delle analisi e che le stesse, come ovvio, abbiano poi determinato la classificazione finale del rifiuto e relativo smaltimento. Questa modalità, a differenza dell'approccio selettivo, ha probabilmente permesso la velocizzazione dei lavori edilizi incidendo però sul costo totale sostenuto."
Tuttavia, il consulente ha precisato che "l'areale identificato per lo sbancamento (in corrispondenza delle trincee T6 e T6E), considerata la legittimità delle modalità di intervento,
pagina 4 di 9 non risulta sovradimensionato rispetto alla zona non conforme alle CSC. Data la modalità di intervento scelta e riconosciuta dal Rapporto di Vigilanza di risulta non necessario Pt_3
procedere ad una quantificazione dell'intervento in caso di approccio selettivo."
L'opponente contesta la necessità dell'intervento, sostenendo che l'area fosse già stata bonificata nel 2005/2006 dalla precedente proprietà. Tale obiezione non può essere accolta alla luce delle chiare risultanze della CTU, secondo cui "un intervento risultava indispensabile e le modalità utilizzate, per quanto cautelative, sono state riconosciute da come coerenti." Pt_3
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che gli interventi eseguiti da Controparte_1
fossero necessari e legittimi, essendo stati effettuati nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità riconosciute come appropriate dall'autorità di controllo ( . Pt_3
L'approccio cautelativo adottato, consistente nella rimozione dell'intero areale interessato anziché nella sola rimozione selettiva, se pure ha comportato costi maggiori rispetto ad un intervento più mirato, risulta giustificato dalla necessità di ottimizzare i tempi di costruzione del sito e non può considerarsi irragionevole o sproporzionato rispetto alle finalità perseguite, come confermato dal fatto che l'areale di intervento non è stato ritenuto sovradimensionato dal CTU.
2. L'opponente contesta inoltre l'interpretazione data dal CTU al termine "bonifiche" contenuto nel contratto, sostenendo che gli interventi eseguiti da DL non possano rientrare in tale nozione in quanto tecnicamente qualificabili come "messa in sicurezza di emergenza". Inoltre, secondo
VIA WATT 37 S.r.l., la clausola contrattuale farebbe riferimento solo alle bonifiche "imposte dai competenti uffici", mentre nel caso di specie avrebbe agito di propria iniziativa. CP_1
Tali obiezioni non possono essere condivise. Il CTU ha correttamente rilevato che
"l'interpretazione deve essere necessariamente quella per la quale con 'bonifiche' si intenda tutto l'insieme di eventuali interventi atti a riportare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite.
Questa interpretazione è coerente con l'intervento di bonifica già fatto e certificato da nel Pt_3
2005/2006. Il fatto che ai soggetti che intervengano sull'area sia fatto obbligo di sorveglianza successiva sottintende che l'opera non possa essere che puntuale o comunque circoscritta ad una sottoarea limitata, come nel caso in esame."
Tale interpretazione risulta corretta per diverse ragioni:
1) In primo luogo, come evidenziato dal CTU, la stessa previsione contrattuale di un obbligo di sorveglianza successiva implica necessariamente che, in caso di rilevazione di livelli di inquinamento superiori ai valori limite, debba essere intrapresa un'azione correttiva,
pagina 5 di 9 indipendentemente dalla sua qualificazione tecnica;
2) In secondo luogo, la distinzione tra "bonifica" e "messa in sicurezza di emergenza" attiene alle modalità tecniche di intervento ma non al risultato finale che si intende conseguire, ovvero il ripristino delle condizioni di conformità dell'area ai limiti di legge;
3) Infine, il riferimento contrattuale alle opere "imposte dai competenti uffici" deve essere interpretato nel senso che le modalità di esecuzione degli interventi devono essere conformi alle prescrizioni delle autorità competenti, non già nel senso che l'iniziativa debba necessariamente provenire da queste ultime.
Del resto, come risulta dal Rapporto di vigilanza n. 11937/2019, l'Autorità ha Pt_3
riconosciuto la correttezza degli interventi eseguiti da , confermando che "si ritiene CP_1
comunque che la società abbia correttamente eseguito le attività di messa in Controparte_1
sicurezza, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, coerenti all'avvenuto rinvenimento di anomalia chimica nei suoli."
L'interpretazione restrittiva proposta dall'opponente si porrebbe in contrasto con la ratio della clausola contrattuale, che è evidentemente quella di garantire l'acquirente rispetto alla necessità di eventuali interventi successivi di ripristino ambientale, indipendentemente dalla loro qualificazione tecnica, nonché con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.
Deve pertanto concludersi che gli interventi eseguiti da rientrino nell'ambito Controparte_1
di applicazione della clausola contrattuale relativa alle bonifiche, essendo stati necessari per riportare i livelli di inquinanti al di sotto dei valori limite ed essendo stati eseguiti secondo modalità riconosciute come appropriate dall'autorità di controllo.
3. In punto di quantificazione delle somme dovute, ha chiesto il rimborso di Controparte_1
€ 71.432,40 oltre IVA, così composti:
- € 55.780,40 oltre IVA per i lavori eseguiti da Parte_4
- € 15.652,00 oltre IVA per la verifica ambientale finale eseguita da Controparte_3
[...]
Il CTU ha proceduto ad una puntuale verifica della congruità di tali importi, giungendo alla conclusione che il totale complessivo congruo sia pari a € 26.182,32 al netto dell'IVA. contesta le conclusioni del CTU, sostenendo che: Controparte_1
a) dovrebbero essere riconosciuti i costi effettivamente sostenuti in quanto necessitati pagina 6 di 9 dall'urgenza dell'intervento;
b) nella stima non sarebbe stato incluso l'onorario del professionista incaricato Dott. Geol.
[...]
Per_2
c) la quotazione dei rifiuti con codice CER 170504 non terrebbe conto che i terreni sono stati smaltiti come non rientranti nella tabella 1B dell'allegato V del D.Lgs. 156/2006;
d) mancherebbe la quantità di 7,92t catalogate con codice CER 170903.
Tali contestazioni non possono essere accolte.
Quanto al punto a), se è vero che ha dovuto operare con urgenza per non ritardare i lavori CP_1
di costruzione, ciò non può giustificare il riconoscimento di costi superiori a quelli di mercato.
Come correttamente evidenziato dal CTU, i prezzi applicati da risultano Parte_4
significativamente superiori a quelli previsti dal contratto di appalto del 04/03/2019, che prevedeva un compenso "a misura" di € 148,00 a tonnellata per trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti e € 300,00 per ogni analisi di omologa dei terreni di scavo.
In merito al punto b), è condivisibile la conclusione del CTU secondo cui l'onorario del Dott.
"non può essere ammesso come costo a carico di in quanto "non è riferito Per_2 Controparte_1
ad alcun tariffario e/o circostanziato nel suo calcolo". La mera produzione della fattura, in assenza di una specifica indicazione delle attività svolte e dei criteri di determinazione del compenso, non è sufficiente a dimostrare la congruità dell'importo richiesto.
Relativamente al punto c), il CTU ha correttamente applicato i prezzi di mercato per lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 170504, non essendo stata fornita documentazione idonea a giustificare l'applicazione di tariffe maggiorate.
Infine, quanto al punto d), è corretta l'esclusione della quantità di 7,92t in quanto, come rilevato dal CTU, "la nota con il costo relativo non può essere recepita in quanto non depositata agli atti, non supportata da una fattura o una ricevuta di pagamento e non riferita ad un prezziario".
Va inoltre considerato che, come emerge dalla CTU, "L'approccio conservativo ha portato molto probabilmente ad un aumento del costo sostenuto da , poiché a fronte di 304.620 kg di CP_1
materiale asportato soltanto 60 kg sono risultati contenenti concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite, riconducibili ad una matrice ceramica". Tale circostanza, pur non incidendo sulla legittimità dell'intervento, deve essere considerata nella valutazione di congruità dei costi, non potendo questi essere determinati sulla base di un approccio che, seppur legittimo, ha comportato la rimozione di quantità di materiale significativamente superiori a quelle strettamente necessarie.
pagina 7 di 9 Le conclusioni del CTU appaiono quindi pienamente condivisibili, in quanto:
- fondate su un'analisi dettagliata dei prezzi di mercato e delle previsioni contrattuali;
- supportate da idonea documentazione;
- coerenti con il principio secondo cui i costi rimborsabili devono essere quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'intervento secondo criteri di economicità.
Deve pertanto concludersi che l'importo dovuto da VIA WATT 37 S.r.l. a sia Controparte_1 pari a € 26.182,32 al netto dell'IVA.
Quanto all'IVA, la stessa non può essere riconosciuta in quanto, come correttamente eccepito dall'opponente, costituisce per un costo detraibile e quindi non rappresenta Controparte_1
un effettivo esborso da rimborsare.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni. A tal fine si è tenuto conto: dell'entità della somma riconosciuta in favore dell'opposta, superiore di poco allo scaglione precedente, dell'attività difensiva effettivamente svolta nonché della circostanza che l'opponente aveva formulato una proposta transattiva coincidente con l'importo poi riconosciuto in sentenza, proposta che non è stata accettata dalla controparte.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura paritetica nei rapporti interni e si liquidano nella sola misura dell'acconto già versato, non avendo il Consulente tecnico d'ufficio provveduto al deposito dell'istanza di liquidazione del residuo importo nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 297/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3495/2020 emesso dal Tribunale di Modena il 30/11/2020;
2) condanna VIA WATT 37 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 26.182,32, oltre interessi Controparte_1
legali dalla domanda al saldo,
3) condanna VIA WATT 37 S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge,
4) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU
pagina 8 di 9 che si liquidano in misura pari all'acconto versato in corso di causa.
Modena, 1° aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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