Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 469/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2021 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte_1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Adda n. 22, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Falvo ( ) che lo rappresenta e difende in C.F._2 forza di procura alle liti in atti.
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Pugliano
Maria Teresa ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme (CZ) CP_1 alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Riliquidazione pensione privilegiata
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.04.2021, premetteva di aver prestato servizio Parte_1 fino al 5.7.2011, quale assistente capo della Polizia Penitenziaria, allorché veniva collocato in quiescenza a seguito della determinazione del CMO di Messina che ne accertava la non idoneità al servizio. In conseguenza di ciò gli veniva riconosciuta la pensione privilegiata con provvedimento dell' n. CZ012016842044 del 10.3.2016. CP_1
del 30.10.2019, disponeva la riliquidazione della pensione a seguito di avvenuto riconoscimento di una ulteriore patologia contratta per causa di servizio, con inquadramento nella tabella A – 8^ categoria.
L'importo della pensione annua veniva così rideterminato in € 23.024,17 (anziché in € 20.931,06) CP_ con decorrenza dalla data di collocazione a riposo del 5.7.2011, senza che tuttavia l' corrispondesse le relative differenze dovute a titolo di arretrati.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il diritto all'adeguamento dell'importo della propria pensione privilegiata per come stabilito dal provvedimento n. CZ012018899288 del 30.10.2019, con conseguente condanna dell' al pagamento di tutti gli arretrati, ivi compreso il ricalcolo degli CP_1 aumenti della pensione, nelle more e a qualsiasi titolo intervenuti. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e vittoria di spese di lite.
2. In data 30.11.2021, si costitutiva l' che rilevava, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti Calabria, rilevando che il ricorrente “è titolare di pensione CTPS certificato 17175191, ossia Pensioni di vecchiaia, di anzianità
e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della dei trattamenti pensionistici dei dipendenti Pt_2 dello Stato (CTPS)”. CP_
Precisava, in ogni caso, che l' aveva provveduto a riliquidare la pensione con ricalcolo della stessa anche ai fini perequativi, oltre arretrati e interessi legali, con pagamento a decorrere dal febbraio 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Concludeva chiedendo, volersi dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e, in subordine, il rigetto del ricorso con riferimento al mancato pagamento della rivalutazione monetaria, non dovuta in applicazione dell' art 16, comma 6, L. n. 412/1991 e successive modifiche. Con vittoria di spese di lite.
3. Dopo alcuni rinvii, a seguito dell'udienza del 13.2.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note di udienza, la causa veniva decisa, come dalla presente sentenza, con motivazione contestuale.
CP_ 4. L'eccezione preliminare formulata dall' in tema di difetto di giurisdizione merita di essere accolta.
Ed infatti, la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 R.d. n.
1214/1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass. civ., SS.UU., ord. n.
7958/2015).
Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive, nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti
(Cass. civ., SS.UU., ord. n. 15057/2017; n. 10131/2012 e n. 12337/2010).
Ed ancora è stato affermato “il perimetro entro cui i giudici contabili possono esercitare la loro giurisdizione riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione del lavoratore del settore pubblico, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l' inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei di trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (cfr. Cass. SS.UU. 23.2.2021 n. 4854).
Viceversa, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che prevede la non estensione della giurisdizione contabile sulle questioni contributive, come pure su previdenza complementare, trattamenti di fine servizio, equo indennizzo ed indebito di natura retributiva.
Nel caso di specie, trattandosi di domanda diretta al riconoscimento del diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione privilegiata già goduta dal 2011, a seguito di riconoscimento di ulteriore patologia contratta per causa di servizio e, quindi, di controversia concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione di un pubblico dipendente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore della Corte dei Conti.
5. Trattandosi di questione pregiudiziale in rito, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del
Lavoro, a favore della Corte dei Conti per la Calabria;
- compensa le spese di lite;
- assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione del giudizio.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 31.03.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara