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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8705/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 8705/2019, riservata in decisione all'udienza del
29.05.2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025 vertente:
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Parte_1
LI AC, IE Di NO e FR AC, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla P.zza Primavera 29;
-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Avv. Sabato
Moschiano, con i quali elettivamente domicilia in Lauro (AV) alla via Elvira Stella, 20;
-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2445/2019 reso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025
P a g . 1 | 20 Svolgimento del processo
1.Con l'atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 emesso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma complessiva Controparte_1 di euro 330.218,37 (euro 318.559,87 Iva inclusa di cui alla fattura n. 10/2017 nonché euro 11.658,50
Iva inclusa di cui alla fattura n. 11/2018), a titolo di saldo del corrispettivo ancora dovuto per la realizzazione di un edificio, sito in Brusciano alla Via Cucca n. 338, da destinarsi a casa di riposo per anziani, giusta contratto di appalto stipulato tra le predette parti il 21.02.2011 e successiva variante in corso d'opera.
1.1 A sostegno dell'opposizione, la ha in punto di fatto allegato: Pt_1
- che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati (in forza del permesso di costruire n.
21 del 30.07.2010) fu fissato dalle parti in euro 400.000,00 (IVA esclusa,), all'uopo invocando l'art. 5 del contratto, secondo il quale “il corrispettivo di appalto è convenuto “a misura e a corpo” sulla base dell'offerta dell'elenco prezzi presentata dalla . Il Parte_2 corrispettivo presunto delle opere appaltate è previsto in € 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00)
IVA esclusa. L'esatto corrispettivo dei lavori si determinerà dal totale degli stati di avanzamento lavori (SAL) redatti dalla direzione dei lavori procedendo nella misurazione delle quantità effettivamente realizzate (appalto a misura e a corpo) moltiplicate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato. Le parti si danno atto che i prezzi unitari per le opere da realizzare indicati dall'appaltatrice nell'offerta, hanno valenza contrattuale e non potranno essere invocati dall'appaltatrice per conseguire eventuali modificazioni del corrispettivo di appalto, o comunque non prima di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto. nelle voci singole elencate nell'elenco prezzi allegato al contratto definito a misura sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M. 145 del
19.04.2000), nel Capitolato speciale di Appalto - norme amministrative e norme tecniche e negli altri atti contrattuali. Nei singoli prezzi unitari allegati al contratto si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera specializzata, qualificata e comune, in orario diurno, in periodo feriale;
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori in ambito cantieristico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori appaltati completamente ultimati nel modo prescritto negli atti di appalto;
tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale di Appalto, norme amministrative e norme tecniche, ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatrice. Le parti danno atto che per eventuali categorie di lavoro
P a g . 2 | 20 non espressamente riconducibili a quelle riportate nell'elenco prezzi unitari allegate al contratto, si stabiliranno ex novo da concordarsi con la Direzione dei Lavori e la Committente, prima della effettiva esecuzione delle stesse […]”);
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori fu presentata una richiesta di variante (S.C.I.A. prot n. 1617 del 29/01/2014) inerente a piccole modifiche per un importo di circa € 70.000,00.
- che nel corso della realizzazione dell'opera la non si attenne agli impegni Controparte_1 di spesa contrattualmente previsti (in virtù dei quali si era obbligata alla edificazione della costruzione per € 400 mila – progetto originario – ed alla realizzazione della variante per ulteriori € 70 mila) di talché alla fu richiesto di integrare esponenzialmente il corrispettivo dell'appalto, per un Pt_1 totale di euro 1.154.000,00, di cui euro 959.000,00 pagati a mezzo assegni (alcuni dei quali emessi dal , marito della ed euro 195.000,00 corrisposti in più soluzioni tramite Persona_1 Pt_1 denaro contante;
- che i lavori, oltre ad essere stati ultimati in ritardo rispetto ai termini, furono eseguiti in maniera non conforme alla regola d'arte e i relativi vizi denunciati all'impresa appaltatrice con verbale di visita in cantiere del 08.08.2014;
- che nonostante la avesse versato alla oltre alla somma Pt_1 Controparte_1 contrattualmente prevista, ulteriori 754.000,00 euro, in data 19.07.2017, la Controparte_1
tramite lettera raccomandata, chiese il pagamento di euro 289.599,88 (IVA esclusa);
[...]
- che ricevuta la suddetta diffida, l'odierna opponente affidò ad un perito di propria fiducia Pt_1
(l'Arch. l'incarico di determinare il valore delle opere eseguite dalla impresa Persona_2 appaltatrice, da questi stimate per un importo di circa € 750.000,00;
- che, dunque, nel convincimento di aver erogato in favore della un importo Controparte_1 notevolmente maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, la propose ricorso ex art. Pt_1
696 bis c.p.c. depositato in cancelleria in data 07.12.2017 (n. 8377/2017 R.G.), affinché venisse effettuata un'indagine peritale volta a stabilire l'esatto valore delle opere eseguite dall'appaltatrice e con ciò appurare se mai la avesse versato un importo maggiore di quello effettivamente Pt_1 dovuto all'impresa con conseguente obbligazione restitutoria da parte di quest'ultima;
- che all'esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio tra le parti, l'ausiliario del giudice, ing.
, accertò che il valore dei lavori eseguiti dall'impresa ammontasse ad euro Persona_3
1.185.710,38 e che, dunque - detratti gli oneri di riparazione dei vizi stimati in euro 6.530,00 e le spese tecniche per euro 800,00 nonché quanto dichiarativamente già versato all'impresa appaltatrice
(ossia la somma di euro 878.181,86, oltre Iva) – la fosse ancora creditrice della Controparte_1 somma di euro 300.198,52, Iva esclusa;
P a g . 3 | 20 - che le fatture azionate in via monitoria furono emesse sulla scorta del predetto accertamento e che, quindi, il credito così azionato non presenta i presupposti della certezza e della liquidità prescritti dall'art. 633 c.p.c.;
- che, ad ogni modo, le conclusioni alle quali pervenne il CTU, vennero censurate all'udienza del
13.11.2018 in quanto frutto di un'indagine basata non su riscontri effettivi, ma sulla scorta dei computi metrici estimativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice e senza tener conto delle previsioni contrattuali ed, in particolare, della circostanza che, contrattualmente, le opere propedeutiche e di cantierizzazione (dal perito stimate in euro 73.810,74) erano integralmente comprese nei prezzi offerti e nell'importo complessivo dell'appalto;
- che, quindi, stante inutilizzabilità dell'elaborato peritale redatto dall'Ing. ai fini del Per_3 dimensionamento del contenzioso tra le parti, la pretesa creditoria vantata dall'opponente è infondata e che, di contro, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti da un ulteriore consulente tecnico nominato dalla Ing. al fine di ottenere un riscontro sugli esiti peritali cui Pt_1 Persona_4 pervenne il CTU, il valore definitivo dell'opera ammonta ad euro 730.606,00 (così determinato sottraendo al valore delle opere eseguite - pari ad euro 804.440,00 - gli importi degli interventi non eseguiti a regola d'arte e quello dei lavori effettuati e da effettuarsi per le riparazioni, ovvero rispettivamente euro 47.000,00 ed euro 26.834,00);
- che dunque, in forza di tali emergenze, la lungi dall'essere creditrice nei Controparte_1 confronti della è debitrice nei confronti di questa della somma di euro 423.394,00, dovuti Pt_1 alla committente a titolo di obbligazione restitutoria;
- che, ancora, l'appaltatrice, avendo violato l'obbligo di cui all'art. 11 del contratto (ultimazione delle opere entro 900 giorni solari consecutivi decorrenti dal 21.02.2011, prorogato convenzionalmente al
30.09.2014, ma ugualmente disatteso stante l'ultimazione dei lavori occorsa il 23.04.2015) è tenuta, altresì, al pagamento della penale prevista dall'art. 13 del contratto (pari ad euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo) per un importo complessivo di euro 28.200,00 (141 giorni di ritardo).
Su tali premesse, la oltre ad insistere nella revoca dell'opposto decreto, ha altresì spiegato Pt_1 domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 451.594,00 (di cui 423.394,00 a titolo di obbligazione restitutoria ed euro 28.200,00 a titolo di panale da ritardo), vinte le spese di lite.
2. Si è costituito in giudizio , nella qualità di rappresentante legale p.t. della Controparte_2
il quale, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, ha eccepito Controparte_1 che:
-in forza degli artt. 4 e 5 del contratto de quo, trattandosi di un appalto convenuto a corpo e a misura, la somma di euro 400.000,00 era stata indicata solo presuntivamente, salvo, cioè, il computo effettivo
P a g . 4 | 20 delle opere realizzate soltanto all'esito dei vari stati di avanzamento dei lavori, sotto il controllo del direttore dei lavori;
- che prima del ricorso ex 696 bis c.p.c., nessun vizio era stato mai denunciato alla
[...] né da parte del direttore dei lavori né da parte della committenza;
Controparte_1
- che, infatti, ad opera ultimata, il direttore dei lavori nel certificato di ultimazione dei lavori e in quello di collaudo finale si limitò a dichiarare che “le opere realizzate sull'immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata al P.d.C. n° 21 del 30/07/2010 sono conformi ai tipi progettuali presentati”;
- che, comunque, la denuncia dei vizi dell'opera, oltre ad essere infondata, è anche tardiva essendo stata sollevata ben oltre 6 anni dalla consegna dei lavori;
- che, peraltro, non tutti i vizi paventati in questa sede furano a loro volta dedotti in sede di AT, neppure nel corso dei tredici accessi avvenuti nel pieno contraddittorio tra le parti;
- che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, le lavorazioni commissionate, inclusa la variante in corso d'opera, erano state ultimate nei termini previsti come risulta da documentazione versata in atti;
- che le censure mosse avverso l'elaborato peritale redatto a firma dell'ing. sono infondate Per_3
e pretestuose, avendo questi condotto gli accertamenti di competenza, non solo sulla scorta della documentazione esistente, ma anche sulla base delle risultanze emerse in sede di sopralluogo;
- che, ad ogni modo, l'utilizzazione dei computi metrici offerti dall'impresa appaltatrice era stata concordata nel contraddittorio delle parti e dei tecnici, che espressero parere favorevole in tal senso;
- che la fattura n. 10/2017 dell'importo complessivo di € 318.559,87(IVA inclusa) era stata emessa da parte opposta ancor prima che l'odierna opponente adisse l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
- che, quindi, la piena rispondenza tra la somma pretesa dall'impresa opposta e l'effettivo valore delle opere realizzate trova solo ad abundantiam conferma nel richiamato elaborato peritale ex art. 696 bis
c.p.c, e che, anzi, la disamina più attenta dei lavori effettivamente svolti aveva condotto alla lievitazione del quantum dovuto di ulteriori € 11.658,50 (IVA inclusa), a fronte della quale è stata emessa fattura n. 11/18, di pari importo, inviata alla debitrice con racc. A/R del 20.12.18, unitamente all'atto di costituzione in mora, e regolarmente ricevuta in data 21.12.2018;
- che, peraltro, parte opponente, contravvenendo a quanto dalla stessa dichiarato in sede di AT (ove riferì di aver saldato tutte le 27 fatture emesse dall'impresa appaltatrice per un totale di euro
€878.181,86, IVA esclusa), solo in questa sede eccepisce l'avvenuto pagamento di un corrispettivo pari ad euro 1.154.000,00;
P a g . 5 | 20 - che, invece, l'importo ricevuto dall'impresa appaltatrice si arresta a soli euro 878.181,86 (oltre
IVA), pari agli importi riportati dalle n. 27 fatture rilasciate, versato a mezzo assegno e che alcunché era corrisposto in contanti.
Ha, pertanto, chiesto la conferma dell'opposto decreto e il rigetto della domanda azionata in via riconvenzionale, con vittoria di spese di lite.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c., il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti nonché l'istanza di rinnovazione della CTU redatta in sede di AT e, ritenuta la causa matura per la decisone, ne ha disposto il rinvio all'udienza del 24.01.2023.
Chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal
14.06.2022) alla suddetta udienza, , personalmente presente in aula, ha manifestato la Parte_1 volontà di deferire giuramento decisorio al sulle circostanze in fatto formalizzate Controparte_2
a verbale (cfr. verbale di udienza del 24.01.2023).
Ammesso il giuramento decisorio così deferito dall'opponente al legale rappresentante della società opposta, la causa è stata rinviata, dapprima, all'udienza del 14.12.2023 e, successivamente all'udienza del 26.11.2024.
Indi, acquisito il fascicolo del procedimento di AT n.r.g. 8377/2017, all'esito dell'espletato giuramento, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va ricordato come attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., si attui la trasformazione di quello che è stato un procedimento sommario, cd monitorio, in un vero e proprio processo ordinario, avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo.
Oggetto del successivo ed eventuale giudizio di opposizione, quindi, non è tanto la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
In tal senso, il giudizio di opposizione si caratterizza, in via precipua, per la c.d. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta, e per la consequenziale e correlativa
P a g . 6 | 20 inversione della posizione delle parti all'interno del processo. Tale inversione ha carattere formale e non incide, pertanto, sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia, rispetto ad un ordinario procedimento di cognizione, per ciò che concerne l'oggetto del processo, avuto riguardo alla richiesta di tutela, all'allegazione dei fatti, al riparto dell'onere probatorio e alle eventuali domande riconvenzionali.
È quanto affermato dalla costante giurisprudenza, la quale rileva, appunto, che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, grava sul creditore- opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto, mentre al debitore- opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
2. Poste tali premesse, occorre, inoltre, rammentare i principi fondamentali in tema di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia di appalto.
2.1 In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la Corte di Cassazione ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che
- allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024)
Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva - muovendo dal contratto di compravendita, ma con principio espressamente esteso, per identità di ratio, anche all'appalto - si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., il committente che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n.
19702 del 13/11/2012).
Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'appaltatore di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le
P a g . 7 | 20 difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi.
Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi
è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera funge da spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07.03.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023)
Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'appaltatore; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta al committente.
Quindi, se il committente esercita le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – sia in via principale sia in via riconvenzionale - l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera.
Con riguardo precipuo poi all'azione di proporzionale riduzione del prezzo, questa costituisce rimedio satisfattivo speciale, che amplia il thema decidendum. Funzionalmente diversa dal rimedio risarcitorio, l'incidenza del vizi sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità di tali difetti, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda;
quanto al petitum, atteso che la finalità della riduzione del prezzo è quella di ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni, in tale prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato,
Delineati gli elementi costitutivi dell'azione di proporzionale riduzione del prezzo, propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell'art. 1668, 1 co, c.c., denunciando difformità o vizi dell'opera (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15.06.1976), assumendo - il riferimento ai vizi- funzione parametrica della somma all'uopo richiesta (cfr. per tutte
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23.01.2025, n. 1701)
P a g . 8 | 20 2.2 Questo è quanto delineatosi nel caso di specie: pacifica e documentalmente provata la conclusione di un contratto di appalto stipulato nel 2011 tra l'impresa appaltatrice e la committente, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura da adibirsi a casa di riposo (i cui lavori sono stati completamente ultimati), la prima agisce per il mancato pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale, mentre la seconda, a fronte di tale pretesa, contesta il valore reale dell'opera eseguita e deduce la presenza di alcuni vizi che contribuiscono a ridurne il valore, spiegando così domanda riconvenzionale, comprensiva anche delle somme pretese a titolo di penale da ritardo.
3. Così delineato il thema decidendum e i principi che lo governano, pare opportuno a questo giudice prendere le mosse dalla disamina del contratto e scrutinare innanzitutto le contestazioni inerenti alla determinazione del valore economico finale dell'opera e, di riflesso, la congruità del corrispettivo richiesto dall'impresa appaltatrice. Secondo la prospettazione della committente, infatti, l'importo preteso risulta eccessivo non solo a fronte della somma di euro 400.000,00 indicata in contratto quale prezzo presuntivo dell'opera (e ciò anche a voler considerare la successiva variante in corso d'opera,
S.C.I.A. prot. n. 1617 del 29/01/2014, per un ulteriore importo di circa euro 70.000,00) ma pure in rapporto al valore reale ad essa attribuibile alla luce di taluni vizi riscontrati.
3.1 Orbene, il contratto stipulato dalle parti è un contratto di appalto “a corpo e a misura”, il quale rappresenta una via intermedia tra i due tipi richiamati. Trattasi, in altre parole, di un accordo misto caratterizzato dalla combinazione di taluni degli elementi propri dell'uno e dell'altro, ove cioè la determinazione del corrispettivo potrà essere aggiornata in base alle quantità realmente eseguite e accertate tramite gli stati di avanzamento lavori (SAL), moltiplicate per i prezzi unitari concordati.
L'adeguamento del corrispettivo in fase esecutiva dell'accordo non è altro, dunque, che una conseguenza della scelta negoziale compiuta.
3.2 L'osservazione che precede consente sin d'ora di evidenziare l'incoerenza del richiamo al caso de quo dell'art. 1664 c.c., invocato dall'opponente; trattasi di norma che nel disciplinare la revisione del prezzo, limita chiaramente il proprio ambito di operatività al caso in cui la diminuzione o l'aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto sia dovuta ad aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, a loro volta imputabili a circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra le quali certamente non rientra la semplice sottovalutazione tecnica o economica dell'opera appaltata.
3.3 Chiarita così la plausibilità e ammissibilità dell'adeguamento del corrispettivo a lavorazioni ultimate, può adesso procedersi al vaglio delle censure sollevate in ordine alla determinazione dall'effettivo valore dell'opera appaltata.
Sul punto, come anticipato nella premessa in fatto, la – non reputando conforme al dato Pt_1 reale il valore dell'opera stimato dalla pari ad euro 1.167.781,74 (oltre Controparte_1
P a g . 9 | 20 Iva), ritenuto dalla stessa spropositato rispetto al valore apprezzato dal consulente di fiducia, Arch.
pari ad euro 752.955,77 – al fine di ottenere un accertamento in ordine all'effettiva Persona_2 consistenza economica delle opere eseguite, ha esperito ricorso per AT, svoltosi nel pieno contradditorio tra le parti. Nell'ambito del suddetto procedimento l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. , chiamato così a: a) descrivere i lavori Persona_3 eseguiti dall'impresa sia in base alla documentazione in atti che in base alle risultanze del sopralluogo svolto;
b) accertare se i predetti lavori sono stati svolti a regola d'arte e verificare la presenza dei soli eventuali vizi espressamente e precisamente lamentati dal committente;
c) in caso di accertata presenza di vizi, descrivere analiticamente gli stessi indicando le opere necessarie per la loro eliminazione specificando modalità e tempi di attuazione, nonché i loro costi;
d) quantificare il costo di tutti i lavori che si accertino essere stati eseguiti utilizzando il prezzario dei lavori edilizi della
Regione Campania attualmente vigente;
e) verificare la contabilità dei lavori e stimare le eventuali debenze all'esito dei conteggi elaborati. Quest'ultimo quesito, su istanza della è stato Pt_1 riformulato dall'adito giudicante, il quale ha così richiesto al perito “di effettuare il calcolo secondo il prezzario vigente all'epoca dei lavori se non fossero presenti pattuizioni di diverso tenore”.
3.4 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del
2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa;
dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito.
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti.
P a g . 10 | 20 La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496).
3.5 Ciò chiarito, il Tribunale ritiene di dover integralmente aderire alle conclusioni rassegnate dal
CTU, ing. nell'elaborato peritale versato in atti, il quale, logico, coerente e corretto dal Per_3 punto di vista tecnico ed esaustivo nei riscontri resi alle osservazioni metodologiche prospettate dai
CTP, non può che essere condiviso e fatto proprio da questo giudicante, ad esclusione delle valutazioni di carattere giuridico impropriamente operate dal consulente in ordine all'inclusione – ai fini della determinazione del valore complessivo dell'immobile – dei costi sostenuti per le opere propedeutiche e di cantierizzazione.
Indubbia la correttezza tecnica della quantificazione economica effettuata dall'ausiliario sul punto, deve osservarsi, invero, che alla determinazione del valore complessivo dell'immobile appaltato pari ad euro 1.185.710,38 (importo al lordo dei costi di riparazione dei vizi riscontrati e delle relative spese tecniche) ha concorso, tuttavia, anche il computo dei costi connessi alle opere di cantierizzazione. Tale inclusione risulta in contrasto con la clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di appalto, che ne prevede espressamente la “comprensione” e “compensazione” (cfr. pag.
6 del contratto).
Ne consegue che, al valore attribuito all'immobile dall'Ausiliario come sopra indicato occorre detrarre la somma quantificata a titolo di opere propedeutiche e di cantierizzazione, pari ad euro
73.810,74 (cfr. computo consuntivo all. all'appendice D1 dell'elaborato peritale nonché tabella di cui a pag. 24), per un totale di euro 1.111.899,64, IVA esclusa (= 1.185.710,38 - 73.810,74).
2.6 Appurato nei termini che precedono il valore complessivo dell'opera, la bontà di simili risultanze non potrebbe essere messa in discussione (come, invece sostenuto dalla difesa di parte opposta) dalla circostanza che le misurazioni quantitative espletate dall'Ausiliario siano state condotte avendo riguardo unicamente ai computi metrici estimativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice.
Trattasi di una evenienza, invero, non solo indimostrata ma anche smentita dai 13 verbali di accesso e dai chiarimenti offerti dal perito, il quale dopo aver dato atto della “totale assenza nei fascicoli di causa degli atti della Direzione Lavori (giornale dei lavori, stati di avanzamento e relativa computazione, verbali di concordamento dei Nuovi Prezzi, etc.)” (cfr. pag. 5 elaborato peritale), ha precisato che “gli unici elaborati ritrovati sono stati il grafico del permesso a costruire e successiva variante (per entrambe è presente la tavola architettonica unica) e gli elaborati strutturale depositati
P a g . 11 | 20 al G.C.” (cfr. paga. 5 elaborato cit.). Conseguentemente, solo in relazione a quelle lavorazioni per le quali “non è stato possibile riscontrare le quantità sui luoghi (es. opere di demolizione, massetti sotto
i pavimenti, ferri di armature nelle strutture in c.a, etc.)” il CTU “si è dovuto riferire alle quantità riportate nel computo metrico estimativo redatto dalla ditta esecutrice riscontrando le dette quantità con i grafici di progetto depositati al Comune e/o al Genio Civile” (cfr. pag. 15 elaborato cit.); per tutte le altre lavorazioni, invece, si è fatto riferimento agli esiti dei sopralluoghi effettuati ed i riscontri con i CTP.
È evidente, quindi, che il perito, lungi dall'aver recepito acriticamente le allegazioni e i documenti prodotti dall'impresa appaltatrice, ha proceduto a un'autonoma attività di accertamento tecnico, fondando le proprie valutazioni sull'esame integrato dei predetti documenti.
3.7 Considerazioni similari possono essere svolte con riferimento all'impiego, da parte del
Consulente, ai fini della verifica della contabilità - censurato dall'opponente - dei computi metrici estimativi presentati dalla atteso che l'utilizzazione degli stessi come Controparte_1 parametro di riferimento, unitamente e in aggiunta alle tariffe vigenti all'epoca delle pattuizioni e delle lavorazioni e all'elenco prezzi di appalto, è stato oggetto di contraddittorio tra le parti e sottoposto ad attenta verifica nel corso delle operazioni peritali (cfr. pp 5 e ss. elaborato cit. e verbale di accesso dal n. 5 e ss.).
4. Passando adesso alla disamina dei vizi dell'opera contestati dall'opponente ed oggetto della spiegata domanda riconvenzionale, si evidenzia che l'impresa appaltatrice ha tempestivamente eccepito la tardività della denuncia;
eccezione, come noto, non rilevabile di ufficio e che deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 167 del c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione
(cfr., ex plurimus, Cassazione n. 14569 del 24.5.2024).
4.1 In via assolutamente preliminare, in applicazione del principio iura novit curia, spetta al giudice la corretta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e la conseguente individuazione della normativa applicabile, indipendentemente dalla qualificazione operata dalle parti.
Nel caso di specie, pur essendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi stata invocata da parte opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c., deve ritenersi correttamente applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 1667, c.c., attesa la natura di contratto d'appalto del rapporto intercorso tra le parti.
4.2 Ciò posto, è noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo sia tecnico che giuridico.
Infatti, mentre la verifica consiste nell'ispezione materiale dell'opera, mediante un'operazione eminentemente tecnica, volta all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata, il
P a g . 12 | 20 collaudo è, invece, la dichiarazione di scienza, coeva o successiva alla verifica stessa, con cui si attesta che l'opera è stata eseguita (o meno) a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali. Diversa, poi, sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita.
In questo senso, dall'accettazione discende: 1) l'insorgere del diritto al corrispettivo;
2) il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte, con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente;
3) la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità e i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
È noto, altresì, che il Direttore dei lavori, nominato dal solo committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e che le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico.
Va da sé, allora, che, mentre nelle attività di verifica e collaudo l'attività prestata dal Direttore dei lavori deve ritenersi posta in essere, a tutti gli effetti, in nome e per conto del committente che lo ha incaricato, invece, per quanto attiene all'accettazione dell'opera, questa gli è generalmente preclusa, ciò perché, l'accettazione in quanto espressione di volontà negoziale, è attività giuridica riservata alla sola parte committente. In senso analogo si è pronunciata la Suprema Corte, con riguardo all'atto di denuncia dei vizi dell'opera appaltata, ritenendo, in particolare, che la legittimazione alla denuncia spetti esclusivamente al committente, quale controparte contrattuale dell'appaltatore e che, pertanto, in assenza di apposita procura, debba escludersi la validità, ai fini di cui all'art. 1667 c.c., di una denuncia effettuata dal Direttore dei lavori (Cass., sent. n. 11854/2000).
Alla luce di tanto, non può certo dirsi che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in quanto emesso dal Direttore dei lavori, integri un'ipotesi di accettazione dell'opera da parte del committente, necessitando, evidentemente, un quid pluris per la sua configurabilità.
L'accettazione è, infatti, un atto negoziale cd. “a forma libera”, che, in quanto tale, contiene una dichiarazione - quella di gradimento dell'opera - che può essere resa, oltre che in modo espresso, anche tacitamente. L'art.1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita, indica alcuni dei fatti e dei comportamenti dai quali il giudice può desumerne l'esistenza.
In particolare, al quarto comma, la norma tipizza un'ipotesi di accettazione che ha come presupposto la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione dell'opera senza riserve, da parte di quest'ultimo, prevedendo tra l'altro che l'accettazione possa intendersi come resa dal committente medesimo anche laddove non si sia previamente proceduto a una verifica.
In base ai principi generali, quindi, può discorrersi di accettazione tacita, allorquando “il committente
o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera.
P a g . 13 | 20 Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18409).
4.3 Ciò è quanto concretizzatosi nel caso di specie.
Devono, infatti tenersi in debito conto le seguenti circostanze: a) in data 18.02.2014, la Pt_1 depositò, giusto prot. 2014-0002901, all'Ufficio competente del Comune di Brusciano la
“dichiarazione di fine lavori”, dichiarando che “in data 30.01.2014 tutti lavori di cui al P.d.C. n.21 del 30.07.2010 relativi alla realizzazione dell'edificio di cui sopra sono terminati e allegando il certificato di Collaudo finale redatto dal direttore dei lavori (documento, sottoscritto dalla stessa committente); b) in data 05.12.2014, parte opponente avanzò, giusto prot. 2014-0021481, all'ufficio tecnico comunale di Brusciano, “richiesta certificato di agibilità destinazione d'uso” (producendo, tra altro, in quella sede: copia ultimazione lavori, relazione tecnica;
certificato di idoneità statica;
dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente e dal tecnico, di conformità dell'opere rispetto al progetto approvato;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
certificati di conformità degli impianti alla Legge 37/08; visura catastale del locale con piantina allegata;
ricevuta pagamento diritti di segreteria pari ad € 51,00 al ritiro del certificato;
comunicazione di conclusione del procedimento all' per immissione a fogna comunale); c) pochi giorni dopo alla presentazione della CP_3 suddetta istanza (08.12.2014) si è celebrata l'inaugurazione della struttura, come attestato da titoli giornali locali e dalla pagina Facebook ad essa dedicata;
d) il lungo silenzio serbato dalla committente dopo la consegna dell'opera e sino alla costituzione in mora (avvenuta il 19.07.2017), da cui, tra l'altro, ha avuto origine la determinazione a conferire l'incarico ad un consulente di fiducia e la successiva iniziativa ex art. 696 bis c.p.c. al fine di stabile l'esatto valore dell'opera, in uno con l'acquiescenza manifestata rispetto alle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori (non rinvenendosi in atti alcuna doverosa manifestazione di dissenso o di lagnanza in ordine alla sussistenza dei vizi, in tesi, lamentati), consente di escludere con ragionevole certezza che alla consegna dell'opera sia seguita una accettazione con riserva rispetto al pieno gradimento della stessa.
Né siffatte conclusioni potrebbero essere smentite dall'invocato “verbale di visita in cantiere”, datato
08.08.2014 (cfr. all. 7 fascicolo di parte opponente), giacché dalla disamina di siffatto documento emerge semplicemente l'elencazione delle finiture da “completarsi” e non anche dei vizi in tesi riscontrati, con l'impegno dell'appaltatore a portare a termine i lavori entro il 30.09.2014; lavori la cui ultimazione, peraltro, non è mai stata oggetto di contestazione, se non con riguardo al momento
P a g . 14 | 20 in cui essa sarebbe avvenuta, individuato – secondo la prospettazione della – al più tardi nel Pt_1 mese di aprile 2015 e di cui si discorrerà in seguito.
Orbene, è evidente che quanto sopra elencato, congiuntamente considerato, debba qualificarsi alla stregua di facta concludentia, integrante, a tutti gli effetti, l'accettazione tacita dell'opera.
4.4. Il rilievo che precede consente, a questo punto, di introdurre ed esplicitare il dettato dell'art. 1667
c.c. disciplinante la garanzia per vizi dell'opera.
In base al comma 1, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Tale norma si riferisce evidentemente ai vizi palesi o apparenti, che devono essere riscontrati al momento della verifica o dell'accettazione, sicché, una volta che sia avvenuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta. A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore.
Per converso l'art. 1667, co. 2, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva. Dunque, “l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del
14/04/1972), prima della scoperta”. (da ultimo cfr. Cass. Civ. n. 18409/2025). In altri termini, se all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati dal committente,
a pena di decadenza, nei sessanta giorni dalla scoperta.
4.5 Acclarata, come anzidetto, l'intervenuta accettazione, in forza di tali principi e del discrimen con essi segnato, occorre previamente procedere alla qualificazione di dei vizi lamentati.
In via preliminare, va rilevato che dall'analisi dei vizi dedotti dall'opponente emerge una differenza tra le contestazioni tecniche oggetto di accertamento nell'ambito dell'AT, fondata sull'elaborato a firma dell'Arch. e quelle attualmente formulate con l'atto introduttivo del presente Persona_2 giudizio, basate sulla successiva perizia tecnica di parte redatta dall'ing. In Persona_4 particolare, i vizi denunciati con l'atto di opposizione non si sovrappongono integralmente a quelli oggetto di verifica in sede di AT, rinvenendosene in questa sede di ulteriori, non previamente contestati né sottoposti ad accertamento tecnico in contraddittorio. Ad ogni modo, in entrambi i casi,
l'elevata caratterizzazione tecnica dei vizi rappresentati in siffatti documenti, in uno con la difficile rinvenibilità all'esterno degli stessi, consente a questo giudice di qualificarli come vizi occulti.
P a g . 15 | 20 4.6 Da quanto detto consegue l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 1667 co. 2 c.c., il quale subordina la responsabilità per i vizi dell'opera non riconoscibili al momento della consegna e dell'accettazione (e scoperti solo successivamente) alla tempestiva denuncia degli stessi entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scoperta, da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi. In particolare è stato chiarito che “Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia ex lege” (Cass. n. 6774/20021); con la precisazione che “Dal semplice riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non può farsi automaticamente derivante
l'assunzione dell'obbligo ad emendare l'opera, occorrendo, invece, al riguardo, una specifica prova, distinta da quella relativa al riconoscimento, idonea soltanto ad esonerare il committente dall'onere della denuncia” (Cass. n. 15283/2005).
4.7 Tanto chiarito, merita accoglimento l'eccezione di decadenza promossa da parte opposta limitatamente ai soli vizi denunciati per la prima volta con l'atto introduttivo del presente giudizio, non avendo, per questi, la committente, fornito la prova della tempestiva denuncia.
Avendo ella, infatti, dichiarato nel libello introduttivo che i vizi ivi denunciati erano stati rinvenuti dall'Ing. tramite plurimi sopralluoghi (cfr. p. 16-17 atto di opposizione) è evidente che la Per_4 abbia avuto contezza dei medesimi per il tramite delle operazioni peritali e certamente a Pt_1 perizia ultimata. Ora, posto che l'elaborato del consulente di fiducia risulta datato 05.04.2019 e che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta il 20.12.2019, la mancanza di prova di una denuncia medio tempore altrimenti effettuata, consente di dichiarare decorso il termine decadenziale prescritto.
4.8 Quanto, invece, ai vizi fatti valere in sede di ricorso per AT e sottoposti - questi soltanto - a verifica del CTU (cfr. quesito n. 3), il Tribunale rileva la non necessarietà della tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1667 co. 2, seconda parte c.c., a norma del quale “la denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi”.
Invero, secondo consolidato insegnamento dei giudici di legittimità “in tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art.
1667, secondo comma, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti”, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi
P a g . 16 | 20 rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto un atteggiamento complessivo incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza. A tal fine, il giudice di merito può correttamente prendere in considerazione anche il contenuto degli atti di parte e in generale degli scritti difensivi, costituenti validi indizi liberamente valutabili e idonei a fondare il proprio convincimento, con la precisazione che la valutazione in concreto della idoneità dei comportamenti tenuti dall'appaltatore a concretare il riconoscimento tacito dei vizi costituisce espressione di un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Sent. 05.02.2013, n. 2733).
Orbene, giova evidenziare che il CTU nominato in sede di AT, muovendo dal totale dei costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione dell'opera, pari ad euro 1.185.710,38 (Iva esclusa, ed includendovi erroneamente, come detto, anche i costi di cantierizzazione) e sul presupposto di un corrispettivo versato pari ad euro 878.181,86 (iva esclusa) nonché di una quantificazione dei vizi riscontri pari a euro 6.530,00 e di spese tecniche per euro 800,00, è giunto a stimare una debenza in favore della pari ad euro € 300.198,52, IVA esclusa. Controparte_1
A sua volta, quest'ultima, partendo da tale dato maggiorato dell'IVA al 10% (euro 300.198,52 + 10%
IVA = 330.218,372) e considerata la fattura n. 10/2017 pari ad euro 318.559,87 (IVA inclusa, notificata con costituzione in mora della committente già prima del ricorso per AT), ha provveduto ad emettere una nuova fattura, la n. 11/2018 per euro 11.658,50 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo residuo ancora dovuto, costituente esattamente la differenza tra la debenza stimata dal CTU, ma maggiorata di IVA al 10% (euro 330.218,372), e la somma di euro 318.559,87 di cui alla precedente fattura n. 10/2017 (330.218,372 – 318.559,87 = 11.658,50), evidentemente in tal modo riconoscendo il vizio computato dallo stesso CTU ai fine della determinazione del credito residuo. E sono esattamente queste le fatture azionate in via monitoria ed ingiunte con l'opposto decreto.
Tanto è sufficiente per considerare rinunciata l'eccezione di decadenza dalla garanzia limitatamente ai vizi accertati dal CTU in sede di AT.
4.9 Ciò chiarito, il Tribunale, in adesione alle risultanze peritali, fa propria la quantificazione dei vizi operata dal CTU nel contradditorio tra le parti, in quanto frutto di un'analisi tecnica coerente, documentata e metodologicamente corretta e, pertanto, dichiara che gli oneri di riparazione dei vizi riscontrati devono essere conteggiati per un valore di euro 6.530,00, mentre le spese tecniche per un importo di euro 800,00.
4.10 Così valutati i vizi dell'opera, al fine di addivenire alla determinazione del valore finale dell'immobile, occorre procedere allo scomputo degli importi da ultimo citati dal valore dell'opera innanzi quantificato (al netto, cioè, dei costi di cantierizzazione, pari ad euro 1.111.899,64 IVA esclusa), per un totale di euro 1.104.569,64, IVA esclusa (euro 1.111.899,64 – euro 6.530,00 – euro
800,00 =1.104.569,64).
P a g . 17 | 20 5. Proseguendo, adesso, con la disamina dei motivi di opposizione, può procedersi al vaglio delle eccezioni inerenti al quantum debeatur.
Come anticipato, infatti, la asserisce dapprima di aver pagato un corrispettivo pari ad euro Pt_1
956.000,00 a mezzo assegni (di poi rettificando la suddetta somma nel corpo della comparsa conclusione in euro 966.000,00) ed euro 195.000,00 corrisposti in più soluzioni tramite denaro contante;
di contro la asserisce di aver ricevuto solo il pagamento di euro Controparte_1
878.181,86 (corrispondente sempre alle n. 27 fatture emesse, per un totale di euro 966.000,00 IVA inclusa) versati a mezzo assegno e che alcuna somma sia stata corrisposta in contanti (cfr. pag. 2 memoria ex art. 183 co. 6 III termine).
5.1 Il pagamento delle n. 27 fatture per un totale di 966.000,00 IVA inclusa, oltre che ad essere pacificamente riconosciuto dall'appaltatore, trova pieno conforto nella documentazione prodotta dalle parti (n. 36 assegni a firma della stessa e n. 5 assegni emessi da , Pt_1 Persona_1 nella qualità di coniuge).
Rispetto, invece, all'assunto pagamento di euro 195.000,00 tramite denaro contante (versato, in tesi, in più soluzioni), occorre rilevare che la non ha fornito alcuna prova di tale esborso, né Pt_1 attraverso deposito di idonea quietanza né mediante altri documenti equipollenti. Del resto, anche in occasione del giuramento decisorio reso dal questi ha negato di aver ricevuto la Controparte_2 corresponsione di tali somme.
A tal proposito, si vuole evidenziare che dal tenore delle circostanze deferite a giuramento al
, complessivamente considerate, emerge che sono tutte improntate a provocare una CP_1 confessione sul pagamento in contanti, sicché la circostanza evidenziata dalla difesa della committente in ordine alla risposta negativa resa al quesito n. 1 (ove è incluso il riferimento al pagamento a mezzo assegni insieme a quello in contanti;
cfr. verbale di udienza del 24.01.2023), non
è certamente idonea a scalfire la valenza probatoria del giuramento stesso, né a comprometterne la coerenza con il compendio documentale acquisito agli atti.
Pertanto, compiute le necessitate operazioni di calcolo e, quindi, sottratto al valore dell'opera (pari ad euro 1.104.569,64 IVA esclusa) l'importo già corrisposto a titolo di prezzo pari ad euro 878.181,86
(n. 27 fatture, per un totale di euro 966.000,00 IVA inclusa già versati) si addiviene ad un credito residuo pari ad euro 226.388,78 oltre IVA (euro 249.022,158 con IVA).
6. Ancora, la committente deduce la violazione, da parte della del termine Controparte_1 contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori, individuato – ai sensi dell'art. 11 del contratto
– in 900 giorni solari consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione, successivamente prorogato per accordo tra le parti al 30.09.2014. Secondo la tesi dell'opponente, tale termine non sarebbe stato rispettato, essendo l'opera stata consegnata solo in data 23.04.2015, con un ritardo di 141 giorni
P a g . 18 | 20 lavorativi rispetto alla nuova scadenza convenzionale e invoca, così, la comminazione della penale prevista dall'art. 13 pari a 200 euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La pretesa è infondata, avendo l'impresa edile, per un verso, documentato che in data 18.02.2014, la presentò all'Ufficio comunale competente la “dichiarazione di fine lavori”, comprensiva di Pt_1 certificato di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavori;
per altro verso, provato che, in data
05.12.2014, la committente avanzò, all'ufficio tecnico comunale “richiesta certificato di agibilità e destinazione d'uso” e che di lì a pochi giorni (08.12.2014) ebbe luogo l'inaugurazione della struttura.
Ora, se è vero che il prodotto “verbale di visita in cantiere” (datato 08.08.2014, contenete l'illustrazione delle lavorazioni da completarsi entro il 30.09.2014) non consente di affermare che alla data della dichiarazione di fine lavori (18.02.2014) tutte le finiture fossero già stata ultimate, né vi è prova che il pattuito termine del 30.09.2014 sia stato osservato, è pur vero che non ricorre in atti alcun elemento da cui poter desumere che i lavori siano stato ultimati in data 23.04.2015, come sostenuto da parte opponente.
Al contrario, va rilevato che l'istanza per il rilascio del certificato di agibilità risulta presentata in data
05.12.2014, corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria, e che l'inaugurazione dell'immobile ha avuto luogo appena tre giorni dopo: circostanze queste che depongono per una conclusione dei lavori già intervenuta – evidentemente – in epoca anteriore.
7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il Tribunale, rilevato che l'importo ingiunto con l'opposto decreto è superiore al quantum ancora dovuto alla e in questa sede Controparte_1 accertato, revoca il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condanna al pagamento Parte_1 di euro 226.388,78 oltre IVA ed interessi legali dalla data di messa in mora (19.07.2017) sino al soddisfo.
Di contro, l'infondatezza delle ragioni di credito fatte valere con la domanda riconvenzionale avanzata dalla committente, ne determina il rigetto.
8. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
9. Quanto al governo delle spese di lite, la prevalente soccombenza di parte opponente, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione nonché dell'integrale rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa esperita, giustifica la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado del giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 37/2018, per lo scaglione di valore
(tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) individuato in base al criterio del decisum (art. 5, comma 1 cit.
D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione della attività di tale natura in concreto svolta, e secondo i parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi per le residue fasi.
P a g . 19 | 20 9.1. Ritiene, invece, il Tribunale che la rideterminazione della somma portata dal decreto ingiuntivo giustifichi la compensazione delle spese di lite della fase monitoria nella misura della metà. La residua metà deve essere posta a carico dell'opponente e viene liquidata come in dispositivo in base agli stessi criteri poc'anzi illustrati ma in applicazione del D.M. ratione temporis applicabile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
9.2 Rimangono, infine, definitivamente a carico dell'opponente le spese di AT.
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8705 R.G.A.C. dell'anno 2019, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 emesso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro Controparte_1
226.388,78 oltre IVA ed interessi legali dalla costituzione in mora del 19.07.2017 sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente;
- condanna a rifondere in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in 11.268,00 (di cui euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese della fase monitoria nella misura della metà e condanna a Parte_1 rifondere in favore della in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1 residua metà liquidata in euro 317,00 per esborsi, ed euro 1.067,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- si pongono definitivamente a carico di le spese della procedura ex art. 696 bis c.p.c. Parte_1
Nola, 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 20 | 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 8705/2019, riservata in decisione all'udienza del
29.05.2025, con assegnazione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17 settembre 2025 vertente:
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Parte_1
LI AC, IE Di NO e FR AC, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco alla P.zza Primavera 29;
-OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Avv. Sabato
Moschiano, con i quali elettivamente domicilia in Lauro (AV) alla via Elvira Stella, 20;
-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2445/2019 reso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019
Conclusioni: come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.05.2025
P a g . 1 | 20 Svolgimento del processo
1.Con l'atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 emesso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma complessiva Controparte_1 di euro 330.218,37 (euro 318.559,87 Iva inclusa di cui alla fattura n. 10/2017 nonché euro 11.658,50
Iva inclusa di cui alla fattura n. 11/2018), a titolo di saldo del corrispettivo ancora dovuto per la realizzazione di un edificio, sito in Brusciano alla Via Cucca n. 338, da destinarsi a casa di riposo per anziani, giusta contratto di appalto stipulato tra le predette parti il 21.02.2011 e successiva variante in corso d'opera.
1.1 A sostegno dell'opposizione, la ha in punto di fatto allegato: Pt_1
- che il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati (in forza del permesso di costruire n.
21 del 30.07.2010) fu fissato dalle parti in euro 400.000,00 (IVA esclusa,), all'uopo invocando l'art. 5 del contratto, secondo il quale “il corrispettivo di appalto è convenuto “a misura e a corpo” sulla base dell'offerta dell'elenco prezzi presentata dalla . Il Parte_2 corrispettivo presunto delle opere appaltate è previsto in € 400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00)
IVA esclusa. L'esatto corrispettivo dei lavori si determinerà dal totale degli stati di avanzamento lavori (SAL) redatti dalla direzione dei lavori procedendo nella misurazione delle quantità effettivamente realizzate (appalto a misura e a corpo) moltiplicate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato. Le parti si danno atto che i prezzi unitari per le opere da realizzare indicati dall'appaltatrice nell'offerta, hanno valenza contrattuale e non potranno essere invocati dall'appaltatrice per conseguire eventuali modificazioni del corrispettivo di appalto, o comunque non prima di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto. nelle voci singole elencate nell'elenco prezzi allegato al contratto definito a misura sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel Capitolato Generale dei LL.PP. (D.M. 145 del
19.04.2000), nel Capitolato speciale di Appalto - norme amministrative e norme tecniche e negli altri atti contrattuali. Nei singoli prezzi unitari allegati al contratto si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera specializzata, qualificata e comune, in orario diurno, in periodo feriale;
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori in ambito cantieristico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori appaltati completamente ultimati nel modo prescritto negli atti di appalto;
tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale di Appalto, norme amministrative e norme tecniche, ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatrice. Le parti danno atto che per eventuali categorie di lavoro
P a g . 2 | 20 non espressamente riconducibili a quelle riportate nell'elenco prezzi unitari allegate al contratto, si stabiliranno ex novo da concordarsi con la Direzione dei Lavori e la Committente, prima della effettiva esecuzione delle stesse […]”);
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori fu presentata una richiesta di variante (S.C.I.A. prot n. 1617 del 29/01/2014) inerente a piccole modifiche per un importo di circa € 70.000,00.
- che nel corso della realizzazione dell'opera la non si attenne agli impegni Controparte_1 di spesa contrattualmente previsti (in virtù dei quali si era obbligata alla edificazione della costruzione per € 400 mila – progetto originario – ed alla realizzazione della variante per ulteriori € 70 mila) di talché alla fu richiesto di integrare esponenzialmente il corrispettivo dell'appalto, per un Pt_1 totale di euro 1.154.000,00, di cui euro 959.000,00 pagati a mezzo assegni (alcuni dei quali emessi dal , marito della ed euro 195.000,00 corrisposti in più soluzioni tramite Persona_1 Pt_1 denaro contante;
- che i lavori, oltre ad essere stati ultimati in ritardo rispetto ai termini, furono eseguiti in maniera non conforme alla regola d'arte e i relativi vizi denunciati all'impresa appaltatrice con verbale di visita in cantiere del 08.08.2014;
- che nonostante la avesse versato alla oltre alla somma Pt_1 Controparte_1 contrattualmente prevista, ulteriori 754.000,00 euro, in data 19.07.2017, la Controparte_1
tramite lettera raccomandata, chiese il pagamento di euro 289.599,88 (IVA esclusa);
[...]
- che ricevuta la suddetta diffida, l'odierna opponente affidò ad un perito di propria fiducia Pt_1
(l'Arch. l'incarico di determinare il valore delle opere eseguite dalla impresa Persona_2 appaltatrice, da questi stimate per un importo di circa € 750.000,00;
- che, dunque, nel convincimento di aver erogato in favore della un importo Controparte_1 notevolmente maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto, la propose ricorso ex art. Pt_1
696 bis c.p.c. depositato in cancelleria in data 07.12.2017 (n. 8377/2017 R.G.), affinché venisse effettuata un'indagine peritale volta a stabilire l'esatto valore delle opere eseguite dall'appaltatrice e con ciò appurare se mai la avesse versato un importo maggiore di quello effettivamente Pt_1 dovuto all'impresa con conseguente obbligazione restitutoria da parte di quest'ultima;
- che all'esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio tra le parti, l'ausiliario del giudice, ing.
, accertò che il valore dei lavori eseguiti dall'impresa ammontasse ad euro Persona_3
1.185.710,38 e che, dunque - detratti gli oneri di riparazione dei vizi stimati in euro 6.530,00 e le spese tecniche per euro 800,00 nonché quanto dichiarativamente già versato all'impresa appaltatrice
(ossia la somma di euro 878.181,86, oltre Iva) – la fosse ancora creditrice della Controparte_1 somma di euro 300.198,52, Iva esclusa;
P a g . 3 | 20 - che le fatture azionate in via monitoria furono emesse sulla scorta del predetto accertamento e che, quindi, il credito così azionato non presenta i presupposti della certezza e della liquidità prescritti dall'art. 633 c.p.c.;
- che, ad ogni modo, le conclusioni alle quali pervenne il CTU, vennero censurate all'udienza del
13.11.2018 in quanto frutto di un'indagine basata non su riscontri effettivi, ma sulla scorta dei computi metrici estimativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice e senza tener conto delle previsioni contrattuali ed, in particolare, della circostanza che, contrattualmente, le opere propedeutiche e di cantierizzazione (dal perito stimate in euro 73.810,74) erano integralmente comprese nei prezzi offerti e nell'importo complessivo dell'appalto;
- che, quindi, stante inutilizzabilità dell'elaborato peritale redatto dall'Ing. ai fini del Per_3 dimensionamento del contenzioso tra le parti, la pretesa creditoria vantata dall'opponente è infondata e che, di contro, alla luce degli accertamenti tecnici eseguiti da un ulteriore consulente tecnico nominato dalla Ing. al fine di ottenere un riscontro sugli esiti peritali cui Pt_1 Persona_4 pervenne il CTU, il valore definitivo dell'opera ammonta ad euro 730.606,00 (così determinato sottraendo al valore delle opere eseguite - pari ad euro 804.440,00 - gli importi degli interventi non eseguiti a regola d'arte e quello dei lavori effettuati e da effettuarsi per le riparazioni, ovvero rispettivamente euro 47.000,00 ed euro 26.834,00);
- che dunque, in forza di tali emergenze, la lungi dall'essere creditrice nei Controparte_1 confronti della è debitrice nei confronti di questa della somma di euro 423.394,00, dovuti Pt_1 alla committente a titolo di obbligazione restitutoria;
- che, ancora, l'appaltatrice, avendo violato l'obbligo di cui all'art. 11 del contratto (ultimazione delle opere entro 900 giorni solari consecutivi decorrenti dal 21.02.2011, prorogato convenzionalmente al
30.09.2014, ma ugualmente disatteso stante l'ultimazione dei lavori occorsa il 23.04.2015) è tenuta, altresì, al pagamento della penale prevista dall'art. 13 del contratto (pari ad euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo) per un importo complessivo di euro 28.200,00 (141 giorni di ritardo).
Su tali premesse, la oltre ad insistere nella revoca dell'opposto decreto, ha altresì spiegato Pt_1 domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di euro 451.594,00 (di cui 423.394,00 a titolo di obbligazione restitutoria ed euro 28.200,00 a titolo di panale da ritardo), vinte le spese di lite.
2. Si è costituito in giudizio , nella qualità di rappresentante legale p.t. della Controparte_2
il quale, insistendo per il rigetto della spiegata opposizione, ha eccepito Controparte_1 che:
-in forza degli artt. 4 e 5 del contratto de quo, trattandosi di un appalto convenuto a corpo e a misura, la somma di euro 400.000,00 era stata indicata solo presuntivamente, salvo, cioè, il computo effettivo
P a g . 4 | 20 delle opere realizzate soltanto all'esito dei vari stati di avanzamento dei lavori, sotto il controllo del direttore dei lavori;
- che prima del ricorso ex 696 bis c.p.c., nessun vizio era stato mai denunciato alla
[...] né da parte del direttore dei lavori né da parte della committenza;
Controparte_1
- che, infatti, ad opera ultimata, il direttore dei lavori nel certificato di ultimazione dei lavori e in quello di collaudo finale si limitò a dichiarare che “le opere realizzate sull'immobile di cui sopra in base alla relazione asseverata allegata al P.d.C. n° 21 del 30/07/2010 sono conformi ai tipi progettuali presentati”;
- che, comunque, la denuncia dei vizi dell'opera, oltre ad essere infondata, è anche tardiva essendo stata sollevata ben oltre 6 anni dalla consegna dei lavori;
- che, peraltro, non tutti i vizi paventati in questa sede furano a loro volta dedotti in sede di AT, neppure nel corso dei tredici accessi avvenuti nel pieno contraddittorio tra le parti;
- che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, le lavorazioni commissionate, inclusa la variante in corso d'opera, erano state ultimate nei termini previsti come risulta da documentazione versata in atti;
- che le censure mosse avverso l'elaborato peritale redatto a firma dell'ing. sono infondate Per_3
e pretestuose, avendo questi condotto gli accertamenti di competenza, non solo sulla scorta della documentazione esistente, ma anche sulla base delle risultanze emerse in sede di sopralluogo;
- che, ad ogni modo, l'utilizzazione dei computi metrici offerti dall'impresa appaltatrice era stata concordata nel contraddittorio delle parti e dei tecnici, che espressero parere favorevole in tal senso;
- che la fattura n. 10/2017 dell'importo complessivo di € 318.559,87(IVA inclusa) era stata emessa da parte opposta ancor prima che l'odierna opponente adisse l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 696 bis c.p.c.;
- che, quindi, la piena rispondenza tra la somma pretesa dall'impresa opposta e l'effettivo valore delle opere realizzate trova solo ad abundantiam conferma nel richiamato elaborato peritale ex art. 696 bis
c.p.c, e che, anzi, la disamina più attenta dei lavori effettivamente svolti aveva condotto alla lievitazione del quantum dovuto di ulteriori € 11.658,50 (IVA inclusa), a fronte della quale è stata emessa fattura n. 11/18, di pari importo, inviata alla debitrice con racc. A/R del 20.12.18, unitamente all'atto di costituzione in mora, e regolarmente ricevuta in data 21.12.2018;
- che, peraltro, parte opponente, contravvenendo a quanto dalla stessa dichiarato in sede di AT (ove riferì di aver saldato tutte le 27 fatture emesse dall'impresa appaltatrice per un totale di euro
€878.181,86, IVA esclusa), solo in questa sede eccepisce l'avvenuto pagamento di un corrispettivo pari ad euro 1.154.000,00;
P a g . 5 | 20 - che, invece, l'importo ricevuto dall'impresa appaltatrice si arresta a soli euro 878.181,86 (oltre
IVA), pari agli importi riportati dalle n. 27 fatture rilasciate, versato a mezzo assegno e che alcunché era corrisposto in contanti.
Ha, pertanto, chiesto la conferma dell'opposto decreto e il rigetto della domanda azionata in via riconvenzionale, con vittoria di spese di lite.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c., il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti nonché l'istanza di rinnovazione della CTU redatta in sede di AT e, ritenuta la causa matura per la decisone, ne ha disposto il rinvio all'udienza del 24.01.2023.
Chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal
14.06.2022) alla suddetta udienza, , personalmente presente in aula, ha manifestato la Parte_1 volontà di deferire giuramento decisorio al sulle circostanze in fatto formalizzate Controparte_2
a verbale (cfr. verbale di udienza del 24.01.2023).
Ammesso il giuramento decisorio così deferito dall'opponente al legale rappresentante della società opposta, la causa è stata rinviata, dapprima, all'udienza del 14.12.2023 e, successivamente all'udienza del 26.11.2024.
Indi, acquisito il fascicolo del procedimento di AT n.r.g. 8377/2017, all'esito dell'espletato giuramento, la causa è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.05.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va ricordato come attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., si attui la trasformazione di quello che è stato un procedimento sommario, cd monitorio, in un vero e proprio processo ordinario, avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo.
Oggetto del successivo ed eventuale giudizio di opposizione, quindi, non è tanto la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
In tal senso, il giudizio di opposizione si caratterizza, in via precipua, per la c.d. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta, e per la consequenziale e correlativa
P a g . 6 | 20 inversione della posizione delle parti all'interno del processo. Tale inversione ha carattere formale e non incide, pertanto, sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia, rispetto ad un ordinario procedimento di cognizione, per ciò che concerne l'oggetto del processo, avuto riguardo alla richiesta di tutela, all'allegazione dei fatti, al riparto dell'onere probatorio e alle eventuali domande riconvenzionali.
È quanto affermato dalla costante giurisprudenza, la quale rileva, appunto, che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, grava sul creditore- opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto, mentre al debitore- opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
2. Poste tali premesse, occorre, inoltre, rammentare i principi fondamentali in tema di riparto dell'onere probatorio vigenti in materia di appalto.
2.1 In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), la Corte di Cassazione ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che
- allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del
23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024)
Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera.
In questa prospettiva - muovendo dal contratto di compravendita, ma con principio espressamente esteso, per identità di ratio, anche all'appalto - si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., il committente che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n.
19702 del 13/11/2012).
Il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'appaltatore di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le
P a g . 7 | 20 difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi.
Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l'orientamento secondo cui l'onere della prova dei vizi
è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera funge da spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi (cfr. ex multis Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07.03.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023)
Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'appaltatore; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta al committente.
Quindi, se il committente esercita le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – sia in via principale sia in via riconvenzionale - l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera.
Con riguardo precipuo poi all'azione di proporzionale riduzione del prezzo, questa costituisce rimedio satisfattivo speciale, che amplia il thema decidendum. Funzionalmente diversa dal rimedio risarcitorio, l'incidenza del vizi sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità di tali difetti, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda;
quanto al petitum, atteso che la finalità della riduzione del prezzo è quella di ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni, in tale prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato,
Delineati gli elementi costitutivi dell'azione di proporzionale riduzione del prezzo, propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell'art. 1668, 1 co, c.c., denunciando difformità o vizi dell'opera (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15.06.1976), assumendo - il riferimento ai vizi- funzione parametrica della somma all'uopo richiesta (cfr. per tutte
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23.01.2025, n. 1701)
P a g . 8 | 20 2.2 Questo è quanto delineatosi nel caso di specie: pacifica e documentalmente provata la conclusione di un contratto di appalto stipulato nel 2011 tra l'impresa appaltatrice e la committente, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura da adibirsi a casa di riposo (i cui lavori sono stati completamente ultimati), la prima agisce per il mancato pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale, mentre la seconda, a fronte di tale pretesa, contesta il valore reale dell'opera eseguita e deduce la presenza di alcuni vizi che contribuiscono a ridurne il valore, spiegando così domanda riconvenzionale, comprensiva anche delle somme pretese a titolo di penale da ritardo.
3. Così delineato il thema decidendum e i principi che lo governano, pare opportuno a questo giudice prendere le mosse dalla disamina del contratto e scrutinare innanzitutto le contestazioni inerenti alla determinazione del valore economico finale dell'opera e, di riflesso, la congruità del corrispettivo richiesto dall'impresa appaltatrice. Secondo la prospettazione della committente, infatti, l'importo preteso risulta eccessivo non solo a fronte della somma di euro 400.000,00 indicata in contratto quale prezzo presuntivo dell'opera (e ciò anche a voler considerare la successiva variante in corso d'opera,
S.C.I.A. prot. n. 1617 del 29/01/2014, per un ulteriore importo di circa euro 70.000,00) ma pure in rapporto al valore reale ad essa attribuibile alla luce di taluni vizi riscontrati.
3.1 Orbene, il contratto stipulato dalle parti è un contratto di appalto “a corpo e a misura”, il quale rappresenta una via intermedia tra i due tipi richiamati. Trattasi, in altre parole, di un accordo misto caratterizzato dalla combinazione di taluni degli elementi propri dell'uno e dell'altro, ove cioè la determinazione del corrispettivo potrà essere aggiornata in base alle quantità realmente eseguite e accertate tramite gli stati di avanzamento lavori (SAL), moltiplicate per i prezzi unitari concordati.
L'adeguamento del corrispettivo in fase esecutiva dell'accordo non è altro, dunque, che una conseguenza della scelta negoziale compiuta.
3.2 L'osservazione che precede consente sin d'ora di evidenziare l'incoerenza del richiamo al caso de quo dell'art. 1664 c.c., invocato dall'opponente; trattasi di norma che nel disciplinare la revisione del prezzo, limita chiaramente il proprio ambito di operatività al caso in cui la diminuzione o l'aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto sia dovuta ad aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, a loro volta imputabili a circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto, tra le quali certamente non rientra la semplice sottovalutazione tecnica o economica dell'opera appaltata.
3.3 Chiarita così la plausibilità e ammissibilità dell'adeguamento del corrispettivo a lavorazioni ultimate, può adesso procedersi al vaglio delle censure sollevate in ordine alla determinazione dall'effettivo valore dell'opera appaltata.
Sul punto, come anticipato nella premessa in fatto, la – non reputando conforme al dato Pt_1 reale il valore dell'opera stimato dalla pari ad euro 1.167.781,74 (oltre Controparte_1
P a g . 9 | 20 Iva), ritenuto dalla stessa spropositato rispetto al valore apprezzato dal consulente di fiducia, Arch.
pari ad euro 752.955,77 – al fine di ottenere un accertamento in ordine all'effettiva Persona_2 consistenza economica delle opere eseguite, ha esperito ricorso per AT, svoltosi nel pieno contradditorio tra le parti. Nell'ambito del suddetto procedimento l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. , chiamato così a: a) descrivere i lavori Persona_3 eseguiti dall'impresa sia in base alla documentazione in atti che in base alle risultanze del sopralluogo svolto;
b) accertare se i predetti lavori sono stati svolti a regola d'arte e verificare la presenza dei soli eventuali vizi espressamente e precisamente lamentati dal committente;
c) in caso di accertata presenza di vizi, descrivere analiticamente gli stessi indicando le opere necessarie per la loro eliminazione specificando modalità e tempi di attuazione, nonché i loro costi;
d) quantificare il costo di tutti i lavori che si accertino essere stati eseguiti utilizzando il prezzario dei lavori edilizi della
Regione Campania attualmente vigente;
e) verificare la contabilità dei lavori e stimare le eventuali debenze all'esito dei conteggi elaborati. Quest'ultimo quesito, su istanza della è stato Pt_1 riformulato dall'adito giudicante, il quale ha così richiesto al perito “di effettuare il calcolo secondo il prezzario vigente all'epoca dei lavori se non fossero presenti pattuizioni di diverso tenore”.
3.4 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del
2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa;
dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito.
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti.
P a g . 10 | 20 La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496).
3.5 Ciò chiarito, il Tribunale ritiene di dover integralmente aderire alle conclusioni rassegnate dal
CTU, ing. nell'elaborato peritale versato in atti, il quale, logico, coerente e corretto dal Per_3 punto di vista tecnico ed esaustivo nei riscontri resi alle osservazioni metodologiche prospettate dai
CTP, non può che essere condiviso e fatto proprio da questo giudicante, ad esclusione delle valutazioni di carattere giuridico impropriamente operate dal consulente in ordine all'inclusione – ai fini della determinazione del valore complessivo dell'immobile – dei costi sostenuti per le opere propedeutiche e di cantierizzazione.
Indubbia la correttezza tecnica della quantificazione economica effettuata dall'ausiliario sul punto, deve osservarsi, invero, che alla determinazione del valore complessivo dell'immobile appaltato pari ad euro 1.185.710,38 (importo al lordo dei costi di riparazione dei vizi riscontrati e delle relative spese tecniche) ha concorso, tuttavia, anche il computo dei costi connessi alle opere di cantierizzazione. Tale inclusione risulta in contrasto con la clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di appalto, che ne prevede espressamente la “comprensione” e “compensazione” (cfr. pag.
6 del contratto).
Ne consegue che, al valore attribuito all'immobile dall'Ausiliario come sopra indicato occorre detrarre la somma quantificata a titolo di opere propedeutiche e di cantierizzazione, pari ad euro
73.810,74 (cfr. computo consuntivo all. all'appendice D1 dell'elaborato peritale nonché tabella di cui a pag. 24), per un totale di euro 1.111.899,64, IVA esclusa (= 1.185.710,38 - 73.810,74).
2.6 Appurato nei termini che precedono il valore complessivo dell'opera, la bontà di simili risultanze non potrebbe essere messa in discussione (come, invece sostenuto dalla difesa di parte opposta) dalla circostanza che le misurazioni quantitative espletate dall'Ausiliario siano state condotte avendo riguardo unicamente ai computi metrici estimativi messi a disposizione dalla ditta appaltatrice.
Trattasi di una evenienza, invero, non solo indimostrata ma anche smentita dai 13 verbali di accesso e dai chiarimenti offerti dal perito, il quale dopo aver dato atto della “totale assenza nei fascicoli di causa degli atti della Direzione Lavori (giornale dei lavori, stati di avanzamento e relativa computazione, verbali di concordamento dei Nuovi Prezzi, etc.)” (cfr. pag. 5 elaborato peritale), ha precisato che “gli unici elaborati ritrovati sono stati il grafico del permesso a costruire e successiva variante (per entrambe è presente la tavola architettonica unica) e gli elaborati strutturale depositati
P a g . 11 | 20 al G.C.” (cfr. paga. 5 elaborato cit.). Conseguentemente, solo in relazione a quelle lavorazioni per le quali “non è stato possibile riscontrare le quantità sui luoghi (es. opere di demolizione, massetti sotto
i pavimenti, ferri di armature nelle strutture in c.a, etc.)” il CTU “si è dovuto riferire alle quantità riportate nel computo metrico estimativo redatto dalla ditta esecutrice riscontrando le dette quantità con i grafici di progetto depositati al Comune e/o al Genio Civile” (cfr. pag. 15 elaborato cit.); per tutte le altre lavorazioni, invece, si è fatto riferimento agli esiti dei sopralluoghi effettuati ed i riscontri con i CTP.
È evidente, quindi, che il perito, lungi dall'aver recepito acriticamente le allegazioni e i documenti prodotti dall'impresa appaltatrice, ha proceduto a un'autonoma attività di accertamento tecnico, fondando le proprie valutazioni sull'esame integrato dei predetti documenti.
3.7 Considerazioni similari possono essere svolte con riferimento all'impiego, da parte del
Consulente, ai fini della verifica della contabilità - censurato dall'opponente - dei computi metrici estimativi presentati dalla atteso che l'utilizzazione degli stessi come Controparte_1 parametro di riferimento, unitamente e in aggiunta alle tariffe vigenti all'epoca delle pattuizioni e delle lavorazioni e all'elenco prezzi di appalto, è stato oggetto di contraddittorio tra le parti e sottoposto ad attenta verifica nel corso delle operazioni peritali (cfr. pp 5 e ss. elaborato cit. e verbale di accesso dal n. 5 e ss.).
4. Passando adesso alla disamina dei vizi dell'opera contestati dall'opponente ed oggetto della spiegata domanda riconvenzionale, si evidenzia che l'impresa appaltatrice ha tempestivamente eccepito la tardività della denuncia;
eccezione, come noto, non rilevabile di ufficio e che deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 167 del c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione
(cfr., ex plurimus, Cassazione n. 14569 del 24.5.2024).
4.1 In via assolutamente preliminare, in applicazione del principio iura novit curia, spetta al giudice la corretta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio e la conseguente individuazione della normativa applicabile, indipendentemente dalla qualificazione operata dalle parti.
Nel caso di specie, pur essendo l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi stata invocata da parte opposta ai sensi dell'art. 1495 c.c., deve ritenersi correttamente applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 1667, c.c., attesa la natura di contratto d'appalto del rapporto intercorso tra le parti.
4.2 Ciò posto, è noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo sia tecnico che giuridico.
Infatti, mentre la verifica consiste nell'ispezione materiale dell'opera, mediante un'operazione eminentemente tecnica, volta all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata, il
P a g . 12 | 20 collaudo è, invece, la dichiarazione di scienza, coeva o successiva alla verifica stessa, con cui si attesta che l'opera è stata eseguita (o meno) a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali. Diversa, poi, sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione dell'opera eseguita.
In questo senso, dall'accettazione discende: 1) l'insorgere del diritto al corrispettivo;
2) il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte, con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente;
3) la liberazione dell'appaltatore dalla responsabilità per le difformità e i vizi palesi, conosciuti o conoscibili.
È noto, altresì, che il Direttore dei lavori, nominato dal solo committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e che le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico.
Va da sé, allora, che, mentre nelle attività di verifica e collaudo l'attività prestata dal Direttore dei lavori deve ritenersi posta in essere, a tutti gli effetti, in nome e per conto del committente che lo ha incaricato, invece, per quanto attiene all'accettazione dell'opera, questa gli è generalmente preclusa, ciò perché, l'accettazione in quanto espressione di volontà negoziale, è attività giuridica riservata alla sola parte committente. In senso analogo si è pronunciata la Suprema Corte, con riguardo all'atto di denuncia dei vizi dell'opera appaltata, ritenendo, in particolare, che la legittimazione alla denuncia spetti esclusivamente al committente, quale controparte contrattuale dell'appaltatore e che, pertanto, in assenza di apposita procura, debba escludersi la validità, ai fini di cui all'art. 1667 c.c., di una denuncia effettuata dal Direttore dei lavori (Cass., sent. n. 11854/2000).
Alla luce di tanto, non può certo dirsi che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, in quanto emesso dal Direttore dei lavori, integri un'ipotesi di accettazione dell'opera da parte del committente, necessitando, evidentemente, un quid pluris per la sua configurabilità.
L'accettazione è, infatti, un atto negoziale cd. “a forma libera”, che, in quanto tale, contiene una dichiarazione - quella di gradimento dell'opera - che può essere resa, oltre che in modo espresso, anche tacitamente. L'art.1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita, indica alcuni dei fatti e dei comportamenti dai quali il giudice può desumerne l'esistenza.
In particolare, al quarto comma, la norma tipizza un'ipotesi di accettazione che ha come presupposto la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione dell'opera senza riserve, da parte di quest'ultimo, prevedendo tra l'altro che l'accettazione possa intendersi come resa dal committente medesimo anche laddove non si sia previamente proceduto a una verifica.
In base ai principi generali, quindi, può discorrersi di accettazione tacita, allorquando “il committente
o un suo rappresentante autorizzato, compia un atto incompatibile con la volontà di rifiutare l'opera.
P a g . 13 | 20 Sicché essa si sostanzia nei comportamenti concludenti, che - presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente - dimostrino in modo inequivocabile il gradimento del committente rispetto all'opera realizzata” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/07/2025, n. 18409).
4.3 Ciò è quanto concretizzatosi nel caso di specie.
Devono, infatti tenersi in debito conto le seguenti circostanze: a) in data 18.02.2014, la Pt_1 depositò, giusto prot. 2014-0002901, all'Ufficio competente del Comune di Brusciano la
“dichiarazione di fine lavori”, dichiarando che “in data 30.01.2014 tutti lavori di cui al P.d.C. n.21 del 30.07.2010 relativi alla realizzazione dell'edificio di cui sopra sono terminati e allegando il certificato di Collaudo finale redatto dal direttore dei lavori (documento, sottoscritto dalla stessa committente); b) in data 05.12.2014, parte opponente avanzò, giusto prot. 2014-0021481, all'ufficio tecnico comunale di Brusciano, “richiesta certificato di agibilità destinazione d'uso” (producendo, tra altro, in quella sede: copia ultimazione lavori, relazione tecnica;
certificato di idoneità statica;
dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente e dal tecnico, di conformità dell'opere rispetto al progetto approvato;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
certificati di conformità degli impianti alla Legge 37/08; visura catastale del locale con piantina allegata;
ricevuta pagamento diritti di segreteria pari ad € 51,00 al ritiro del certificato;
comunicazione di conclusione del procedimento all' per immissione a fogna comunale); c) pochi giorni dopo alla presentazione della CP_3 suddetta istanza (08.12.2014) si è celebrata l'inaugurazione della struttura, come attestato da titoli giornali locali e dalla pagina Facebook ad essa dedicata;
d) il lungo silenzio serbato dalla committente dopo la consegna dell'opera e sino alla costituzione in mora (avvenuta il 19.07.2017), da cui, tra l'altro, ha avuto origine la determinazione a conferire l'incarico ad un consulente di fiducia e la successiva iniziativa ex art. 696 bis c.p.c. al fine di stabile l'esatto valore dell'opera, in uno con l'acquiescenza manifestata rispetto alle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori (non rinvenendosi in atti alcuna doverosa manifestazione di dissenso o di lagnanza in ordine alla sussistenza dei vizi, in tesi, lamentati), consente di escludere con ragionevole certezza che alla consegna dell'opera sia seguita una accettazione con riserva rispetto al pieno gradimento della stessa.
Né siffatte conclusioni potrebbero essere smentite dall'invocato “verbale di visita in cantiere”, datato
08.08.2014 (cfr. all. 7 fascicolo di parte opponente), giacché dalla disamina di siffatto documento emerge semplicemente l'elencazione delle finiture da “completarsi” e non anche dei vizi in tesi riscontrati, con l'impegno dell'appaltatore a portare a termine i lavori entro il 30.09.2014; lavori la cui ultimazione, peraltro, non è mai stata oggetto di contestazione, se non con riguardo al momento
P a g . 14 | 20 in cui essa sarebbe avvenuta, individuato – secondo la prospettazione della – al più tardi nel Pt_1 mese di aprile 2015 e di cui si discorrerà in seguito.
Orbene, è evidente che quanto sopra elencato, congiuntamente considerato, debba qualificarsi alla stregua di facta concludentia, integrante, a tutti gli effetti, l'accettazione tacita dell'opera.
4.4. Il rilievo che precede consente, a questo punto, di introdurre ed esplicitare il dettato dell'art. 1667
c.c. disciplinante la garanzia per vizi dell'opera.
In base al comma 1, secondo periodo, dell'art. 1667 c.c., la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Tale norma si riferisce evidentemente ai vizi palesi o apparenti, che devono essere riscontrati al momento della verifica o dell'accettazione, sicché, una volta che sia avvenuta l'accettazione nonostante il riconoscimento o la riconoscibilità dei vizi, la garanzia non è dovuta. A contrario, pertanto, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore.
Per converso l'art. 1667, co. 2, primo periodo, c.c., nel prevedere che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che siano scoperti in epoca successiva. Dunque, “l'obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera appaltata presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1177 del
14/04/1972), prima della scoperta”. (da ultimo cfr. Cass. Civ. n. 18409/2025). In altri termini, se all'accettazione dell'opera segua la scoperta dei vizi, essi devono essere denunciati dal committente,
a pena di decadenza, nei sessanta giorni dalla scoperta.
4.5 Acclarata, come anzidetto, l'intervenuta accettazione, in forza di tali principi e del discrimen con essi segnato, occorre previamente procedere alla qualificazione di dei vizi lamentati.
In via preliminare, va rilevato che dall'analisi dei vizi dedotti dall'opponente emerge una differenza tra le contestazioni tecniche oggetto di accertamento nell'ambito dell'AT, fondata sull'elaborato a firma dell'Arch. e quelle attualmente formulate con l'atto introduttivo del presente Persona_2 giudizio, basate sulla successiva perizia tecnica di parte redatta dall'ing. In Persona_4 particolare, i vizi denunciati con l'atto di opposizione non si sovrappongono integralmente a quelli oggetto di verifica in sede di AT, rinvenendosene in questa sede di ulteriori, non previamente contestati né sottoposti ad accertamento tecnico in contraddittorio. Ad ogni modo, in entrambi i casi,
l'elevata caratterizzazione tecnica dei vizi rappresentati in siffatti documenti, in uno con la difficile rinvenibilità all'esterno degli stessi, consente a questo giudice di qualificarli come vizi occulti.
P a g . 15 | 20 4.6 Da quanto detto consegue l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 1667 co. 2 c.c., il quale subordina la responsabilità per i vizi dell'opera non riconoscibili al momento della consegna e dell'accettazione (e scoperti solo successivamente) alla tempestiva denuncia degli stessi entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scoperta, da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi. In particolare è stato chiarito che “Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia ex lege” (Cass. n. 6774/20021); con la precisazione che “Dal semplice riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non può farsi automaticamente derivante
l'assunzione dell'obbligo ad emendare l'opera, occorrendo, invece, al riguardo, una specifica prova, distinta da quella relativa al riconoscimento, idonea soltanto ad esonerare il committente dall'onere della denuncia” (Cass. n. 15283/2005).
4.7 Tanto chiarito, merita accoglimento l'eccezione di decadenza promossa da parte opposta limitatamente ai soli vizi denunciati per la prima volta con l'atto introduttivo del presente giudizio, non avendo, per questi, la committente, fornito la prova della tempestiva denuncia.
Avendo ella, infatti, dichiarato nel libello introduttivo che i vizi ivi denunciati erano stati rinvenuti dall'Ing. tramite plurimi sopralluoghi (cfr. p. 16-17 atto di opposizione) è evidente che la Per_4 abbia avuto contezza dei medesimi per il tramite delle operazioni peritali e certamente a Pt_1 perizia ultimata. Ora, posto che l'elaborato del consulente di fiducia risulta datato 05.04.2019 e che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo è avvenuta il 20.12.2019, la mancanza di prova di una denuncia medio tempore altrimenti effettuata, consente di dichiarare decorso il termine decadenziale prescritto.
4.8 Quanto, invece, ai vizi fatti valere in sede di ricorso per AT e sottoposti - questi soltanto - a verifica del CTU (cfr. quesito n. 3), il Tribunale rileva la non necessarietà della tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1667 co. 2, seconda parte c.c., a norma del quale “la denunzia non è necessaria se
l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi”.
Invero, secondo consolidato insegnamento dei giudici di legittimità “in tema di appalto, il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi e delle difformità dell'opera, agli effetti dell'art.
1667, secondo comma, c.c., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti”, essendo sufficiente, affinché l'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi
P a g . 16 | 20 rinunciata e preclusa, che l'appaltatore abbia tenuto un atteggiamento complessivo incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza. A tal fine, il giudice di merito può correttamente prendere in considerazione anche il contenuto degli atti di parte e in generale degli scritti difensivi, costituenti validi indizi liberamente valutabili e idonei a fondare il proprio convincimento, con la precisazione che la valutazione in concreto della idoneità dei comportamenti tenuti dall'appaltatore a concretare il riconoscimento tacito dei vizi costituisce espressione di un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Sent. 05.02.2013, n. 2733).
Orbene, giova evidenziare che il CTU nominato in sede di AT, muovendo dal totale dei costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione dell'opera, pari ad euro 1.185.710,38 (Iva esclusa, ed includendovi erroneamente, come detto, anche i costi di cantierizzazione) e sul presupposto di un corrispettivo versato pari ad euro 878.181,86 (iva esclusa) nonché di una quantificazione dei vizi riscontri pari a euro 6.530,00 e di spese tecniche per euro 800,00, è giunto a stimare una debenza in favore della pari ad euro € 300.198,52, IVA esclusa. Controparte_1
A sua volta, quest'ultima, partendo da tale dato maggiorato dell'IVA al 10% (euro 300.198,52 + 10%
IVA = 330.218,372) e considerata la fattura n. 10/2017 pari ad euro 318.559,87 (IVA inclusa, notificata con costituzione in mora della committente già prima del ricorso per AT), ha provveduto ad emettere una nuova fattura, la n. 11/2018 per euro 11.658,50 (IVA inclusa), a titolo di corrispettivo residuo ancora dovuto, costituente esattamente la differenza tra la debenza stimata dal CTU, ma maggiorata di IVA al 10% (euro 330.218,372), e la somma di euro 318.559,87 di cui alla precedente fattura n. 10/2017 (330.218,372 – 318.559,87 = 11.658,50), evidentemente in tal modo riconoscendo il vizio computato dallo stesso CTU ai fine della determinazione del credito residuo. E sono esattamente queste le fatture azionate in via monitoria ed ingiunte con l'opposto decreto.
Tanto è sufficiente per considerare rinunciata l'eccezione di decadenza dalla garanzia limitatamente ai vizi accertati dal CTU in sede di AT.
4.9 Ciò chiarito, il Tribunale, in adesione alle risultanze peritali, fa propria la quantificazione dei vizi operata dal CTU nel contradditorio tra le parti, in quanto frutto di un'analisi tecnica coerente, documentata e metodologicamente corretta e, pertanto, dichiara che gli oneri di riparazione dei vizi riscontrati devono essere conteggiati per un valore di euro 6.530,00, mentre le spese tecniche per un importo di euro 800,00.
4.10 Così valutati i vizi dell'opera, al fine di addivenire alla determinazione del valore finale dell'immobile, occorre procedere allo scomputo degli importi da ultimo citati dal valore dell'opera innanzi quantificato (al netto, cioè, dei costi di cantierizzazione, pari ad euro 1.111.899,64 IVA esclusa), per un totale di euro 1.104.569,64, IVA esclusa (euro 1.111.899,64 – euro 6.530,00 – euro
800,00 =1.104.569,64).
P a g . 17 | 20 5. Proseguendo, adesso, con la disamina dei motivi di opposizione, può procedersi al vaglio delle eccezioni inerenti al quantum debeatur.
Come anticipato, infatti, la asserisce dapprima di aver pagato un corrispettivo pari ad euro Pt_1
956.000,00 a mezzo assegni (di poi rettificando la suddetta somma nel corpo della comparsa conclusione in euro 966.000,00) ed euro 195.000,00 corrisposti in più soluzioni tramite denaro contante;
di contro la asserisce di aver ricevuto solo il pagamento di euro Controparte_1
878.181,86 (corrispondente sempre alle n. 27 fatture emesse, per un totale di euro 966.000,00 IVA inclusa) versati a mezzo assegno e che alcuna somma sia stata corrisposta in contanti (cfr. pag. 2 memoria ex art. 183 co. 6 III termine).
5.1 Il pagamento delle n. 27 fatture per un totale di 966.000,00 IVA inclusa, oltre che ad essere pacificamente riconosciuto dall'appaltatore, trova pieno conforto nella documentazione prodotta dalle parti (n. 36 assegni a firma della stessa e n. 5 assegni emessi da , Pt_1 Persona_1 nella qualità di coniuge).
Rispetto, invece, all'assunto pagamento di euro 195.000,00 tramite denaro contante (versato, in tesi, in più soluzioni), occorre rilevare che la non ha fornito alcuna prova di tale esborso, né Pt_1 attraverso deposito di idonea quietanza né mediante altri documenti equipollenti. Del resto, anche in occasione del giuramento decisorio reso dal questi ha negato di aver ricevuto la Controparte_2 corresponsione di tali somme.
A tal proposito, si vuole evidenziare che dal tenore delle circostanze deferite a giuramento al
, complessivamente considerate, emerge che sono tutte improntate a provocare una CP_1 confessione sul pagamento in contanti, sicché la circostanza evidenziata dalla difesa della committente in ordine alla risposta negativa resa al quesito n. 1 (ove è incluso il riferimento al pagamento a mezzo assegni insieme a quello in contanti;
cfr. verbale di udienza del 24.01.2023), non
è certamente idonea a scalfire la valenza probatoria del giuramento stesso, né a comprometterne la coerenza con il compendio documentale acquisito agli atti.
Pertanto, compiute le necessitate operazioni di calcolo e, quindi, sottratto al valore dell'opera (pari ad euro 1.104.569,64 IVA esclusa) l'importo già corrisposto a titolo di prezzo pari ad euro 878.181,86
(n. 27 fatture, per un totale di euro 966.000,00 IVA inclusa già versati) si addiviene ad un credito residuo pari ad euro 226.388,78 oltre IVA (euro 249.022,158 con IVA).
6. Ancora, la committente deduce la violazione, da parte della del termine Controparte_1 contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori, individuato – ai sensi dell'art. 11 del contratto
– in 900 giorni solari consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione, successivamente prorogato per accordo tra le parti al 30.09.2014. Secondo la tesi dell'opponente, tale termine non sarebbe stato rispettato, essendo l'opera stata consegnata solo in data 23.04.2015, con un ritardo di 141 giorni
P a g . 18 | 20 lavorativi rispetto alla nuova scadenza convenzionale e invoca, così, la comminazione della penale prevista dall'art. 13 pari a 200 euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
La pretesa è infondata, avendo l'impresa edile, per un verso, documentato che in data 18.02.2014, la presentò all'Ufficio comunale competente la “dichiarazione di fine lavori”, comprensiva di Pt_1 certificato di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavori;
per altro verso, provato che, in data
05.12.2014, la committente avanzò, all'ufficio tecnico comunale “richiesta certificato di agibilità e destinazione d'uso” e che di lì a pochi giorni (08.12.2014) ebbe luogo l'inaugurazione della struttura.
Ora, se è vero che il prodotto “verbale di visita in cantiere” (datato 08.08.2014, contenete l'illustrazione delle lavorazioni da completarsi entro il 30.09.2014) non consente di affermare che alla data della dichiarazione di fine lavori (18.02.2014) tutte le finiture fossero già stata ultimate, né vi è prova che il pattuito termine del 30.09.2014 sia stato osservato, è pur vero che non ricorre in atti alcun elemento da cui poter desumere che i lavori siano stato ultimati in data 23.04.2015, come sostenuto da parte opponente.
Al contrario, va rilevato che l'istanza per il rilascio del certificato di agibilità risulta presentata in data
05.12.2014, corredata da tutta la documentazione tecnica necessaria, e che l'inaugurazione dell'immobile ha avuto luogo appena tre giorni dopo: circostanze queste che depongono per una conclusione dei lavori già intervenuta – evidentemente – in epoca anteriore.
7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il Tribunale, rilevato che l'importo ingiunto con l'opposto decreto è superiore al quantum ancora dovuto alla e in questa sede Controparte_1 accertato, revoca il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condanna al pagamento Parte_1 di euro 226.388,78 oltre IVA ed interessi legali dalla data di messa in mora (19.07.2017) sino al soddisfo.
Di contro, l'infondatezza delle ragioni di credito fatte valere con la domanda riconvenzionale avanzata dalla committente, ne determina il rigetto.
8. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
9. Quanto al governo delle spese di lite, la prevalente soccombenza di parte opponente, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione nonché dell'integrale rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa esperita, giustifica la condanna di al pagamento delle Parte_1 spese del presente grado del giudizio in favore dell'opposta, che si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 37/2018, per lo scaglione di valore
(tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) individuato in base al criterio del decisum (art. 5, comma 1 cit.
D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi per la sola fase istruttoria in considerazione della attività di tale natura in concreto svolta, e secondo i parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi per le residue fasi.
P a g . 19 | 20 9.1. Ritiene, invece, il Tribunale che la rideterminazione della somma portata dal decreto ingiuntivo giustifichi la compensazione delle spese di lite della fase monitoria nella misura della metà. La residua metà deve essere posta a carico dell'opponente e viene liquidata come in dispositivo in base agli stessi criteri poc'anzi illustrati ma in applicazione del D.M. ratione temporis applicabile al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo.
9.2 Rimangono, infine, definitivamente a carico dell'opponente le spese di AT.
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8705 R.G.A.C. dell'anno 2019, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2445/2019 emesso dal Tribunale di Nola il 29.10.2019. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro Controparte_1
226.388,78 oltre IVA ed interessi legali dalla costituzione in mora del 19.07.2017 sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale esperita dall'opponente;
- condanna a rifondere in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in 11.268,00 (di cui euro
2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese della fase monitoria nella misura della metà e condanna a Parte_1 rifondere in favore della in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1 residua metà liquidata in euro 317,00 per esborsi, ed euro 1.067,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- si pongono definitivamente a carico di le spese della procedura ex art. 696 bis c.p.c. Parte_1
Nola, 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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