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Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2023, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 22138-2015, proposto da: ACCOR PARTECIPAZIONI ITALIA s.r.I., cf. 00802800151, in pe-s egale rg p p! u5•nt-nnte p,t plottivzmente clomiciliato in Roma, alla Maggio n. 43, presso lo studio degli avv. Paolo Puri e Alberto Mula, è rappresentata e difesa - R l Co CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Diretto:e elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, orec l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controrict»' Avverso la sentenza n. 1841/38/2015 della Commissione tributaria re j .., della Lombardia, depositata il 5.05.2015; udita la relazione della causa svolta dal ONgliere dott. Francesco Fci nell'udienza pubblica del 26 ottobre 2022;. RGN 22138/2015 ONgheT est. IC Civile Sent. Sez. 5 Num. 3895 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: FEDERICI FRANCESCO Data pubblicazione: 09/02/2023 sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del SosUtutc Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto de ricorso, nonché delle parti, che hanno insistito nelle rispettive difese, FATTI DI CAUSA Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che alla ACCICI) Partecipazioni Italia s.r.l. fu notificata la cartella erariale, relativa a Len d'imposta 2007, con cui fu richiesto il pagamento di C 531.094,30, e tito:o di eccedenze Ires disconosciute e di sanzioni. La cartella era stata erness. ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La ricorrente propose ricorso dinanzi alla Commissione tr provinciale di Milano, che con sentenza n. 237/15/2012 rilevò che la pw, non aveva contestato le motivazioni con cui l'Agenzia delle entrate aveva respinto l'istanza di autotutela e che tale circostanza evider l'acquiescenza della contribuente alle ragioni dell'ufficio, che il coi q riteneva valide. Il giudice di primo grado affermò che la Società «doveva, nei presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso nella dichiarazione originaria...». Nel dispositivo accolse il rico L'Amministrazione finanziaria, che riteneva il dispositivo frutto di un materiale a fronte della motivazione della pronuncia, propose istanza correzione materiale ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. Con orcinanz,-: 1243/15/14 la medesima commissione territoriale accolse rettificando il dispositivo da "accoglie" a "rigetta" il ricorso introduttivo re società. Avverso tale ordinanza la contribuente adì la Commissione regionie della Lombardia, che con sentenza n. 1841/28/2015 rigettò l'impugn2L:jo , Il giudice regionale, dopo aver evidenziato che la sentenza definitiva e che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate nel termine ordinario, decorrente dal giorno cela notifica dell'ordinanza di correzione, solo quando la correzione medesinm abbia determinato un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto '- decisione, ha ritenuto che nel caso di specie il dispositivo corretto rientra - 3 nell'errore emendabile, essendo palese la divergenza rispetti -.) motivazione della sentenza. Ha rilevato che in ogni caso l'appe io ere RGN 22138/2015 ON re est. IC inammissibile, perché tardivo rispetto alla comunicazione dell'ordinanza ci correzione. La società ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate can controricorso. All'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2022, dopo la discussione, la Procura generale e le parti hanno precisato le proprie conclusioni. La caeee è stata riservata e decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e faka applicazione dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., in relazione atert 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al dichiarato decorso de termine lungo, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., per la proposizione gravame;
con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applic;
, -,ú_ , degli artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, emrr comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla tardività dei gravai considerazione della comunicazione dell'ordinanza e della conseguente applicazione del termine breve. In considerazione della ragione più liquida è prioritario l'esame de, secondo motivo. A tal fine risulta incontestato che l'ordinanza di correzione fu erness .: 21 febbraio 2014 e comunicata, ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. pn -: civ., il 14 marzo 2014; l'appello fu notificato il 23 settembre 2014. L'art. 121 cit. prescrive che «l'ordinanza di correzione delle sente: e: notificata alle parti a cura del cancelliere». Questa Corte ha affermato che l'ultimo comma dell'art. 288 C3C secondo il quale le sentenze possono essere impugnate reIativament alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e notificata, a cura del cancelliere ex art. 121 cit., l'ordinanza di correzi( -me. dev'essere messo in relazione con l'art. 327 cod. proc. civ., in virtù de indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazone la revocazione possono essere proposti nel termine lungo dalla pubblicaziom:, della sentenza;
pertanto è ammissibile, rispetto alle parti cceec RGN 22138/2015 ONgli e est. IC _ l'impugnazione proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza e: correzione non notificata. Ha inoltre affermato che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedem.lc: . evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia ta: da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisft-)rie-, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura cot-reEt,. , ..-: non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza cne sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del docurnenten cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. Ancora più puntualmente, per quanto qui di interesse, si è rilevato che r2r-t:. 288 cod. proc. civ., secondo il quale le sentenze possono essere impL;
gn:_ ,it ,i,. relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione., dev'essere messo in relazione con l'art. 325 cod. proc. civ., con conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cance:here applicandosi il termine lungo ove ia cancelleria non abbia effettust.G notifica (Cass., 20 novembre 2017, n. 27509; 10 aprile 2018, n. 8863: 12 maggio 2022, n. 15166; cfr. inoltre 20 ottobre 2014, n. 22185). D'altronde anche la sola lettura dell'art 121 disp. att. cod. proc. Civ, non crea equivoci, considerato che la notifica delle ordinanze di correzor -,n dell'errore materiale è eseguita a cura della cancelleria e non della parte. Poiché è pacifico che nel caso di specie la notifica dell'ordinanza ci correzione è avvenuta il 14 marzo 2014, l'impugnazione notificata ' settembre 2014 era inammissibile, eccezione che avrebbe potuto essere sollevata anche d'ufficio. È infondato dunque il secondo motivo, così come infondato ris Ita primo. RGN 22138/2015 ON1kere est. IC Il ricorso va dunque rigettato. All'esito del giudizio seg soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore cleL'i controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ne misura di C 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorreni dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura p er quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo eicct 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2022 Il ONgliere est.
con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applic;
, -,ú_ , degli artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, emrr comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla tardività dei gravai considerazione della comunicazione dell'ordinanza e della conseguente applicazione del termine breve. In considerazione della ragione più liquida è prioritario l'esame de, secondo motivo. A tal fine risulta incontestato che l'ordinanza di correzione fu erness .: 21 febbraio 2014 e comunicata, ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. pn -: civ., il 14 marzo 2014; l'appello fu notificato il 23 settembre 2014. L'art. 121 cit. prescrive che «l'ordinanza di correzione delle sente: e: notificata alle parti a cura del cancelliere». Questa Corte ha affermato che l'ultimo comma dell'art. 288 C3C secondo il quale le sentenze possono essere impugnate reIativament alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e notificata, a cura del cancelliere ex art. 121 cit., l'ordinanza di correzi( -me. dev'essere messo in relazione con l'art. 327 cod. proc. civ., in virtù de indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazone la revocazione possono essere proposti nel termine lungo dalla pubblicaziom:, della sentenza;
pertanto è ammissibile, rispetto alle parti cceec RGN 22138/2015 ONgli e est. IC _ l'impugnazione proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza e: correzione non notificata. Ha inoltre affermato che il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedem.lc: . evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia ta: da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisft-)rie-, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura cot-reEt,. , ..-: non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza cne sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del docurnenten cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. Ancora più puntualmente, per quanto qui di interesse, si è rilevato che r2r-t:. 288 cod. proc. civ., secondo il quale le sentenze possono essere impL;
gn:_ ,it ,i,. relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione., dev'essere messo in relazione con l'art. 325 cod. proc. civ., con conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cance:here applicandosi il termine lungo ove ia cancelleria non abbia effettust.G notifica (Cass., 20 novembre 2017, n. 27509; 10 aprile 2018, n. 8863: 12 maggio 2022, n. 15166; cfr. inoltre 20 ottobre 2014, n. 22185). D'altronde anche la sola lettura dell'art 121 disp. att. cod. proc. Civ, non crea equivoci, considerato che la notifica delle ordinanze di correzor -,n dell'errore materiale è eseguita a cura della cancelleria e non della parte. Poiché è pacifico che nel caso di specie la notifica dell'ordinanza ci correzione è avvenuta il 14 marzo 2014, l'impugnazione notificata ' settembre 2014 era inammissibile, eccezione che avrebbe potuto essere sollevata anche d'ufficio. È infondato dunque il secondo motivo, così come infondato ris Ita primo. RGN 22138/2015 ON1kere est. IC Il ricorso va dunque rigettato. All'esito del giudizio seg soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore cleL'i controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano ne misura di C 7.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorreni dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura p er quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo eicct 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2022 Il ONgliere est.