Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2863/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MORATTO VALERIO e dell'avv. MORATTO AGNESE
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'avv. IOVINE FRANCESCA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
Premettendo il matrimonio contratto a Pistoia in data 27.6.2012 con il SInor
la nascita dei figli il 3.8.2017 e il CP_2 Per_1 Per_2
21.3.2019, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale e allegando le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, con ricorso depositato in data 2.12.2024
e poi ritualmente notificato la SInora evocava in CP_1 CP_2 per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. La ricorrente
[...] concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - in via preliminare, con provvedimento inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473 bis 15
c.p.c., assegnare la casa familiare, posta in MA Marina (LI), via Località Le
Sprizze n. 15, completa di tutti i suoi mobili ed arredi, alla SI.ra che vi CP_1 abiterà con i figli minori e e per l'effetto, ordinare al SI. Per_1 Per_2 CP_2 il rilascio immediato di detto immobile;
- disporre l'affidamento condiviso dei
[...] minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella suindicata residenza;
1
la seconda settimana dal mercoledì dopo scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento dei figli a scuola;
la terza settimana il martedì dall'uscita di scuola sino alla sera prima di cena, oltre il venerdì dopo scuola sino alla domenica sera prima di cena;
la quarta settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì con accompagnamento dei bambini a scuola.
- I figli minori trascorreranno il loro compleanno congiuntamente con entrambi i genitori che ne concorderanno le modalità di festeggiamento, compreso, eventualmente, il festeggiamento in un giorno diverso, con la precisazione che, in ogni caso, la festa sarà unica e verrà organizzata di comune accordo. In ogni caso il giorno effettivo del loro compleanno, i bambini lo trascorreranno con entrambi i genitori (a pranzo con uno e a cena con l'altro, a seconda della turnazione del diritto di visita prevista per quel giorno).
- Durante le festività natalizie, i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
trascorreranno, altresì, le festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come le altre festività e i ponti scolastici.
- Per quanto riguarda le ferie estive ed invernali, le parti convengono che i minori trascorreranno un totale di quattro settimane all'anno con ciascun genitore, delle quali al massimo tre consecutive. I predetti periodi dovranno essere concordati dai genitori con un preavviso scritto (e-mail, sms, whatsapp), di almeno 30 giorni, al quale l'altro coniuge dovrà dare risposta sempre per iscritto, nei successivi 5 giorni, motivando l'eventuale diniego. La mancata risposta entro detto termine equivarrà ad assenso.
Nella scelta dei periodi, i genitori dovranno comunque tener conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini.
- Il tutto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti.
- Disporre a carico del SI. un contributo per il mantenimento CP_2 ordinario dei figli minori in favore della SI.ra di Euro 300,00 mensili CP_1 ciascuno e, così, della complessiva somma mensile di Euro 600,00, rivalutabile annualmente in base gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (Iban CP_1
[...]) oltre il 60% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del CNF che si intendono qui integralmente richiamate;
- disporre a carico del SI. e a favore della moglie un assegno di mantenimento mensile CP_2 di Euro 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (Iban [...]); CP_1
- in via definitiva […]:- assegnare la casa familiare posta in MA Marina (LI), via
Località Le Sprizze n. 15, alla SI.ra che vi abiterà con i figli minori CP_1
e ; Per_1 Per_2
2 - disporre l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza suindicata della madre, stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- la prima settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino alla sera prima di cena, e inoltre dal venerdì sera dopo scuola sino alla domenica entro l'ora di cena;
la seconda settimana dal mercoledì dopo scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento dei figli a scuola;
la terza settimana il martedì dall'uscita di scuola sino alla sera prima di cena, oltre il venerdì dopo scuola sino alla domenica sera prima di cena;
la quarta settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì con accompagnamento dei bambini a scuola.
- I figli minori trascorreranno il loro compleanno congiuntamente con entrambi i genitori che ne concorderanno le modalità di festeggiamento, compreso, eventualmente, il festeggiamento in un giorno diverso, con la precisazione che, in ogni caso, la festa sarà unica e verrà organizzata di comune accordo. In ogni caso il giorno effettivo del loro compleanno, i bambini lo trascorreranno con entrambi i genitori (a pranzo con uno ed a cena con l'altro, a seconda della turnazione del diritto di visita prevista per quel giorno).
- Durante le festività natalizie, i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
trascorreranno, altresì, le festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, così come le altre festività e i ponti scolastici;
- Per quanto riguarda le ferie estive ed invernali, le parti convengono che i minori trascorreranno un totale di quattro settimane all'anno con ciascun genitore, delle quali al massimo tre consecutive. I predetti periodi dovranno essere concordati dai genitori con un preavviso scritto (e-mail, sms, whatsapp), di almeno 30 giorni, al quale l'altro coniuge dovrà dare risposta sempre per iscritto, nei successivi 5 giorni, motivando l'eventuale diniego. La mancata risposta entro detto termine equivarrà ad assenso.
Nella scelta dei periodi, i genitori dovranno comunque tener conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei bambini. - Il tutto salvo diverso e preventivo accordo tra le parti.
- Disporre a carico del SI. un contributo per il mantenimento CP_2 ordinario dei figli minori in favore della SI.ra di Euro 300,00 mensili CP_1 ciascuno e, così, della complessiva somma di Euro 600,00 mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (Iban CP_1
[...]) oltre il 60% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del CNF che si intendono qui integralmente richiamate;
- disporre a carico del SI. e a favore della moglie un assegno di CP_2 mantenimento mensile di euro 200,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (Iban CP_1
[...]).
3 - Disporre che l'assegno universale dei figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.”.
Si costituiva in causa il SInor il quale contestava i CP_2 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta e concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] -i coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto -la casa coniugale, posta in MA Marina loc. Le Sprizze, verrà divisa in due abitazioni assegnando la parte relativa al seminterrato, a cui verrà unito il locale soggiorno, posto al piano superiore, al SI. e la parte restante alla CP_2
SI.ra . CP_1
Le spese delle abitazioni saranno a carico degli assegnatari, percentualmente secondo la quota assegnata;
-i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_3 Per_2 genitori e la frequentazione con gli stessi verrà divisa, settimanalmente, avendo cura dei minori e restando con gli stessi in modo paritario secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé i figli tre giorni alla setti-mana e nella settimana successiva quattro giorni e così, nel prosieguo, al-ternandosi con la madre.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane all'anno, an-che consecutive, con ciascun genitore, mentre le vacanze natalizie verranno equamente divise tra i genitori e i figli trascorreranno alternativamente per ciascun anno il periodo che va dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e il periodo dal 1° gennaio al 6 con l'altro.
Le vacanze pasquali saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore, alternativamente di anno in anno.
In considerazione della modalità di visita, come sopra descritta, ogni genitore è tenuto, in via esclusiva, alle spese relative al vitto, dividendosi a metà le altre spese ordinarie previamente concordate e giustificate.
L' assegno unico o comunque dicasi qualsiasi assegno, a sostegno dei minori, erogato da enti pubblici, sarà riscosso dai genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie relative ai minori, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle scolastiche, sportive, mediche, benché previamente concordate, saranno ripartite nella misura del 50% a carico del SI.
e del 50% a carico della SI.ra . CP_2 CP_1
La ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie, nonché le modalità ed i tempi di pagamento, saranno regolati secondo le linee guida approvate dal ConSIlio Nazionale
Forense il 29.11.2017.
-il SI. attribuirà a favore della SI.ra , temporaneamente e al massimo CP_2 CP_1 fino alla fine del 2026-periodo in cui si ritiene che la SInora possa aver reperito un'attività lavorativa-, dell'attribuzione di un contributo al man-tenimento di €
4 200,00 mensili, a favore della SI.ra , somma rivaluta-bile annualmente secondo CP_1
l'indice Istat.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari”.
Trattato il procedimento cautelare richiesto dalla SInora ex art. 473 CP_1 bis 15 c.p.c. (concluso con ordinanza di rigetto dell'istanza), in esito all'udienza di comparizione del 3.4.2025 venivano resi i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e ammessa CTU contabile al fine della ricostruzione della disponibilità finanziaria di entrambi i coniugi anche alla luce delle dichiarazioni rese quanto alle locazioni, anche temporanee, degli immobili in Muggiò e all'isola d'Elba.
Conferito l'incarico al CTU, con istanza del 26.5.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, depositato in PCT sottoscritto, e chiedevano revocare l'ordinanza di ammissione della CTU contabile e fissare l'udienza relativa alla trasformazione del rito da separazione giudiziale a consensuale.
Sospese le operazioni peritali, la causa veniva dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 12.6.2025, alla quale i procuratori concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate nei preverbali e già sottoscritte dalle parti.
IL CTU dott. comunicava in PCT che le parti, nell'ambito degli accordi Per_4 transattivi hanno concordato anche l'ammontare del compenso spettantegli per l'opera svolta e pertanto e pertanto null'altro ha da pretendere e/o far liquidare dal Giudice.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse dei figli minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_2 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Pistoia di procedere
[...]
5 all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Pistoia il giorno 27.6.2012 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 49 parte 2 serie A anno 2012
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile presso la madre in MA Marina(LI), loc.
Le Sprizze,15
3) I bambini staranno con il padre tre pomeriggi nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con la madre: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico)alle ore 21.00, con cena e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 in periodo non scola-stico) alle ore 19.30 con cena;
e due pomeriggi nella settimana in cui i minori resteranno con il SI. nel fine settimana: il martedì dall'uscita di scuola(o dalle CP_2 ore 10.00 in periodo non scolastico)alle ore 21.00, con cena e il giovedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 in periodo non scolastico) alle ore 21.00 con cena, fine settimana alternati il sabato dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con cena, e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19.30.
Nel momento in cui il SI. avrà reperito un'adeguata sistemazione CP_2 abitativa, idonea ad accogliere i figli minori e Per_1 Per_2 pernotteranno presso il padre nel week end di sua spettanza e pernotteranno altresì presso il padre nei giorni di permanenza infrasettimanale già indicati, con accompagnamento dei bambini a scuola da parte del SI. nei CP_2 giorni feriali successivi. Durante i giorni di rispettiva permanenza dei minori presso di sé ciascun genitore potrà avvalersi per la gestione dei figli, in caso di necessità e salva la disponibilità dell'altro, di familiari o persone di riferimento, con costi a carico del genitore in quel momento collocatario dei minori.
Le prossime principali festività religiose e civili (8/12, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12,
1/01 e 6/01 Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25/4, 1/5, 2/6) saranno trascorse dai figli minori in modo alternato con i due genitori.
Durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
4) La casa familiare unitamente agli arredi viene assegnata alla moglie.
5) Il marito si obbliga entro 15 giorni dal deposito della sentenza a cedere gratuitamente alla moglie la proprietà del 50% della casa per civile abitazione, posta in MA Marina (LI), loc. Le Sprizze n. 15, catastalmente distinta al
Catasto Fabbricati di MA Marina (LI), al foglio 7, mappale 224, subalterno 601, cat. A/7, classe prima, consistenza vani 12, superficie catastale mq 246 al netto delle aree scoperte mq 235, rendita catastale euro 4.183,30.
Le spese notarili faranno carico, per la metà, a ciascuna delle parti.
6 6) Il SI. autorizza espressamente la SI.ra a locare a terzi la CP_2 CP_1 porzione di casa posta al piano seminterrato e, comunque, di metterla libera- mente a reddito trattenendo per sé i relativi utili, con esonero del SI. CP_2 da ogni eventuale responsabilità connessa all'esercizio di tale attività.
7) Il SI. corrisponderà entro il primo di ogni mese, a mezzo di boni- CP_2 fico bancario istantaneo, sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: CP_1
[...]) la somma complessiva di euro 500,00, da intendersi, quanto ad Euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e quanto ad euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di entrambi i figli.
Tale somma verrà aggiornata annualmente, a decorrere dal mese di gennaio
2026, in base agli indici ISTAT.
8) Le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella egual misura del 50%, da previamente concordarsi e successivamente documentare e rimborsare in ogni caso secondo le linee guida del CNF che si intendono richiamate.
9) L'assegno unico o comunque qualsiasi somma erogata dallo Stato a favore dei figli, verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
10) La SI.ra rinuncia a favore del SI. alla quota del 50% di CP_1 CP_2 proprietà dell'auto “Leon” attualmente inutilizzabile che, pertanto, diverrà di proprietà esclusiva del predetto.
11) Il SI. ha versato alla moglie a mezzo bonifico bancario sul conto CP_2 corrente a lei intestato (IBAN: [...]), entro il giorno
30.5.2025, la somma di euro 7.500,00.
12) Le spese di causa si intendono integralmente compensate tra le parti, mentre quelle di CTU faranno carico a ciascuna nella misura del 50%.
13) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto e la sua fedele esecuzione di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa.
Conseguentemente, la causa promossa davanti il Tribunale di Livorno, R.G.
683/2025, con prima udienza fissata il 4.9.2025, verrà abbandonata dalla SI.ra
, con rinuncia espressa ad ogni richiesta nella stessa formulata. CP_1
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di ConSIlio del 13.06.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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