Articolo 32 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 luglio 1952
Art. 32.
Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.
Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte di appello.
Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono
compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952