TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13531/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Filici, giusta procura alle liti in atti;
-ATTORE
contro
:
(c.f.-p.i. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Controparte_1 P.IVA_1
MA TI, IA ME, CI LA, FL NM e SI EL, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-CONVENUTA
Posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec a in data 21.10.2022, Controparte_1 Pt_1
proponeva, dinanzi a questo Tribunale, domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione
[...]
dell'illegittimità dei tassi e delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito convenuto in relazione ai contratti di conto corrente n. 415672 e n. 179353 (poi divenuto n. 300487394) stipulati con la Banca, nonché all'accertamento del credito vantato nei confronti della stessa di € 61.156,29 per il contratto n. 5672 e di € 22.731,47 per il contratto n. 7394, con conseguente condanna della Banca alla ripetizione di tale ultimo importo nei confronti del Barone.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice riscontrava diverse anomalie e nullità nei contratti bancari di conto corrente n. 5672 e n. 7394. In particolare, deduceva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché, fin dal contratto del 2002, il TAN (Tasso Nominale Annuo) e il TAE
(Tasso Effettivo Annuo) del tasso creditore risultavano praticamente identici, con ciò non evidenziando l'effetto in aumento della capitalizzazione, violando l'art. 6 della Delibera CICR e la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto.
Riferiva inoltre che, nei contratti successivi al 2015, la capitalizzazione trimestrale sarebbe nulla per la mancanza della doppia sottoscrizione (ex art. 1341 c.c.) della relativa clausola.
Ravvisava la presenza di anatocismo bancario, abrogato per legge in questo periodo (per la modifica dell'art. 120 T.U.B.) e non vi sarebbe stato, inoltre, alcun adeguamento alla normativa successiva (D.L.
Salva Banche del 2016).
Contestava, altresì, la nullità della Commissione di AS RT (CMS), in quanto pattuita solo nella sua valutazione percentuale, senza specificazione dei modi e dei tempi di applicazione e calcolo;
nonché della Commissione di Messa a Disposizione Fondi (CMDF): in quanto associata a un onere trimestrale che comporta un'applicazione superiore al limite pattuito (0,50% trimestrale); nonché della
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), in quanto pattuita e applicata contestualmente alla CMDF, e non vi sarebbe prova di una minima attività istruttoria da parte della banca che ne giustifichi l'addebito. pagina 2 di 12 Riferiva, altresì, della sussistenza di usura oggettiva nel contratto di conto corrente n. 415672, atteso che la perizia di parte avrebbe riscontrato la presenza di usura in 10 trimestri (tra il 2010 e il 2014) in cui il TEG (Tasso Effettivo Globale) avrebbe superato il tasso soglia e che, pertanto, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., nei trimestri affetti da usura nulla sarebbe dovuto alla banca a titolo di interessi.
Contestava, inoltre, l'assenza di un contratto di affidamento dall'inizio del rapporto fino al 17 luglio
2015 o comunque la sussistenza di un affidamento di fatto (nel conto n. 415672), in palese violazione dell'art. 117 TUB. Ragion per cui le rimesse dovrebbero considerarsi ripristinatorie fino a tale data;
al tasso debitore applicato andrebbe così sostituito il tasso sostitutivo (tasso BOT) previsto dal comma 7
dell'art. 117 TUB;
e che tutte le commissioni e le spese addebitate in tale periodo sarebbero nulle in quanto mai pattuite.
Rappresentava, da ultimo, che le variazioni unilaterali di condizioni contrattuali praticate dalla banca sarebbero nulle, in quanto disposte in difformità dalla normativa vigente, che richiede un giustificato motivo, deducendo altresì la variazione sia dei tassi debitori che creditori.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito, di: “[…] A) Con riferimento al rapporto di conto
corrente nr. 415672 - Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale, delle nullità
sollevate in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. ( c.f. Parte_1
- nato a [...] il [...] ed ivi residente- titolare della omonima ditta C.F._1
individuale ( p.iva , per il conto corrente nr. 15672, aperto ed acceso presso la filiale di P.IVA_2
Catania della è creditore, in linea accertativa, della somma di euro 61.156,29- Controparte_2
ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- oltre interessi legali e rivalutazione
dal dovuto al soddisfo, nei confronti della convenuta. Il predetto importo è composta da: euro CP_2
50.919,99 dovuti in linea accertativa per interessi corrisposti illegittimamente;
euro 11.140,87 per
spese e commissioni addebitate illegittimamente ai detti importi va detratta la somma di euro 904,56
come saldo delle CMS enucleate nel riconteggio, oltre interessi legali e rivalutazione;
-Accertare e pagina 3 di 12 statuire che gli importi sopra citati e di cui parte attrice è creditrice in linea accertativa derivano dalle
nullità rilevate nel rapporto oggetto di causa. In particolare si chiede al Giudice adito di voler
dichiarare la nullità, per tutti i motivi eccepiti in narrativa: -della capitalizzazione trimestrale degli
interessi (anatocismo) dall'accensione del rapporto di conto corrente così come la nullità della pratica
anatocistica per i contratti di affidamento per i motivi di cui in atti. In ogni caso, statuire l'illegittimità
della pratica anatocistica dal 01.01.14 al 01.10.16. Così come, per i motivi di cui in premessa, statuire
la nullità della pratica anatocistica dal 01.10.16 in poi perché è assente l'adeguamento scritto alla
normativa entrata in vigore il 01.10.16. Pertanto, tutti gli addebiti anatocistici dovranno essere espunti
e messi a disposizione del correntista quale suo credito accertativo attraverso la determinazione del
reale saldo del conto corrente;
- Accertare e statuire la nullità delle CMS e delle commissioni
successive;- dello jus variandi, dei costi, delle valute, delle spese, competenze e remunerazioni a
qualsiasi titolo pretese. Inoltre, accertare e dichiarare che la ha praticato usura e che CP_2 CP_1
pertanto, nei trimestri affetti da usura nulla è dovuto alla stessa in applicazione dell'art
1815,co.2,c.c.;-Statuire e dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto, eccepito e domandato che il saldo
del conto corrente non era quello che appariva alla banca ma dovrà essere rettificato tenendo conto
del credito accertativo di euro 61.156,29- ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di
giustizia- a favore del correntista. Per come statuito dal CTP in virtù delle somme accertative a credito
della parte attrice il saldo del conto da meno 41.602,94 va rettificato in più euro 19.553,35 a favore
del sig. Con diritto per il correntista di esaminare anche gli estratti conto successivi a quelli Pt_1
esaminati dal CTP per la rettifica del saldo del conto corrente;
B)Con riferimento al rapporto di conto
corrente nr. 179353 (poi divenuto 300487394) -Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato
peritale, delle nullità sollevate in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. Pt_1
( c.f. - nato a [...] il [...] ed ivi residente- titolare della omonima
[...] C.F._1
ditta individuale ( p.iva per il conto corrente nr. 179353 ( poi 300487394), oggi chiuso, P.IVA_2
acceso presso la , filiale di Catania, è creditore, in linea ripetitiva, della somma di Controparte_3
pagina 4 di 12 euro 22.731,47- ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- oltre interessi
legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nei confronti della convenuta. Il predetto importo, CP_2
per il quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta dagli addebiti illegittimi in tema di
cms e commissioni illegittimamente addebitate;
interessi anatocistici non dovuti;
variazioni dei tassi
illegittime; -Accertare e statuire che gli importi sopra citati e di cui parte attrice è creditrice in linea
ripetitiva derivano dalle nullità rilevate nel rapporto oggetto di causa. In particolare si chiede al
Giudice adito di voler dichiarare la nullità, per tutti i motivi eccepiti in narrativa: -della
capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) dall'accensione del contratto. In ogni caso,
statuire l'illegittimità della pratica anatocistica dal 01.01.14 in poi;
- delle CMS e delle commissioni
successive, con diritto alla ripetizione delle somme versate illegittimamente;
- Allo stesso modo stante
l'assenza del contratto di apertura di credito comporta l'illegittimità degli interessi praticati
nell'ambito dell'apertura di credito che vanno sostituiti con il tasso bot di cui al comma 7 dell'art 117
TUB, così come vi deve essere l'illegittimità delle variazioni unilaterali e delle spese applicate al
rapporto di apertura di credito oltre, ovviamente, alla nullità dello jus variandi per le motivazioni di
cui narrativa. - In conseguenza di quanto sopra, condannare la in persona del Controparte_3
suo l.r.p.t. a pagare, a favore dell'odierno attore, con riferimento al contratto di conto corrente nr.
179353- poi divenuto 300487394- la somma di euro 22.731,47, indebitamente trattenuta, per tutti i
motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo- ovvero a quella
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze
ai sensi di legge oltre accessori di legge.”.
Con comparsa ritualmente depositata in data 27.12.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della Banca convenuta, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, eccependone,
preliminarmente, l'infondatezza delle stesse per intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie e contestando tutte le ulteriori doglianze come meglio specificato in comparsa. pagina 5 di 12 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 25.01.2023 questo Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 5.06.2023.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice modificava e meglio chiariva la propria domanda da domanda di accertamento negativo del conto n. 5672 a domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il correntista provveduto a chiudere il detto rapporto nelle more del presente giudizio.
Con ordinanza del 7.06.2023 il Giudice disponeva CTU tecnico-contabile al fine di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti in merito ai due contratti di conto corrente.
Espletati la ctu e disposta, su richiesta delle parti una integrazione alla relazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.07.2025.
Indi, all'udienza del 7.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Sull'ammissibilità della “modifica” della originaria domanda di accertamento in domanda
di accertamento e ripetizione d'indebito con riferimento al contratto n. 5672
Va debitamente premesso che la circostanza in cui l'originaria domanda di accertamento negativo
(come spesso avviene nella prassi) venga trasformata in una domanda di ripetizione dell'indebito (o di condanna) con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. è considerata pienamente ammissibile come emendatio libelli (mera modificazione della domanda iniziale) quando il correntista chiude il conto corrente prima della scadenza del deposito di tale memoria. La chiusura del conto costituisce, infatti, un fatto sopravvenuto che, pur non mutando i fatti costitutivi storici della pretesa
(l'indebito), muta l'obiettivo finale dell'azione: l'accertamento (di un saldo negativo) diventa condanna pagina 6 di 12 alla restituzione, senza alterarne la causa petendi. Tale circostanza differenzia il caso da quelli in cui la domanda di ripetizione viene proposta ex novo (o in un momento processuale successivo non consentito), venendo, perciò, qualificata inammissibilmente come mutatio libelli, proprio perché il conto era già chiuso o l'azione era stata diversamente incardinata.
Va, peraltro, puntualizzato come siffatta circostanza, in cui la domanda di condanna è la naturale evoluzione di quella di mero accertamento a causa del fatto sopravvenuto della chiusura del conto avvenuta ante la prima memoria, non incorre affatto nella problematica esaminata da Cass. Civ., Sez. I,
15 febbraio 2024, n. 4214, né nella giurisprudenza similare, la quale si concentra sull'inammissibilità
della domanda di ripetizione quando essa è stata proposta tardivamente in corso di causa (tipicamente,
dopo le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.) ovvero quando la pretesa condannatoria veniva a generare una mutatio libelli non ammessa.
Nel caso di specie, invece, la tempestività della emendatio (entro il termine per la memoria ex art. 183,
co. 6 n. 1) e il nesso causale con l'intervenuta chiusura del rapporto la preservano.
A riprova di ciò, si deve peraltro considerare che l'originaria domanda può essere letta come già
implicitamente orientata sia all'accertamento negativo del saldo sia alla contestuale ripetizione dell'indebito per quanto riguardava il contratto di conto corrente n. 5672 oggetto di contestazione,
configurando quindi l'atto di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 come una mera, seppur fondamentale, precisazione del petitum finale.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025) hanno, del resto, chiarito che
«uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione
del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano
stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia
effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in
presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano
una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto”, con ciò certificando pagina 7 di 12 l'indirizzo già intrapreso negli ultimi anni dalla Sezione semplice (tra le ultime, Cass., Sez. I,
24/04/2024, n.11056 e 15/02/2024, n. 4214).
2. Sull'accertamento delle illegittimità e irregolarità delle condizioni contrattuali di cui ai
rapporti di conto corrente nn. 5672 e 7394
Va, ora, esaminato il profilo relativo all'accertamento delle illegittimità e irregolarità riscontrate dal cliente dall'esame dei due contratti di conto corrente, oggetto del presente giudizio.
Sulla base dei quesiti posti dal Giudice nel mandato, il CTU incaricato ha ricalcolato i rapporti dare/avere relativi ai conti correnti n. 5672 e n. 7394, intercorrenti tra il e Pt_1 Controparte_1
In particolare, ha distinto la posizione dei due conti oggetto di giudizio: 1) il conto corrente N. 5672 e
2) il conto corrente N. 7394, entrambi riportanti saldi zero al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il CTU ha preliminarmente riscontrato la mancanza di numerosi estratti conto e scalari per l'arco temporale 2002-2009 e di estratti conto scalari successivi al 2017.
Pertanto la ricostruzione degli estratti conto è stata effettuata a partire dal periodo più recente (dal
2010), in quanto la documentazione analitica era completa, consentendo i conteggi senza soluzione di continuità. È stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, come previsto nei contratti del 2002, fino al secondo trimestre 2016. Dal 2016 in poi, la capitalizzazione non è stata applicata, in quanto non è risultato alcun accordo firmato tra le parti ai sensi della delibera CICR del 3 agosto 2016
(art. 4 e 5).
Il CTU ha, poi, applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, giustificando questa scelta con la mancanza di pattuizione scritta e la difficoltà a evincere i tassi applicati e gli oneri da contratti e documenti di sintesi incompleti o illeggibili, in particolare per i tassi oltre fido nel periodo 2011-2015.
Il CTU ha successivamente proceduto alla ricostruzione degli estratti conto, epurando oneri e competenze bancarie al fine di determinare il saldo reale. pagina 8 di 12 Riscontrando un credito per il correntista, il CTU ha distinto le rimesse tra solutorie e ripristinatorie,
basandosi sul superamento o meno del fido concesso.
Per il conto n. 5672, le rimesse solutorie sono risultate frequenti, mentre per il conto n. 7394 erano tutte ripristinatorie.
Il CTU ha, infine, calcolato il Tasso Effettivo Globale (TEG), includendo la Commissione di AS
RT (CMS) per il periodo successivo al 2009: la CMS è stata verificata per gli anni 2010 e 2011
sul conto 7394 rispetto all'art. 2 bis del DL 185/2008.
Il CTU ha concluso che, a seguito della ricostruzione dei rapporti e dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, i conti correnti, che in precedenza chiudevano a zero (in quanto il correntista aveva effettuato versamenti a copertura del saldo negativo), presentano un saldo a credito in favore del Pt_1
Nel conteggio finale, il CTU riporta come saldo finale per il correntista la somma di € 101.768,50 (per il conto n. 5672) e di € 56.228,77 (per il conto n. 7394), che corrispondono ai valori oggetto di ricalcolo, tenendo in conto la capitalizzazione degli interessi sino all'anno 2016, come risulta dai contratti.
In ossequio al mandato, il CTU, da ultimo, non ha riscontrato il superamento del tasso soglia dal confronto tra il TEG totale (incluso CMS) e il tasso soglia. La CMS applicata sul conto n. 7394 per il
2010 e 2011 è risultata conforme all'art. 2 bis del D.L. 185/2008.
In risposta alle osservazioni di il CTU: ha mantenuto il periodo di calcolo (fino a Controparte_1
chiusura conti nel 2019/2022), giustificandolo con la disponibilità degli estratti conto analitici completi per il periodo 2010-2019; ha altresì confermato l'applicazione del tasso ex art. 117 TUB e l'eliminazione degli oneri a causa della mancanza e/o illeggibilità dei contratti di apertura e successivi,
che non permetteva di verificare la pattuizione degli interessi (specialmente oltre fido) e degli oneri bancari, come previsto dal mandato in caso di assenza di pattuizione;
ha accettato di eliminare il conteggio senza capitalizzazione, in quanto la capitalizzazione era prevista contrattualmente;
non ha pagina 9 di 12 detratto le rimesse solutorie prescritte, in quanto il mandato chiedeva solo di individuare ed eliminare
(non detrarre) le rimesse solutorie prescritte, operando il confronto tra interessi illegittimi pagati e interessi riliquidati.
In risposta alle osservazioni di parte, il CTU ha poi depositato una relazione integrativa, richiesta dal
Giudice a seguito del deposito della relazione definitiva del 28.02.2024.
Nella relazione integrativa il CTU, alle cui conclusioni si intende aderire, essendo scevre da vizi logici e tecnici, conferma la metodologia e le conclusioni già fissate nella relazione precedente.
E quindi, a causa della assenza dei contratti di apertura di affidamento e dei contratti di conto corrente leggibili, non depositati da nessuna delle due parti, veniva confermata l'epurazione di qualsiasi onere bancario;
veniva confermata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi fino al secondo trimestre 2016.
Di conseguenza, il saldo finale a credito in favore di come calcolato secondo l'art. 117 Parte_1
TUB e l'epurazione degli oneri, rimane invariato rispetto a quanto riassunto in precedenza.
La relazione integrativa ha, tuttavia, confrontato il tasso di interesse pattuito/comunicato con quello effettivamente applicato negli estratti conto. A tal fine, il CTU ha utilizzato la documentazione aggiuntiva inviata da (estratti conto scalari e documenti di sintesi parziali post-2017), come CP_1
richiesto dal Giudice in seno all'ordinanza di richiamo del 27.06.2024.
Il risultato di questo confronto è stato l'emersione delle differenze di interessi passivi a favore dell'Istituto di credito: difatti, il CTU attribuisce tali differenze esclusivamente alla mancanza di documentazione completa (avendo applicato l'ultimo tasso comunicato nei periodi mancanti).
Il CTU ha, infatti, riscontrato per il conto corrente n. 7394 una differenza di interessi passivi a favore della pari ad € 4.427,00, e per il conto corrente n. 5672 una differenza di interessi passivi a CP_2
favore della pari ad € 3.564,00, evidenziando quindi, secondo tale ricostruzione, un minore CP_2
importo di interessi passivi a debito, nel conteggio alternativo, per un totale di € 7.991,00 a favore della
CP_2
pagina 10 di 12 Operando tale sottrazione, si giungerebbe così al riconoscimento in capo all'attore di un saldo creditore di € 98.207,50 (per il conto n. 5672) e di € 51.801,77 (per il conto n. 7394).
Non vi sono, infatti, motivi per disattendere le risultanze cui è giunto il consulente a seguito del ricalcolo effettuato in virtù delle osservazioni del CTP.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995,
n. 12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002, n. 3492).
Nella fattispecie, il CTU, sulla scorta dell'intera documentazione esaminata (estratti conto completi e scalari e contratti), ha correttamente ricalcolato i rapporti di dare/avere, giungendo a un saldo creditore per il correntista pari a € 98.207,50 (per il conto n. 5672) e pari a € 51.801,77 (per il conto n. 7394),
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, al cui pagamento la banca convenuta va condannata .
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022
in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva complessivamente espletata.
Infine, le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13531/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1) ACCERTA e DICHIARA che risulta dovuta a la somma complessiva di € 83.887,76 Parte_1
per le ragioni esposte in parte motiva.
2) NN, per l'effetto, a ripetere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
83.887,76, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
3) NN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che liquida in € 785,00 per spese e € 14.103,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
4) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con decreto del
30.12.2024.
Così deciso in Catania, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13531/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Filici, giusta procura alle liti in atti;
-ATTORE
contro
:
(c.f.-p.i. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Controparte_1 P.IVA_1
MA TI, IA ME, CI LA, FL NM e SI EL, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
-CONVENUTA
Posta in decisione all'udienza del 9.7.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 12 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec a in data 21.10.2022, Controparte_1 Pt_1
proponeva, dinanzi a questo Tribunale, domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione
[...]
dell'illegittimità dei tassi e delle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito convenuto in relazione ai contratti di conto corrente n. 415672 e n. 179353 (poi divenuto n. 300487394) stipulati con la Banca, nonché all'accertamento del credito vantato nei confronti della stessa di € 61.156,29 per il contratto n. 5672 e di € 22.731,47 per il contratto n. 7394, con conseguente condanna della Banca alla ripetizione di tale ultimo importo nei confronti del Barone.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice riscontrava diverse anomalie e nullità nei contratti bancari di conto corrente n. 5672 e n. 7394. In particolare, deduceva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché, fin dal contratto del 2002, il TAN (Tasso Nominale Annuo) e il TAE
(Tasso Effettivo Annuo) del tasso creditore risultavano praticamente identici, con ciò non evidenziando l'effetto in aumento della capitalizzazione, violando l'art. 6 della Delibera CICR e la giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto.
Riferiva inoltre che, nei contratti successivi al 2015, la capitalizzazione trimestrale sarebbe nulla per la mancanza della doppia sottoscrizione (ex art. 1341 c.c.) della relativa clausola.
Ravvisava la presenza di anatocismo bancario, abrogato per legge in questo periodo (per la modifica dell'art. 120 T.U.B.) e non vi sarebbe stato, inoltre, alcun adeguamento alla normativa successiva (D.L.
Salva Banche del 2016).
Contestava, altresì, la nullità della Commissione di AS RT (CMS), in quanto pattuita solo nella sua valutazione percentuale, senza specificazione dei modi e dei tempi di applicazione e calcolo;
nonché della Commissione di Messa a Disposizione Fondi (CMDF): in quanto associata a un onere trimestrale che comporta un'applicazione superiore al limite pattuito (0,50% trimestrale); nonché della
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), in quanto pattuita e applicata contestualmente alla CMDF, e non vi sarebbe prova di una minima attività istruttoria da parte della banca che ne giustifichi l'addebito. pagina 2 di 12 Riferiva, altresì, della sussistenza di usura oggettiva nel contratto di conto corrente n. 415672, atteso che la perizia di parte avrebbe riscontrato la presenza di usura in 10 trimestri (tra il 2010 e il 2014) in cui il TEG (Tasso Effettivo Globale) avrebbe superato il tasso soglia e che, pertanto, in applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., nei trimestri affetti da usura nulla sarebbe dovuto alla banca a titolo di interessi.
Contestava, inoltre, l'assenza di un contratto di affidamento dall'inizio del rapporto fino al 17 luglio
2015 o comunque la sussistenza di un affidamento di fatto (nel conto n. 415672), in palese violazione dell'art. 117 TUB. Ragion per cui le rimesse dovrebbero considerarsi ripristinatorie fino a tale data;
al tasso debitore applicato andrebbe così sostituito il tasso sostitutivo (tasso BOT) previsto dal comma 7
dell'art. 117 TUB;
e che tutte le commissioni e le spese addebitate in tale periodo sarebbero nulle in quanto mai pattuite.
Rappresentava, da ultimo, che le variazioni unilaterali di condizioni contrattuali praticate dalla banca sarebbero nulle, in quanto disposte in difformità dalla normativa vigente, che richiede un giustificato motivo, deducendo altresì la variazione sia dei tassi debitori che creditori.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito, di: “[…] A) Con riferimento al rapporto di conto
corrente nr. 415672 - Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale, delle nullità
sollevate in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. ( c.f. Parte_1
- nato a [...] il [...] ed ivi residente- titolare della omonima ditta C.F._1
individuale ( p.iva , per il conto corrente nr. 15672, aperto ed acceso presso la filiale di P.IVA_2
Catania della è creditore, in linea accertativa, della somma di euro 61.156,29- Controparte_2
ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- oltre interessi legali e rivalutazione
dal dovuto al soddisfo, nei confronti della convenuta. Il predetto importo è composta da: euro CP_2
50.919,99 dovuti in linea accertativa per interessi corrisposti illegittimamente;
euro 11.140,87 per
spese e commissioni addebitate illegittimamente ai detti importi va detratta la somma di euro 904,56
come saldo delle CMS enucleate nel riconteggio, oltre interessi legali e rivalutazione;
-Accertare e pagina 3 di 12 statuire che gli importi sopra citati e di cui parte attrice è creditrice in linea accertativa derivano dalle
nullità rilevate nel rapporto oggetto di causa. In particolare si chiede al Giudice adito di voler
dichiarare la nullità, per tutti i motivi eccepiti in narrativa: -della capitalizzazione trimestrale degli
interessi (anatocismo) dall'accensione del rapporto di conto corrente così come la nullità della pratica
anatocistica per i contratti di affidamento per i motivi di cui in atti. In ogni caso, statuire l'illegittimità
della pratica anatocistica dal 01.01.14 al 01.10.16. Così come, per i motivi di cui in premessa, statuire
la nullità della pratica anatocistica dal 01.10.16 in poi perché è assente l'adeguamento scritto alla
normativa entrata in vigore il 01.10.16. Pertanto, tutti gli addebiti anatocistici dovranno essere espunti
e messi a disposizione del correntista quale suo credito accertativo attraverso la determinazione del
reale saldo del conto corrente;
- Accertare e statuire la nullità delle CMS e delle commissioni
successive;- dello jus variandi, dei costi, delle valute, delle spese, competenze e remunerazioni a
qualsiasi titolo pretese. Inoltre, accertare e dichiarare che la ha praticato usura e che CP_2 CP_1
pertanto, nei trimestri affetti da usura nulla è dovuto alla stessa in applicazione dell'art
1815,co.2,c.c.;-Statuire e dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto, eccepito e domandato che il saldo
del conto corrente non era quello che appariva alla banca ma dovrà essere rettificato tenendo conto
del credito accertativo di euro 61.156,29- ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di
giustizia- a favore del correntista. Per come statuito dal CTP in virtù delle somme accertative a credito
della parte attrice il saldo del conto da meno 41.602,94 va rettificato in più euro 19.553,35 a favore
del sig. Con diritto per il correntista di esaminare anche gli estratti conto successivi a quelli Pt_1
esaminati dal CTP per la rettifica del saldo del conto corrente;
B)Con riferimento al rapporto di conto
corrente nr. 179353 (poi divenuto 300487394) -Statuire, in via principale, in ragione dell'elaborato
peritale, delle nullità sollevate in atti e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il sig. Pt_1
( c.f. - nato a [...] il [...] ed ivi residente- titolare della omonima
[...] C.F._1
ditta individuale ( p.iva per il conto corrente nr. 179353 ( poi 300487394), oggi chiuso, P.IVA_2
acceso presso la , filiale di Catania, è creditore, in linea ripetitiva, della somma di Controparte_3
pagina 4 di 12 euro 22.731,47- ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- oltre interessi
legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nei confronti della convenuta. Il predetto importo, CP_2
per il quale la banca è debitrice dell'odierno attore, è composta dagli addebiti illegittimi in tema di
cms e commissioni illegittimamente addebitate;
interessi anatocistici non dovuti;
variazioni dei tassi
illegittime; -Accertare e statuire che gli importi sopra citati e di cui parte attrice è creditrice in linea
ripetitiva derivano dalle nullità rilevate nel rapporto oggetto di causa. In particolare si chiede al
Giudice adito di voler dichiarare la nullità, per tutti i motivi eccepiti in narrativa: -della
capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) dall'accensione del contratto. In ogni caso,
statuire l'illegittimità della pratica anatocistica dal 01.01.14 in poi;
- delle CMS e delle commissioni
successive, con diritto alla ripetizione delle somme versate illegittimamente;
- Allo stesso modo stante
l'assenza del contratto di apertura di credito comporta l'illegittimità degli interessi praticati
nell'ambito dell'apertura di credito che vanno sostituiti con il tasso bot di cui al comma 7 dell'art 117
TUB, così come vi deve essere l'illegittimità delle variazioni unilaterali e delle spese applicate al
rapporto di apertura di credito oltre, ovviamente, alla nullità dello jus variandi per le motivazioni di
cui narrativa. - In conseguenza di quanto sopra, condannare la in persona del Controparte_3
suo l.r.p.t. a pagare, a favore dell'odierno attore, con riferimento al contratto di conto corrente nr.
179353- poi divenuto 300487394- la somma di euro 22.731,47, indebitamente trattenuta, per tutti i
motivi sopra esposti, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo- ovvero a quella
maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze
ai sensi di legge oltre accessori di legge.”.
Con comparsa ritualmente depositata in data 27.12.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse pretese e chiedendo al Tribunale di rigettare le domande proposte dall'attore nei confronti della Banca convenuta, siccome infondate sia in fatto sia in diritto, eccependone,
preliminarmente, l'infondatezza delle stesse per intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie e contestando tutte le ulteriori doglianze come meglio specificato in comparsa. pagina 5 di 12 Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 25.01.2023 questo Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 5.06.2023.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice modificava e meglio chiariva la propria domanda da domanda di accertamento negativo del conto n. 5672 a domanda di ripetizione dell'indebito, avendo il correntista provveduto a chiudere il detto rapporto nelle more del presente giudizio.
Con ordinanza del 7.06.2023 il Giudice disponeva CTU tecnico-contabile al fine di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti in merito ai due contratti di conto corrente.
Espletati la ctu e disposta, su richiesta delle parti una integrazione alla relazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.07.2025.
Indi, all'udienza del 7.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e delle risultanze dell'istruzione probatoria, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
1. Sull'ammissibilità della “modifica” della originaria domanda di accertamento in domanda
di accertamento e ripetizione d'indebito con riferimento al contratto n. 5672
Va debitamente premesso che la circostanza in cui l'originaria domanda di accertamento negativo
(come spesso avviene nella prassi) venga trasformata in una domanda di ripetizione dell'indebito (o di condanna) con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. è considerata pienamente ammissibile come emendatio libelli (mera modificazione della domanda iniziale) quando il correntista chiude il conto corrente prima della scadenza del deposito di tale memoria. La chiusura del conto costituisce, infatti, un fatto sopravvenuto che, pur non mutando i fatti costitutivi storici della pretesa
(l'indebito), muta l'obiettivo finale dell'azione: l'accertamento (di un saldo negativo) diventa condanna pagina 6 di 12 alla restituzione, senza alterarne la causa petendi. Tale circostanza differenzia il caso da quelli in cui la domanda di ripetizione viene proposta ex novo (o in un momento processuale successivo non consentito), venendo, perciò, qualificata inammissibilmente come mutatio libelli, proprio perché il conto era già chiuso o l'azione era stata diversamente incardinata.
Va, peraltro, puntualizzato come siffatta circostanza, in cui la domanda di condanna è la naturale evoluzione di quella di mero accertamento a causa del fatto sopravvenuto della chiusura del conto avvenuta ante la prima memoria, non incorre affatto nella problematica esaminata da Cass. Civ., Sez. I,
15 febbraio 2024, n. 4214, né nella giurisprudenza similare, la quale si concentra sull'inammissibilità
della domanda di ripetizione quando essa è stata proposta tardivamente in corso di causa (tipicamente,
dopo le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.) ovvero quando la pretesa condannatoria veniva a generare una mutatio libelli non ammessa.
Nel caso di specie, invece, la tempestività della emendatio (entro il termine per la memoria ex art. 183,
co. 6 n. 1) e il nesso causale con l'intervenuta chiusura del rapporto la preservano.
A riprova di ciò, si deve peraltro considerare che l'originaria domanda può essere letta come già
implicitamente orientata sia all'accertamento negativo del saldo sia alla contestuale ripetizione dell'indebito per quanto riguardava il contratto di conto corrente n. 5672 oggetto di contestazione,
configurando quindi l'atto di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 come una mera, seppur fondamentale, precisazione del petitum finale.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025) hanno, del resto, chiarito che
«uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione
del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano
stati computati gli interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia
effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in
presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano
una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto”, con ciò certificando pagina 7 di 12 l'indirizzo già intrapreso negli ultimi anni dalla Sezione semplice (tra le ultime, Cass., Sez. I,
24/04/2024, n.11056 e 15/02/2024, n. 4214).
2. Sull'accertamento delle illegittimità e irregolarità delle condizioni contrattuali di cui ai
rapporti di conto corrente nn. 5672 e 7394
Va, ora, esaminato il profilo relativo all'accertamento delle illegittimità e irregolarità riscontrate dal cliente dall'esame dei due contratti di conto corrente, oggetto del presente giudizio.
Sulla base dei quesiti posti dal Giudice nel mandato, il CTU incaricato ha ricalcolato i rapporti dare/avere relativi ai conti correnti n. 5672 e n. 7394, intercorrenti tra il e Pt_1 Controparte_1
In particolare, ha distinto la posizione dei due conti oggetto di giudizio: 1) il conto corrente N. 5672 e
2) il conto corrente N. 7394, entrambi riportanti saldi zero al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Il CTU ha preliminarmente riscontrato la mancanza di numerosi estratti conto e scalari per l'arco temporale 2002-2009 e di estratti conto scalari successivi al 2017.
Pertanto la ricostruzione degli estratti conto è stata effettuata a partire dal periodo più recente (dal
2010), in quanto la documentazione analitica era completa, consentendo i conteggi senza soluzione di continuità. È stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi, come previsto nei contratti del 2002, fino al secondo trimestre 2016. Dal 2016 in poi, la capitalizzazione non è stata applicata, in quanto non è risultato alcun accordo firmato tra le parti ai sensi della delibera CICR del 3 agosto 2016
(art. 4 e 5).
Il CTU ha, poi, applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, giustificando questa scelta con la mancanza di pattuizione scritta e la difficoltà a evincere i tassi applicati e gli oneri da contratti e documenti di sintesi incompleti o illeggibili, in particolare per i tassi oltre fido nel periodo 2011-2015.
Il CTU ha successivamente proceduto alla ricostruzione degli estratti conto, epurando oneri e competenze bancarie al fine di determinare il saldo reale. pagina 8 di 12 Riscontrando un credito per il correntista, il CTU ha distinto le rimesse tra solutorie e ripristinatorie,
basandosi sul superamento o meno del fido concesso.
Per il conto n. 5672, le rimesse solutorie sono risultate frequenti, mentre per il conto n. 7394 erano tutte ripristinatorie.
Il CTU ha, infine, calcolato il Tasso Effettivo Globale (TEG), includendo la Commissione di AS
RT (CMS) per il periodo successivo al 2009: la CMS è stata verificata per gli anni 2010 e 2011
sul conto 7394 rispetto all'art. 2 bis del DL 185/2008.
Il CTU ha concluso che, a seguito della ricostruzione dei rapporti e dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, i conti correnti, che in precedenza chiudevano a zero (in quanto il correntista aveva effettuato versamenti a copertura del saldo negativo), presentano un saldo a credito in favore del Pt_1
Nel conteggio finale, il CTU riporta come saldo finale per il correntista la somma di € 101.768,50 (per il conto n. 5672) e di € 56.228,77 (per il conto n. 7394), che corrispondono ai valori oggetto di ricalcolo, tenendo in conto la capitalizzazione degli interessi sino all'anno 2016, come risulta dai contratti.
In ossequio al mandato, il CTU, da ultimo, non ha riscontrato il superamento del tasso soglia dal confronto tra il TEG totale (incluso CMS) e il tasso soglia. La CMS applicata sul conto n. 7394 per il
2010 e 2011 è risultata conforme all'art. 2 bis del D.L. 185/2008.
In risposta alle osservazioni di il CTU: ha mantenuto il periodo di calcolo (fino a Controparte_1
chiusura conti nel 2019/2022), giustificandolo con la disponibilità degli estratti conto analitici completi per il periodo 2010-2019; ha altresì confermato l'applicazione del tasso ex art. 117 TUB e l'eliminazione degli oneri a causa della mancanza e/o illeggibilità dei contratti di apertura e successivi,
che non permetteva di verificare la pattuizione degli interessi (specialmente oltre fido) e degli oneri bancari, come previsto dal mandato in caso di assenza di pattuizione;
ha accettato di eliminare il conteggio senza capitalizzazione, in quanto la capitalizzazione era prevista contrattualmente;
non ha pagina 9 di 12 detratto le rimesse solutorie prescritte, in quanto il mandato chiedeva solo di individuare ed eliminare
(non detrarre) le rimesse solutorie prescritte, operando il confronto tra interessi illegittimi pagati e interessi riliquidati.
In risposta alle osservazioni di parte, il CTU ha poi depositato una relazione integrativa, richiesta dal
Giudice a seguito del deposito della relazione definitiva del 28.02.2024.
Nella relazione integrativa il CTU, alle cui conclusioni si intende aderire, essendo scevre da vizi logici e tecnici, conferma la metodologia e le conclusioni già fissate nella relazione precedente.
E quindi, a causa della assenza dei contratti di apertura di affidamento e dei contratti di conto corrente leggibili, non depositati da nessuna delle due parti, veniva confermata l'epurazione di qualsiasi onere bancario;
veniva confermata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi fino al secondo trimestre 2016.
Di conseguenza, il saldo finale a credito in favore di come calcolato secondo l'art. 117 Parte_1
TUB e l'epurazione degli oneri, rimane invariato rispetto a quanto riassunto in precedenza.
La relazione integrativa ha, tuttavia, confrontato il tasso di interesse pattuito/comunicato con quello effettivamente applicato negli estratti conto. A tal fine, il CTU ha utilizzato la documentazione aggiuntiva inviata da (estratti conto scalari e documenti di sintesi parziali post-2017), come CP_1
richiesto dal Giudice in seno all'ordinanza di richiamo del 27.06.2024.
Il risultato di questo confronto è stato l'emersione delle differenze di interessi passivi a favore dell'Istituto di credito: difatti, il CTU attribuisce tali differenze esclusivamente alla mancanza di documentazione completa (avendo applicato l'ultimo tasso comunicato nei periodi mancanti).
Il CTU ha, infatti, riscontrato per il conto corrente n. 7394 una differenza di interessi passivi a favore della pari ad € 4.427,00, e per il conto corrente n. 5672 una differenza di interessi passivi a CP_2
favore della pari ad € 3.564,00, evidenziando quindi, secondo tale ricostruzione, un minore CP_2
importo di interessi passivi a debito, nel conteggio alternativo, per un totale di € 7.991,00 a favore della
CP_2
pagina 10 di 12 Operando tale sottrazione, si giungerebbe così al riconoscimento in capo all'attore di un saldo creditore di € 98.207,50 (per il conto n. 5672) e di € 51.801,77 (per il conto n. 7394).
Non vi sono, infatti, motivi per disattendere le risultanze cui è giunto il consulente a seguito del ricalcolo effettuato in virtù delle osservazioni del CTP.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995,
n. 12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002, n. 3492).
Nella fattispecie, il CTU, sulla scorta dell'intera documentazione esaminata (estratti conto completi e scalari e contratti), ha correttamente ricalcolato i rapporti di dare/avere, giungendo a un saldo creditore per il correntista pari a € 98.207,50 (per il conto n. 5672) e pari a € 51.801,77 (per il conto n. 7394),
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, al cui pagamento la banca convenuta va condannata .
Quanto alla pronuncia sulle spese di lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 147/2022
in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva complessivamente espletata.
Infine, le spese della c.t.u. già liquidate con separato decreto e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13531/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1) ACCERTA e DICHIARA che risulta dovuta a la somma complessiva di € 83.887,76 Parte_1
per le ragioni esposte in parte motiva.
2) NN, per l'effetto, a ripetere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
83.887,76, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
3) NN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte attrice, che liquida in € 785,00 per spese e € 14.103,00, oltre spese generali, IVA e cpa.
4) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con decreto del
30.12.2024.
Così deciso in Catania, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 12 di 12