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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:49 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 17 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato l'[...] ad [...] e ivi residente, nella via Pola Parte_1
n. 92, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro CodiceFiscale_1
tempore della , con sede ad Agrigento, Controparte_1
nella via Udine n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento,
nella via VA XXIII n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lentini e Riccardo
Magro, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 depositato il 6/10/2021,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio Controparte_2
XVII, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario Dott.
Fausto Bognanni giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il
17/02/2022,
1 - resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 17 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 introduttivo della lite, nonché
alle memorie autorizzate depositate il 26 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 17 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 17 Febbraio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 6 Ottobre 2021, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 21 Ottobre 2021
e a mani il 25 Ottobre 2021, il signor , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore della di , Controparte_1 Parte_1
proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza ingiunzione n.
20/0232, prot. n. 6536. Specificando che, era stata emessa il 4 Giugno 2021, nonché
notificatagli mediante il servizio postale il 9 Giugno 2021. L'opponente riferiva che, con tale provvedimento l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a esso istante, quale trasgressore, e alla prefata società, alla stregua di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento dell'importo di € 11.666,62 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre € 42,60 per spese di notifica. Ciò per avere corrisposto la retribuzione e ogni anticipo della medesima in contanti ai lavoratori , Controparte_3 [...]
e nei mesi di Luglio, di Agosto, di Settembre e di Pt_2 Parte_3 Parte_4
Ottobre 2018, e soltanto ai primi tre nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 e di Gennaio 2019, in violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017. All'uopo esponeva che, il 6
Febbraio 2019 gli ispettori dell'ente resistente, unitamente a militari della Stazione dei
Carabinieri di Montaperto, avevano eseguito una verifica presso la sede della citata CP_1
di , conclusasi con la predisposizione del verbale di primo
[...] Parte_1
accesso ispettivo. Riferendo che, con il successivo verbale unico di accertamento e
2 notificazione n. 19/0165 del 3 Maggio 2019, spedito con Prot. n. 7272 del 6 Maggio 2019, gli era stata contestata la suddetta infrazione. Sul piano del diritto l'istante eccepiva la nullità della cennata ordinanza ingiunzione perché adottata senza rispettare il proprio diritto di difesa.
Osservando che, nonostante il 10 Giugno 2019 aveva depositato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi contenenti la richiesta di essere sentito. Tuttavia, all'interno del menzionato provvedimento sanzionatorio si dava atto che non erano pervenuti. Lo stesso obiettava, poi, che tale atto era viziato da carenza di motivazione, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990. Denunciando nel merito, sia l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per irrogare la enunciata sanzione amministrativa;
sia che l'accertamento posto alla base della nominata ordinanza ingiunzione era infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. In proposito sosteneva che, le testimonianze acquisite dall'opposto non erano idonee a fornire substrato alla sanzione in parola. Ciò in quanto, il lavoratore
[...]
, inteso nei ricordati verbali come VA, aveva dichiarato di ricevere la Parte_4
retribuzione tramite bonifico, analogamente a quello che era stato riferito da Parte_2
Mentre, al signor in sede di audizione non era stato richiesto nulla circa le Parte_3
modalità di corresponsione dello stipendio, oltre che era stato assunto dalla ricordata società
nel mese di Febbraio 2019, ossia in un periodo successivo a quello preso in considerazione dall'ispezione in questione. Lamentando, dunque, che il richiamato provvedimento sanzionatorio risultava erroneo e immotivato, essendo la diretta conseguenza di una verifica compiuta in maniera superficiale e non fondata. Il signor deduceva, infine, Parte_1
che, comunque, era onere di controparte, quale attore in senso sostanziale, provare i presupposti in fatto e in diritto dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva di tale atto. Indi, di dichiarare, in via principale, che il medesimo era nullo, infondato e illegittimo per mancanza dei requisiti di legge, o di annullarlo. Per l'effetto, non dovute le somme pretese a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. In subordine, di ridurre l'ammontare della sanzione all'esito dell'istruttoria sulla scorta della prova eventualmente fornita dall'ente resistente.
L' , in persona del dirigente del servizio Controparte_2
XVII, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Febbraio 2022 il proprio fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione nei riguardi dei vari motivi articolati
3 dall'opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare le sue richieste essendo infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento emesso il 2 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, innanzitutto, dava atto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in esame perché tardivamente proposta, sollevata in via preliminare dall'opposto, era superata alla luce di quanto precisato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 24 Febbraio 2022.
In secondo luogo, sospendeva l'efficacia esecutiva della citata ordinanza ingiunzione. In terz'ordine, da un lato, ammetteva le prove testimoniali dirette dedotte dalle parti nel ricorso e nella memoria di costituzione e difesa di cui sopra;
dall'altro, dichiarava superflua quella a contrario formulata dall'ente resistente. I testi intimati dall'istante venivano escussi durante l'udienza del 21 Giugno 2022. Mediante provvedimento adottato nel corso della stessa l'adita autorità giudiziaria dichiarava l' decaduto dal Controparte_2
diritto a escutere i propri testimoni. Indi, nell'odierna udienza del 17 Giugno 2025 i procuratori delle parti discutono la causa come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 20/0232, prot. n. 6536, emessa il 4 Giugno 2021 e notificata per posta il 9 Giugno 2021 su istanza dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il terzo motivo articolato dal signor , in proprio e alla stregua di legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , per contrastare il Controparte_1
predetto provvedimento sanzionatorio. Per il suo tramite obietta non solo l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti per irrogare la sanzione amministrativa controversa;
ma, anche, che l'accertamento posto alla base della cennata ordinanza ingiunzione è infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Evidenziando, in particolare, che le testimonianze dei lavoratori, acquisite dall' di Agrigento durante il primo Controparte_2
accesso ispettivo eseguito presso la sede della menzionata società, avvenuto il 6 Febbraio 2019,
4 non sono idonee a fornire substrato alla sanzione amministrativa irrogata a proprio carico. Ciò
in quanto, il dipendente , inteso nei verbali redatti dagli ispettori come Parte_4
VA, ha dichiarato di ricevere la retribuzione tramite bonifico, analogamente a quello che
è stato riferito dalla lavoratrice Mentre, al signor in sede di Parte_2 Parte_3
audizione non è stato chiesto nulla circa le modalità di corresponsione dello stipendio. Con
riferimento a tale lavoratore l'opponente rileva, inoltre, che è stato assunto dalla
[...]
nel mese di Febbraio 2019, ossia in un periodo Controparte_1
successivo a quello preso in considerazione nel corso degli accertamenti ispettivi oggetto del contendere. Denunciando, per l'effetto, che la enunciata ordinanza ingiunzione risulta erronea e immotivata, essendo la diretta conseguenza di una verifica compiuta in maniera superficiale e non fondata. Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti.
Nell'ipotesi in esame codesto Giudice deve decidere sulla legittimità del nominato provvedimento sanzionatorio. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n. 150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n.
689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e parzialmente abrogato dal primo dei ricordati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato l'ordinanza ingiunzione opposta l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n.
18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende
5 all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità della violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017, contestata al ricorrente, quale legale rappresentante pro tempore della richiamata società, con il provvedimento sanzionatorio in dibattito è opportuno rilevare una significativa circostanza.
Segnatamente, nel costituirsi nel presente giudizio l'ente resistente ha depositato il 17 Febbraio
2022 soltanto la rispettiva memoria di difesa, non anche i vari documenti che vengono invocati al suo interno come mezzi di prova. Fra questi figurano, in particolare, sia il rapporto prot. n.
4752 del 7 Maggio 2020, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 dall'ispettore del lavoro espressamente indicato nella citata ordinanza ingiunzione;
sia la Persona_1 copia delle dichiarazioni a verbale rese dai signori , Controparte_3 Parte_3 [...]
e . Ebbene, proprio queste ultime vengono esplicitamente Pt_2 Parte_4 individuate quali fonti di prova degli esiti dettagliati delle verifiche in discorso in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0165 del 3 Maggio 2019, spedito con Prot.
n. 7272 del 6 Maggio 2019, che è stato allegato agli atti di lite dall'istante insieme a quello di primo accesso ispettivo n. 791-714-792 del 6 Febbraio 2019. Di guisa che, la loro analisi sarebbe stata utile per comprendere gli elementi di fatto che sono stati ritenuti decisivi nell'imputare a carico di l'anzidetta infrazione. E' agevole appurare che, da Parte_1 tale peculiare punto di vista l'ente resistente non ha affatto assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Al contrario, ha dimostrato nel corso della contesa di non Parte_1
avere violato, nei periodi specificamente riportati nel provvedimento sanzionatorio impugnato,
il cennato art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017. Tale norma recita, testualmente: “A far
data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la
retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno
dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
6 c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.
A ben guardare, attraverso le dichiarazioni rilasciate da tre dei quattro lavoratori a cui fa riferimento la menzionata ordinanza ingiunzione, escussi come testi durante l'udienza del 21
Giugno 2022, l'opponente ha provato che, nell'arco temporale ricompreso fra i mesi di Luglio
2018 e di Gennaio 2019, oggetto della verifica ispettiva in parola, la Controparte_1
gli ha pagato lo stipendio nel rispetto delle previsioni integranti la
[...] Controparte_1
enunciata disposizione legislativa. Invero, i signori , e Parte_4 Parte_2
hanno subito precisato di essere dipendenti di quest'ultima. Confermando Controparte_3
che, la nominata società gli corrisponde lo stipendio mediante bonifico mensile. La signora ha puntualizzato in merito che, qualche volta la retribuzione le è stata pagata Parte_2
tramite assegno. Mentre, e hanno affermato di non averla Parte_4 Controparte_3
mai ricevuta attraverso tale modalità. I ricordati lavoratori hanno, poi, ammesso essere vero che, lo stipendio ricevuto mensilmente dalla datrice di lavoro corrisponde a quello indicato nella busta paga consegnatagli ogni mese (cfr.: verbale dell'udienza del 21/06/2022). La veridicità
della deposizione resa dal dipendente trova un incontrovertibile riscontro in Parte_4
alcuni documenti rinvenibili nel fascicolo del ricorrente. Si tratta, precipuamente, delle distinte dei bonifici disposti l'8 Agosto 2018, il 10 Settembre 2018, l'8 Ottobre 2018 e il 9 Novembre
2018, con i quali la gli ha corrisposto la Controparte_1
retribuzione relativa ai mesi di Luglio 2018, di Agosto 2018, di Settembre 2018 e di Ottobre
2018. Il che smentisce le considerazioni esposte con riguardo al richiamato lavoratore non solo nel citato verbale unico di accertamento e notificazione, alla voce “ESITI DETTAGLIATI
DELL'ACCERTAMENTO”, ove, peraltro, è stato erroneamente individuato con il nome
“VA”; ma, anche, nel provvedimento sanzionatorio in argomento. Per quel che concerne, invece, il dipendente bisogna rilevare una significativa e troncante circostanza. Parte_3
Dalla disamina della lettera con cui è stato assunto dalla suddetta società con la qualifica di aiuto cuoco, datata 4 Febbraio 2019 e versata agli atti di lite dall'odierno istante, emerge che la
7 sua assunzione a tempo determinato è avvenuta a decorrere dal cennato giorno fino al 4 Marzo
2019. In buona sostanza, nel lasso di tempo oggetto delle indagini compiute dai militari del
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Agrigento nei confronti della CP_1
di , coincidente con gli ultimi sei mesi dell'anno 2018 e il
[...] Parte_1
mese di Gennaio 2019, il menzionato lavoratore non aveva ancora preso servizio alle dipendenze della seconda. Peraltro, la enunciata lettera di assunzione a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale non è stata minimamente contestata dall'opposto, che in merito non ha dedotto alcunché.
Alla luce degli elementi probatori che emergono dalle prove orali e documentali su analizzate si perviene a una indiscutibile constatazione. Nello specifico che, non è ascrivibile a carico di , alla stregua di legale rappresentante pro tempore della nominata Parte_1
società, la violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017, che gli è stata contestata dall' attraverso l'ordinanza ingiunzione in Controparte_2
dibattito. Se così è, allora, l'opposizione che ha proposto avverso tale atto incoando il procedimento de quo si configura giuridicamente fondata. Di conseguenza, il provvedimento sanzionatorio in discorso, essendo stato illegittimamente adottato dall'ente resistente, deve essere in questa sede annullato.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi è opportuno evidenziare che,
l'accoglimento del motivo appena sottoposto a disamina rende superfluo l'esame delle altre argomentazioni sviluppate dall'opponente per suffragare l'azione processuale esperita, che sono da esso assorbite.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l' Controparte_2
, in persona del dirigente del servizio XVII, deve essere condannato a rifondere
[...] all'istante, in proprio e nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
8 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 20/0232, prot. n. 6536, emessa il 4 Giugno 2021 e notificata per posta il 9
Giugno 2021 al signor , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, su istanza dell'Assessorato Regionale Controparte_1
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro,
[. dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII
; Controparte_2
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, il provvedimento sanzionatorio opposto;
- infine, condanna l'ente resistente, come sopra rappresentato, a rifondere all'opponente,
in proprio e nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
9
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
19:49 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 17 Giugno 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2749 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato l'[...] ad [...] e ivi residente, nella via Pola Parte_1
n. 92, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro CodiceFiscale_1
tempore della , con sede ad Agrigento, Controparte_1
nella via Udine n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento,
nella via VA XXIII n. 52, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lentini e Riccardo
Magro, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 depositato il 6/10/2021,
- ricorrente/opponente -
CONTRO
l , in persona del dirigente del servizio Controparte_2
XVII, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la propria sede sita ad
Agrigento, nel Viale Leonardo Sciascia n. 220, rappresentato e difeso dal suo funzionario Dott.
Fausto Bognanni giusta delega in calce alla memoria di costituzione e difesa depositata il
17/02/2022,
1 - resistente/opposto -
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 17 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 introduttivo della lite, nonché
alle memorie autorizzate depositate il 26 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'ente resistente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 17 Giugno 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e difesa depositata il 17 Febbraio 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 6 Ottobre 2021, notificato a cura della cancelleria in uno al decreto di fissazione dell'udienza di discussione a mezzo pec inviata il 21 Ottobre 2021
e a mani il 25 Ottobre 2021, il signor , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore della di , Controparte_1 Parte_1
proponeva opposizione avanti al Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza ingiunzione n.
20/0232, prot. n. 6536. Specificando che, era stata emessa il 4 Giugno 2021, nonché
notificatagli mediante il servizio postale il 9 Giugno 2021. L'opponente riferiva che, con tale provvedimento l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Servizio XVII - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, aveva ingiunto a esso istante, quale trasgressore, e alla prefata società, alla stregua di obbligata in solido ex art. 6 della legge n. 689/1981, il pagamento dell'importo di € 11.666,62 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre € 42,60 per spese di notifica. Ciò per avere corrisposto la retribuzione e ogni anticipo della medesima in contanti ai lavoratori , Controparte_3 [...]
e nei mesi di Luglio, di Agosto, di Settembre e di Pt_2 Parte_3 Parte_4
Ottobre 2018, e soltanto ai primi tre nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 e di Gennaio 2019, in violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017. All'uopo esponeva che, il 6
Febbraio 2019 gli ispettori dell'ente resistente, unitamente a militari della Stazione dei
Carabinieri di Montaperto, avevano eseguito una verifica presso la sede della citata CP_1
di , conclusasi con la predisposizione del verbale di primo
[...] Parte_1
accesso ispettivo. Riferendo che, con il successivo verbale unico di accertamento e
2 notificazione n. 19/0165 del 3 Maggio 2019, spedito con Prot. n. 7272 del 6 Maggio 2019, gli era stata contestata la suddetta infrazione. Sul piano del diritto l'istante eccepiva la nullità della cennata ordinanza ingiunzione perché adottata senza rispettare il proprio diritto di difesa.
Osservando che, nonostante il 10 Giugno 2019 aveva depositato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi contenenti la richiesta di essere sentito. Tuttavia, all'interno del menzionato provvedimento sanzionatorio si dava atto che non erano pervenuti. Lo stesso obiettava, poi, che tale atto era viziato da carenza di motivazione, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990. Denunciando nel merito, sia l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti per irrogare la enunciata sanzione amministrativa;
sia che l'accertamento posto alla base della nominata ordinanza ingiunzione era infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. In proposito sosteneva che, le testimonianze acquisite dall'opposto non erano idonee a fornire substrato alla sanzione in parola. Ciò in quanto, il lavoratore
[...]
, inteso nei ricordati verbali come VA, aveva dichiarato di ricevere la Parte_4
retribuzione tramite bonifico, analogamente a quello che era stato riferito da Parte_2
Mentre, al signor in sede di audizione non era stato richiesto nulla circa le Parte_3
modalità di corresponsione dello stipendio, oltre che era stato assunto dalla ricordata società
nel mese di Febbraio 2019, ossia in un periodo successivo a quello preso in considerazione dall'ispezione in questione. Lamentando, dunque, che il richiamato provvedimento sanzionatorio risultava erroneo e immotivato, essendo la diretta conseguenza di una verifica compiuta in maniera superficiale e non fondata. Il signor deduceva, infine, Parte_1
che, comunque, era onere di controparte, quale attore in senso sostanziale, provare i presupposti in fatto e in diritto dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva di tale atto. Indi, di dichiarare, in via principale, che il medesimo era nullo, infondato e illegittimo per mancanza dei requisiti di legge, o di annullarlo. Per l'effetto, non dovute le somme pretese a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. In subordine, di ridurre l'ammontare della sanzione all'esito dell'istruttoria sulla scorta della prova eventualmente fornita dall'ente resistente.
L' , in persona del dirigente del servizio Controparte_2
XVII, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 Febbraio 2022 il proprio fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione nei riguardi dei vari motivi articolati
3 dall'opponente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento di rigettare le sue richieste essendo infondate in fatto e in diritto.
Con provvedimento emesso il 2 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, innanzitutto, dava atto che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in esame perché tardivamente proposta, sollevata in via preliminare dall'opposto, era superata alla luce di quanto precisato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il 24 Febbraio 2022.
In secondo luogo, sospendeva l'efficacia esecutiva della citata ordinanza ingiunzione. In terz'ordine, da un lato, ammetteva le prove testimoniali dirette dedotte dalle parti nel ricorso e nella memoria di costituzione e difesa di cui sopra;
dall'altro, dichiarava superflua quella a contrario formulata dall'ente resistente. I testi intimati dall'istante venivano escussi durante l'udienza del 21 Giugno 2022. Mediante provvedimento adottato nel corso della stessa l'adita autorità giudiziaria dichiarava l' decaduto dal Controparte_2
diritto a escutere i propri testimoni. Indi, nell'odierna udienza del 17 Giugno 2025 i procuratori delle parti discutono la causa come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 20/0232, prot. n. 6536, emessa il 4 Giugno 2021 e notificata per posta il 9 Giugno 2021 su istanza dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII -
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, proposta dal ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, è giuridicamente legittima e fondata con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere accolta per quanto di ragione.
Corredato dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa il terzo motivo articolato dal signor , in proprio e alla stregua di legale rappresentante Parte_1
pro tempore della , per contrastare il Controparte_1
predetto provvedimento sanzionatorio. Per il suo tramite obietta non solo l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti per irrogare la sanzione amministrativa controversa;
ma, anche, che l'accertamento posto alla base della cennata ordinanza ingiunzione è infondato in diritto e inconsistente nella ricostruzione in fatto. Evidenziando, in particolare, che le testimonianze dei lavoratori, acquisite dall' di Agrigento durante il primo Controparte_2
accesso ispettivo eseguito presso la sede della menzionata società, avvenuto il 6 Febbraio 2019,
4 non sono idonee a fornire substrato alla sanzione amministrativa irrogata a proprio carico. Ciò
in quanto, il dipendente , inteso nei verbali redatti dagli ispettori come Parte_4
VA, ha dichiarato di ricevere la retribuzione tramite bonifico, analogamente a quello che
è stato riferito dalla lavoratrice Mentre, al signor in sede di Parte_2 Parte_3
audizione non è stato chiesto nulla circa le modalità di corresponsione dello stipendio. Con
riferimento a tale lavoratore l'opponente rileva, inoltre, che è stato assunto dalla
[...]
nel mese di Febbraio 2019, ossia in un periodo Controparte_1
successivo a quello preso in considerazione nel corso degli accertamenti ispettivi oggetto del contendere. Denunciando, per l'effetto, che la enunciata ordinanza ingiunzione risulta erronea e immotivata, essendo la diretta conseguenza di una verifica compiuta in maniera superficiale e non fondata. Allo scopo di corroborare la definizione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato appare necessario chiarire alcuni peculiari aspetti.
Nell'ipotesi in esame codesto Giudice deve decidere sulla legittimità del nominato provvedimento sanzionatorio. Or dunque, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione è disciplinato dall'art 6 del D. Lgs. n. 150/2011, cui rinvia l'art. 22 della legge n.
689 del 24 Novembre 1981, che è stato sostituito e parzialmente abrogato dal primo dei ricordati provvedimenti normativi. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, il nuovo impianto legislativo pone a carico dell'amministrazione che ha adottato l'ordinanza ingiunzione opposta l'onere di fornire la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della sanzione applicata. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23015/2009 ha ribadito che, nel giudizio di opposizione, introducendo questo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, formalmente convenuta ma avente la veste sostanziale di attrice, dimostrare gli elementi costitutivi della sua pretesa. La stessa, con la successiva ordinanza n.
18575/2014 ha riconosciuto che: “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'Amministrazione, sebbene formalmente convenuta in giudizio, assuma sostanzialmente la veste di attrice: spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. 927/2010; 5277/2007)”. Inoltre, secondo l'ormai pacifico e consolidato orientamento seguito dalla giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende
5 all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Infatti, attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene a un giudizio di merito, nel quale l'amministrazione irrogante ha la veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio. Il che è confermato dal dovere ad essa imposto dall'art. 6, VIII comma, del D. Lgs. n. 150/2011 di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni che precedono, per valutare la fondatezza e la legittimità della violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017, contestata al ricorrente, quale legale rappresentante pro tempore della richiamata società, con il provvedimento sanzionatorio in dibattito è opportuno rilevare una significativa circostanza.
Segnatamente, nel costituirsi nel presente giudizio l'ente resistente ha depositato il 17 Febbraio
2022 soltanto la rispettiva memoria di difesa, non anche i vari documenti che vengono invocati al suo interno come mezzi di prova. Fra questi figurano, in particolare, sia il rapporto prot. n.
4752 del 7 Maggio 2020, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 dall'ispettore del lavoro espressamente indicato nella citata ordinanza ingiunzione;
sia la Persona_1 copia delle dichiarazioni a verbale rese dai signori , Controparte_3 Parte_3 [...]
e . Ebbene, proprio queste ultime vengono esplicitamente Pt_2 Parte_4 individuate quali fonti di prova degli esiti dettagliati delle verifiche in discorso in seno al verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/0165 del 3 Maggio 2019, spedito con Prot.
n. 7272 del 6 Maggio 2019, che è stato allegato agli atti di lite dall'istante insieme a quello di primo accesso ispettivo n. 791-714-792 del 6 Febbraio 2019. Di guisa che, la loro analisi sarebbe stata utile per comprendere gli elementi di fatto che sono stati ritenuti decisivi nell'imputare a carico di l'anzidetta infrazione. E' agevole appurare che, da Parte_1 tale peculiare punto di vista l'ente resistente non ha affatto assolto all'onere probatorio su di esso gravante. Al contrario, ha dimostrato nel corso della contesa di non Parte_1
avere violato, nei periodi specificamente riportati nel provvedimento sanzionatorio impugnato,
il cennato art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017. Tale norma recita, testualmente: “A far
data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la
retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno
dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
6 c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro
abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.
A ben guardare, attraverso le dichiarazioni rilasciate da tre dei quattro lavoratori a cui fa riferimento la menzionata ordinanza ingiunzione, escussi come testi durante l'udienza del 21
Giugno 2022, l'opponente ha provato che, nell'arco temporale ricompreso fra i mesi di Luglio
2018 e di Gennaio 2019, oggetto della verifica ispettiva in parola, la Controparte_1
gli ha pagato lo stipendio nel rispetto delle previsioni integranti la
[...] Controparte_1
enunciata disposizione legislativa. Invero, i signori , e Parte_4 Parte_2
hanno subito precisato di essere dipendenti di quest'ultima. Confermando Controparte_3
che, la nominata società gli corrisponde lo stipendio mediante bonifico mensile. La signora ha puntualizzato in merito che, qualche volta la retribuzione le è stata pagata Parte_2
tramite assegno. Mentre, e hanno affermato di non averla Parte_4 Controparte_3
mai ricevuta attraverso tale modalità. I ricordati lavoratori hanno, poi, ammesso essere vero che, lo stipendio ricevuto mensilmente dalla datrice di lavoro corrisponde a quello indicato nella busta paga consegnatagli ogni mese (cfr.: verbale dell'udienza del 21/06/2022). La veridicità
della deposizione resa dal dipendente trova un incontrovertibile riscontro in Parte_4
alcuni documenti rinvenibili nel fascicolo del ricorrente. Si tratta, precipuamente, delle distinte dei bonifici disposti l'8 Agosto 2018, il 10 Settembre 2018, l'8 Ottobre 2018 e il 9 Novembre
2018, con i quali la gli ha corrisposto la Controparte_1
retribuzione relativa ai mesi di Luglio 2018, di Agosto 2018, di Settembre 2018 e di Ottobre
2018. Il che smentisce le considerazioni esposte con riguardo al richiamato lavoratore non solo nel citato verbale unico di accertamento e notificazione, alla voce “ESITI DETTAGLIATI
DELL'ACCERTAMENTO”, ove, peraltro, è stato erroneamente individuato con il nome
“VA”; ma, anche, nel provvedimento sanzionatorio in argomento. Per quel che concerne, invece, il dipendente bisogna rilevare una significativa e troncante circostanza. Parte_3
Dalla disamina della lettera con cui è stato assunto dalla suddetta società con la qualifica di aiuto cuoco, datata 4 Febbraio 2019 e versata agli atti di lite dall'odierno istante, emerge che la
7 sua assunzione a tempo determinato è avvenuta a decorrere dal cennato giorno fino al 4 Marzo
2019. In buona sostanza, nel lasso di tempo oggetto delle indagini compiute dai militari del
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Agrigento nei confronti della CP_1
di , coincidente con gli ultimi sei mesi dell'anno 2018 e il
[...] Parte_1
mese di Gennaio 2019, il menzionato lavoratore non aveva ancora preso servizio alle dipendenze della seconda. Peraltro, la enunciata lettera di assunzione a tempo parziale e determinato senza obbligo di causale non è stata minimamente contestata dall'opposto, che in merito non ha dedotto alcunché.
Alla luce degli elementi probatori che emergono dalle prove orali e documentali su analizzate si perviene a una indiscutibile constatazione. Nello specifico che, non è ascrivibile a carico di , alla stregua di legale rappresentante pro tempore della nominata Parte_1
società, la violazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 205/2017, che gli è stata contestata dall' attraverso l'ordinanza ingiunzione in Controparte_2
dibattito. Se così è, allora, l'opposizione che ha proposto avverso tale atto incoando il procedimento de quo si configura giuridicamente fondata. Di conseguenza, il provvedimento sanzionatorio in discorso, essendo stato illegittimamente adottato dall'ente resistente, deve essere in questa sede annullato.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi è opportuno evidenziare che,
l'accoglimento del motivo appena sottoposto a disamina rende superfluo l'esame delle altre argomentazioni sviluppate dall'opponente per suffragare l'azione processuale esperita, che sono da esso assorbite.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l' Controparte_2
, in persona del dirigente del servizio XVII, deve essere condannato a rifondere
[...] all'istante, in proprio e nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
8 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, in accoglimento del ricorso introduttivo della lite, l'illegittimità e l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione, oggetto di opposizione, n. 20/0232, prot. n. 6536, emessa il 4 Giugno 2021 e notificata per posta il 9
Giugno 2021 al signor , in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, su istanza dell'Assessorato Regionale Controparte_1
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del lavoro,
[. dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio XVII
; Controparte_2
- per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 6, XII comma, del D. Lgs. n. 150 dell'1 Settembre
2011, per i motivi sopra articolati, il provvedimento sanzionatorio opposto;
- infine, condanna l'ente resistente, come sopra rappresentato, a rifondere all'opponente,
in proprio e nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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