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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1126/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Libertini, giusta procura in Parte_1 atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo
Zucchinali, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori di cui al 3° livello del CCNL Commercio in luogo di quelle formalmente assegnate di 4° Livello con decorrenza dal mese di dicembre 2018 con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di
€8.788,31 - è fondata e merita accoglimento.
3. Dalla documentazione in atti risulta che il sig. è stato assunto dalla Parte_1 società con contratto a tempo determinato in data 3/12/2018 poi convertito a CP_1 tempo indeterminato nel dicembre 2019 con mansioni di macellaio inquadrato al 4 livello del Ccnl del settore terziario (cfr. doc. n. 1 all.to al fasc.lo ric.te).
Il ricorrente, al contrario, assume di aver svolto, per l'intero arco temporale indicato e a tutt'oggi, mansioni superiori di macellaio provetto inquadrabili nel superiore livello 3° del
C.C.N.L. di categoria, versato in atti.
Il ricorrente ha infatti dedotto che nell'espletamento delle mansioni egli:
-riceve e conserva grossi tagli di carne che arrivano dai macelli tramite trasporto refrigerato;
- procede alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne, li porziona, pesa, etichetta e li prezza;
- allestisce gli espositori e il bancone;
- effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per confezionare salumi, prosciutti, salsicce e insaccati di vario tipo;
- si assicura che la conservazione della carne sia conforme alle normative igienico-sanitarie in vigore per mantenerne inalterata la qualità: controlla che la temperatura delle celle frigorifere sia costante, per evitare processi di deterioramento.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Parte convenuta, al contrario, deduce che il ricorrente, quale addetto alla macelleria non si occupa delle attività che richiedono approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica; che, infatti egli, non si occupa della individuazione delle diverse parti dell'animale, delle relative attività di disossamento, né del taglio anatomico;
che, tutte tali operazioni vengono svolte nelle fasi che precedono la consegna al punto vendita.
La società ha, quindi, ulteriormente specificato che il ricorrente, quale addetto alla macelleria, si limita a prendere “i prodotti già disossati, suddivisi per parti anatomiche e ulteriormente sezionati e procede con le basiche operazioni di lavorazione degli stessi quali le residue operazioni di depurazione delle parti non commestibili, il taglio (non anatomico) a macchina, a filo o a mano delle parti già sezionate (…), preparazione dei macinati, della loro mera confezionatura e relativa etichettatura”
4. Così illustrate le posizioni delle parti appare opportuno, in via preliminare, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cuiil procedimento logico-giuridico finalizzato all'accertamento del superiore inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo uno schema trifasico e cioè in tre fasi successive consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (ex plurimis, Cass. sez. lav. n. 37331/2022; Cass. sez. lav., ord.
n. 8158/2020; Cass. sez. lav., n. 9414/2018; Cass. sez. lav., n. 16573/2018; Cass. sez. lav.,
n. 11017/2016).
Qualora il petitum riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella declaratoria contrattuale superiore e quindi il giudice debba compiere l'iter motivazionale suddetto, è necessario che vengano allegate e provate le circostanze che consentano a quest'ultimo di verificare le modalità di svolgimento in concreto della prestazione lavorativa, prima di passare alla fase successiva, ossia all'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal Ccnl e al confronto tra questi ultimi e le mansioni effettivamente espletate dal lavoratore.
E come da giurisprudenza costante, incombe “sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103
c.c. […] l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (ex multis Cass. sez. lav., n.1814/2013).
5. Ciò premesso, ai fini del giudizio richiesto è quindi necessario procedere alla verifica in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, onde accertarne la correlativa sussumibilità nella declaratoria contrattuale relativa al livello 3° del C.C.L.N. invocato (in atti) che, all'art. 113, precisa che vi “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
Omissis …
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo,
a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Al 4° livello del citato CCNL, invece, “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
Omissis…
21. banconiere di spacci di carne;
Omissis…
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita…”
6. Tanto premesso, e passando al caso in esame, è necessario procedere in primis all'accertamento di fatto delle mansioni effettivamente e concretamente espletate dal ricorrente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Orbene, si osserva che dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte – tutte precise univoche e concordanti - risulta positivamente acquisita la circostanza dell'avvenuto effettivo espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni superiori rivendicate di macellaio specializzato provetto, risultando invero smentita la prospettazione della società convenuta come innanzi riportata.
6.1 In particolare, i due testi di parte ricorrente e Parte_2 [...]
(entrambi dipendenti della convenuta con mansioni di macellaio e che hanno Tes_1 lavorato insieme al ricorrente) hanno reso dichiarazioni univoche, precise e concordanti avendo riferito che il ricorrente si occupa “dell'attività di rimondatura, rifilatura, pulizia del taglio ed utilizziamo dei coltelli specifici”; che per eseguire tali tagli “è necessario essere preparati” nel senso che “ogni taglio richiede una preparazione differente, dobbiamo avere delle competenze tecniche e pratiche per eseguire tali attività”, che
“quando arriva il taglio anatomico che va lavorato, l'addetto alla macelleria deve possedere una specifica preparazione sia sul tipo di carne che sul tipo di taglio che deve effettuare”; che il ricorrente si occupa anche “di disossare i polli”
Inoltre, il testimone di parte resistente (macellaio provetto di 3° Testimone_2 livello alle dipendenze di ), dopo aver descritto tutte le attività da lui svolte ha CP_1 espressamente dichiarato che “il ricorrente svolge le mie stesse mansioni secondo le modalità come ho descritto fino ad ora. Le operazioni e le attività di taglio, di lavorazione della carne e di disossatura che io svolgo come macellaio specializzato provetto sono le stesse che ho visto svolgere al ricorrente. Non vi è alcuna differenza” (cfr. dichiarazione resa al verbale di udienza del 16.4.2024).
Anche l'altro teste di parte convenuta a precisato che il ricorrente si Testimone_3 occupa “del taglio anatomico e della disossatura, della sfesatura, del taglio a filo, del taglio anatomico a mano o anche a macchina” specificando che rispetto ai pezzi di lombata o di noce il ricorrente si occupa di eseguire “le lavorazioni, di sfesatura, disossatura, rifilatura, rimondatura”, mentre in riferimento agli ovini, egli ha dichiarato che arrivano interi al punto vendita e che rispetto ad essi il ricorrente si occupa di eseguire “il taglio anatomico, porzionarlo in parti più piccole, rimondarlo per poi posizionarlo nelle vaschette pronte alla vendita” (cfr. verbale udienza del 6.2.2025).
6.2 In definitiva, a parere del Tribunale, gli elementi raccolti all'esito dell'ampia istruttoria espletata assurgono al grado di gravità, precisione e concordanza tale da renderli idonei a fondare, secondo un ragionevole grado di probabilità ed univoca chiarezza, che il ricorrente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro abbia sempre svolto mansioni di macellaio provetto inquadrabili nel livello 3° del CCNL di categoria.
E' dunque risultato evidente che il sig. nell'espletamento delle Parte_1 mansioni ha manifestato specifica ed approfondita capacità professionale operando in autonomia ed occupandosi del taglio anatomico, della disossatura, della sfesatura, della rimondatura nonché della rifilatura delle varie tipologie di carne che giungevano presso i punti vendita presso i quali egli è stato via via assegnato. CP_1
Del resto, rispetto alle evidenze probatorie così come emerse, risulta francamente difficile sussumere le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente nell'ambito di quelle di cui al
4° livello, connotate da capacità professionale di natura prevalentemente pratica senza effettiva perizia nelle varie tecniche di lavorazione della carne (taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina) richiesta, invece, al macellaio specializzato di 3° livello.
7. Conclusivamente, dal raffronto tra le mansioni espletate dal ricorrente, per come univocamente emerse e le declaratorie su indicate non vi è quindi dubbio che le prestazioni rese da quest'ultimo fin dall'inizio del rapporto di lavoro (3.12.2018) rientrino nella categoria di 3° livello del CCNL citato e non in quelle di 4° livello.
Ne discende che deve riconoscersi in favore del Sig. il diritto al corrispondente Pt_1 inquadramento superiore dalla suddetta decorrenza nonché il diritto al pagamento delle correlative differenze retributive quantificate in €8.788,31 per il periodo dal 3.12.2018 al
31.10.2021.
Le suddette somme risultano correttamente quantificate in relazione alle tabelle salariali annesse al CCNL Commercio in atti e non contestate specificamente dalla società resistente, la quale si è limitata a depositare un proprio conteggio alternativo privo, tuttavia, di specificazioni di natura anche solo contabile che potessero infirmare e/o invalidare quelli allegati dalla parte ricorrente.
Il sig. ha inoltre diritto al pagamento delle differenze retributive relative al Parte_1 periodo di lavoro decorrente dal 1.11.2021 in poi.
Sulle somme così indicate sono dovuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole scadenze mensili per le
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro differenze retributive, da quella annuale per la tredicesima e per la quattordicesima,) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
8. Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e avuto riguardo all'impegno professionale profuso, alla complessità dell'accertamento istruttorio e con applicazione dei valori tariffari medi seguono la sostanziale soccombenza e vanno posti a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale superiore di cui al 3° livello del CCNL Terziario Confcommercio con decorrenza dal 3.12.2018 nonché il diritto al pagamento delle correlative differenze retributive, quantificate in complessivi €8.788,31 in relazione al periodo dal 3.12.2018 al
30.10.2021 e alle ulteriori differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, in relazione al periodo di lavoro dal 1.11.2021 in poi;
2) per l'effetto, condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente delle somme sopra indicate, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, come in motivazione;
3) condanna, infine, la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €5.390,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Avv. Pietro Libertini
Latina, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 27/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1126/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Libertini, giusta procura in Parte_1 atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo
Zucchinali, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive – mansioni superiori dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori di cui al 3° livello del CCNL Commercio in luogo di quelle formalmente assegnate di 4° Livello con decorrenza dal mese di dicembre 2018 con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore della somma di
€8.788,31 - è fondata e merita accoglimento.
3. Dalla documentazione in atti risulta che il sig. è stato assunto dalla Parte_1 società con contratto a tempo determinato in data 3/12/2018 poi convertito a CP_1 tempo indeterminato nel dicembre 2019 con mansioni di macellaio inquadrato al 4 livello del Ccnl del settore terziario (cfr. doc. n. 1 all.to al fasc.lo ric.te).
Il ricorrente, al contrario, assume di aver svolto, per l'intero arco temporale indicato e a tutt'oggi, mansioni superiori di macellaio provetto inquadrabili nel superiore livello 3° del
C.C.N.L. di categoria, versato in atti.
Il ricorrente ha infatti dedotto che nell'espletamento delle mansioni egli:
-riceve e conserva grossi tagli di carne che arrivano dai macelli tramite trasporto refrigerato;
- procede alla disossatura e alla preparazione di tagli primari e secondari di carne, li porziona, pesa, etichetta e li prezza;
- allestisce gli espositori e il bancone;
- effettua le lavorazioni di macinatura della carne necessarie per confezionare salumi, prosciutti, salsicce e insaccati di vario tipo;
- si assicura che la conservazione della carne sia conforme alle normative igienico-sanitarie in vigore per mantenerne inalterata la qualità: controlla che la temperatura delle celle frigorifere sia costante, per evitare processi di deterioramento.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Parte convenuta, al contrario, deduce che il ricorrente, quale addetto alla macelleria non si occupa delle attività che richiedono approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica; che, infatti egli, non si occupa della individuazione delle diverse parti dell'animale, delle relative attività di disossamento, né del taglio anatomico;
che, tutte tali operazioni vengono svolte nelle fasi che precedono la consegna al punto vendita.
La società ha, quindi, ulteriormente specificato che il ricorrente, quale addetto alla macelleria, si limita a prendere “i prodotti già disossati, suddivisi per parti anatomiche e ulteriormente sezionati e procede con le basiche operazioni di lavorazione degli stessi quali le residue operazioni di depurazione delle parti non commestibili, il taglio (non anatomico) a macchina, a filo o a mano delle parti già sezionate (…), preparazione dei macinati, della loro mera confezionatura e relativa etichettatura”
4. Così illustrate le posizioni delle parti appare opportuno, in via preliminare, richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cuiil procedimento logico-giuridico finalizzato all'accertamento del superiore inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo uno schema trifasico e cioè in tre fasi successive consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (ex plurimis, Cass. sez. lav. n. 37331/2022; Cass. sez. lav., ord.
n. 8158/2020; Cass. sez. lav., n. 9414/2018; Cass. sez. lav., n. 16573/2018; Cass. sez. lav.,
n. 11017/2016).
Qualora il petitum riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella declaratoria contrattuale superiore e quindi il giudice debba compiere l'iter motivazionale suddetto, è necessario che vengano allegate e provate le circostanze che consentano a quest'ultimo di verificare le modalità di svolgimento in concreto della prestazione lavorativa, prima di passare alla fase successiva, ossia all'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal Ccnl e al confronto tra questi ultimi e le mansioni effettivamente espletate dal lavoratore.
E come da giurisprudenza costante, incombe “sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103
c.c. […] l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (ex multis Cass. sez. lav., n.1814/2013).
5. Ciò premesso, ai fini del giudizio richiesto è quindi necessario procedere alla verifica in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, onde accertarne la correlativa sussumibilità nella declaratoria contrattuale relativa al livello 3° del C.C.L.N. invocato (in atti) che, all'art. 113, precisa che vi “appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
Omissis …
31. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo,
a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”.
Al 4° livello del citato CCNL, invece, “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, e cioè:
Omissis…
21. banconiere di spacci di carne;
Omissis…
23. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita…”
6. Tanto premesso, e passando al caso in esame, è necessario procedere in primis all'accertamento di fatto delle mansioni effettivamente e concretamente espletate dal ricorrente.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Orbene, si osserva che dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte – tutte precise univoche e concordanti - risulta positivamente acquisita la circostanza dell'avvenuto effettivo espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni superiori rivendicate di macellaio specializzato provetto, risultando invero smentita la prospettazione della società convenuta come innanzi riportata.
6.1 In particolare, i due testi di parte ricorrente e Parte_2 [...]
(entrambi dipendenti della convenuta con mansioni di macellaio e che hanno Tes_1 lavorato insieme al ricorrente) hanno reso dichiarazioni univoche, precise e concordanti avendo riferito che il ricorrente si occupa “dell'attività di rimondatura, rifilatura, pulizia del taglio ed utilizziamo dei coltelli specifici”; che per eseguire tali tagli “è necessario essere preparati” nel senso che “ogni taglio richiede una preparazione differente, dobbiamo avere delle competenze tecniche e pratiche per eseguire tali attività”, che
“quando arriva il taglio anatomico che va lavorato, l'addetto alla macelleria deve possedere una specifica preparazione sia sul tipo di carne che sul tipo di taglio che deve effettuare”; che il ricorrente si occupa anche “di disossare i polli”
Inoltre, il testimone di parte resistente (macellaio provetto di 3° Testimone_2 livello alle dipendenze di ), dopo aver descritto tutte le attività da lui svolte ha CP_1 espressamente dichiarato che “il ricorrente svolge le mie stesse mansioni secondo le modalità come ho descritto fino ad ora. Le operazioni e le attività di taglio, di lavorazione della carne e di disossatura che io svolgo come macellaio specializzato provetto sono le stesse che ho visto svolgere al ricorrente. Non vi è alcuna differenza” (cfr. dichiarazione resa al verbale di udienza del 16.4.2024).
Anche l'altro teste di parte convenuta a precisato che il ricorrente si Testimone_3 occupa “del taglio anatomico e della disossatura, della sfesatura, del taglio a filo, del taglio anatomico a mano o anche a macchina” specificando che rispetto ai pezzi di lombata o di noce il ricorrente si occupa di eseguire “le lavorazioni, di sfesatura, disossatura, rifilatura, rimondatura”, mentre in riferimento agli ovini, egli ha dichiarato che arrivano interi al punto vendita e che rispetto ad essi il ricorrente si occupa di eseguire “il taglio anatomico, porzionarlo in parti più piccole, rimondarlo per poi posizionarlo nelle vaschette pronte alla vendita” (cfr. verbale udienza del 6.2.2025).
6.2 In definitiva, a parere del Tribunale, gli elementi raccolti all'esito dell'ampia istruttoria espletata assurgono al grado di gravità, precisione e concordanza tale da renderli idonei a fondare, secondo un ragionevole grado di probabilità ed univoca chiarezza, che il ricorrente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro abbia sempre svolto mansioni di macellaio provetto inquadrabili nel livello 3° del CCNL di categoria.
E' dunque risultato evidente che il sig. nell'espletamento delle Parte_1 mansioni ha manifestato specifica ed approfondita capacità professionale operando in autonomia ed occupandosi del taglio anatomico, della disossatura, della sfesatura, della rimondatura nonché della rifilatura delle varie tipologie di carne che giungevano presso i punti vendita presso i quali egli è stato via via assegnato. CP_1
Del resto, rispetto alle evidenze probatorie così come emerse, risulta francamente difficile sussumere le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente nell'ambito di quelle di cui al
4° livello, connotate da capacità professionale di natura prevalentemente pratica senza effettiva perizia nelle varie tecniche di lavorazione della carne (taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina) richiesta, invece, al macellaio specializzato di 3° livello.
7. Conclusivamente, dal raffronto tra le mansioni espletate dal ricorrente, per come univocamente emerse e le declaratorie su indicate non vi è quindi dubbio che le prestazioni rese da quest'ultimo fin dall'inizio del rapporto di lavoro (3.12.2018) rientrino nella categoria di 3° livello del CCNL citato e non in quelle di 4° livello.
Ne discende che deve riconoscersi in favore del Sig. il diritto al corrispondente Pt_1 inquadramento superiore dalla suddetta decorrenza nonché il diritto al pagamento delle correlative differenze retributive quantificate in €8.788,31 per il periodo dal 3.12.2018 al
31.10.2021.
Le suddette somme risultano correttamente quantificate in relazione alle tabelle salariali annesse al CCNL Commercio in atti e non contestate specificamente dalla società resistente, la quale si è limitata a depositare un proprio conteggio alternativo privo, tuttavia, di specificazioni di natura anche solo contabile che potessero infirmare e/o invalidare quelli allegati dalla parte ricorrente.
Il sig. ha inoltre diritto al pagamento delle differenze retributive relative al Parte_1 periodo di lavoro decorrente dal 1.11.2021 in poi.
Sulle somme così indicate sono dovuti oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c., l'una agli indici
ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole scadenze mensili per le
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro differenze retributive, da quella annuale per la tredicesima e per la quattordicesima,) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
8. Le spese di lite – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147 del 13.08.2022, in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.200/€26.000) e avuto riguardo all'impegno professionale profuso, alla complessità dell'accertamento istruttorio e con applicazione dei valori tariffari medi seguono la sostanziale soccombenza e vanno posti a carico di parte convenuta
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda, dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale superiore di cui al 3° livello del CCNL Terziario Confcommercio con decorrenza dal 3.12.2018 nonché il diritto al pagamento delle correlative differenze retributive, quantificate in complessivi €8.788,31 in relazione al periodo dal 3.12.2018 al
30.10.2021 e alle ulteriori differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, in relazione al periodo di lavoro dal 1.11.2021 in poi;
2) per l'effetto, condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente delle somme sopra indicate, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, come in motivazione;
3) condanna, infine, la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €5.390,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Avv. Pietro Libertini
Latina, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro