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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 88. (Composizione dell'organo giudicante) 1. L'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.
In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle societa', nelle mutue assicuratrici e societa' cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile ;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 .
Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".
"Art. 48. - (Composizione dell'organo giudicante) - In materia penale il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti.
In materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilita' da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle societa', nelle mutue assicuratrici e societa' cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile ;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117 .
Il tribunale, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".
Giurisprudenza • 85
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/1999, n. 4953Provvedimento: […] Questa considerazione, comportando la assoluta estraneità della specie in esame dall'ambito di applicabilità dell'art. 630 cod.proc.civ., esime la Corte dall'esaminare la ulteriore questione della implicita abrogazione della previsione di collegialità contenuta nell'art. 630 ult. comma cod.proc.civ., in esito all'entrata in vigore dell'art. 88 della legge n. 353 del 1990 (secondo quanto sostiene una parte della dottrina), ovvero del persistente vigore di tale previsione, secondo quanto sostiene altra parte della dottrina, che in proposito trae argomento dalla natura camerale del procedimento di reclamo, […]Leggi di più...
- rilevabilità d'ufficio·
- illegittimità costituzionale della normativa·
- manifesta infondatezza·
- decisione da parte del giudice dell'esecuzione in funzione del giudice unico·
- inosservanza·
- termine dilatorio ex art. 501 cod. proc. civ. per la presentazione dell'istanza di vendita·
- art. 88 l.353/90·
- nullità·
- collegialità della decisione·
- decisione del giudice dell'esecuzione in funzione del giudice unico·
- esclusione·
- esecuzione forzata·
- opposizioni·
- agli atti esecutivi·
- vendita forzata