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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219006388706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 01420219006388706000 relativamente a n. 5 cartelle, rinviate, con Sentenza n. 705/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n.1808/2022, dal il Tribunale di Trani che così decideva:
“ a) dichiara il difetto di giurisdizione per essere la giurisdizione appartenente al giudice tributario;
”.
Motivi: cartelle mai notificate, prescrizione.Conclude chiedendo annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate-Riscossione si oppone e chiede l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnativa e rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ed assorbente ogni altro motivo di impugnativa, La Corte rileva che la Sentenza n. 705/2025 del il Tribunale di Trani è pubblicata il 01/07/2025; l'impugnazione è tardiva perché doveva essere proposta entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione stessa, ai sensi dell'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, ossia entro l'11 aprile 2022. L'impugnazione dinanzi al Tribunale di Trani non può essere considerata come interruttiva della decorrenza del termine per l'impugnazione visto che il detto Tribunale, con la sentenza n.
705/2025, non ha dato termine per riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente.
Ulteriore motivo di inammissibilità è che l'intimazione di pagamento è atto impugnabile se con essa si viene a conoscenza dei crediti iscritti;
nel caso di specie le cartelle prodromiche all'atto impugnato risultano tutte notificate e, quindi, conosciute dal ricorrente anche da tre intimazioni di pagamento ( del 18/09/2015,
11/12/2015 e 26/02/2018) oltre che da un preavviso di fermo amministrativo del 11/04/2023.
Per tali motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1000,00 , oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente costituita che liquida in E.1000,00, oltre accessori se dovuti.come da parte motiva.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1721/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420219006388706000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'intimazione di pagamento n. 01420219006388706000 relativamente a n. 5 cartelle, rinviate, con Sentenza n. 705/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n.1808/2022, dal il Tribunale di Trani che così decideva:
“ a) dichiara il difetto di giurisdizione per essere la giurisdizione appartenente al giudice tributario;
”.
Motivi: cartelle mai notificate, prescrizione.Conclude chiedendo annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate-Riscossione si oppone e chiede l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnativa e rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ed assorbente ogni altro motivo di impugnativa, La Corte rileva che la Sentenza n. 705/2025 del il Tribunale di Trani è pubblicata il 01/07/2025; l'impugnazione è tardiva perché doveva essere proposta entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione stessa, ai sensi dell'art.21 primo comma D.lgs. n.546/1992, ossia entro l'11 aprile 2022. L'impugnazione dinanzi al Tribunale di Trani non può essere considerata come interruttiva della decorrenza del termine per l'impugnazione visto che il detto Tribunale, con la sentenza n.
705/2025, non ha dato termine per riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente.
Ulteriore motivo di inammissibilità è che l'intimazione di pagamento è atto impugnabile se con essa si viene a conoscenza dei crediti iscritti;
nel caso di specie le cartelle prodromiche all'atto impugnato risultano tutte notificate e, quindi, conosciute dal ricorrente anche da tre intimazioni di pagamento ( del 18/09/2015,
11/12/2015 e 26/02/2018) oltre che da un preavviso di fermo amministrativo del 11/04/2023.
Per tali motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1000,00 , oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente costituita che liquida in E.1000,00, oltre accessori se dovuti.come da parte motiva.