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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17598 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 60305/2020
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Lirjona Ibershimi, in sostituzione dell'avvocato Marco
TRONCI,
Per parte opposta l'avvocato Alessandro RUSSO, anche in sostituzione dell'avvocato
AT RO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori illustrato i fatti rilevanti di causa;
terminata la discussione il giudice si ritira in
Camera di Consiglio e, all'esito emana il provvedimento che segue: Pag. 2 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60305/2020 nella controversia civile iscritta al n. 60305/2020 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
P.IVA e C.F. ), con sede legale in Rho Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(MI), Largo Metropolitana n. 5, in seguito di fusione per incorporazione di
[...]
con in persona dei propri procuratori pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Marco Tronci, indirizzo digitale, pec:
Email_1
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Crotone, Via Mario Controparte_3 P.IVA_3
Nicoletta 48/50, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto
Pag. 3 di 13 ingiuntivo opposto, dall'Avv. AT Nigro, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Alessandro Russo, indirizzo digitale, pec: Email_2
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: contratto di franchising.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato al Tribunale di Roma, la otteneva il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 10382/2020, emesso in data 13.7.2020, nell'ambito della procedura R.G.
n. 26276/2020, con cui si ingiungeva alla di pagare in suo favore la Parte_1
somma di € 7.170,52, nonché gli interessi come da domanda e spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In
via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 10382/2020 del 14.07.2020
(RG. 26276/2020) emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott. Di
Marziantonio, notificato in data 24.09.2020, ovvero, in ogni caso, dichiararlo nullo e/o
illegittimo e/o annullarlo, con conseguente rigetto delle avverse pretese, per tutti i
motivi sopra esposti in fatto ed in diritto;
- In via riconvenzionale previo accertamento
delle opportune compensazioni: a) accertare e dichiarare che (già Parte_1
è creditrice della somma di € 1.590,60 nei confronti di CP_2 Controparte_3
e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di detta somma, ovvero della
somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti in fatto in diritto;
b)
Pag. 4 di 13 accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di parte opposta e, per
l'effetto, dichiarare risolto per fatto e colpa di quest'ultima il contratto in essere e
condannare a risarcire i danni tutti subiti da come Controparte_3 Pt_1
analiticamente elencati e provvisoriamente quantificati in euro 20.000,00 ovvero nella
misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche dalla
CTU contabile volta alla determinazione del danno emergente che sin da ora si richiede
e che, provvisoriamente, si indica in una somma non inferiore ad euro 20.000,00 oltre
interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché il maggior danno ex art. 1224, II
comma, cod. civ. Con vittoria dei compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso
spese generali nella misura del 15%.”.
L'opponente confermava che in data 15.10.15 stipulava con la il Controparte_3
contratto di franchising per la commercializzazione dei prodotti e delle prestazioni in qualità di Affiliato;
con missive del 6.8.19 e del 9.8.19 l'opponente Pt_1
riscontrava delle doglianze avversarie, rendendosi disponibile ad un incontro e comunicando la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 19.3, che obbliga le parti a comunicare la volontà di recedere almeno 180 giorni prima della data dell'effettivo recesso;
in data 25.9.19 la dichiarava la sua volontà di Controparte_3
interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale senza rispettare il termine dei 180
giorni imposto dall'accordo; in data 18.2.2020 precisava in merito Parte_1
alla contestazione riferita al documento n. H3G-2019-9, stornava totalmente il documento n. H3G-2019-2, così residuando un credito di euro 1.590,60.
Con riguardo alla pretesa creditoria avanzata da parte opposta, la Parte_1
eccepiva: l'erronea indicazione dei numeri identificativi dei documenti contabili indicati
Pag. 5 di 13 da controparte;
la non considerazione della nota di credito H3G-2019-9 del 13.10.19 per euro 8.269,90, riferita al recupero degli anticipi distribuiti con competenza marzo 2019,
da porre in compensazione con il credito vantato da di cui Controparte_3
controparte era a conoscenza come da missiva del 18.3.20; in via riconvenzionale, la presenza di un credito di euro 1.590,60 in favore della sempre in Controparte_3
via riconvenzionale, il risarcimento dei danni arrecati alla n seguito Parte_1
al recesso arbitrario ed anticipato della controparte nel mancato rispetto dei termini di cui all'art. 19.6 del contratto sottoscritto tra le parti.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “a) preliminarmente
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
opposto; b) nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da controparte perché
totalmente infondata sia in fatto, sia in diritto, e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo opposto;
c) nel merito, accertare e dichiarare il diritto di credito della
nei confronti della per le causali in atti, per € Controparte_3 Parte_1
7.170,52 e per l'effetto condannare la stessa opponente a pagare alla società opposta la
corrispondete somma di € 7.170,52 (euro settemilacentosettanta/52), oltre interessi per
ritardato pagamento maturati e maturandi dal giorno del dovuto sino all'integrale
soddisfo, da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/02; d) sempre nel merito, rigettare tutte
le domande riconvenzionali di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
e)
ancora nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale esperita
dall'odierna opposta, accertata e dichiarata l'illegittimità e l'invalidità del recesso
dell'opponente e delle clausole contrattuali indicate nel presente atto, e comunque per
Pag. 6 di 13 tutti i motivi sopra esposti, condannare la a corrispondere alla Parte_1
tutti i danni conseguentemente subiti da quest'ultima, quantificati in Controparte_3
via provvisoria in € 20.000,00 e comunque nella misura che risulterà quantificata ed
accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d) condannare l'attrice opponente al
pagamento di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
L'opposta impugnava e contestava l'opposizione formulata da parte opponente,
domandandone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, contestava l'arbitrarietà del recesso sostenuta da controparte, trattandosi di decisione motivata dalla volontà della di spostare il centro di Parte_1
commercializzazione dei servizi in un'altra città, mutando il contratto di franchising in un contratto di Top Quality, così declassando il punto vendita;
invero, parte opposta eccepiva che, nonostante l'iniziale disponibilità della ad un Parte_1
confronto, la stessa aveva successivamente, in modo inaspettato, esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 19.3 del contratto;
tuttavia, parte opponente dichiarava di aver avuto un confronto con controparte dal quale, però, emergeva la evidente volontà della di mutare la natura del rapporto contrattuale, motivazione per la Parte_1
quale la dichiarava di voler interrompere immediatamente il Controparte_3
rapporto, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli che ne sarebbero derivati. Inoltre,
parte opposta sottolineava come la non contestava i crediti Parte_1
rivendicati in sede monitoria, ma si limitava a porre in compensazione un presunto credito di euro 8.269,90 con nota di credito n. H3G-2019-3 del 13.10.19 emessa in forza
Pag. 7 di 13 di mandato conferito dalla alla per emettere Controparte_3 Parte_1
fatture riferite alle sue spettanze e note di credito relative ai propri debiti;
tuttavia, tale nota di credito sarebbe stata emessa dopo l'esercizio del diritto di recesso avvenuto in data 6.8.2019, dunque, a contratto concluso con conseguente caducazione del mandato;
inoltre, sarebbe stata emessa anche in violazione del termine di 40 giorni dalla fine del mese o del quadrimestre di riferimento entro cui, con estratto conto, gli storni devono essere addebitati;
ciò considerato, riteneva non esistente alcun credito della controparte nei propri confronti. Infine, ribadiva la legittimità del proprio recesso, in quanto esercitato a fronte dell'abuso di dipendenza economica e di violazione del principio di buona fede e correttezza posto in essere da controparte con l'esercizio del recesso immotivato;
invero, parte opponente sarebbe receduta dal contratto senza mai esplicitare le reali motivazioni dello stesso ed applicando la disposizione di cui all'art. 19.3 del contratto con cui si stabiliva che l'affiliato, dal momento del recesso, oltre a non avere diritto ad alcuna indennità o a compensi di sorta, non avrebbe più potuto partecipare a gare, né ricevere premi o incentivi;
per tali ragioni, veniva avanzata domanda di nullità
della clausola contrattuale con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali di controparte. Di conseguenza, chiedeva concedersi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice precedentemente assegnatario della causa, con ordinanza del 14 luglio 2021,
onerava parte opposta a regolarizzare la produzione documentale effettuata e, alla successiva udienza del 17 ottobre 2021, rilevato che la stessa non assolveva all'incombente e che l'opponente forniva prova dell'emissione da parte dell'opposta di nota di credito per importo eccedente quello di ingiunzione, respingeva l'istanza di
Pag. 8 di 13 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta,
assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa istruita documentalmente, ritenuta non necessaria la CTU richiesta da parte opponente, in quanto meramente esplorativa e vertente su fatti oggetto di prova documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., a seguito di variazione tabellare veniva poi assegnata a questo giudice, che disponeva ulteriore rinvio per i medesimi incombenti all'odierna udienza.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU, sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova
Pag. 9 di 13 dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che la pretesa avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio di € 7.170,52, si fonda sulle fatture elettroniche n. 8 del 13.10.2019 e n. 10
del 21.11.2019, dalle note di credito n. 409, 411, 415, 414, 416 e 420, nonché dalle ulteriori note di credito non emesse fiscalmente ma risultanti dallo stralcio dell'estratto conto della versato in atti, documentazione tutta relativa ai Parte_1
corrispettivi dovuti dalla alla in forza del Parte_1 Controparte_3
contratto di franchising stipulato tra quest'ultima e la Controparte_1
(oggi in data 25.09.2015-15.10.2015, avente ad oggetto la Parte_1
commercializzazione dei prodotti e la prestazione dei servizi ( cfr. docc. 2, 3 e 4 CP_1
fasc. monitorio).
Il contratto di franchising è regolato dalla legge 129/2024, il franchisor (o affiliante), è
l'azienda proprietaria del marchio, del Kknow-how, che concede all'altro soggetto diritti esclusivi che l'altro soggetto acquista, franchisee (affiliato).
Ciò significa, naturalmente, che le parti sono libere di statuire e disciplinare come meglio credono il rapporto contrattuale in essere, non sussistendo norme inderogabili in materia purché, nell'esecuzione e redazione del contratto, vengano rispettati i vincoli prestabiliti dagli artt. 1341 e 1375 c.c.
Nella fattispecie peraltro le parti hanno prospettato domanda riconvenzionale, che così
come la pretesa azionata in via monitoria dall'opposta hanno il loro fondamento dal contratto di franchising intercorso tra le parti e allegato da entrambi le parti sottoscritto
Pag. 10 di 13 in data 15.10.2015, con il quale ha concesso all' il CP_1 Parte_2
diritto di entrare a far parte del franchising per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti e la prestazione dei servizi nel punto vendita (cfr. art. 3). CP_1
Risulta dagli atti che in data 6/08/2019 l' ha comunicato il diritto di Parte_3
recesso contrattualmente previsto. Il recesso del franchisor dopo tre anni dall'inizio del contratto non è considerato abusivo (cfr. Cassazione, Ordinanza 11737/2024).
Il contratto in parola prevedeva all'art. 19.3, stabiliva che “ciascuna parte avrà diritto
di recedere in qualsiasi momento dal contratto, salvo preavviso scritto da inviarsi
all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 180
giorni prima dalla data di effettivo recesso”.
Risulta altresì che in data 25.09.2019 (cfr. doc. 9), parte opposta, comunicava la sua volontà di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale – rispetto alla scadenza prevista contrattualmente.
Con missiva del 18.02.2020, – in risposta alla difesa avversaria – precisava Pt_1
che la contestazione riferita al documento nr. H3G- 2019- 9 stornava totalmente il documento nr. H3G-2019-2 (cfr. doc. 11 e 12 parte opponente) e al contempo invitava la controparte a versare le somme residue dovute pari ad € 1.590,60, allegando estratto conto a supporto del credito.
Si deve ritenere pertanto che il credito dell'opposta, in ragione delle evidenze contabili in atti, non sia fondato e dunque il d.i. deve essere revocato.
Si palesa legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'opponente previsto contrattualmente.
Pag. 11 di 13 Va respinta la richiesta di risoluzione del contratto di Franchising per grave inadempimento avanzata dall'opponente e la conseguente richiesta di risarcimento del danno che risulta sfornita di elementi probatori del danno subito e della relativa quantificazione.
Va respinta parimenti la domanda in riconvenzionale dell'opposta, proposta in questa sede, di risarcimento del danno per carenza probatoria (prova degli investimenti, report su performance positive del punto vendita).
Parimenti il credito vantato dall'opponente e indicato nella misura di € 1.590,60, con richiamo del documento n. 11 allegato dalla stessa, seppure indicato nella missiva e nel report, allegati alla pec del 18.2.2020, non palesa il carattere della certezza e liquidità.
In conclusione, va revocato il d.i. opposto.
Va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti. Va respinta ogni altra domanda delle parti in quanto infondata e non provata. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Dichiara la risoluzione del contratto.
Rigetta ogni ulteriore domanda delle parti.
Spese interamente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Pag. 12 di 13 Roma, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 60305/2020
VERBALE DI CAUSA
Oggi 15 dicembre 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte opponente l'avvocato Lirjona Ibershimi, in sostituzione dell'avvocato Marco
TRONCI,
Per parte opposta l'avvocato Alessandro RUSSO, anche in sostituzione dell'avvocato
AT RO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte opponente, a quelle indicate nell'atto di citazione in opposizione e parte opposta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori illustrato i fatti rilevanti di causa;
terminata la discussione il giudice si ritira in
Camera di Consiglio e, all'esito emana il provvedimento che segue: Pag. 2 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60305/2020 nella controversia civile iscritta al n. 60305/2020 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
P.IVA e C.F. ), con sede legale in Rho Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(MI), Largo Metropolitana n. 5, in seguito di fusione per incorporazione di
[...]
con in persona dei propri procuratori pro Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Marco Tronci, indirizzo digitale, pec:
Email_1
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Crotone, Via Mario Controparte_3 P.IVA_3
Nicoletta 48/50, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per decreto
Pag. 3 di 13 ingiuntivo opposto, dall'Avv. AT Nigro, indirizzo digitale, pec:
e dall'Avv. Alessandro Russo, indirizzo digitale, pec: Email_2
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: contratto di franchising.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato al Tribunale di Roma, la otteneva il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 10382/2020, emesso in data 13.7.2020, nell'ambito della procedura R.G.
n. 26276/2020, con cui si ingiungeva alla di pagare in suo favore la Parte_1
somma di € 7.170,52, nonché gli interessi come da domanda e spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- In
via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 10382/2020 del 14.07.2020
(RG. 26276/2020) emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott. Di
Marziantonio, notificato in data 24.09.2020, ovvero, in ogni caso, dichiararlo nullo e/o
illegittimo e/o annullarlo, con conseguente rigetto delle avverse pretese, per tutti i
motivi sopra esposti in fatto ed in diritto;
- In via riconvenzionale previo accertamento
delle opportune compensazioni: a) accertare e dichiarare che (già Parte_1
è creditrice della somma di € 1.590,60 nei confronti di CP_2 Controparte_3
e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di detta somma, ovvero della
somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti in fatto in diritto;
b)
Pag. 4 di 13 accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di parte opposta e, per
l'effetto, dichiarare risolto per fatto e colpa di quest'ultima il contratto in essere e
condannare a risarcire i danni tutti subiti da come Controparte_3 Pt_1
analiticamente elencati e provvisoriamente quantificati in euro 20.000,00 ovvero nella
misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria anche dalla
CTU contabile volta alla determinazione del danno emergente che sin da ora si richiede
e che, provvisoriamente, si indica in una somma non inferiore ad euro 20.000,00 oltre
interessi moratori e rivalutazione monetaria, nonché il maggior danno ex art. 1224, II
comma, cod. civ. Con vittoria dei compensi professionali, oltre Iva, CPA e rimborso
spese generali nella misura del 15%.”.
L'opponente confermava che in data 15.10.15 stipulava con la il Controparte_3
contratto di franchising per la commercializzazione dei prodotti e delle prestazioni in qualità di Affiliato;
con missive del 6.8.19 e del 9.8.19 l'opponente Pt_1
riscontrava delle doglianze avversarie, rendendosi disponibile ad un incontro e comunicando la volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 19.3, che obbliga le parti a comunicare la volontà di recedere almeno 180 giorni prima della data dell'effettivo recesso;
in data 25.9.19 la dichiarava la sua volontà di Controparte_3
interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale senza rispettare il termine dei 180
giorni imposto dall'accordo; in data 18.2.2020 precisava in merito Parte_1
alla contestazione riferita al documento n. H3G-2019-9, stornava totalmente il documento n. H3G-2019-2, così residuando un credito di euro 1.590,60.
Con riguardo alla pretesa creditoria avanzata da parte opposta, la Parte_1
eccepiva: l'erronea indicazione dei numeri identificativi dei documenti contabili indicati
Pag. 5 di 13 da controparte;
la non considerazione della nota di credito H3G-2019-9 del 13.10.19 per euro 8.269,90, riferita al recupero degli anticipi distribuiti con competenza marzo 2019,
da porre in compensazione con il credito vantato da di cui Controparte_3
controparte era a conoscenza come da missiva del 18.3.20; in via riconvenzionale, la presenza di un credito di euro 1.590,60 in favore della sempre in Controparte_3
via riconvenzionale, il risarcimento dei danni arrecati alla n seguito Parte_1
al recesso arbitrario ed anticipato della controparte nel mancato rispetto dei termini di cui all'art. 19.6 del contratto sottoscritto tra le parti.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “a) preliminarmente
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
opposto; b) nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da controparte perché
totalmente infondata sia in fatto, sia in diritto, e per l'effetto confermare il decreto
ingiuntivo opposto;
c) nel merito, accertare e dichiarare il diritto di credito della
nei confronti della per le causali in atti, per € Controparte_3 Parte_1
7.170,52 e per l'effetto condannare la stessa opponente a pagare alla società opposta la
corrispondete somma di € 7.170,52 (euro settemilacentosettanta/52), oltre interessi per
ritardato pagamento maturati e maturandi dal giorno del dovuto sino all'integrale
soddisfo, da calcolarsi ai sensi del D.Lgs. 231/02; d) sempre nel merito, rigettare tutte
le domande riconvenzionali di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
e)
ancora nel merito, in accoglimento della domanda riconvenzionale esperita
dall'odierna opposta, accertata e dichiarata l'illegittimità e l'invalidità del recesso
dell'opponente e delle clausole contrattuali indicate nel presente atto, e comunque per
Pag. 6 di 13 tutti i motivi sopra esposti, condannare la a corrispondere alla Parte_1
tutti i danni conseguentemente subiti da quest'ultima, quantificati in Controparte_3
via provvisoria in € 20.000,00 e comunque nella misura che risulterà quantificata ed
accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d) condannare l'attrice opponente al
pagamento di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
L'opposta impugnava e contestava l'opposizione formulata da parte opponente,
domandandone il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, contestava l'arbitrarietà del recesso sostenuta da controparte, trattandosi di decisione motivata dalla volontà della di spostare il centro di Parte_1
commercializzazione dei servizi in un'altra città, mutando il contratto di franchising in un contratto di Top Quality, così declassando il punto vendita;
invero, parte opposta eccepiva che, nonostante l'iniziale disponibilità della ad un Parte_1
confronto, la stessa aveva successivamente, in modo inaspettato, esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 19.3 del contratto;
tuttavia, parte opponente dichiarava di aver avuto un confronto con controparte dal quale, però, emergeva la evidente volontà della di mutare la natura del rapporto contrattuale, motivazione per la Parte_1
quale la dichiarava di voler interrompere immediatamente il Controparte_3
rapporto, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli che ne sarebbero derivati. Inoltre,
parte opposta sottolineava come la non contestava i crediti Parte_1
rivendicati in sede monitoria, ma si limitava a porre in compensazione un presunto credito di euro 8.269,90 con nota di credito n. H3G-2019-3 del 13.10.19 emessa in forza
Pag. 7 di 13 di mandato conferito dalla alla per emettere Controparte_3 Parte_1
fatture riferite alle sue spettanze e note di credito relative ai propri debiti;
tuttavia, tale nota di credito sarebbe stata emessa dopo l'esercizio del diritto di recesso avvenuto in data 6.8.2019, dunque, a contratto concluso con conseguente caducazione del mandato;
inoltre, sarebbe stata emessa anche in violazione del termine di 40 giorni dalla fine del mese o del quadrimestre di riferimento entro cui, con estratto conto, gli storni devono essere addebitati;
ciò considerato, riteneva non esistente alcun credito della controparte nei propri confronti. Infine, ribadiva la legittimità del proprio recesso, in quanto esercitato a fronte dell'abuso di dipendenza economica e di violazione del principio di buona fede e correttezza posto in essere da controparte con l'esercizio del recesso immotivato;
invero, parte opponente sarebbe receduta dal contratto senza mai esplicitare le reali motivazioni dello stesso ed applicando la disposizione di cui all'art. 19.3 del contratto con cui si stabiliva che l'affiliato, dal momento del recesso, oltre a non avere diritto ad alcuna indennità o a compensi di sorta, non avrebbe più potuto partecipare a gare, né ricevere premi o incentivi;
per tali ragioni, veniva avanzata domanda di nullità
della clausola contrattuale con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali di controparte. Di conseguenza, chiedeva concedersi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice precedentemente assegnatario della causa, con ordinanza del 14 luglio 2021,
onerava parte opposta a regolarizzare la produzione documentale effettuata e, alla successiva udienza del 17 ottobre 2021, rilevato che la stessa non assolveva all'incombente e che l'opponente forniva prova dell'emissione da parte dell'opposta di nota di credito per importo eccedente quello di ingiunzione, respingeva l'istanza di
Pag. 8 di 13 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo avanzata dall'opposta,
assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa istruita documentalmente, ritenuta non necessaria la CTU richiesta da parte opponente, in quanto meramente esplorativa e vertente su fatti oggetto di prova documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., a seguito di variazione tabellare veniva poi assegnata a questo giudice, che disponeva ulteriore rinvio per i medesimi incombenti all'odierna udienza.
In linea generale occorre rilevare che l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
Con l'atto di citazione in opposizione viene così introdotto un giudizio a cognizione piena, suscettibile di sfociare in una sentenza che, in alcuni casi, è destinata a prendere il posto del decreto ingiuntivo.
Si tratta di un giudizio di primo grado nel quale dovrà accertarsi non semplicemente se sussistono i presupposti per la pronuncia dell'ingiunzione, bensì se la domanda di condanna posta a base del decreto è fondata o no, con riferimento al momento in cui l'opposizione viene decisa nonché alla luce dei fatti allegati e delle prove assunte nel giudizio stesso (cfr. Cassazione SS.UU, sentenza n. 7448/1993, n. 7448).
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente. Da ciò ne discende che l'onere della prova
Pag. 9 di 13 dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione.
Ciò posto, emerge dagli atti di causa che la pretesa avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio di € 7.170,52, si fonda sulle fatture elettroniche n. 8 del 13.10.2019 e n. 10
del 21.11.2019, dalle note di credito n. 409, 411, 415, 414, 416 e 420, nonché dalle ulteriori note di credito non emesse fiscalmente ma risultanti dallo stralcio dell'estratto conto della versato in atti, documentazione tutta relativa ai Parte_1
corrispettivi dovuti dalla alla in forza del Parte_1 Controparte_3
contratto di franchising stipulato tra quest'ultima e la Controparte_1
(oggi in data 25.09.2015-15.10.2015, avente ad oggetto la Parte_1
commercializzazione dei prodotti e la prestazione dei servizi ( cfr. docc. 2, 3 e 4 CP_1
fasc. monitorio).
Il contratto di franchising è regolato dalla legge 129/2024, il franchisor (o affiliante), è
l'azienda proprietaria del marchio, del Kknow-how, che concede all'altro soggetto diritti esclusivi che l'altro soggetto acquista, franchisee (affiliato).
Ciò significa, naturalmente, che le parti sono libere di statuire e disciplinare come meglio credono il rapporto contrattuale in essere, non sussistendo norme inderogabili in materia purché, nell'esecuzione e redazione del contratto, vengano rispettati i vincoli prestabiliti dagli artt. 1341 e 1375 c.c.
Nella fattispecie peraltro le parti hanno prospettato domanda riconvenzionale, che così
come la pretesa azionata in via monitoria dall'opposta hanno il loro fondamento dal contratto di franchising intercorso tra le parti e allegato da entrambi le parti sottoscritto
Pag. 10 di 13 in data 15.10.2015, con il quale ha concesso all' il CP_1 Parte_2
diritto di entrare a far parte del franchising per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti e la prestazione dei servizi nel punto vendita (cfr. art. 3). CP_1
Risulta dagli atti che in data 6/08/2019 l' ha comunicato il diritto di Parte_3
recesso contrattualmente previsto. Il recesso del franchisor dopo tre anni dall'inizio del contratto non è considerato abusivo (cfr. Cassazione, Ordinanza 11737/2024).
Il contratto in parola prevedeva all'art. 19.3, stabiliva che “ciascuna parte avrà diritto
di recedere in qualsiasi momento dal contratto, salvo preavviso scritto da inviarsi
all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 180
giorni prima dalla data di effettivo recesso”.
Risulta altresì che in data 25.09.2019 (cfr. doc. 9), parte opposta, comunicava la sua volontà di voler interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale – rispetto alla scadenza prevista contrattualmente.
Con missiva del 18.02.2020, – in risposta alla difesa avversaria – precisava Pt_1
che la contestazione riferita al documento nr. H3G- 2019- 9 stornava totalmente il documento nr. H3G-2019-2 (cfr. doc. 11 e 12 parte opponente) e al contempo invitava la controparte a versare le somme residue dovute pari ad € 1.590,60, allegando estratto conto a supporto del credito.
Si deve ritenere pertanto che il credito dell'opposta, in ragione delle evidenze contabili in atti, non sia fondato e dunque il d.i. deve essere revocato.
Si palesa legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'opponente previsto contrattualmente.
Pag. 11 di 13 Va respinta la richiesta di risoluzione del contratto di Franchising per grave inadempimento avanzata dall'opponente e la conseguente richiesta di risarcimento del danno che risulta sfornita di elementi probatori del danno subito e della relativa quantificazione.
Va respinta parimenti la domanda in riconvenzionale dell'opposta, proposta in questa sede, di risarcimento del danno per carenza probatoria (prova degli investimenti, report su performance positive del punto vendita).
Parimenti il credito vantato dall'opponente e indicato nella misura di € 1.590,60, con richiamo del documento n. 11 allegato dalla stessa, seppure indicato nella missiva e nel report, allegati alla pec del 18.2.2020, non palesa il carattere della certezza e liquidità.
In conclusione, va revocato il d.i. opposto.
Va dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti. Va respinta ogni altra domanda delle parti in quanto infondata e non provata. Stante la soccombenza reciproca le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il d.i. opposto.
Dichiara la risoluzione del contratto.
Rigetta ogni ulteriore domanda delle parti.
Spese interamente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Pag. 12 di 13 Roma, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
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