Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4220/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da: nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Chioggia, viale Vittor Pisani, n. 3,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_2 CodiceFiscale_2
Chioggia, viale Vittor Pisani, n. 3
rappresentati e difesi dall'Avv. Marilena Giovanna Di Guardo del Foro di NE
, presso il cui studio – sito in Chioggia, Piazzale Email_1
Europa, n.11 – gli stessi sono domiciliati,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato il 22.10.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis. 51, comma 2, c.p.c. in data 25.02.2025 in sostituzione dell'udienza fissata in data 6.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.10.2024, – premesso di aver contratto Parte_3
matrimonio in data 28.09.2013, in Pieve di Cadore, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Cadore dell'anno 2013, parte II, Serie A, atto n. 2, e che dall'unione sono nate due figlie (nata a [...], il [...]), portatrice di handicap, e Persona_1 [...]
(nata a [...], il [...]) – hanno proposto domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.c. di Parte_4
separazione, indicando le condizioni della stessa, che di seguito si riproducono:
“-i coniugi vivranno separati di letto e di mensa;
-i coniugi non avanzano alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro dando atto di essere entrambi economicamente autonomi;
- le due figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Pt_4
- la casa coniugale sita in Chioggia (VE), via Vittor Pisani n. 3, ove attualmente risiedono le minori, verrà assegnata alla madre. Presso la medesima abitazione verranno altresì collocate prevalentemente le due figlie minori con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sè quando vorrà, previa idonea e tempestiva comunicazione alla madre e compatibilmente con gli orari di scuola e/o studio delle stesse. Analoga libertà verrà concessa con riferimento al periodo delle vacanze estive e delle festività da calendario;
- il sig verserà a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori la somma Parte_1
pari ad € 500,00 cadauna e così per un totale di € 1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie siccome già indicate nel Protocollo del Tribunale Intestato. Detta somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versata dal sig entro il giorno 05 di ogni mese;
Parte_1
-i coniugi prestano sin da ora il consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per quanto concerne i figli minori.”
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione,
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 4220/2024 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie e Per_1 Pt_4
Nulla va disposto riguardo le spese, in quanto, la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Pieve di Cadore, in data 28.09.2013, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve di Cadore dell'anno 2013, parte II, Serie A, atto n. 2, alle condizioni pattuite;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero