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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5324/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Speranza Faenza, come da Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE
quale mandataria di in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parini, come da mandato in atti
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Luigi Coluccino , come da mandato in atti
INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 29.6.22 il proponeva, in Pt_1 qualità di coobbligato rispetto alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento intestato a opposizione avverso il d.i. n. 1064/22; assumeva, Parte_2
preliminarmente, che la propria posizione dovesse essere sostanzialmente ricondotta a quella di un fideiussore e che la garanzia prestata risultasse estinta ex art. 1957 c.c.; contestava, comunque, l'entità dell'importo oggetto del provvedimento monitorio, prospettando l'impossibilità di acquisire contezza del numero e dell'entità delle rate scadute e non onorate, nonché dei relativi accessori;
lamentava il mancato inoltro degli estratti conto ed inferiva che gli stessi non fossero neppure stati versati in atti in sede monitoria, ascrivendo al documento depositato dalla banca la natura di mero saldaconto;
eccepiva la prescrizione del credito ed instava per la revoca del d.i. e, comunque, per il rigetto della pretesa creditoria azionata in proprio danno.
L'opposta, costituendosi, indicava che il fosse qualificato, nel testo contrattuale, Pt_1
quale coobbligato, dizione da intendersi riferita al disposto di cui all'art. 1294 c.c. e, per l'effetto, assumeva l' inconferenza delle notazioni inerenti la fideiussione;
evidenziava che il credito, scaturente da un contratto di finanziamento, fosse comprovato dalla certificazione ex art. 50 TUB depositata in sede monitoria, sicchè non risultavano rilevanti le notazioni inerenti gli estratti conto;
precisava di aver depositato, costituendosi, anche l'estratto conto movimentato, che rendeva possibile l'analitica individuazione delle singole componenti della somma pretesa;
instava per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. e l'assegnazione di un termine per la mediazione;
invocava, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento emesso in data 2.3.23 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva accolta;
il procedimento di mediazione cui era dato successivamente corso veniva espletato infruttuosamente;
con ordinanza emessa in data 21.12.23 venivano rigettate, poiché irrilevanti, le richieste di prova orale formulate dall'opponente, quindi, preso atto dell'evasività delle contestazioni inerenti il tasso usurario articolate solo nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa depositata in data 26.9.24 si costituiva in giudizio CP_3
che, in qualità di ulteriore cessionaria del credito in contestazione, aderiva alle difese svolte dalla cedente;
all'udienza del 2.10.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento, in ossequio alle notazioni appresso svolte.
Le contestazioni dell' opponente hanno investito, in primo luogo, la titolarità attiva del credito in capo all'opposta: nel caso per cui è controversia, tuttavia, il negozio oggetto del contendere è espressamente menzionato nell'atto di cessione ed anche il tenore del punto d) dell'avviso in Gazzetta, che contiene l'espresso riferimento alla missiva di mezza in mora inoltrata da IFIS, versata in atti, evidenzia univocamente che quello dell'opponente rientri nel novero dei crediti trasferiti.
Ancora, giovi osservare come dal testo negoziale in atti emerga, in capo all'opponente, la qualità di coobbligato, nozione da ricondursi univocamente alla fattispecie di cui all'art. 1294 c.c.; in ossequio al disposto dell'art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, pertanto, pur prescindendo dalla necessità della forma scritta o dell'adozione di formule sacramentali, occorre che la volontà sia manifestata in modo inequivocabile (cfr. Trib. Bari, sent. 1573/24, Trib. Ancona, sent.
n. 1773/23, Trib. Trani, sent. n. 11/24); in considerazione del tenore testuale delle previsioni intercorse tra le parti, la mera circostanza che il veicolo acquistato mediante il finanziamento sia stato intestato soltanto a unica beneficiaria della Parte_2
provvista, quand'anche confermata in sede istruttoria, non sarebbe risultata dirimente al riguardo.
Ritenuto, pertanto, che il coobbligato solidale risponda non in funzione di garanzia, bensì di un debito assunto in proprio, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e conseguentemente non risulta maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ordina all'onere probatorio gravante sul creditore, giovi puntualizzare come, vertendosi in ipotesi di contratto di finanziamento, l'entità della somma di cui viene preteso il pagamento può essere provata mediante il deposito del testo negoziale e dell'allegato piano finanziario, non essendo necessario l'estratto certificato ex art. 50
TUB; peraltro, in sede di opposizione, la cessionaria ha depositato in atti tale ultimo documento, riportando analiticamente le singole voci da cui era composto l 'importo azionato e nel successivo atto difensivo il già nella citazione ex art. 645 c.p.c. Pt_1
limitatosi a generiche contestazioni, non ha svolto alcuna notazione al riguardo.
Nessune può ascriversi alcuna rilevanza alle censure inerenti l'inoltro degli estratti conto, attesa la natura del contratto in contestazione;
quanto all' usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati al rapporto in contestazione, prospettata peraltro tardivamente, giovi rilevare come, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'opponente è rimasto inottemperante rispetto all'onere suddetto, di cui era gravato.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, preme rilevare che, come ribadito di recente dalla Corte nomofilattica ( si veda ord. 4232/23) nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, pertanto detta scadenza integra il termine da cui decorre la prescrizione decennale;
nella vicenda per cui è controversia, a fronte di un contratto risalente al 2006, l'opposta ha versato in atti in sede monitoria le missive datate 2012, 2016 e 2020 con le quali il decorso del termine prefato è stato interrotto nei confronti dell'obbligata principale ed, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del coobbligato.
L'opposizione, pertanto, merita rigetto.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della portata dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi da ciascuna delle cessionarie costituite vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. in contestazione;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida:
I) in favore dell'opposta in € 5.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
II) in favore dell'interventrice in € 1.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
Lecce, 9.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5324/22 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Speranza Faenza, come da Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE
quale mandataria di in persona del legale rappresentante CP_1 CP_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parini, come da mandato in atti
OPPOSTA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
Luigi Coluccino , come da mandato in atti
INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 29.6.22 il proponeva, in Pt_1 qualità di coobbligato rispetto alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento intestato a opposizione avverso il d.i. n. 1064/22; assumeva, Parte_2
preliminarmente, che la propria posizione dovesse essere sostanzialmente ricondotta a quella di un fideiussore e che la garanzia prestata risultasse estinta ex art. 1957 c.c.; contestava, comunque, l'entità dell'importo oggetto del provvedimento monitorio, prospettando l'impossibilità di acquisire contezza del numero e dell'entità delle rate scadute e non onorate, nonché dei relativi accessori;
lamentava il mancato inoltro degli estratti conto ed inferiva che gli stessi non fossero neppure stati versati in atti in sede monitoria, ascrivendo al documento depositato dalla banca la natura di mero saldaconto;
eccepiva la prescrizione del credito ed instava per la revoca del d.i. e, comunque, per il rigetto della pretesa creditoria azionata in proprio danno.
L'opposta, costituendosi, indicava che il fosse qualificato, nel testo contrattuale, Pt_1
quale coobbligato, dizione da intendersi riferita al disposto di cui all'art. 1294 c.c. e, per l'effetto, assumeva l' inconferenza delle notazioni inerenti la fideiussione;
evidenziava che il credito, scaturente da un contratto di finanziamento, fosse comprovato dalla certificazione ex art. 50 TUB depositata in sede monitoria, sicchè non risultavano rilevanti le notazioni inerenti gli estratti conto;
precisava di aver depositato, costituendosi, anche l'estratto conto movimentato, che rendeva possibile l'analitica individuazione delle singole componenti della somma pretesa;
instava per la concessione della provvisoria esecutività del d.i. e l'assegnazione di un termine per la mediazione;
invocava, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento emesso in data 2.3.23 la richiesta ex art. 648 c.p.c. veniva accolta;
il procedimento di mediazione cui era dato successivamente corso veniva espletato infruttuosamente;
con ordinanza emessa in data 21.12.23 venivano rigettate, poiché irrilevanti, le richieste di prova orale formulate dall'opponente, quindi, preso atto dell'evasività delle contestazioni inerenti il tasso usurario articolate solo nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa depositata in data 26.9.24 si costituiva in giudizio CP_3
che, in qualità di ulteriore cessionaria del credito in contestazione, aderiva alle difese svolte dalla cedente;
all'udienza del 2.10.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento, in ossequio alle notazioni appresso svolte.
Le contestazioni dell' opponente hanno investito, in primo luogo, la titolarità attiva del credito in capo all'opposta: nel caso per cui è controversia, tuttavia, il negozio oggetto del contendere è espressamente menzionato nell'atto di cessione ed anche il tenore del punto d) dell'avviso in Gazzetta, che contiene l'espresso riferimento alla missiva di mezza in mora inoltrata da IFIS, versata in atti, evidenzia univocamente che quello dell'opponente rientri nel novero dei crediti trasferiti.
Ancora, giovi osservare come dal testo negoziale in atti emerga, in capo all'opponente, la qualità di coobbligato, nozione da ricondursi univocamente alla fattispecie di cui all'art. 1294 c.c.; in ossequio al disposto dell'art. 1937 c.c., la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, pertanto, pur prescindendo dalla necessità della forma scritta o dell'adozione di formule sacramentali, occorre che la volontà sia manifestata in modo inequivocabile (cfr. Trib. Bari, sent. 1573/24, Trib. Ancona, sent.
n. 1773/23, Trib. Trani, sent. n. 11/24); in considerazione del tenore testuale delle previsioni intercorse tra le parti, la mera circostanza che il veicolo acquistato mediante il finanziamento sia stato intestato soltanto a unica beneficiaria della Parte_2
provvista, quand'anche confermata in sede istruttoria, non sarebbe risultata dirimente al riguardo.
Ritenuto, pertanto, che il coobbligato solidale risponda non in funzione di garanzia, bensì di un debito assunto in proprio, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e conseguentemente non risulta maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ordina all'onere probatorio gravante sul creditore, giovi puntualizzare come, vertendosi in ipotesi di contratto di finanziamento, l'entità della somma di cui viene preteso il pagamento può essere provata mediante il deposito del testo negoziale e dell'allegato piano finanziario, non essendo necessario l'estratto certificato ex art. 50
TUB; peraltro, in sede di opposizione, la cessionaria ha depositato in atti tale ultimo documento, riportando analiticamente le singole voci da cui era composto l 'importo azionato e nel successivo atto difensivo il già nella citazione ex art. 645 c.p.c. Pt_1
limitatosi a generiche contestazioni, non ha svolto alcuna notazione al riguardo.
Nessune può ascriversi alcuna rilevanza alle censure inerenti l'inoltro degli estratti conto, attesa la natura del contratto in contestazione;
quanto all' usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati al rapporto in contestazione, prospettata peraltro tardivamente, giovi rilevare come, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'opponente è rimasto inottemperante rispetto all'onere suddetto, di cui era gravato.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, preme rilevare che, come ribadito di recente dalla Corte nomofilattica ( si veda ord. 4232/23) nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, pertanto detta scadenza integra il termine da cui decorre la prescrizione decennale;
nella vicenda per cui è controversia, a fronte di un contratto risalente al 2006, l'opposta ha versato in atti in sede monitoria le missive datate 2012, 2016 e 2020 con le quali il decorso del termine prefato è stato interrotto nei confronti dell'obbligata principale ed, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del coobbligato.
L'opposizione, pertanto, merita rigetto.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della portata dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi da ciascuna delle cessionarie costituite vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta l'opposizione, confermando il d.i. in contestazione;
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida:
I) in favore dell'opposta in € 5.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
II) in favore dell'interventrice in € 1.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
Lecce, 9.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)