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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 380/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Torino, Via R. Parte_1
Montecuccoli n.9, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Gliozzi e Federica Caudana, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n.14, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giampaolo Mussano, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Dalmasso del Foro di Cuneo per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.1.2025.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione;
Istanze istruttorie come da atto di citazione in appello;
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
Nel merito
In via preliminare e/o pregiudiziale e in principalità
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla
[...]
e per essa da e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare, Controparte_3 Parte_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque nel merito respingersi tutte le domande avversarie perché improponibili.
In subordine, nel merito
Accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al mutuo fondiario de quo risulta affetto da anatocismo, usura ed indeterminatezza e per l'effetto previa idonea CTU rideterminare l'eventuale minore saldo passivo maturato con riferimento al rapporto di mutuo fondiario in oggetto intercorso tra e se del caso disponendo la compensazione delle somme debende tra le parti. CP_4 Parte_1
Confermare per il resto l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari anche con rifermento alla CTU, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli incombenti di rito;
Nel merito respingere l'avversario atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per l'effetto confermando la sentenza di primo grado n. 62/2023 emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G. n. 2453/2021 pubblicata in data 02/02/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.579/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Asti per la somma di € 155.787,47 - oltre interessi e spese - per il credito vantato, quale cessionaria, da e per essa Controparte_1
della mandataria in virtù del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data CP_2
21.11.2006 con Controparte_5
pagina 2 di 11 L'opponente ha eccepito: l'inammissibilità della domanda di controparte per violazione del principio del ne bis in idem a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 210/2020 del Tribunale di Asti, resa nel giudizio r.g. n.4165/2017 di opposizione all'esecuzione basata sullo stesso contratto di mutuo fondiario;
l'indeterminatezza della domanda e la mancata prova del credito;
la nullità del contratto di mutuo per superamento di tassi soglia di usura;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese,
l'illegittimità del rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse, la necessità di rideterminare il debito per la presenza di anatocismo, costo occulto, usura, come emerso da perizia di parte. Ha pertanto chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, di accertare che nulla era dovuto a controparte, in subordine di rideterminare il saldo dovuto e compensare l'eventuale debito con il proprio controcredito per spese liquidate con la sentenza n.210/2020.
e per essa si è costituita e ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 CP_2 eccezioni proposte dall'opponente, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo e comunque di condannare la controparte al pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 62/2023 pubblicata in data 2.2.2023, ha ritenuto infondata l'eccezione dell'opponente di inammissibilità della domanda per violazione del principio ne bis in idem, rilevando che nel giudizio definito con la sentenza n. 210/2020 il Tribunale non aveva esaminato la questione relativa all'esistenza sostanziale del credito, neppure in modo implicito, avendo accertato l'inesistenza del diritto di procedere in executivis sulla base del contratto di mutuo, perché condizionato e come tale inidoneo a costituire titolo esecutivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione;
ha, con motivazione argomentata, ritenuto sufficientemente determinata la domanda formulata in sede monitoria, escluso l'usurarietà degli interessi previsti nel contratto di mutuo sulla base della c.t.u. svolta nel giudizio definito con sentenza n. 210/2020 e dei principi dettati da Cass. civ. S.U. n. 19597/2020 in tema di interessi moratori, rigettato l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese per asserita violazione degli artt. 1283 c.c. e 821 comma 3 c.c., rigettato l'eccezione sull'illegittimità del rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse.
Ritenendo fondata l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la a corrispondere a controparte la somma di € 142.922,33 oltre Parte_1
agli interessi, ai 5/6 delle spese di lite del giudizio di opposizione e alle spese della fase monitoria.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 11 , e per essa costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di CP_1 CP_2
confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. Preliminarmente si rileva l'ammissibilità della memoria di replica depositata da parte appellante.
L'appellata ne eccepisce l'inammissibilità in quanto la medesima avrebbe ad oggetto argomentazioni ed eccezioni che avrebbero dovuto essere formulate in sede di comparsa conclusionale, non depositata, assumendo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
La parte può depositare la memoria di replica anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma del codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. 7606/2022; Cass. civ. 2976/2020).
E' vero che con le memorie di replica “le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni” (Cass. civ. 2976/2020), ma nel caso in esame la parte appellante non ha esposto questioni nuove o formulato nuove conclusioni, limitandosi a replicare alle avversarie deduzioni, illustrando le tesi già svolte.
Non si ravvisa pertanto una violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, peraltro allegato solo genericamente.
III. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Sull'eccezione del ne bis in idem” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non violato il principio del ne bis in idem, assumendone l'erroneità poiché: il giudizio di opposizione a precetto, definito con la sentenza n. 210/2020, ha avuto ad oggetto non solo la nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo, ma anche il merito della vicenda, quindi le questioni sull'usurarietà degli interessi applicati al mutuo e sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
nel suddetto giudizio, a fronte dei motivi di opposizione formulati dalla ne ha chiesto la reiezione, non solo con riferimento all'idoneità del mutuo a Parte_1 CP_1 costituire titolo esecutivo, ma anche con riferimento al merito, all'insussistenza di interessi usurari e all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
all'esito del giudizio, ove è stata svolta anche c.t.u. contabile, il Tribunale ha accolto l'opposizione accogliendo l'eccezione della di Parte_1
inesistenza di un valido titolo esecutivo e ha omesso, per una sua mancanza, di esaminare le questioni attinenti al merito;
quindi il Tribunale non ha esaminato un punto della domanda di e CP_1
pagina 4 di 11 quest'ultima avrebbe potuto e dovuto proporre appello nei termini di legge;
non avendolo fatto, si è formato il giudicato definitivo tra le parti;
la giurisprudenza ha infatti affermato che qualora non vi sia stata tutela piena di una delle parti in seguito all'errore commesso dal giudice nel ritenere assorbita una questione, sulla quale invece era tenuto a statuire, come nel caso di specie, si configura un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata svolte in accoglimento delle tesi dalla stessa prospettate in primo grado, ed evidenzia che la sentenza n.210/2020 resa tra le parti ha accertato l'insussistenza del diritto di procedere in executivis per mancanza di valido titolo esecutivo, non affrontando le questioni prospettate relative all'accertamento del credito in quanto assorbite;
che nessuna impugnazione poteva essere proposta da CP_6 separatamente dall'impugnazione della parte di sentenza che ha statuito l'inesistenza del titolo;
che i richiami giurisprudenziali svolti da controparte sono inconferenti.
Il motivo è infondato.
La sentenza n.210/2020, pronunciata dal Tribunale di Asti nel giudizio di opposizione all'esecuzione tra le stesse parti, ha dato atto che:
- l'opponente ha eccepito (i) la mancanza di valido titolo esecutivo in quanto il Parte_1
contratto di mutuo fatto valere dalla banca opposta sarebbe condizionato e quindi inidoneo a costituire titolo esecutivo e (ii) l'applicazione di interessi usurari;
-la banca opposta ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie e ha chiesto il rigetto dell'opposizione;
-l'eccezione di inesistenza di valido titolo esecutivo è fondata e viene accolta;
l'azione esecutiva preannunciata con la notifica del precetto opposto si fonda sul contratto di mutuo fondiario, che è un mutuo c.d. condizionato, caratterizzato dal fatto che la messa a disposizione del denaro da parte della banca mutuante non è immediata, essendo subordinata all'adempimento di uno o più obblighi in capo al mutuatario e quindi al verificarsi di condizioni future e incerte;
tale tipo di contratto non è idoneo a documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c. e non può quindi valere come titolo esecutivo;
-l'accoglimento della predetta eccezione comporta l'assorbimento dell'ulteriore questione sollevata con riferimento all'asserita usurarietà degli interessi previsti nel contratto;
l'opposizione all'esecuzione si configura infatti non già come un autonomo giudizio di accertamento del credito, bensì come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del pagina 5 di 11 titolo azionato;
pertanto, una volta che il diritto di procedere in executivis sia integralmente da escludersi, per mancanza di un valido titolo esecutivo, tale accertamento travolge integralmente l'atto di precetto opposto, rimanendo in tal modo assorbita ogni ulteriore domanda diretta ad accertare l'eventuale minore importo del credito in esso indicato.
E' evidente che il merito dell'esistenza del credito nell'entità vantata dalla banca non è stato oggetto della sentenza passata in giudicato;
è irrilevante che nel giudizio siano state dedotte questioni analoghe a quelle della presente causa o che sia stata svolta c.t.u. contabile, perché il Tribunale con la sentenza passata in giudicato ha espressamente dato atto di non esaminare le questioni di merito, accogliendo l'eccezione di inesistenza di valido titolo esecutivo, che ha escluso il diritto di procedere esecutivamente.
La decisione del Tribunale di non pronunciarsi sulle questioni di merito è corretta, in quanto una volta che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, si accerta che il diritto di procedere in executivis è da escludersi per mancanza di un valido titolo esecutivo, l'accertamento travolge integralmente l'atto di precetto opposto, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda diretta ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito in esso indicato.
Risulta quindi irrilevante la deduzione concernente la parte che avrebbe potuto e dovuto proporre impugnazione sul punto.
E' inconferente il richiamo al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, in quanto le questioni relative al merito non hanno costituito premesse necessarie dell'accertamento e non sono precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione;
al contrario sarebbero state esaminate in ordine logico solo dopo il rigetto della prima eccezione, che invece è stata accolta.
Con il secondo motivo - “Sull'eccezione di indeterminatezza della domanda e di mancata prova del credito” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficientemente determinata la domanda formulata in sede monitoria e il credito provato;
allega che: controparte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto una cifra complessiva di € 155.787,47, senza giustificare tale saldo e senza indicare quale importo sia dovuto a titolo di capitale e quale a titolo di interessi o come siano stati calcolati, non rendendo possibile verificare la correttezza o meno delle cifre richieste;
il ricorso per decreto ingiuntivo era quindi indeterminato e indeterminabile perché, non essendo state specificate le modalità con cui era giunta a determinare le somme, non era stata indicata la CP_1
causa petendi; inoltre non era stata fornita prova dell'effettiva misura e debenza del credito e il decreto ingiuntivo era stato concesso solo sulla scorta del certificato di saldo conto che, per costante pagina 6 di 11 giurisprudenza, in tema di contratti bancari non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista, essendo necessari gli estratti conto.
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, osservando che la prova del credito è stata fornita dalla produzione del contratto di mutuo fondiario con allegato il relativo piano di ammortamento, unitamente all'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB;
che nel corso del giudizio di primo grado è stato prodotto il rendiconto del mutuo;
che controparte non ha contestato di aver ricevuto dalla banca la somma oggetto del contratto di mutuo, né ha affermato di avere versato un maggior numero di rate.
Il motivo è infondato.
La domanda formulata in sede monitoria è sufficientemente determinata, in quanto unitamente al ricorso, ove è stato indicato il credito complessivo, è stato prodotto l'estratto conto certificato in cui sono state separatamente indicate le somme richieste a titolo di capitale, di interessi, di spese.
Il credito, derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 21.11.2006 dalla
è stato adeguatamente provato mediante la produzione dell'atto notarile di mutuo e Parte_1 dell'allegato piano di ammortamento - con determinazione delle obbligazioni del mutuatario rata per rata, indicazione della quota di capitale e delle modalità di calcolo degli interessi – nonché dei rendiconti (prodotti nel giudizio di merito).
Non è necessaria la produzione degli estratti conto integrali del conto corrente bancario, non venendo in questione un credito della banca per saldo negativo di conto corrente, ma un credito della banca mutuante nei confronti del mutuatario inadempiente al contratto di mutuo.
Con il terzo motivo – “Sull'eccezione di usurarietà e degli interessi ultralegali applicati al mutuo” –
l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare le sue contestazioni “circa l'usurarietà del mutuo per anatocismo e costo occulto del mutuo e manipolazione dell'Euribor” svolte sulla scorta della perizia redatta dal dott. nel luglio 2021, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; e che la Per_1
motivazione della sentenza in punto assenza di usurarietà è errata in quanto: non è corretto affermare che il c.t.u. della causa di opposizione al precetto r.g. n.4165/2017 ha incluso nel TEG tutte le
Per remunerazioni collegate all'erogazione del credito di cui all'art. 644 c.p., perché il dott. non ha considerato nel calcolo del TEG il costo occulto del regime finanziario, che include anche l'anatocismo; tenendo invece conto di tale costo occulto il TEG è stato determinato nella misura del
7,201%, superiore al tasso soglia di cui alla lege 108/1996 (pari al 7,155%), nella relazione del c.t.p. dott. , di cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto;
il Tribunale ha omesso di disporre Per_1
pagina 7 di 11 c.t.u. contabile diretta ad accertare l'usurarietà del mutuo e la rideterminazione del saldo contabile, che si chiede venga disposta in appello.
L'appellata replica che la perizia di parte del dott. contiene mere stime, valutazioni e pareri Per_1
non assunti in contraddittorio tra le parti, non potendo essere qualificata come prova;
contesta le deduzioni di controparte e richiama le argomentazioni svolte nella sentenza, in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il Tribunale ha preso in esame e rigettato le eccezioni della con ampia motivazione. Parte_1
In ordine al piano di ammortamento alla francese del mutuo, ha svolto approfondita argomentazione che richiama statuizioni di questa stessa Corte d'Appello: < illegittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese per asserita violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il metodo di ammortamento alla francese non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. in quanto quest'ultima disposizione vieta la produzione di interessi su interessi scaduti mentre il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (v. App. Torino, 21.5.2020 n. 544/20).
La censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata pagina 8 di 11 del diritto: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)>>.
In ordine al rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse, ha argomentato che
< di interesse richiamando la decisione della Commissione Europea C(2013) 8512 del 4/12/13 Pt_3
39914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIES (EIRD), che ha ravvisato la violazione da parte
[...]
di alcuni istituti di credito delle norme unionali sulla concorrenza con riferimento alle comunicazioni effettuate ai fini della rilevazione del tasso Euribor. Anche tale eccezione appare tuttavia infondata. Va infatti in primo luogo osservato che la (che aveva stipulato il contratto di mutuo per cui è CP_4
causa) non era tra le banche sanzionate dalla Commissione Europea con la decisione già menzionata, non avendo essa partecipato alla manipolazione dei tassi Euribor in questione. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che la decisione della Commissione è vincolante solo per le parti destinatarie e quindi solo per le banche sanzionate. In secondo luogo, la clausola che fissa il tasso di interesse per relationem, mediante rinvio all'indice Euribor, non potrebbe in ogni caso ritenersi diretta attuazione della pratica anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione, atteso che il tasso di interesse applicato al singolo rapporto tra la banca e il cliente è il risultato dell'applicazione al tasso Euribor del c.d.
“spread”, ossia di una maggiorazione oggetto di specifica trattativa tra le parti e che definisce l'effettivo costo dell'operazione di finanziamento. La clausola con cui viene pattuito il tasso di interesse non è pertanto una diretta conseguenza dell'accordo anticoncorrenziale, passibile di nullità
(come avviene per la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI ritenuto dalla Banca
d'Italia in contrasto con la normativa antitrust), pur potendo incidere tale accordo illecito sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento, per alterazione di un parametro che concorre a individuare il tasso di interesse, arrecando così un pregiudizio alla parte finanziata suscettibile tuttavia di essere ristorato solo mediante il rimedio risarcitorio (cfr. App. Milano, 20
Settembre 2021) e nei confronti dei soli soggetti responsabili dell'effetto distorsivo>>.
Il motivo di appello non censura in modo specifico e argomentato i punti di motivazione riportati.
E, in ordine all'usurarietà del mutuo, si limita a riproporre le medesime deduzioni svolte in primo grado, con rinvio alla relazione del c.t.p. dott. del 2021. Per_1
Detta relazione si basa sulle seguenti considerazioni:
-il piano di ammortamento alla francese del contratto di mutuo oggetto di causa è sviluppato in regime composto in violazione degli art. 1283 e 821 c.c.; il TEG deve essere calcolato includendo i costi pagina 9 di 11 occulti dell'anatocismo vietato;
il tasso effettivo o reale, che tiene conto di tali costi, è pari al 7,201%, superiore al tasso soglia (del 7,155%) e quindi usurario;
-la manipolazione dell'Euribor rende nulla la clausola che rinvia al parametro Euribor per la determinazione degli interessi;
-il saldo del mutuo deve essere ricalcolato tenendo conto di tali due anomalie.
Senonché, risultando escluse - per le argomentazioni sopra riportate - l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, l'esistenza di anatocismo vietato e di costi occulti, l'illegittimità del rinvio all'Euribor, viene meno l'esigenza di ricalcolo del debito dell'appellante.
La c.t.u. tecnico-contabile del 5.4.2019, svolta nel giudizio di opposizione all'esecuzione r.g.
n.4165/2017, ha verificato il tasso di rendimento effettivo del mutuo oggetto dell'odierno giudizio, avuto riguardo a remunerazioni, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito, dovute in forza della conclusione del contratto, rilevando che il TEG contrattuale era del 5,692%, inferiore al tasso soglia per i mutui a tasso variabile del trimestre (7,1555%); e che il tasso di mora determinato contrattualmente era pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali, quindi del 7,45%.
Tale tasso è inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori determinato secondo i principi successivamente dettati da Cass. civ. S.U. 19597/2020 (occorrendo applicare la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata statisticamente nei decreti ministeriali periodicamente emanati ai sensi dell'art 2, comma 1 della legge n. 108/96, pari a 2,1 punti percentuali nel periodo corrispondente alla stipula del contratto di mutuo).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 62/2023 del Tribunale di Asti pubblicata il 2.2.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 380/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo promossa da:
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Torino, Via R. Parte_1
Montecuccoli n.9, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Gliozzi e Federica Caudana, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana n.14, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giampaolo Mussano, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Dalmasso del Foro di Cuneo per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 14.1.2025.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione;
Istanze istruttorie come da atto di citazione in appello;
Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
Nel merito
In via preliminare e/o pregiudiziale e in principalità
Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dalla
[...]
e per essa da e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare, Controparte_3 Parte_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto e comunque nel merito respingersi tutte le domande avversarie perché improponibili.
In subordine, nel merito
Accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato al mutuo fondiario de quo risulta affetto da anatocismo, usura ed indeterminatezza e per l'effetto previa idonea CTU rideterminare l'eventuale minore saldo passivo maturato con riferimento al rapporto di mutuo fondiario in oggetto intercorso tra e se del caso disponendo la compensazione delle somme debende tra le parti. CP_4 Parte_1
Confermare per il resto l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari anche con rifermento alla CTU, per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli incombenti di rito;
Nel merito respingere l'avversario atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per l'effetto confermando la sentenza di primo grado n. 62/2023 emessa dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G. n. 2453/2021 pubblicata in data 02/02/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.579/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Asti per la somma di € 155.787,47 - oltre interessi e spese - per il credito vantato, quale cessionaria, da e per essa Controparte_1
della mandataria in virtù del contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data CP_2
21.11.2006 con Controparte_5
pagina 2 di 11 L'opponente ha eccepito: l'inammissibilità della domanda di controparte per violazione del principio del ne bis in idem a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 210/2020 del Tribunale di Asti, resa nel giudizio r.g. n.4165/2017 di opposizione all'esecuzione basata sullo stesso contratto di mutuo fondiario;
l'indeterminatezza della domanda e la mancata prova del credito;
la nullità del contratto di mutuo per superamento di tassi soglia di usura;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese,
l'illegittimità del rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse, la necessità di rideterminare il debito per la presenza di anatocismo, costo occulto, usura, come emerso da perizia di parte. Ha pertanto chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, di accertare che nulla era dovuto a controparte, in subordine di rideterminare il saldo dovuto e compensare l'eventuale debito con il proprio controcredito per spese liquidate con la sentenza n.210/2020.
e per essa si è costituita e ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 CP_2 eccezioni proposte dall'opponente, chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo e comunque di condannare la controparte al pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 62/2023 pubblicata in data 2.2.2023, ha ritenuto infondata l'eccezione dell'opponente di inammissibilità della domanda per violazione del principio ne bis in idem, rilevando che nel giudizio definito con la sentenza n. 210/2020 il Tribunale non aveva esaminato la questione relativa all'esistenza sostanziale del credito, neppure in modo implicito, avendo accertato l'inesistenza del diritto di procedere in executivis sulla base del contratto di mutuo, perché condizionato e come tale inidoneo a costituire titolo esecutivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione;
ha, con motivazione argomentata, ritenuto sufficientemente determinata la domanda formulata in sede monitoria, escluso l'usurarietà degli interessi previsti nel contratto di mutuo sulla base della c.t.u. svolta nel giudizio definito con sentenza n. 210/2020 e dei principi dettati da Cass. civ. S.U. n. 19597/2020 in tema di interessi moratori, rigettato l'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento alla francese per asserita violazione degli artt. 1283 c.c. e 821 comma 3 c.c., rigettato l'eccezione sull'illegittimità del rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse.
Ritenendo fondata l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la a corrispondere a controparte la somma di € 142.922,33 oltre Parte_1
agli interessi, ai 5/6 delle spese di lite del giudizio di opposizione e alle spese della fase monitoria.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 3 di 11 , e per essa costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di CP_1 CP_2
confermare la sentenza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. Preliminarmente si rileva l'ammissibilità della memoria di replica depositata da parte appellante.
L'appellata ne eccepisce l'inammissibilità in quanto la medesima avrebbe ad oggetto argomentazioni ed eccezioni che avrebbero dovuto essere formulate in sede di comparsa conclusionale, non depositata, assumendo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
La parte può depositare la memoria di replica anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma del codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. 7606/2022; Cass. civ. 2976/2020).
E' vero che con le memorie di replica “le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni” (Cass. civ. 2976/2020), ma nel caso in esame la parte appellante non ha esposto questioni nuove o formulato nuove conclusioni, limitandosi a replicare alle avversarie deduzioni, illustrando le tesi già svolte.
Non si ravvisa pertanto una violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, peraltro allegato solo genericamente.
III. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Sull'eccezione del ne bis in idem” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non violato il principio del ne bis in idem, assumendone l'erroneità poiché: il giudizio di opposizione a precetto, definito con la sentenza n. 210/2020, ha avuto ad oggetto non solo la nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo, ma anche il merito della vicenda, quindi le questioni sull'usurarietà degli interessi applicati al mutuo e sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
nel suddetto giudizio, a fronte dei motivi di opposizione formulati dalla ne ha chiesto la reiezione, non solo con riferimento all'idoneità del mutuo a Parte_1 CP_1 costituire titolo esecutivo, ma anche con riferimento al merito, all'insussistenza di interessi usurari e all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
all'esito del giudizio, ove è stata svolta anche c.t.u. contabile, il Tribunale ha accolto l'opposizione accogliendo l'eccezione della di Parte_1
inesistenza di un valido titolo esecutivo e ha omesso, per una sua mancanza, di esaminare le questioni attinenti al merito;
quindi il Tribunale non ha esaminato un punto della domanda di e CP_1
pagina 4 di 11 quest'ultima avrebbe potuto e dovuto proporre appello nei termini di legge;
non avendolo fatto, si è formato il giudicato definitivo tra le parti;
la giurisprudenza ha infatti affermato che qualora non vi sia stata tutela piena di una delle parti in seguito all'errore commesso dal giudice nel ritenere assorbita una questione, sulla quale invece era tenuto a statuire, come nel caso di specie, si configura un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c..
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata svolte in accoglimento delle tesi dalla stessa prospettate in primo grado, ed evidenzia che la sentenza n.210/2020 resa tra le parti ha accertato l'insussistenza del diritto di procedere in executivis per mancanza di valido titolo esecutivo, non affrontando le questioni prospettate relative all'accertamento del credito in quanto assorbite;
che nessuna impugnazione poteva essere proposta da CP_6 separatamente dall'impugnazione della parte di sentenza che ha statuito l'inesistenza del titolo;
che i richiami giurisprudenziali svolti da controparte sono inconferenti.
Il motivo è infondato.
La sentenza n.210/2020, pronunciata dal Tribunale di Asti nel giudizio di opposizione all'esecuzione tra le stesse parti, ha dato atto che:
- l'opponente ha eccepito (i) la mancanza di valido titolo esecutivo in quanto il Parte_1
contratto di mutuo fatto valere dalla banca opposta sarebbe condizionato e quindi inidoneo a costituire titolo esecutivo e (ii) l'applicazione di interessi usurari;
-la banca opposta ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie e ha chiesto il rigetto dell'opposizione;
-l'eccezione di inesistenza di valido titolo esecutivo è fondata e viene accolta;
l'azione esecutiva preannunciata con la notifica del precetto opposto si fonda sul contratto di mutuo fondiario, che è un mutuo c.d. condizionato, caratterizzato dal fatto che la messa a disposizione del denaro da parte della banca mutuante non è immediata, essendo subordinata all'adempimento di uno o più obblighi in capo al mutuatario e quindi al verificarsi di condizioni future e incerte;
tale tipo di contratto non è idoneo a documentare un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c. e non può quindi valere come titolo esecutivo;
-l'accoglimento della predetta eccezione comporta l'assorbimento dell'ulteriore questione sollevata con riferimento all'asserita usurarietà degli interessi previsti nel contratto;
l'opposizione all'esecuzione si configura infatti non già come un autonomo giudizio di accertamento del credito, bensì come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del pagina 5 di 11 titolo azionato;
pertanto, una volta che il diritto di procedere in executivis sia integralmente da escludersi, per mancanza di un valido titolo esecutivo, tale accertamento travolge integralmente l'atto di precetto opposto, rimanendo in tal modo assorbita ogni ulteriore domanda diretta ad accertare l'eventuale minore importo del credito in esso indicato.
E' evidente che il merito dell'esistenza del credito nell'entità vantata dalla banca non è stato oggetto della sentenza passata in giudicato;
è irrilevante che nel giudizio siano state dedotte questioni analoghe a quelle della presente causa o che sia stata svolta c.t.u. contabile, perché il Tribunale con la sentenza passata in giudicato ha espressamente dato atto di non esaminare le questioni di merito, accogliendo l'eccezione di inesistenza di valido titolo esecutivo, che ha escluso il diritto di procedere esecutivamente.
La decisione del Tribunale di non pronunciarsi sulle questioni di merito è corretta, in quanto una volta che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, si accerta che il diritto di procedere in executivis è da escludersi per mancanza di un valido titolo esecutivo, l'accertamento travolge integralmente l'atto di precetto opposto, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda diretta ad accertare l'esistenza e l'ammontare del credito in esso indicato.
Risulta quindi irrilevante la deduzione concernente la parte che avrebbe potuto e dovuto proporre impugnazione sul punto.
E' inconferente il richiamo al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, in quanto le questioni relative al merito non hanno costituito premesse necessarie dell'accertamento e non sono precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione;
al contrario sarebbero state esaminate in ordine logico solo dopo il rigetto della prima eccezione, che invece è stata accolta.
Con il secondo motivo - “Sull'eccezione di indeterminatezza della domanda e di mancata prova del credito” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficientemente determinata la domanda formulata in sede monitoria e il credito provato;
allega che: controparte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto una cifra complessiva di € 155.787,47, senza giustificare tale saldo e senza indicare quale importo sia dovuto a titolo di capitale e quale a titolo di interessi o come siano stati calcolati, non rendendo possibile verificare la correttezza o meno delle cifre richieste;
il ricorso per decreto ingiuntivo era quindi indeterminato e indeterminabile perché, non essendo state specificate le modalità con cui era giunta a determinare le somme, non era stata indicata la CP_1
causa petendi; inoltre non era stata fornita prova dell'effettiva misura e debenza del credito e il decreto ingiuntivo era stato concesso solo sulla scorta del certificato di saldo conto che, per costante pagina 6 di 11 giurisprudenza, in tema di contratti bancari non costituisce prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista, essendo necessari gli estratti conto.
L'appellata rileva l'infondatezza del motivo, osservando che la prova del credito è stata fornita dalla produzione del contratto di mutuo fondiario con allegato il relativo piano di ammortamento, unitamente all'estratto conto ai sensi dell'art. 50 TUB;
che nel corso del giudizio di primo grado è stato prodotto il rendiconto del mutuo;
che controparte non ha contestato di aver ricevuto dalla banca la somma oggetto del contratto di mutuo, né ha affermato di avere versato un maggior numero di rate.
Il motivo è infondato.
La domanda formulata in sede monitoria è sufficientemente determinata, in quanto unitamente al ricorso, ove è stato indicato il credito complessivo, è stato prodotto l'estratto conto certificato in cui sono state separatamente indicate le somme richieste a titolo di capitale, di interessi, di spese.
Il credito, derivante dal contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 21.11.2006 dalla
è stato adeguatamente provato mediante la produzione dell'atto notarile di mutuo e Parte_1 dell'allegato piano di ammortamento - con determinazione delle obbligazioni del mutuatario rata per rata, indicazione della quota di capitale e delle modalità di calcolo degli interessi – nonché dei rendiconti (prodotti nel giudizio di merito).
Non è necessaria la produzione degli estratti conto integrali del conto corrente bancario, non venendo in questione un credito della banca per saldo negativo di conto corrente, ma un credito della banca mutuante nei confronti del mutuatario inadempiente al contratto di mutuo.
Con il terzo motivo – “Sull'eccezione di usurarietà e degli interessi ultralegali applicati al mutuo” –
l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare le sue contestazioni “circa l'usurarietà del mutuo per anatocismo e costo occulto del mutuo e manipolazione dell'Euribor” svolte sulla scorta della perizia redatta dal dott. nel luglio 2021, con violazione dell'art. 112 c.p.c.; e che la Per_1
motivazione della sentenza in punto assenza di usurarietà è errata in quanto: non è corretto affermare che il c.t.u. della causa di opposizione al precetto r.g. n.4165/2017 ha incluso nel TEG tutte le
Per remunerazioni collegate all'erogazione del credito di cui all'art. 644 c.p., perché il dott. non ha considerato nel calcolo del TEG il costo occulto del regime finanziario, che include anche l'anatocismo; tenendo invece conto di tale costo occulto il TEG è stato determinato nella misura del
7,201%, superiore al tasso soglia di cui alla lege 108/1996 (pari al 7,155%), nella relazione del c.t.p. dott. , di cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto;
il Tribunale ha omesso di disporre Per_1
pagina 7 di 11 c.t.u. contabile diretta ad accertare l'usurarietà del mutuo e la rideterminazione del saldo contabile, che si chiede venga disposta in appello.
L'appellata replica che la perizia di parte del dott. contiene mere stime, valutazioni e pareri Per_1
non assunti in contraddittorio tra le parti, non potendo essere qualificata come prova;
contesta le deduzioni di controparte e richiama le argomentazioni svolte nella sentenza, in accoglimento delle proprie tesi difensive.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il Tribunale ha preso in esame e rigettato le eccezioni della con ampia motivazione. Parte_1
In ordine al piano di ammortamento alla francese del mutuo, ha svolto approfondita argomentazione che richiama statuizioni di questa stessa Corte d'Appello: < illegittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese per asserita violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 821, comma 3, c.c. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il metodo di ammortamento alla francese non si pone in contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. in quanto quest'ultima disposizione vieta la produzione di interessi su interessi scaduti mentre il metodo "alla francese'' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (v. App. Torino, 21.5.2020 n. 544/20).
La censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata pagina 8 di 11 del diritto: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)>>.
In ordine al rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse, ha argomentato che
< di interesse richiamando la decisione della Commissione Europea C(2013) 8512 del 4/12/13 Pt_3
39914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIES (EIRD), che ha ravvisato la violazione da parte
[...]
di alcuni istituti di credito delle norme unionali sulla concorrenza con riferimento alle comunicazioni effettuate ai fini della rilevazione del tasso Euribor. Anche tale eccezione appare tuttavia infondata. Va infatti in primo luogo osservato che la (che aveva stipulato il contratto di mutuo per cui è CP_4
causa) non era tra le banche sanzionate dalla Commissione Europea con la decisione già menzionata, non avendo essa partecipato alla manipolazione dei tassi Euribor in questione. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che la decisione della Commissione è vincolante solo per le parti destinatarie e quindi solo per le banche sanzionate. In secondo luogo, la clausola che fissa il tasso di interesse per relationem, mediante rinvio all'indice Euribor, non potrebbe in ogni caso ritenersi diretta attuazione della pratica anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione, atteso che il tasso di interesse applicato al singolo rapporto tra la banca e il cliente è il risultato dell'applicazione al tasso Euribor del c.d.
“spread”, ossia di una maggiorazione oggetto di specifica trattativa tra le parti e che definisce l'effettivo costo dell'operazione di finanziamento. La clausola con cui viene pattuito il tasso di interesse non è pertanto una diretta conseguenza dell'accordo anticoncorrenziale, passibile di nullità
(come avviene per la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI ritenuto dalla Banca
d'Italia in contrasto con la normativa antitrust), pur potendo incidere tale accordo illecito sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento, per alterazione di un parametro che concorre a individuare il tasso di interesse, arrecando così un pregiudizio alla parte finanziata suscettibile tuttavia di essere ristorato solo mediante il rimedio risarcitorio (cfr. App. Milano, 20
Settembre 2021) e nei confronti dei soli soggetti responsabili dell'effetto distorsivo>>.
Il motivo di appello non censura in modo specifico e argomentato i punti di motivazione riportati.
E, in ordine all'usurarietà del mutuo, si limita a riproporre le medesime deduzioni svolte in primo grado, con rinvio alla relazione del c.t.p. dott. del 2021. Per_1
Detta relazione si basa sulle seguenti considerazioni:
-il piano di ammortamento alla francese del contratto di mutuo oggetto di causa è sviluppato in regime composto in violazione degli art. 1283 e 821 c.c.; il TEG deve essere calcolato includendo i costi pagina 9 di 11 occulti dell'anatocismo vietato;
il tasso effettivo o reale, che tiene conto di tali costi, è pari al 7,201%, superiore al tasso soglia (del 7,155%) e quindi usurario;
-la manipolazione dell'Euribor rende nulla la clausola che rinvia al parametro Euribor per la determinazione degli interessi;
-il saldo del mutuo deve essere ricalcolato tenendo conto di tali due anomalie.
Senonché, risultando escluse - per le argomentazioni sopra riportate - l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese, l'esistenza di anatocismo vietato e di costi occulti, l'illegittimità del rinvio all'Euribor, viene meno l'esigenza di ricalcolo del debito dell'appellante.
La c.t.u. tecnico-contabile del 5.4.2019, svolta nel giudizio di opposizione all'esecuzione r.g.
n.4165/2017, ha verificato il tasso di rendimento effettivo del mutuo oggetto dell'odierno giudizio, avuto riguardo a remunerazioni, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito, dovute in forza della conclusione del contratto, rilevando che il TEG contrattuale era del 5,692%, inferiore al tasso soglia per i mutui a tasso variabile del trimestre (7,1555%); e che il tasso di mora determinato contrattualmente era pari al tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali, quindi del 7,45%.
Tale tasso è inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori determinato secondo i principi successivamente dettati da Cass. civ. S.U. 19597/2020 (occorrendo applicare la maggiorazione media degli interessi moratori rilevata statisticamente nei decreti ministeriali periodicamente emanati ai sensi dell'art 2, comma 1 della legge n. 108/96, pari a 2,1 punti percentuali nel periodo corrispondente alla stipula del contratto di mutuo).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
n. 62/2023 del Tribunale di Asti pubblicata il 2.2.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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